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Emergenza rifiuti - poteri espropriativi

TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2123 del 03.02.2015

Como Clelia e Como Bianca, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo di Martino e Giovanni Leone, contro sia il Commissario del Governo per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, rappresentato e difeso dall’avvocato dello Stato, e sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Richieste delle Sign. Como

  • Annullamento del decreto di occupazione d’urgenza e di avviso di accesso ai beni immobili da occupare emesso dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti. Tale decreto ha come oggetto la realizzazione degli interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto CDR di Giugliano.
  • Condanna dell’Amministrazione al pagamento per l’occupazione del terreno.

Fatto

Il Commissario di Governo per la Gestione dell’Emergenza Rifiuti in Campania ha autorizzato l’occupazione d’urgenza del terreno di proprietà delle Sign. Como al fine di realizzare gli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto CDR di Giugliano. Contro questa decisione le due interessate hanno proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

  1. Il Commissario di Governo sarebbe incompetente a ordinare l’occupazione d’urgenza delle aree in questione, in quanto non ha ricevuto alcuna delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ma sarebbe il Prefetto della provincia di Napoli l’organo competente a disporre l’occupazione in questione.
  2. Il provvedimento impugnato non potrebbe comunque valere, nonostante presenti una dichiarazione di pubblica utilità, per la sua intrinseca contraddittorietà.
  3. Inesatto richiamo di normative abrogate e incompleta e parziale descrizione delle aree da espropriare.
  4. Il provvedimento che è stato impugnato richiamerebbe erroneamente la legge 25 giugno 1865 sebbene questa sia stata abrogata. Presenta quindi eccesso di potere per il travisamento e carente indicazione di elementi di fatto. Il provvedimento inoltre non richiamerebbe elementi geografici dell’area da espropriare, né le relative mappe catastali.
  5. L’amministrazione avrebbe omesso la comunicazione d’avvio del procedimento.
  6. Dall’atto impugnato non emergerebbe neanche il provvedimento da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio (violazione, falsa applicazione dell’art 7 del TU317).
  7. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Le dirette interessate hanno chiesto il pagamento dell’indennizzo per l’occupazione.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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