Alienazioni con funzione di garanzia
Il debitore al fine di garantire l’adempimento di un’obbligazione aliena al creditore un proprio bene
(glielo trasferisce).
L’art 2744 c.c.
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine
fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche
se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno [1963, 2798]
classica ipotesi di norma imperativa, tendenzialmente impedisce questo tipo di operazione (norma
che vieta il patto commissorio) e che in realtà ha una formulazione letterale abbastanza precisa
perché vieta il patto in forza del quale si stabilisca che in caso di inadempimento il bene oggetto di
pegno o ipoteca passi al creditore. La norma è molto circoscritta e oggi la violazione di questa
norma è molto ampia.
Però in origine non era così perchè l’interpretazione era restrittiva.
Al di là dell’interpretazione, la duplice ratio sottesa a questa norma:
1) tutelare il debitore rispetto a pretese eccessive del creditore che si faccia promettere la
proprietà di un bene di valore superiore rispetto all’entità del credito,
2) rispetto della par condicio creditorum, di ciò dovrebbe esserci evidenza nel fatto che patto
vietato anche se successivo all’insorgenza del debito e quindi successivo alla costituzione
del pegno e dell’ipoteca (quando per esempio il debitore ha ormai già ricevuto il
finanziamento quindi non può essere più “ricattato” “se non mi firmi questa cosa non ti
presto i soldi”, arrivati a questo punto infatti i soldi li ha già avuti ) il perché è evidente:
se funzionasse un patto del genere gli altri eventuali creditori del debitore non potrebbero
soddisfarsi, nemmeno in via residuale cioè con postergazione, sul bene oggetto dell’ipoteca
o del pegno, quest’ultima è la ratio principale. Invece sappiamo che in sede di esecuzione
individuale o concorsuale i creditori chirografari o privilegiati di rango successivo non è
che non partecipano all’esecuzione ma si soddisfano dopo il creditore ipotecario,
pignoratizio, viceversa se il bene passa in proprietà della banca x gli altri creditori non
prenderebbero nulla quindi ci sarebbe una totale alterazione della regola del 2741 c.c. e del
concorso paritario dei creditori salvo le cause legittime di prelazione.
Questa è la duplice ratio che è sottesa al 2744 c.c.(tutela del debitore + tutela della par condicio
creditorum).
Questo divieto del patto commissorio è un divieto molto violato nella realtà dei fatti perché tra
privati in certi ambienti c’è la necessità perché il creditore ha molto vantaggio ad acquisire un
diritto sul bene, quindi acquisisce una posizione opponibile erga omnes molto simile al pegno e
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all’ipoteca e si soddisfa per intero su un bene che di solito è di valore di gran lunga superiore
all’entità del credito garantito.
La prassi non disdegnava e tuttora non disdegna di ricorrere allo strumento tipico della vendita con
patto di riscatto, che è un contratto tipico. Se Tizio vuole una somma di denaro e vuole garantire la
restituzione del capitale e degli interessi, il modo migliore è concedere il trasferimento di proprietà
di un immobile vendendoglielo, il prezzo della vendita è in realtà il finanziamento: si inserisce nel
contratto di vendita il patto di riscatto che dà al riscattante un diritto potestativo, cui il compratore
non può resistere in nessun modo quindi il riscattante ritorna in proprietà della cosa e l’altro non
può impedire questo, purché paghi ciò che si conviene per il riscatto: situazione di mera soggezione.
La legge non consente una determinazione postuma del prezzo del riscatto.
In sostanza abbiamo ottenuto lo stesso risultato che il 2744 c.c. vuole vietare. Questo meccanismo è
andato avanti per anni e la Corte di Cassazione diceva che non c’era nulla di male perché il
contratto è tipico (e quindi secondo la vecchia impostazione se il contratto è tipico già va bene di
non
suo illiceità dei contratti tipici) e comunque la fattispecie vietata è diversa, la norma poi è di
interpretazione ristretta perché è limitativa dell’autonomia dei privati. L’altra cosa che diceva la
Corte è che in ogni caso si prevede un immediato trasferimento della proprietà salvo
ritrasferimento al debitore garantito mentre le norma vieta una cosa diversa e cioè che se il debitore
si rende inadempiente allora passa il diritto, se non pago allora trasferisco la proprietà. Con queste
argomentazioni, di natura formalistica, questo tipo di operazioni è passato indenne davanti alle
Corti per molti anni.
