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La revisione
A differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, la revisione è un mezzo di impugnazione c.d. straordinario inquanto esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati. La straordinarietà di questo mezzo di impugnazione è giustificata dalla tassatività dei casi in cui lo si può azionare.
L'art. 630 c.p.p., infatti, prevede che la revisione può essere richiesta:
- se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile;
- se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna;
- se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
- se viene dimostrato che la condanna
è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato. A pena di inammissibilità della domanda, l’art. 631 c.p.p. sancisce che gli elementi in base ai quali la revisione varichiesta siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto con sentenza di assoluzione (art. 530 cp.p.p), di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) o di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531c.p.p.).
I soggetti legittimati:
L’art. 632 c.p.p. individua i soggetti che possono domandare la revisione che sono:
- il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
- il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.
Il procedimento:
La richiesta di revisione delle sentenze di condanna dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
Può essere avanzata senza limiti di tempo a favore dei condannati. La richiesta, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere "l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano" ed essere presentata insieme alla eventuale documentazione, nella cancelleria della Corte di Appello individuata in base ai criteri dell'art. 11 c.p.p.. La Corte, con ordinanza, potrà in qualunque momento disporre la sospensione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 c.p.p.).
Per quanto riguarda il giudizio di revisione l'art. 636 c.p.p., "dopo aver precisato che il presidente della corte emette decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p.", stabilisce che per la revisione si osservano le disposizioni che regolano gli atti preliminari al dibattimento e il dibattimento (Libro VII, Titolo I e II) per quanto compatibili.
Fatta eccezione per il caso in
cui vi sia una declaratoria di inammissibilità (art. 634 c.p.p.), il giudizio di revisione termina con sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 c.p.p.). Nel primo caso "il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo". Nel secondo caso, il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l'esecuzione. In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non precludono all'istante il diritto di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti (art. 641 c.p.p.). Se invece vi è stata sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà sia di richiedere che la stessa sia affissa, per estratto, nel comune in cui era stata.seguire dell'art. 645 c.p.p. La domanda deve essere presentata al tribunale che ha emesso la sentenza di revisione o, sequesto non è possibile, al tribunale del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Il tribunale, dopo averacquisito le necessarie informazioni, decide sulla domanda entro sei mesi dalla sua presentazione. La decisione deltribunale può essere impugnata con ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla sua comunicazione (art. 646c.p.p.).pena di inammissibilità e va presentata per iscritto, insieme ai documenti ritenuti utili, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza (art. 645 c.p.p.).
La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. 646 c.p.p.).
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Cenni introduttivi e competenza:
Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità".
L'art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse"
allacolpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell'offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo
altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
L’art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.
Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l’art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato.
Peculiarità del procedimento:
Indagini preliminari:
Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria.
Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l'esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.).
Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è fissato in quattro mesi che decorrono dall'iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.).
Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs).
Citazione a giudizio: Una volta terminate le indagini, il PM potrà o richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale,
"formulandol'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato" (art. 15 D.lgs.) In quest'ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l'imputato dinnanzi al giudice di pace. Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.). Il ricorso va comunicato al PM; dopodiché va presentato a cura dell'istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell'avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.) Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23)
D.lgs.).Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorraun’ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni daldeposito del ricorso (at. 27 D.lgs.).
Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore ventigiorni prima dell’udienza (at. 27 D.lgs.).
Giudizio:Una delle peculiarità di questo procedimento è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pacepromuove all’udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela. L’art. 29 del D.lgs. 274/2000prevede inoltre che il giudice possa rinviare l’udienza, purché per un periodo non superiore a due mesi, al fine difavorirlo.Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e
larelativa accettazione.In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.In mancanza di conciliazione, si dichiara l’apertura del dibattimento prima della quale l’imputato è ammesso apresentare domanda di