vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FATTO
Il commissario di Governo per la Gestione dell’ Emergenza Rifiuti in Campania, ha
autorizzato l’ occupazione d’ urgenza del terreno di proprietà delle Sign. Como al fine
di realizzare gli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di
collegamento con l’ impianto CDR di Giugliano.
Contro questa decisione le due interessate hanno proposto ricorso deducendo i
seguenti motivi:
1) Il Commissario di Governo sarebbe incompetente a ordinare l’ occupazione d’
urgenza delle arie in questione, in quanto non ha ricevuto alcuna delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, ma sarebbe il Prefetto della provincia di Napoli
l’organo competente a disporre l’ occupazione in questione.
2) Il provvedimento impugnato non potrebbe comunque valere , nonostante presenti
una dichiarazione di pubblica utilità, per la sua intrinseca contraddittorietà.
3) Inesatto richiamo di normative abrogato e incompleta e parziale descrizione delle
aree da espropriare.
4) Il provvedimento che è stato impugnato richiamerebbe erroneamente la legge 25
giugno 1865 sebbene questa sia stata abrogata. Presenta quindi eccesso di potere
per il travisamento e carente indicazione di elementi di fatto. Il provvedimento
inoltre non richiamerebbe elementi geografici dell’ area da espropriare, né le
relative mappe catastali.
5) L’ amministrazione avrebbe omesso la comunicazione d’ avvio del procedimento.
6) D’ atto impugnato non emergerebbe neanche il provvedimento da cui è sorto il
vincolo preordinato all’ esproprio (violazione, falsa applicazione dell’ art 7 del TU
317).
7) Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Le dirette interessate hanno chiesto il pagamento dell’ indennizzo per l’ occupazione
illegittima, chiedendo la nomina di un consulente tecnico o in alternativa la restituzione del
bene.
L’ amministrazione si è costituita in giudizio con un documento per opporsi al ricorso e
contestare la sua infondatezza e chiede che la richiesta risarcitoria formulata con motivi
aggiunti venta respinta perché è sfornita di elementi probatori .
In vista dell’udienza le Sign. Como hanno depositato un documento con il quale insistono
nelle proprie richieste.
DIRITTO
1) Con riguardo al primo motivo:
l’ amministrazione contesta definendo le competenze del Commissario delegato per l’
emergenza nel settore di rifiuti nella regione Campania, ha previsto così all’ art 2 “ il
commissario delegato dispone le misure di obbligo e di divieto nonché gli interventi
necessari per la realizzazione e l’ attivazione degli impianti definitivi provvedendo alle
occupazione d’ urgenza e gli espropri , eseguendo le opere, acquisendo i servizi “.
Tale competenza non è avvenuta meno dopo l’adozione delle successive OPCM e la
nomina del nuovo Commissario al quale è stato attribuito i poteri e le funzioni già
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Non sussiste neanche la dedotta violazione del d.P.R n 327/2001 in quanto l’art 5
dell’OPCM n 3345 del 30/03/2004 autorizza espressamente il Commissario delegato a
delegare al d.P.R n 327/2001.
2) Deve essere disatteso anche il secondo motivo:
In quanto il decreto n 4468/2006 afferma espressamente che il provvedimento che è
stato preso costituisce una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità bisogna fare riferimento al decreto n
4468/2006 del progetto esecutivo.
3) Inoltre non assume rilievo l’omessa indicazione dei termini di inizio e fine delle
procedure espropriative:
In primo luogo perché l’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto
di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura
espropriativa è stato abolito dall’art 13 del t.u 8 giugno 2001 n 327, il quale ha
previsto, ma solo come facoltativa l’indicazione del termine entro il quale deve essere
emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione,
si applica il termine massimo di 5 anni.
In secondo luogo, si assicura che l’attribuzione di poteri straordinari al Commissario
delegato vale a giustificare la deroga anche rispetto alle norme che prescrivono la
fissazione ed il rispetto di termini massimi per il compimento delle procedure
ablatorie.
4) In ordine alla omessa indicazione di elementi idonei ad indicare l’area oggetto
della occupazione d’urgenza si ritiene che l’avversato decreto n 4468/2006 consenti di
individuare le arre oggetto dell’occupazione mediante il richiamo agli estremi catastali
dei terreni interessati,
5) Quanto alla violazione dell’art 7 della legge 241/90 che fa riferimento
all’emergenza ambientale secondo cui la straordinarietà che determinano il
conferimento di poteri eccezionali e derogatori al Commissario delegato, impone
l’adozione di provvedimenti altrettanto straordinari, eccezionali ed urgenti.
6) Il sesto motivo viene considerato privo di base.
Tuttavia il conferimento di poteri eccezionali e derogatori al commissario delegato deve
ritenersi tale da giustificare la temporanea esclusione della disciplina ordinaria invocata
dalle Sign. Como le quali lamentano di non aver ricevuto copia del provvedimento di
approvazione di pubblica utilità.
7) Deve essere disatteso il settimo motivo con il quale sono già state ripetute
censure già sposate nel secondo, terzo e quarto motivo.
Occorre soffermarsi sui motivi aggiunti:
L’amministrazione ha illegittimamente continuato nell’occupazione del terreno
nonostante non avesse il diritto di proprietà che appartiene alle Sign. Como le quali
hanno conseguentemente chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Tuttavia nel periodo intercorso tra la presentazione del ricorso introduttivo(20/10/2006)
e l’attuale fase processuale, sono intervenuti:
- sia la Corte Costituzionale
- sia il Legislatore
Inserendo nel testo unico sull’espropriazione ‘’l’utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico’’
A seguito di tali interventi è venuto meno l’istituto sull’acquisizione sanante e si è ormai
consolidato il principio per cui la realizzazione di un’opera pubblica su fondo
illegittimamente occupato non è di per se in grado di determinare il trasferimento della
proprietà del bene in favore dell’Amministrazione.
D’ altra parte essendo il diritto di proprietà non soggetto ad atti abdicativi, la richiesta
di risarcimento da parte del privato non può valere a determinare in capo al privato la
perdita della proprietà del terreno illegittimamente occupato.
Bisogna tener presente che il trasferimento della proprietà può essere rimesso solo ad
un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione. Ma nel caso specifico si rivela l’
impossibilità di ordinare alla P.A. un atto formale di acquisizione, poiché è rimesso alle
volontà delle parti.