Finché si arrivò alla sentenza Corte di Cassazione S.U. n.1611 del 1989, (qui non siamo ancora in
epoca di causa in concreto) la Corte, dopo aver ricostruito tutta la vicenda, proprio parlando di
vendita in garanzia con patto di riscatto, sostanzialmente dice che lo scopo è lo stesso, l’art. 2744 è
una norma materiale cioè quello che si deve vedere è il risultato e non i mezzi con cui ci si arriva di
conseguenza il 2744 vieta di arrivare a un determinato risultato (un risultato economico) e quindi
qualunque operazione economica che conduce a quel risultato non può andare bene a prescindere
dai mezzi utilizzati. La Corte quindi qui in sostanza viene a dire che qualunque tipo di operazione
economica che conduce al risultato vietato dall’art. 2744 c.c. non può andare bene perché si tratta di
elusione ai sensi dell’art. 1344 c.c. della norma imperativa (“è il risultato perseguito che giustifica
il divieto di legge non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di
questi ma costituisce un effetto imposto dalla legge e dell’impiego fatto al fine di realizzare il
risultato vietato”). Qui naturalmente la Corte nega che l’art. 2744 c.c. sia suscettibile soltanto di
interpretazione letterale. 2
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale
risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene
al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un
trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando
direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'art. 2744 c.c., configura mezzo per
eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la
sanzione dell'art. 1344 c.c.
La Corte poi dice che in sostanza quando il trasferimento della proprietà trova obiettiva
giustificazione nel fine della garanzia, causa peraltro inconciliabile con quella della vendita, si ha
questa situazione, in particolare la provvisorietà costituisce un elemento rilevatore della causa di
garanzia e quindi la divergenza tra causa tipica del negozio prescelto e determinazione causale delle
parti indirizzata alla elusione della norma imperativa quale è l’art. 2744 c.c.
Questa sentenza è molto importante in particolare per l’uso ante litteram che fa del concetto di
causa, la sentenza sulla causa in concreto(interessi che concretamente le parti perseguono
vautandoli nella loro liceità) c’è stata nel 2006 ma già si vede una estrema sensibilità del Giudice di
vedere qual è la volontà concreta dalle parti, al di la dello schema formale utilizzato.
La Corte dice a me non interessa se utilizzate un contratto tipico perché se lo scopo è quello della
garanzia e non quello proprio della vendita sia pure con patto di riscatto, qui c’è frode alla legge
la vendita costituisce in questo caso un negozio mezzo che elude una norma per cui diventa un
negozio in frode alla legge, visto che lo schema tipico lecito diviene illecito per l’uso concreto che
le parti ne fanno.
I fautori della causa in concreto dicono che è sbagliato il riferimento al 1344 c.c. (ma in questa
sentenza ancora la Corte è prigioniera del retaggio antico per cui un contratto tipico è un contratto
lecito in quanto a causa e quindi richiamano il 1344 c.c.) e che qui c’è una violazione diretta della
norma imperativa perché la causa del contratto è la garanzia. Questo contratto in realtà non è
elusivo di una norma di legge, ma è direttamente in violazione di una norma di legge perché la
causa in concreto della vendita con patto di riscatto non è la causa vendendi ma è la causa cadendi
così come si accerta in concreto da taluni elementi sintomatici quali per esempio la temporaneità del
trasferimento che è di per sé incompatibile.
Questo discorso si è riprodotto con riferimento al cd sale and lease back che è un’operazione con
le quale le parti impiegano il contratto di leasing a delle condizioni che normalmente non sono
quelle del contratto di leasing. Questa operazione si ha quando una società in difficoltà economica e
in crisi di liquidità ma che ha beni strumentali che non può vendere o dare in pegno vendo i beni
alla banca o alla scoietà di leasing che contestualmente me li riaffida in leasing
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(Tra l’altro adesso hanno creato il pegno mobiliare non possessorio rotativo anche per cercare di
sopperire a queste problematiche, secondo Orestano è un istituto farraginoso costruito in modo folle
che non potrà avere nessun tipo di applicazione pratica, anche l’idea del registro telematico dei
pegni non possessori risulta complicato attuare perché si è sempre detto non si può fare un registro
di alcuni beni mobili ad esempio i tavolini perché si rischia di ingenerare grosso contenzioso
quando si tratterà di far valere la prelazione magari rispetto al Fallimento con il pegno perché il
Curatore dirà non è quel tavolino ma l’altro oggetto del pegno, non essendo possessorio il tavolino
rimane dov’era quindi è difficile stabilire qual’era.)
Nel sale & lease back l’imprenditore oggi può sopperire alla mancanza di liquidazione dando in
pegno beni strumentali e addirittura il magazzino senza consegnare questi beni al creditore. Il
pegno ha due deviazioni rispetto alle regole codicistiche:
la prima è che non è possessorio quindi il possesso del bene rimane all’imprenditore che
ovviamente di deve lavorare, cambia il titolo per cui il debitore gode del bene è
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