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Antinomie e Criteri Di Risoluzione: Appunti di Diritto Pag. 1
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ANTINOMIE

Le antinomie sono i contrasti tra norme. Si hanno quando le disposizioni esprimono significati tra loro

incompatibili, e vengono risolte dall’interprete con degli strumenti. Sono casi, quindi in cui si ha un eccesso di

norme, al contrario delle lacune (quando cioè c’è una carenza di norme).

Le antinomie normative sono di due tipi:

- Antinomie normative assolute. Queste antinomie sono indecidibili; sono presenti quando due norme

prevedono conseguenze giuridiche incompatibili per la stessa fattispecie;

- Antinomie normative unilaterali. Queste sono antinomie parzialmente indecidibili, e si hanno quando il

conflitto tra due norme è solo apparente.

STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLE ANTINOMIE

Nel nostro ordinamento sono impliciti, e sono rappresentati da QUATTRO CRITERI.

Gli strumenti di risoluzione, comunque, sono in generale sempre basati sull’interpretazione delle norme.

CRITERIO CRONOLOGICO

1. : si preferisce la più recente alla più antica.

- è un criterio indiscutibile negli ordinamenti moderni, dinamici: la legge si deve adeguare al continuo

cambiamento della realtà

- l’art. 70 Costituzione, accetta questo criterio implicitamente: ‘la funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle due Camere’.

- Questo criterio viene esercitato:

I. Attraverso l’ABROGAZIONE:

• L’abrogazione è l’effetto della norma più recente prodotto nei confronti della

vecchia, cioè la cessazione dell’efficacia della norma precedente.

• L’EFFICACIA è l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici;

l’efficacia di una norma è la sua applicabilità nei rapporti giuridici.

• Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè dispongono solo per il

futuro e non hanno effetti sul passato; questo principio vale anche per

l’abrogazione (la vecchia norma perde efficacia il giorno in cui la nuova entra in

vigore)

• L’abrogazione opera ‘ex nunc’ (da ora)

• La norma abrogata può riprendere il suo corso solo se il legislatore lo prescrive

con la ‘riviviscenza della norma abrogata’

• L’art. 15 delle Preleggi definisce tre tipi di abrogazione:

Abrogazione espressa. Cioè per dichiarazione espressa del legislatore

o (erga omnes)

Abrogazione tacita. Cioè per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le

o precedenti; non è il legislatore, ma il giudice che deve fare pulizia perché

ha davanti un’antinomia. Il giudice non elimina la norma vecchia, deve

preferire la più recente, e questo vale solo per il singolo giudizio (inter

partes)

Abrogazione implicita. Cioè perché un’intera materia è regolata dalla

o nuova legge. L’interprete deve valutare se la vecchia norma resta in

vigore oppure è stata abrogata (inter partes).

II. Attraverso la DEROGA:

• Riguarda il contrasto tra norme di tipo diverso

• La norma derogata è quella generale, la norma derogante è quella particolare

• La norma derogata non perde la sua efficacia (come invece avviene con

l’abrogazione), ma ne viene limitato il campo di applicazione.

III. Attraverso la SOSPENSIONE:

• La norma viene limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o

zone

• Trascorso il termine, la norma generale riprende la sua applicabilità.

CRITERIO GERARCHICO :

2. si preferisce quella con il posto più elevato nella gerarchia delle fonti

(lex superior derogat legi inferior).

- Criterio indiscutibile negli ordinamenti moderni

- La nostra Costituzione la disciplina implicitamente

- Esisteva questo criterio anche nelle Preleggi

- La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento può essere sintetizzata come segue:

costituzionali

o internazionali o comunitarie

o primarie

o subprimarie

o secondarie.

o

- Questo criterio viene esercitato:

A. Attraverso l’ANNULLAMENTO:

L’annullamento è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice

 pronuncia nei confronti di un atto

Dopo l’annullamento, l’atto perde validità, cioè la conformità di un atto rispetto alle

 norme che lo disciplinano; l’atto invalido è un atto viziato.

I vizi sono di due tipi, formali (riguardano la forma dell’atto) e sostanziali

 (riguardano i contenuti normativi)

La dichiarazione di illegittimità ha effetti generali (erga omnes) ed opera anche per il

 passato (ex tunc) ma solo per i rapporti pendenti o aperti

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Publisher
A.A. 2014-2015
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ricci87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Rimbolli Mario.