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BENI MOBILI
Sono “mobili” tutti quei beni che non sono immobili.
E’ importante capire quale sia un bene mobile o immobile, perché la circolazione dei beni
mobili o immobili è sottoposta a regole diverse cioè: un contratto che trasferisce un diritto
di proprietà ad es su un bene mobile, è valido anche se stipulato in forma orale (salvo
eccezioni – per es una donazione deve cmq essere fatta per atto pubblico anche se
riguarda un bene mobile, purché non sia un bene mobile di modico valore). Viceversa gli
atti di trasferimento di diritti che hanno per oggetto beni immobili, sono assoggettate
all’onere della forma scritta (se questa manca la conseguenza è la nullità).
Un’ altra differenza per quanto riguarda la circolazione di beni mobili o immobili è relativa
alla trascrizione che è una forma di pubblicità che riguarda appunto la circolazione dei
beni… quali beni?
…due sono le categorie di beni soggette a trascrizione:
BENI IMMOBILI
- BENI MOBILI REGISTRATI :
- autoveicoli
ciclomotori
natanti
areomobili
(Questi beni hanno appunto bisogno della trascrizione ma non della forma scritta – come
detto infatti i beni mobili non richiedono mai la forma scritta salvo le eccezioni viste sopra).
In base a questo quindi io posso tranquillamente vendere la mia automobile in forma orale,
il contratto che si genera è perfettamente valido ed efficacie tra le parti; l’unico problema di
un contratto concluso in forma orale, è che: come si fa a trascrivere? Occorrerà per forza
un atto che attesti la conclusione del contratto…quindi possiamo dire che la forma scritta è
necessaria non tanto per la validità dell’atto, quanto ai fini della trascrizione dell’atto, si
dice infatti che la forma non è prevista a pena di nullità ma è prevista “ad regularitatem”
cioè per una finalità diversa rispetto alla validità.
La trascrizione è una forma di pubblicità di vicende che riguardano mobili registrati o
immobili; Devono essere resi pubblici gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali
che hanno ad oggetto questi beni, in maniera tale da rendere l’atto pubblico ed opponibile
a tutti i terzi (quindi se c’è un passaggio di proprietà che riguarda un bene immobile o
mobile registrato, questo passaggio deve essere trascritto, cioè bisogna recarsi presso il
registro pubblico apposito – che nel caso degli immobili è il registro immobiliare mentre nel
caso dei mobili registrati è il PRA se si tratta di un automobile o il pubblico reg dei natanti
se si tratta di una nave….).
Questo si fa innanzitutto a tutela dell’acquirente, poiché se questo non si preoccupa di
rendere pubblico il suo acquisto, ed il venditore nel frattempo (violando il diritto) vende lo
stesso bene a qualcun altro, il bene diventa di proprietà di chi trascrive per primo (ecco
l’importante utilità della trascrizione) – la trascrizione non è un requisito richiesto per la
validità dell’atto ma è piuttosto un requisito per rendere l’atto efficacie nei confronti dei
terzi.
Un’altra distinzione importante, anche se può non sembrare tale, è la distinzione tra:
BENI DI GENERE (Fungibili)
- BENI DI SPECIE (Infungibili)
-
Le cose di genere o generiche sono appartenenti ad un genere (per es., se andiamo a fare
benzina, chiediamo al benzinaio un lt di benzina, ciò che chiediamo, non è tanto quel
determinato tipo di benzina ma è semplicemente, genericamente un lt di benzina; il denaro
ugualmente è un bene che è interessante nella sua quantificazione: 100€ sono gli stessi
indipendentemente dal fatto che per es siano le stesse identiche banconote che io magari
ho prestato).
Le cose invece specifiche sono di norma le cose uniche, irriproducibili come il quadro di
autore o il vestito fatto dal sarto.
In qualche modo assimilati alle cose che appartengono ad un genere, sono i beni di serie
(per es scarpe da ginnastica Superga).
Una volta che io acquisto in concreto poniamo un paio di scarpe Superga, quel paio di
scarpe poi sono individuali, perdono la loro connotazione generica e divengono oggetto di
un diritto specifico.
Questa distinzione, apparentemente può sembrare inutile, è invece importante per la
circolazione della ricchezza, della efficacia del contratto e per determinare quando avviene
il passaggio di proprietà.
E’ importante determinare il momento del passaggio di proprietà perché è anche il
momento del passaggio del rischio e del perimento del bene, quindi se un bene perisce
prima del passaggio di proprietà il rischio del perimento cade a carico del precedente
proprietario. (la determinazione del momento del passaggio di proprietà è strettamente
legato alla determinazione di cose di genere o di specie). Nel nostro ordinamento esiste
un principio per cui x es un contratto di compravendita è perfetto ed ha effetti se c’è lo
scambio dei consensi, se io x es vendo il mio pc per un prezzo di 100€ e fisso con
l’acquirente che la consegna avverrà tra una settimana – il contratto è perfetto – il
trasferimento della proprietà avviene subito, al momento dello scambio dei consensi e
quindi non quando la consegna si realizza, principio per niente scontato, questo principio
vale in modo puro soltanto quando le cose sono determinate e non generiche. Questo vuol
dire che, se oggetto della compravendita non è il mio computer ma è un computer che ha
le stesse caratteristiche, un computer che viene prodotto in serie e quindi un bene
generico, il contratto si perfeziona ugualmente allo scambio dei consensi ma l’effetto, il
trasferimento della proprietà non si potrà produrre immediatamente ma solo quando il
bene viene individuato.
Vi sono poi:
BENI DIVISIBILI (x es una torta, un terreno…)
- BENI INDIVISIBILI (una macchina)
- BENI CONSUMABILI (cibo per es)
- BENI INCONSUMABILI (si possono usare più volte ripetutamente come x es la
casa) PERTINENZE
PERTINENZA : Cosa mobile o immobile posta a servizio o ad ornamento di un’altra.
Es: pertinenza di un appartamento sono la cucina (che è a servizio dell’appartamento) o i
mobili, o la cornice rispetto ad un quadro.
Anche in questo caso è importante definire la pertinenza perché il cod civile dice che le
pertinenze circolano con la cosa principale a meno che, non sia stabilito diversamente.
Quindi se io vendo l’appartamento, lo vendo con tutte le pertinenze a meno che le parti
dispongano diversamente, se non dispongono diversamente, vige la regola per cui il
contratto s’intende automaticamente inclusivo della pertinenza.
FRUTTI
Vi sono poi, i FRUTTI cioè i beni prodotti da altri beni. Possono essere:
FRUTTI NATURALI (Prodotti agricoli per es)
- FRUTTI CIVILI (per es i canoni di locazione)
-
Un problema dei frutti potrebbe essere dato dal fatto di stabilire a chi spettano i frutti di
una cosa, per es quando si trovi nelle mani di chi non ne è proprietario: se il
possessore è in mala fede, deve restituire tutti i frutti che la cosa ha prodotto o che
avrebbe potuto produrre se bene amministrata; se invece, il possessore è in buona fede,
può tenere per se i frutti maturati prima della domanda giudiziale fatta dal proprietario che
rivendica la cosa e restituire quelli maturati dopo. Per quanto riguarda le spese sostenute
dal possessore si prevedono rimborsi e indennità differenti a seconda che il possesso