vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
EFFETTI
Art. 490 - L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
- L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- I creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 2830 - Non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.
BENEFICIO D'INVENTARIO E PERSONA
GIURIDICA
La persona giuridica deve accettare l'eredità (per i legati non è necessario alcun atto di accettazione per cui non vale quanto andiamo a dire) con beneficio di inventario.
A tale accettazione si applicano le norme generali sicché:
A. Vigono i casi di prescrizione e decadenza, infatti il legislatore non ha inteso sottrarre le persone giuridiche ai principi comuni in tema di prescrizione e decadenza.
PRESCRIZIONE
I termini sono quelli ordinari secondo i quali il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
DECADENZA
Tale decadenza comporta, per la dottrina prevalente e per la Cassazione con sent. del 1979, la incapacità per la persona giuridica a succedere nell'eredità (in quanto la persona giurid., se vuole accettare efficacemente, deve farlo con beneficio di inventario; se
essa decade da tale beneficio, la sua accettazione diventerà inefficace per causa sopravvenuta). Peraltro, ribatte tale dottrina, se seguissimo quanto dice la norma (chi decade dal beneficio diviene erede puro esemplice), verrebbe meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prescritta l'osservanza dei termini e delle modalità da eseguire per conservare il beneficio).
Per altra parte della dottrina tale decadenza comporta, come è previsto espressamente dalla norma, seppur generica, dell'art.487 2° comma, il divenire erede puro esemplice.
B.- Non vige invece l'eccezione fissata dall'art.489 per gli incapaci. Le persone giuridiche decadono dal beneficio se i loro rappresentanti non abbiano osservato le norme in materia di accettazione beneficiata.
L'art.489 fissa un'eccezione che riguarda solo gli incapaci: essi non decadono se entro anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione.
sisono conformati alle surriferite norme. La ragione della esclusione della persona giuridica da tale norma è da ricollegarsi alfatto che la norma medesima è speciale agli incapaci: infatti presuppone che gliincapaci possano divenire capaci (per i minori questo accade sempre con la maggioreetà) e che sia equo consentire loro di adeguarsi alle norme. Le persone giuridicheinvece rimarranno sempre tali. POTERI E OBBLIGHI DELL'EREDE CON BENEFICIO D'INVENTARIO CHIAMATO Prima di accettare, il chiamato ha i poteri ex art. 460; se il chiamato hail possesso dei beni, ha la legittimazione passiva processuale. Qualora al chiamatovenga fissato dall'A.G. un termine per accettare, richiesto sulla base di un'actiointerrogatoria, entro questo termine dovrà anche fare l'inventario (qualora egli vogliaaccettare un'eredità beneficiata). EREDELIMITI NELL'AMMINISTRAZIONE In qualità di dominus egli può compierequalunque atto diAmministrazione sui beni ereditati, tuttavia, vista la particolare destinazione di quel patrimonio, egli deve rispettare (a pena talvolta di decadenza, talaltra di risarcimento danni) alcuni limiti.
Innanzi tutto egli risponde dell'amministrazione dei beni ereditari solo quando ricorre colpa grave.
Ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione. Se egli non rispetta tale termine, può venire costituito in mora: in tale caso può essere costretto al pagamento dei creditori ereditari o dei legati con i propri beni (cioè decade dal beneficio) (496-7).
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
(492). L'erede può alienare o sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari, o transigere relativamente a questi beni. Per tali atti di straordinaria amministrazione devono ricorrere alcuni requisiti (non richiesti invece per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la divisione è stata discussa l'opportunità di tali requisiti: alcuni sostenevano che essa non potrebbe mai pregiudicare i creditori ereditari e i legatari; in realtà tale possibilità non può essere esclusa sicché anche per la divisione sono necessari tali requisiti.
- Richiedere l'autorizzazione giudiziaria osservando le forme prescritte dal codice di procedura civile (cioè proporre ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare). Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria.
Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario;
2) L'atto di amministrazione richiesto deve essere connesso con l'attività di liquidazione del patrimonio ereditario (cioè l'atto deve essere determinato da necessità o utilità evidenti del patrimonio medesimo).
2 bis) Tale requisito non è richiesto per gli incapaci (per i quali il beneficio è obbligatorio): l'atto può essere richiesto per soddisfare esigenze urgenti dell'incapace medesimo;
3) Compiere la vendita dei beni ereditari nelle forme del pubblico incanto.
L'erede che non osservi tali requisiti decade dal beneficio d'inventario e diviene erede puro e semplice.
LIQUIDAZIONE DEI CREDITORI EREDITARI E DEI LEGATARI Deve liquidare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari (nell'esercizio di tale funzione egli è titolare di un ufficio di diritto privato).
Per la liquidazione dei debiti vi sono tre modi:
liquidazione individuale: è necessario che trascorso un mese dalla accettazione ed alle relative formalità, che i creditori o legatari non si oppongono e l'erede non intenda promuovere la liquidazione concorsuale. In tale liquidazione l'erede paga i creditori e i legatari alla spicciolata, a misura che si presentano, salvi i loro diritti di pozi orità. Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari (ancorché di cosa determinata appartenente al testatore), nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito si sia anteriormente prescritto. Se si segue tale liquidazione, la separazione dei patrimoni termina per quanto riguarda i beni mobili allo scadere dei 5 anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata (493 2°c.). I beni immobili rimangono invece eternamente ereditari, perciò l'erede, seVuole raggiungere la confusione dei due patrimoni, deve compiere uno di quegli atti che comportano la perdita del beneficio.
2. Liquidazione concorsuale. Si ha tale liquidazione nelle seguenti ipotesi: non è ancora trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalità, o i creditori o legatari si siano opposti alla intenzione dell'erede di promuovere la liquidazione concorsuale; oppure è stato l'erede stesso a decidere per tale forma di liquidazione. I momenti essenziali di questa procedura sono i seguenti:
- Formazione dello stato passivo, che si attua invitando i creditori a presentare le dichiarazioni di credito (l'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia)
- Liquidazione dell'attivo: si attua alienando i beni necessari a pagare i debiti, una volta formato lo stato passivo e cioè scaduto
Il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito. (L'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione)
c) formazione dello stato di graduazione. L'erede forma tale stato con l'assistenza del notaio. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
d) pagamento dei creditori e dei legatari. Avviene quando è divenuto definitivo lo stato di graduazione o è passata
in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami. L'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Lo stato definitivo di graduazione costituisce titolo esecutivo contro l'erede. Se si segue tale liquidazione, la separazione tra patrimoni dura 3 anni. Infatti i creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
3. Rilascio dei beni. Per liquidare i debiti ereditari e per adempiere ai legati, l'erede può rilasciare loro tutti i beni ereditari. Tale atto va fatto per atto notarile o per scrittura privata autenticata ovvero con verbale redatto dal cancelliere.
della Pretura del luogo ove si è aper