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Vantaggi di andare davanti al giudice nazionale
Qual è il vantaggio di andare davanti al giudice nazionale? Che sostanzialmente garantisce la possibilità di convincere ancora, in ultima istanza, il giudice dell'Unione. Non è infatti preclusa la proposizione di una domanda di misure cautelari in sede europea. Certamente sarà difficile che in presenza di un provvedimento di diniego da parte del giudice nazionale, il giudice europeo conceda la sospensione. Considerato però il fatto che, dalle statistiche, il provvedimento cautelare del Tribunale dell'UE è stata concessa poche volte negli ultimi anni, è ovvio che si hanno più possibilità di ottenere il risultato davanti al giudice nazionale.
Effettivo recupero - No giustificazione norme ordinamento interno. Il fatto che il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di insolvenza potrebbe complicare il perfezionamento del recupero dell'aiuto. Le difficoltà non devono
però rappresentare una giustificazione per lo stato membro perché esso deve adottare comunque ogni espediente, previsto dall'ordinamento interno, per poter recuperare l'aiuto, dando così effettività alla decisione della Commissione europea. Il riparto di competenze sul piano giurisdizionale Quando si tratta la materia degli aiuti di stato si analizzano profili, non solo legati al diritto dell'Unione Europea, ma anche legati alla disciplina interna degli stati in materia di aiuti di stato. Essa è pertanto una materia piuttosto complessa. Ci sono degli aspetti che la distinguono in modo evidente rispetto alla disciplina antitrust rendendo più complesso il compito del giudice nazionale che deve muoversi con estrema prudenza per non invadere competenze che non sono riservate agli stati e quindi ad ogni diramazione statale compresa quella giudiziaria. Una materia complessa soprattutto per quanto riguarda i profili istituzionali più chepermette che una decisione giudiziaria già adottata venga riesaminata o modificata da un altro giudice. Tuttavia, nel caso Lucchini, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, nonostante il principio di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale può sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenere un'interpretazione del diritto dell'Unione Europea. Questo caso evidenzia quindi la complessità delle competenze giurisdizionali nel diritto interno e l'interazione tra il giudice nazionale e il diritto dell'Unione Europea. Ogni stato membro affronta questa questione in modo diverso, ma è fondamentale garantire un equilibrio tra l'autonomia degli stati membri e l'applicazione coerente del diritto dell'Unione Europea. In conclusione, il riparto delle competenze giurisdizionali nel diritto interno è un aspetto complesso che richiede una corretta interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione Europea da parte del giudice nazionale.può invadere la competenza dell'Unione che con riferimento alla materia degli aiuti è una competenza esclusiva. Nel caso Lucchini la Corte di Giustizia (che fu chiamata ad esprimersi in via pregiudiziale) aveva affermato che l'applicazione del principio di autorità di cosa giudicata non può ostacolare il recupero di una misura che sia stata dichiarata incompatibile e illegale perché così facendo lo Stato si rende responsabile di una violazione del diritto dell'Unione Europea.
