Beni cose
Sono da intendersi per "beni cose" quelle porzioni della realtà materiale che sono percepibili con i sensi. L’art. 810, del libro 3°, nel darci la nozione di bene, sembra voler restringere la nozione di bene al solo bene cosa, dice infatti: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, riferendosi ai diritti disciplinati nel libro 3° cioè la proprietà e i diritti reali che possono avere ad oggetto solo cose; quindi si potrebbe anche dire che, interpretando l’art. 810, sono beni le cose che possono formare oggetto della proprietà e dei diritti reali.
[Importante precisazione poiché beni in senso giuridico sono anche utilità che non sono da considerarsi "cose" e che magari costituiscono sì oggetto di diritti ma non necessariamente di diritti reali o di proprietà, esistono diritti che hanno ad oggetto beni che non necessariamente sono appunto "beni cose"].
Es.: il diritto d’autore non è un diritto reale che ha ad oggetto un bene che non è un "bene cosa" ma bensì un bene immateriale; oppure, se io invento qualcosa e chiedo la tutela attraverso il brevetto, questo diritto ha ad oggetto un bene immateriale (marchi, brevetti… sono beni immateriali).
- Prevalentemente ai fini dell’esame avremo a che fare soprattutto con i "beni cose" - La disciplina e la circolazione giuridica dei "beni cose" sono differenti a seconda del tipo di bene che abbiamo di fronte.
Classificazioni
Intanto la prima fondamentale classificazione è quella tra beni immobili e beni mobili (meno intuitiva di quello che può sembrare):
Beni immobili
- Immobili per natura (art. 812 Cc) per es. il suolo e le acque.
- Immobili per incorporazione cioè incorporati al suolo, per es., le costruzioni o gli alberi.
- Immobili per destinazione cioè quei beni che in se per sé non sarebbero beni immobili ma che lo diventano e sono considerati tali perché saldamente ancorati al suolo per la sua destinazione, per es., i galleggianti saldamente ancorati alla riva per la loro destinazione oppure, normalmente una nave è un bene immobile ma se non è più destinata a viaggiare ma è saldamente ancorata al porto e viene destinata per es., ad albergo o a ristorante, diventa un bene immobile.
Beni mobili
Sono "mobili" tutti quei beni che non sono immobili. È importante capire quale sia un bene mobile o immobile, perché la circolazione dei beni mobili o immobili è sottoposta a regole diverse cioè: un contratto che trasferisce un diritto di proprietà ad es su un bene mobile, è valido anche se stipulato in forma orale (salvo eccezioni – per es una donazione deve comunque essere fatta per atto pubblico anche se riguarda un bene mobile, purché non sia un bene mobile di modico valore). Viceversa gli atti di trasferimento di diritti che hanno per oggetto beni immobili, sono assoggettate all’onere della forma scritta (se questa manca la conseguenza è la nullità).
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