Prescrizione
Prescrizione è un istituto che serve per eliminare una situazione di incertezza del diritto e tutelare l’affidamento di chi conta sul fatto che passato un certo periodo di tempo, il diritto non sia più esercitato dal titolare. È inoltre un modo generale di estinzione di diritti.
Diritti imprescrittibili
- Diritti indisponibili: Fa riferimento alla natura del bene, cioè la sua indisponibilità. Sono quelli a cui il titolare non può rinunciare, non sono mai soggetti a prescrizione. Per esempio, il diritto agli alimenti verso chi si trova nella condizione di essere privo di mezzi di sostentamento e nell’impossibilità di procurarseli senza sua colpa. Sono obbligati agli alimenti alcuni soggetti come il coniuge, i figli, i genitori. Vi è anche la figura del donatario, cioè chi ha ricevuto una donazione dal soggetto che poi si trova in situazione di bisogno. Diritti al mantenimento dei figli: poniamo che un figlio non sia stato riconosciuto dal genitore quando è nato, in questi casi, il figlio quando è maggiorenne, può esercitare l’azione di riconoscimento anche da quarantenne (dichiarazione giudiziale della genitorialità), e chiedere il diritto al mantenimento se non ha redditi propri. Quindi il fatto di poter esercitare il diritto al mantenimento anche dopo vent’anni dall’aver compiuto 18 anni, dimostra che il diritto può essere esercitato anche se non è stato esercitato per un lungo periodo (è appunto imprescrittibile).
- Quelli disposti dalla legge: Non si identificano in base alla natura ma in base alla fonte, cioè la legge dove la scelta dell’imprescrittibilità è una scelta che fa il legislatore caso per caso, con motivazioni diverse. Un caso di diritto imprescrittibile è il diritto di proprietà: poniamo che sia proprietaria di un terreno agricolo e che non usi mai il mio diritto di proprietà, dopo quarant’anni il diritto comunque non si prescriverà. Oppure, il proprietario di un appartamento ha come pertinenza una cantina nel seminterrato che non usa mai, anche in questo caso non perderà comunque la proprietà. Altro caso ancora, prendendo ad esempio un diritto reale minore come la servitù: un soggetto ottiene la servitù di passaggio dal vicino di casa in modo tale da raggiungere più velocemente la strada pubblica, se il soggetto che ha la servitù, non esercita questo diritto per 20 anni, e questa situazione viene confermata anche dagli altri diritti, questo diritto invece si prescriverà. Se il vicino passa anche solo una volta dalla proprietà del vicino, la prescrizione sarà interrotta e ricomincerà a decorrere da zero (tutti i diritti reali minori si prescrivono in 20 anni).
Per quanto riguarda invece l’azione di nullità, questa non si prescrive quindi, se un contratto è nullo anche a distanza di molti anni, lo posso impugnare. Dire che un diritto è imprescrittibile non vuol dire che non ci possano essere altri modi che portino alla fine del diritto per esempio, il proprietario inerte, perde il diritto. Se, per esempio, io non mi curo della mia proprietà per tanto tempo può accedere che qual...