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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 37
Imposte sul reddito d'esercizio 7
Utile d'esercizio 30
SVOLGIMENTO:
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ
2014 2013 variazione
Attività correnti
Denaro e valori in cassa 10 8 2
Depositi bancari 23 20 3
Disponibilità liquide 33 28 5
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE
METODO DIRETTO
Ricavi monetari 452
Ricavi di vendita 460
Crediti v/clienti iniziali 13
Crediti v/clienti finali -21
Costi monetari 355
Acquisti di materie prime 145
Spese per il personale 100
Variazione debiti TFR -3
Spese per servizi 84
Debiti v/fornitori iniziali 34
Debiti v/fornitori finali -10
Imposte 7
Debiti tributari iniziali 1
Debiti tributari finali -3
Flusso gestione reddituale 97
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE
METODO INDIRETTO
UTILE D'ESERCIZIO 30
Ammortamenti e svalutazioni 55
Ammortamento fabbricati industriali 5
Ammortamento impianti e macchinari 15
Ammortamento mobili e arredi 20
Ammortamento brevetti 12
Svalutazione attività finanziarie 3
Variazione fondi 19
Aumento (diminuzione) f.do rischi e oneri 16
Aumento (diminuzione) f.do TFR 3
Variazione CCN -8
(Aumento) diminuzione rimanenze 22
(Aumento) diminuzione crediti v/ clienti -8
Aumento (diminuzione) debiti v/fornitori -24
Aumento (diminuzione)debiti tributari 2
Altre rettifiche 1
(Plusvalenze) minusvalenze da cessione -5
(Proventi finanziari) -3
Oneri finanziari 9
Flusso gestione reddituale 97
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO
Acquisto fabbricati -
industriali 100
Vendita impianti e
macchinari 55
Acquisto partecipazioni -10
Proventi
finanziari 3
Flusso attività
investimento -52
FLUSSO DI CASSA DELL’ATTIVITA’ DI
FINANZIAMENTO
CAPITALE
DI TERZI
Diminuzione debiti v/banche
a breve -10
Rimborso mutui -20
Oneri finanziari -9
CAPITALE
PROPRIO
Aumento di capitale 5
Distribuzione
utili -6
Flusso attività di
finanziamento -40
RIEPILGO
FLUSSO DI
CASSA
Flusso gestione
reddituale 97
Flusso di investimento -52
Flusso di finanziamento -40
Flusso di
periodo 5
Crisi d’impresa e indici d’allerta
Per la prima volta gli indici di bilancio assumono una rilevanza normativa.
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha modificato le procedure e il codice della
crisi dell’impresa.
Art.2, definizione di crisi;
In generale lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l’insolvenza del debitore.
Per le imprese l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Art.14, obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari:
sono il REVISORE CONTABILE e SOCIETA’ DI REVISIONE (ciascuno
nell’ambito delle proprie funzioni); i cui obblighi sono:
Verificare che l’organo amministrativo sia a conoscenza e riesca a
monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario.
Segnalare immediatamente all’Organo amministrativo l’esistenza di
fondati indizi della crisi (la normativa dice che la tempestiva
segnalazione è causa di esonero dalla responsabilità solidale, cioè se
viene segnalato subito lo stato di crisi, non sono solidalmente
responsabili).
Art.13, indicatori della crisi; sono squilibri di carattere reddituale,
patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore.
Questi indicatori sono rilevati attraverso appositi indici che danno
evidenza di:
Sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
Prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.
Sono indici significativi quelli che misurano:
Sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che
l’impresa è in grado di generare;
Adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e
<<indicatori>>
significativi; il concetto di usato dal codice più ampio è
<<indici>>.
quello di
Ad esempio:
<<indicatore>> è anche il ritardo reiterato e significativo nei
pagamenti
<<indici>>
Gli sono segnali di crisi ma non assumono da soli
rilevanza sufficiente
Ruolo del CNDCEC (Collegio Nazionale Dei Commercialisti) la
normativa delega a esso di trovare una serie di indicatori utili, che poi
devono essere valutati dal ministero.
Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento a:
Start-up innovative;
PMI innovative;
Società in liquidazione;
Imprese costruite da meno di due anni.
Gli indici elaborati dal CNDCEC sono approvati con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE).
Il CNDCEC ha scelto un modello multivariato, con struttura ad albero e
combinata; questo modello è basato sul preventivo esame di circa 50
indici relativi a:
Sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
Grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo;
Equilibrio finanziario;
Redditività;
Sviluppo;
Indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.
Struttura ad albero e combinata:
INDICI DI 1° LIVELLO: Applicabili indistintamente a tutte le
imprese.
