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ANTINOMIE
Le antinomie sono i contrasti tra norme. Si hanno quando le disposizioni esprimono significati tra loro
incompatibili, e vengono risolte dall’interprete con degli strumenti. Sono casi, quindi in cui si ha un eccesso di
norme, al contrario delle lacune (quando cioè c’è una carenza di norme).
Le antinomie normative sono di due tipi:
- Antinomie normative assolute. Queste antinomie sono indecidibili; sono presenti quando due norme
prevedono conseguenze giuridiche incompatibili per la stessa fattispecie;
- Antinomie normative unilaterali. Queste sono antinomie parzialmente indecidibili, e si hanno quando il
conflitto tra due norme è solo apparente.
STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLE ANTINOMIE
Nel nostro ordinamento sono impliciti, e sono rappresentati da QUATTRO CRITERI.
Gli strumenti di risoluzione, comunque, sono in generale sempre basati sull’interpretazione delle norme.
CRITERIO CRONOLOGICO
1. : si preferisce la più recente alla più antica.
- è un criterio indiscutibile negli ordinamenti moderni, dinamici: la legge si deve adeguare al continuo
cambiamento della realtà
- l’art. 70 Costituzione, accetta questo criterio implicitamente: ‘la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere’.
- Questo criterio viene esercitato:
I. Attraverso l’ABROGAZIONE:
• L’abrogazione è l’effetto della norma più recente prodotto nei confronti della
vecchia, cioè la cessazione dell’efficacia della norma precedente.
• L’EFFICACIA è l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici;
l’efficacia di una norma è la sua applicabilità nei rapporti giuridici.
• Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè dispongono solo per il
futuro e non hanno effetti sul passato; questo principio vale anche per
l’abrogazione (la vecchia norma perde efficacia il giorno in cui la nuova entra in
vigore)
• L’abrogazione opera ‘ex nunc’ (da ora)
• La norma abrogata può riprendere il suo corso solo se il legislatore lo prescrive
con la ‘riviviscenza della norma abrogata’
• L’art. 15 delle Preleggi definisce tre tipi di abrogazione:
Abrogazione espressa. Cioè per dichiarazione espressa del legislatore
o (erga omnes)
Abrogazione tacita. Cioè per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
o precedenti; non è il legislatore, ma il giudice che deve fare pulizia perché
ha davanti un’antinomia. Il giudice non elimina la norma vecchia, deve
preferire la più recente, e questo vale solo per il singolo giudizio (inter
partes)
Abrogazione implicita. Cioè perché un’intera materia è regolata dalla
o nuova legge. L’interprete deve valutare se la vecchia norma resta in
vigore oppure è stata abrogata (inter partes).
II. Attraverso la DEROGA:
• Riguarda il contrasto tra norme di tipo diverso
• La norma derogata è quella generale, la norma derogante è quella particolare
• La norma derogata non perde la sua efficacia (come invece avviene con
l’abrogazione), ma ne viene limitato il campo di applicazione.
III. Attraverso la SOSPENSIONE:
• La norma viene limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o
zone
• Trascorso il termine, la norma generale riprende la sua applicabilità.
CRITERIO GERARCHICO :
2. si preferisce quella con il posto più elevato nella gerarchia delle fonti
(lex superior derogat legi inferior).
- Criterio indiscutibile negli ordinamenti moderni
- La nostra Costituzione la disciplina implicitamente
- Esisteva questo criterio anche nelle Preleggi
- La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento può essere sintetizzata come segue:
costituzionali
o internazionali o comunitarie
o primarie
o subprimarie
o secondarie.
o
- Questo criterio viene esercitato:
A. Attraverso l’ANNULLAMENTO:
L’annullamento è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice
pronuncia nei confronti di un atto
Dopo l’annullamento, l’atto perde validità, cioè la conformità di un atto rispetto alle
norme che lo disciplinano; l’atto invalido è un atto viziato.
I vizi sono di due tipi, formali (riguardano la forma dell’atto) e sostanziali
(riguardano i contenuti normativi)
La dichiarazione di illegittimità ha effetti generali (erga omnes) ed opera anche per il
passato (ex tunc) ma solo per i rapporti pendenti o aperti