Il riparto avviene sulla base di criteri enunciati negli artt.:
Art. 49 L. 234/2012
Art. 61 L. 234/2012
La L. 234/2012 funge da spartiacque temporale per quanto riguarda il riparto delle competenze sul piano giurisdizionale:
- prima dell'entrata in vigore di questa legge la suddivisione delle competenze sul piano interno tra gli organi giudiziali era ben diversa e c'era una prevalenza dell'intervento del giudice ordinario;
- con la legge 234 del
2012 è stata fatta una scelta ben precisa ed è stata individuata una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di aiuti di stato. L'art. 49 in particolare ha modificato l'art 133 co. 1 del codice del processo amministrativo (cpa) e ha previsto in capo al giudice amministrativo una competenza esclusiva. In particolare l'art. 133 cpa, come modificato dall'art. 49 della legge 234/2012, prevede la seguente aggiunta dopo la lettera z-quinquies (viene aggiunta la lettera z-sexies): aiuti di stato, in violazione dell'art. 108 par. 3 del tfue (quindi aiuti illegali) e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero, di cui all'art 16 del regolamento 1589/2015, a prescindere dalla forma di aiuto e dal soggetto che l'ha concesso, sono devolute al giudice amministrativo. La norma apparentemente è
renderlo necessario per garantire una corretta tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi pubblici. La competenza del giudice amministrativo in materia di controversie relative a provvedimenti riguardanti sovvenzioni fiscali è quindi giustificata dalla necessità di assicurare una valutazione imparziale e indipendente, in grado di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato che l'art. 61 della L. 234/2012 si conforma ai principi costituzionali, in particolare al principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 24 della Costituzione. Questo significa che la competenza del giudice amministrativo non costituisce una violazione del diritto di difesa delle parti, ma al contrario garantisce una maggiore tutela dei loro diritti. In conclusione, la disposizione contenuta nell'art. 61 della L. 234/2012 che sottrae le controversie relative a sovvenzioni fiscali alla competenza del giudice tributario e le devolve al giudice amministrativo è giustificata dalla necessità di garantire una valutazione imparziale e indipendente, in grado di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte.giustificare ex art 103 della nostra costituzione l'eccezione alla giurisdizione ordinaria prevista sui diritti soggettivi. Possono quindi esserci diritti soggettivi ma diritti dei singoli sono intrecciati anche con degli interessi pubblici. L'adunanza plenaria ha affermato però che tale intreccio non sussiste in determinati casi:
- quando il beneficiario si oppone a un ordine di revoca dell'aiuto per essere stato inadempiente alle obbligazioni che si è assunto o alle condizioni che sono state stabilite. Infatti un conto è parlare di ordine di recupero e un conto è parlare di provvedimento di revoca che viene adottato non quando il beneficiario ha ottenuto un aiuto senza che tale misura sia stata notificata alla commissione (quindi aiuto illegale), ma si tratta di un aiuto che è stato originariamente autorizzato ma il beneficiario se ne è avvantaggiato in modo non conforme alle indicazioni che gli sono state date quindi il beneficiario ha,
evocato. Nella seconda metà di luglio dell'anno 2021 la Commissione ha emesso una Comunicazione nella quale esaminava le criticità delle azioni risarcitorie in tema di aiuti di Stato, individuando anche dei possibili interventi correttivi. Il punto di partenza del ragionamento della Commissione è che, malgrado un incremento degli ultimi anni delle azioni intentate davanti al giudice nazionale per ottenere un risarcimento del danno, sono pochissimi i procedimenti che si concludono con un esito favorevole al ricorrente. In quasi 2/3 dei procedimenti il giudice non ha accolto le richieste dell'attore/degli attori. Questo è un dato che fa riflettere ed è un dato in controtendenza con quello che invece avviene nell'ambito del diritto antitrust. Un motivo è dato dal fatto che: mentre nell'ambito del diritto antitrust le azioni di risarcimento del danno sono quasi tutte follow-on. Risulta molto più semplice per l'attore
provare che egli ha diritto ad ottenere un risarcimento, in quanto la violazione è già stata accertata da parte dell'autorità pubblica. L'attore deve semplicemente provare di avere subito un danno, che dovrà essere quantificato dal giudice. Naturalmente dovrà essere anche valutato il nesso di causalità tra la violazione che è stata accertata dall'autorità pubblica e il danno effettivamente patito dal ricorrente.
Nell'ambito degli aiuti di Stato, invece, sono poche le azioni che vengono promosse a seguito di un intervento dell'autorità pubblica. Le azioni di risarcimento del danno sono essenzialmente stand-alone, quindi non hanno a monte un provvedimento di un'autorità regolatoria.
Le azioni di risarcimento che possono essere proposte sono molteplici e soprattutto vengono diversamente disciplinate dal diritto dell'UE. Per alcune azioni, invece, bisogna fare esclusivamente riferimento al
diritto interno. Le azioni di risarcimento del danno sono un genus del cd.