INDICI DI 2° LIVELLO: Caratterizzati da valori soglia differenziati a
seconda dei settori economici.
Si applicano a valle di una preliminare verifica dell’assenza di reiterati e
significativi ritardi nei pagamenti.
INDICI DI PRIMO LIVELLO
1) L’elemento fondamentale per capire se una azienda è in salute è il
Patrimonio Netto, che scaturisce dal totale della voce A del passivo
dello Stato Patrimoniale meno crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti e meno dividendi deliberati non ancora contabilizzati.
Se il patrimonio netto è negativo è indice di non continuità dell’attività,
quindi non si va nemmeno a calcolare gli altri indici.
Rileva quando assume valore negativo o, per la società di capitali,
un valore al di sotto del limite di legge;
Ai fini degli obblighi di segnalazione, è ammessa la prova contraria
dell’assunzione di provvedimenti di ricostruzione al minimo legale.
2) Il secondo indicatore di primo livello è il Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) che corrisponde ai Flussi di cassa liberi (non impegnati per coprire
determinati esborsi) nei successivi sei mesi \ uscite finanziarie nei
successivi sei mesi. Questo indicatore deve essere almeno pari a 1. Se è
minore a 1 l’azienda è in crisi.
Il DSCR va calcolato anche in presenza di PN positivo
Con PN e DSCR entrambi positivi è possibile escludere la presenza di
sintomi di crisi.
Se DSCR è negativo o non è calcolabile ci si sposta sugli indicatori di
secondo livello.
Utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti
inaffidabili dagli organi di controllo (giudizio professionale).
La stima del dato prognostico, è compito dell’Organo amministrativo
delegato.
Per il calcolo possono essere alternativamente seguiti due approcci:
1^approccio: Giacenze inizialidi cassa
+¿ Entrate diliquidità previste nei 6 mesi
DSCR= −¿ Uscite diliquidità previste nei 6 mesi( escluse quelle aldenomminatore)
Uscite per rimborso didebiti finanziari nei successivi 6 mesi
2^approccio:
DSCR= ¿
Giacenze iniziali di cassa
+¿ Free cash flow
¿−¿ ¿+ ¿ ¿
Flussi derivantidal ciclo degli investimenti Linee di credito disponibili nei 6 mesi +¿ Debito
+¿ Debiti vs . fo
INDICATORI DI SECONDO LIVELLO Oneri finanziari
1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari = Fatturato
Patrimonio netto
2) Indice di adeguatezza patrimoniale = Debiti totali
Cash flow
3) Indice di ritorno liquido dell’attivo = Totale attività
˘
Totale attività a termine
4) Indice di liquidità = ˘
Totale passività a termine
5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario =
Totale debiti previdenziali e tributari
Totale attività
Per ciascun indice sono fissati valori soglia differenti per settore
economico;
La sussistenza di uno stato di crisi richiede il superamento di tutte e
5 le soglie previste;
Il superamento di uno o soltanto di alcune soglie rappresenta solo
un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi.
Dall’analisi di bilancio al giudizio di RATING
Il rating è il giudizio sintetico sulla capacità di un debitore di onorare
tempestivamente e integralmente le obbligazioni contratte. Se l’azienda è in
grado di pagare i debiti significa che si trova in uno stato di salute.
Distinguiamo:
Rating del debitore giudizio sulla complessiva solvibilità del debitore;
è dunque un giudizio di sintesi sulla affidabilità economico – finanziaria di
un dato soggetto; questo giudizio si basa sulla probabilità che si verifichi il
default dell’azienda (fallimento).
Rating del debito giudizio sulla rischiosità creditizia di una specifica
emissione di debito (es. prestito obbligazionario), indipendentemente
dallo standing dell’emittente.
SISTEMA DI RATING complesso coordinato di metodologie de analisi che
mediante l’acquisizione, l’elaborazione e il controllo dei dati e informazioni
relative al soggetto esaminato, consentono di valutarne l’affidabilità economico
– finanziaria, fornendo una stima della sua probabilità di inadempienza in un
prestabilito orizzonte temporale di riferimento.
I sistemi di rating possono essere di tre tipi:
1. Sistemi incentrati sulla componente automatica: in cui sono
strutturalmente esclusi scostamenti discrezionali e motivati del
valutatore;
2. Sistemi incentrati sulla componente discrezionale: prevalentemente
basati su processi di valutazione più discrezionali e che fanno affidamento
sul giudizio e la preparazione professionale del valutatore;
3. Sistemi bilanciati: una via di mezzo tra i due precedenti; in cui i giudizi
automatici sono modificabili dal valutatore con informazioni integrative di
non agevole standardizzazione o comunque non considerate dal modello.
FASI DEL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEL RATING:
Per