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Analisi sentenza: Emergenza rifiuti - poteri espropriativi - TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2123 del 03.02.2015 Pag. 1
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FATTO

Il commissario di Governo per la Gestione dell’ Emergenza Rifiuti in Campania, ha

autorizzato l’ occupazione d’ urgenza del terreno di proprietà delle Sign. Como al fine

di realizzare gli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di

collegamento con l’ impianto CDR di Giugliano.

Contro questa decisione le due interessate hanno proposto ricorso deducendo i

seguenti motivi:

1) Il Commissario di Governo sarebbe incompetente a ordinare l’ occupazione d’

urgenza delle arie in questione, in quanto non ha ricevuto alcuna delega del

Presidente del Consiglio dei ministri, ma sarebbe il Prefetto della provincia di Napoli

l’organo competente a disporre l’ occupazione in questione.

2) Il provvedimento impugnato non potrebbe comunque valere , nonostante presenti

una dichiarazione di pubblica utilità, per la sua intrinseca contraddittorietà.

3) Inesatto richiamo di normative abrogato e incompleta e parziale descrizione delle

aree da espropriare.

4) Il provvedimento che è stato impugnato richiamerebbe erroneamente la legge 25

giugno 1865 sebbene questa sia stata abrogata. Presenta quindi eccesso di potere

per il travisamento e carente indicazione di elementi di fatto. Il provvedimento

inoltre non richiamerebbe elementi geografici dell’ area da espropriare, né le

relative mappe catastali.

5) L’ amministrazione avrebbe omesso la comunicazione d’ avvio del procedimento.

6) D’ atto impugnato non emergerebbe neanche il provvedimento da cui è sorto il

vincolo preordinato all’ esproprio (violazione, falsa applicazione dell’ art 7 del TU

317).

7) Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Le dirette interessate hanno chiesto il pagamento dell’ indennizzo per l’ occupazione

illegittima, chiedendo la nomina di un consulente tecnico o in alternativa la restituzione del

bene.

L’ amministrazione si è costituita in giudizio con un documento per opporsi al ricorso e

contestare la sua infondatezza e chiede che la richiesta risarcitoria formulata con motivi

aggiunti venta respinta perché è sfornita di elementi probatori .

In vista dell’udienza le Sign. Como hanno depositato un documento con il quale insistono

nelle proprie richieste.

DIRITTO

1) Con riguardo al primo motivo:

l’ amministrazione contesta definendo le competenze del Commissario delegato per l’

emergenza nel settore di rifiuti nella regione Campania, ha previsto così all’ art 2 “ il

commissario delegato dispone le misure di obbligo e di divieto nonché gli interventi

necessari per la realizzazione e l’ attivazione degli impianti definitivi provvedendo alle

occupazione d’ urgenza e gli espropri , eseguendo le opere, acquisendo i servizi “.

Tale competenza non è avvenuta meno dopo l’adozione delle successive OPCM e la

nomina del nuovo Commissario al quale è stato attribuito i poteri e le funzioni già

delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non sussiste neanche la dedotta violazione del d.P.R n 327/2001 in quanto l’art 5

dell’OPCM n 3345 del 30/03/2004 autorizza espressamente il Commissario delegato a

delegare al d.P.R n 327/2001.

2) Deve essere disatteso anche il secondo motivo:

In quanto il decreto n 4468/2006 afferma espressamente che il provvedimento che è

stato preso costituisce una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei

lavori. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità bisogna fare riferimento al decreto n

4468/2006 del progetto esecutivo.

3) Inoltre non assume rilievo l’omessa indicazione dei termini di inizio e fine delle

procedure espropriative:

In primo luogo perché l’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto

di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura

espropriativa è stato abolito dall’art 13 del t.u 8 giugno 2001 n 327, il quale ha

previsto, ma solo come facoltativa l’indicazione del termine entro il quale deve essere

emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione,

si applica il termine massimo di 5 anni.

In secondo luogo, si assicura che l’attribuzione di poteri straordinari al Commissario

delegato vale a giustificare la deroga anche rispetto alle norme che prescrivono la

fissazione ed il rispetto di termini massimi per il compimento delle procedure

ablatorie.

4) In ordine alla omessa indicazione di elementi idonei ad indicare l’area oggetto

della occupazione d’urgenza si ritiene che l’avversato decreto n 4468/2006 consenti di

individuare le arre oggetto dell’occupazione mediante il richiamo agli estremi catastali

dei terreni interessati,

5) Quanto alla violazione dell’art 7 della legge 241/90 che fa riferimento

all’emergenza ambientale secondo cui la straordinarietà che determinano il

conferimento di poteri eccezionali e derogatori al Commissario delegato, impone

l’adozione di provvedimenti altrettanto straordinari, eccezionali ed urgenti.

6) Il sesto motivo viene considerato privo di base.

Tuttavia il conferimento di poteri eccezionali e derogatori al commissario delegato deve

ritenersi tale da giustificare la temporanea esclusione della disciplina ordinaria invocata

dalle Sign. Como le quali lamentano di non aver ricevuto copia del provvedimento di

approvazione di pubblica utilità.

7) Deve essere disatteso il settimo motivo con il quale sono già state ripetute

censure già sposate nel secondo, terzo e quarto motivo.

Occorre soffermarsi sui motivi aggiunti:

L’amministrazione ha illegittimamente continuato nell’occupazione del terreno

nonostante non avesse il diritto di proprietà che appartiene alle Sign. Como le quali

hanno conseguentemente chiesto il risarcimento dei danni subiti.

Tuttavia nel periodo intercorso tra la presentazione del ricorso introduttivo(20/10/2006)

e l’attuale fase processuale, sono intervenuti:

- sia la Corte Costituzionale

- sia il Legislatore

Inserendo nel testo unico sull’espropriazione ‘’l’utilizzazione senza titolo di un bene per

scopi di interesse pubblico’’

A seguito di tali interventi è venuto meno l’istituto sull’acquisizione sanante e si è ormai

consolidato il principio per cui la realizzazione di un’opera pubblica su fondo

illegittimamente occupato non è di per se in grado di determinare il trasferimento della

proprietà del bene in favore dell’Amministrazione.

D’ altra parte essendo il diritto di proprietà non soggetto ad atti abdicativi, la richiesta

di risarcimento da parte del privato non può valere a determinare in capo al privato la

perdita della proprietà del terreno illegittimamente occupato.

Bisogna tener presente che il trasferimento della proprietà può essere rimesso solo ad

un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione. Ma nel caso specifico si rivela l’

impossibilità di ordinare alla P.A. un atto formale di acquisizione, poiché è rimesso alle

volontà delle parti.

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Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadacolla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Manzin Serena Fausta.