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BENI MOBILI

Sono “mobili” tutti quei beni che non sono immobili.

E’ importante capire quale sia un bene mobile o immobile, perché la circolazione dei beni

mobili o immobili è sottoposta a regole diverse cioè: un contratto che trasferisce un diritto

di proprietà ad es su un bene mobile, è valido anche se stipulato in forma orale (salvo

eccezioni – per es una donazione deve cmq essere fatta per atto pubblico anche se

riguarda un bene mobile, purché non sia un bene mobile di modico valore). Viceversa gli

atti di trasferimento di diritti che hanno per oggetto beni immobili, sono assoggettate

all’onere della forma scritta (se questa manca la conseguenza è la nullità).

Un’ altra differenza per quanto riguarda la circolazione di beni mobili o immobili è relativa

alla trascrizione che è una forma di pubblicità che riguarda appunto la circolazione dei

beni… quali beni?

…due sono le categorie di beni soggette a trascrizione:

BENI IMMOBILI

- BENI MOBILI REGISTRATI :

- autoveicoli

ciclomotori

natanti

areomobili

(Questi beni hanno appunto bisogno della trascrizione ma non della forma scritta – come

detto infatti i beni mobili non richiedono mai la forma scritta salvo le eccezioni viste sopra).

In base a questo quindi io posso tranquillamente vendere la mia automobile in forma orale,

il contratto che si genera è perfettamente valido ed efficacie tra le parti; l’unico problema di

un contratto concluso in forma orale, è che: come si fa a trascrivere? Occorrerà per forza

un atto che attesti la conclusione del contratto…quindi possiamo dire che la forma scritta è

necessaria non tanto per la validità dell’atto, quanto ai fini della trascrizione dell’atto, si

dice infatti che la forma non è prevista a pena di nullità ma è prevista “ad regularitatem”

cioè per una finalità diversa rispetto alla validità.

La trascrizione è una forma di pubblicità di vicende che riguardano mobili registrati o

immobili; Devono essere resi pubblici gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali

che hanno ad oggetto questi beni, in maniera tale da rendere l’atto pubblico ed opponibile

a tutti i terzi (quindi se c’è un passaggio di proprietà che riguarda un bene immobile o

mobile registrato, questo passaggio deve essere trascritto, cioè bisogna recarsi presso il

registro pubblico apposito – che nel caso degli immobili è il registro immobiliare mentre nel

caso dei mobili registrati è il PRA se si tratta di un automobile o il pubblico reg dei natanti

se si tratta di una nave….).

Questo si fa innanzitutto a tutela dell’acquirente, poiché se questo non si preoccupa di

rendere pubblico il suo acquisto, ed il venditore nel frattempo (violando il diritto) vende lo

stesso bene a qualcun altro, il bene diventa di proprietà di chi trascrive per primo (ecco

l’importante utilità della trascrizione) – la trascrizione non è un requisito richiesto per la

validità dell’atto ma è piuttosto un requisito per rendere l’atto efficacie nei confronti dei

terzi.

Un’altra distinzione importante, anche se può non sembrare tale, è la distinzione tra:

BENI DI GENERE (Fungibili)

- BENI DI SPECIE (Infungibili)

-

Le cose di genere o generiche sono appartenenti ad un genere (per es., se andiamo a fare

benzina, chiediamo al benzinaio un lt di benzina, ciò che chiediamo, non è tanto quel

determinato tipo di benzina ma è semplicemente, genericamente un lt di benzina; il denaro

ugualmente è un bene che è interessante nella sua quantificazione: 100€ sono gli stessi

indipendentemente dal fatto che per es siano le stesse identiche banconote che io magari

ho prestato).

Le cose invece specifiche sono di norma le cose uniche, irriproducibili come il quadro di

autore o il vestito fatto dal sarto.

In qualche modo assimilati alle cose che appartengono ad un genere, sono i beni di serie

(per es scarpe da ginnastica Superga).

Una volta che io acquisto in concreto poniamo un paio di scarpe Superga, quel paio di

scarpe poi sono individuali, perdono la loro connotazione generica e divengono oggetto di

un diritto specifico.

Questa distinzione, apparentemente può sembrare inutile, è invece importante per la

circolazione della ricchezza, della efficacia del contratto e per determinare quando avviene

il passaggio di proprietà.

E’ importante determinare il momento del passaggio di proprietà perché è anche il

momento del passaggio del rischio e del perimento del bene, quindi se un bene perisce

prima del passaggio di proprietà il rischio del perimento cade a carico del precedente

proprietario. (la determinazione del momento del passaggio di proprietà è strettamente

legato alla determinazione di cose di genere o di specie). Nel nostro ordinamento esiste

un principio per cui x es un contratto di compravendita è perfetto ed ha effetti se c’è lo

scambio dei consensi, se io x es vendo il mio pc per un prezzo di 100€ e fisso con

l’acquirente che la consegna avverrà tra una settimana – il contratto è perfetto – il

trasferimento della proprietà avviene subito, al momento dello scambio dei consensi e

quindi non quando la consegna si realizza, principio per niente scontato, questo principio

vale in modo puro soltanto quando le cose sono determinate e non generiche. Questo vuol

dire che, se oggetto della compravendita non è il mio computer ma è un computer che ha

le stesse caratteristiche, un computer che viene prodotto in serie e quindi un bene

generico, il contratto si perfeziona ugualmente allo scambio dei consensi ma l’effetto, il

trasferimento della proprietà non si potrà produrre immediatamente ma solo quando il

bene viene individuato.

Vi sono poi:

BENI DIVISIBILI (x es una torta, un terreno…)

- BENI INDIVISIBILI (una macchina)

- BENI CONSUMABILI (cibo per es)

- BENI INCONSUMABILI (si possono usare più volte ripetutamente come x es la

casa) PERTINENZE

PERTINENZA : Cosa mobile o immobile posta a servizio o ad ornamento di un’altra.

Es: pertinenza di un appartamento sono la cucina (che è a servizio dell’appartamento) o i

mobili, o la cornice rispetto ad un quadro.

Anche in questo caso è importante definire la pertinenza perché il cod civile dice che le

pertinenze circolano con la cosa principale a meno che, non sia stabilito diversamente.

Quindi se io vendo l’appartamento, lo vendo con tutte le pertinenze a meno che le parti

dispongano diversamente, se non dispongono diversamente, vige la regola per cui il

contratto s’intende automaticamente inclusivo della pertinenza.

FRUTTI

Vi sono poi, i FRUTTI cioè i beni prodotti da altri beni. Possono essere:

FRUTTI NATURALI (Prodotti agricoli per es)

- FRUTTI CIVILI (per es i canoni di locazione)

-

Un problema dei frutti potrebbe essere dato dal fatto di stabilire a chi spettano i frutti di

una cosa, per es quando si trovi nelle mani di chi non ne è proprietario: se il

possessore è in mala fede, deve restituire tutti i frutti che la cosa ha prodotto o che

avrebbe potuto produrre se bene amministrata; se invece, il possessore è in buona fede,

può tenere per se i frutti maturati prima della domanda giudiziale fatta dal proprietario che

rivendica la cosa e restituire quelli maturati dopo. Per quanto riguarda le spese sostenute

dal possessore si prevedono rimborsi e indennità differenti a seconda che il possesso

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Publisher
A.A. 2014-2015
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.