Antinomie
Le antinomie sono i contrasti tra norme. Si hanno quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, e vengono risolte dall’interprete con degli strumenti. Sono casi, quindi, in cui si ha un eccesso di norme, al contrario delle lacune (quando cioè c’è una carenza di norme).
Tipi di antinomie normative
- Antinomie normative assolute. Queste antinomie sono indecidibili; sono presenti quando due norme prevedono conseguenze giuridiche incompatibili per la stessa fattispecie.
- Antinomie normative unilaterali. Queste sono antinomie parzialmente indecidibili, e si hanno quando il conflitto tra due norme è solo apparente.
Strumenti di soluzione delle antinomie
Nel nostro ordinamento sono impliciti e sono rappresentati da quattro criteri. Gli strumenti di risoluzione, comunque, sono in generale sempre basati sull’interpretazione delle norme.
Criterio cronologico
Si preferisce la norma più recente a quella più antica. È un criterio indiscutibile negli ordinamenti moderni e dinamici: la legge si deve adeguare al continuo cambiamento della realtà. L’art. 70 della Costituzione accetta questo criterio implicitamente: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere“.
Questo criterio viene esercitato attraverso l’abrogazione:
- L’abrogazione è l’effetto della norma più recente prodotto nei confronti della vecchia, cioè la cessazione dell’efficacia della norma precedente.
- L’efficacia è l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici; l’efficacia di una norma è la sua applicabilità nei rapporti giuridici.
- Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè dispongono solo per il futuro e non hanno effetti sul passato; questo principio vale anche per l’abrogazione (la vecchia norma perde efficacia il giorno in cui la nuova entra in vigore).
- L’abrogazione opera ‘ex nunc’ (da ora).
- La norma abrogata può riprendere il suo corso solo se il legislatore lo prescrive con la ‘riviviscenza della norma abrogata’.
- L’art. 15 delle Preleggi definisce tre tipi di abrogazione:
- Abrogazione espressa. Cioè per dichiarazione espressa del legislatore (erga omnes).
- Abrogazione tacita. Cioè per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti; non è il legislatore, ma il giudice che deve fare pulizia perché ha davanti un’antinomia. Il giudice non elimina la norma vecchia, deve preferire la più recente, e questo vale solo per il singolo caso.
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