Aeronautica - Modifiche normativa
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10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal
regolamento di scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle
seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli
aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme
restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e
delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di
pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree
private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione e' soppresso.
14. L'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale
sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione. Ove
non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non
amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa
con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC,
ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi
dell'articolo 54. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima
del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente
concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo
non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».
Art. 4.
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale
aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a
condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede
principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.».
3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del
primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma
che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualità del
servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».
5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC,
insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di
trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le
attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli
standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.».
6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole:
«prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli
incendi».
7. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituita dalla
seguente:
«b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle
risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la
pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;».
8. Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da:
«al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse.
9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite
le seguenti:
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle
condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli
operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di
carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le
seguenti: «professionali e».
Art. 5.
Vincoli della proprietà privata
1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con
gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base
delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e
gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della
difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».
3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che»
sono inserite le seguenti: «, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso,».
4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore
aeroportuale.».
5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole: «le comunita» sono
sostituite dalle seguenti: «alle comunita».
Art. 6.
Della polizia degli aeroporti
1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive
temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti
negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Art. 7.
Del personale aeronautico
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente dell'aria» sono sostituite
dalle seguenti: «personale aeronautico».
2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione e' aggiunta la seguente lettera:
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.».
Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità
psicofisica.».
4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico). - Gli albi e il registro d'iscrizione
del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti
d'iscrizione.».
5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono
soppresse.
6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.».
7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può,
con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi
complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne
derivano.».
Art. 8.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto
per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto,
definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti
del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e
secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla
normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi
nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le
disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati
nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte
seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le
integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in
relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o
sportivo.».
3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in
servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.».
4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati,
anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
5. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e
comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati ad usi militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e
immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».
6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità
e delle istituzioni pubbliche.».
7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto
comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorità
nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744,
d'intesa con l'ENAC».
Art. 9.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di
addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali
proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti
parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».
4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo
le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico
nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.».
5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione,
procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante
annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far
valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicita» a:
«nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicità, secondo le modalità stabilite con
regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».
7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). - L'autorità alla quale
e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel
registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro
delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».
8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non e' possibile esibire il certificato
d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità
consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita
l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono
soppresse.
10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro
matricolare» sono soppresse.
Art. 10.
Dei documenti dell'aeromobile
1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole: «dell'elica,» sono inserite le
seguenti: «nonche' del quaderno tecnico di bordo,».
Art. 11.
Dell'ordinamento dei servizi aerei
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti
dai seguenti:
«La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso
una partecipazione societaria di maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro dell'Unione
europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel
trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che
comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto richiedente il
rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi,
finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e
successive modificazioni, nonche' di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. L'articolo 780 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - Nella combinazione
di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i
vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad
assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».
4. L'articolo 782 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). - L'imposizione
di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi
pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle
regioni interessate.».
5. L'articolo 783 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 783 (Tutela del consumatore). - Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato
con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le altre della normativa di settore, la
qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' indicata
nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello
predisposto dall'ENAC. L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di
inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento,
fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia
di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio
1991.».
6. L'articolo 784 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - Fatte salve le competenze
dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di
traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od
in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli
Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di
certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a
garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per
l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più
vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata
dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e
assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di
sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.».
8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercizio» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio».
9. L'articolo 786 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di
linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di
trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono
riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni
internazionali.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole: «può imporre»
sono sostituite dalla seguente: «impone».
11. La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e'
sostituita dalla seguente: «DEL LAVORO AEREO».
Art. 12.
Della polizia della navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e' abrogato.
2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: «pagamento» a:
«Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di
Enav S.p.a.».
3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
«Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente
applicabili.».
Art. 13.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
DESCRIZIONE APPUNTO
La dispensa fa riferimento alle lezioni di Diritto dei Trasporti, tenute dal Prof. Alfredo Antonini nell'anno accademico 2006.
Il documento riporta il testo del d. lgs. 151/06 recante le disposizioni correttive ed integrative al d. lgs. 96/05 in tema di revisione della parte di aeronautica del codice di navigazione.
Argomenti trattati: organi amministrativi, servizi di navigazione aerea, polizia degli aerodromi, polizia di bordo, personale aeronautico, incidenti, atti di stato civile a bordo, turismo, assicurazione passeggeri.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Udine - Uniud o del prof Antonini Alfredo.
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