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COME OPERA LA PRESCRIZIONE

La prima domanda che ci si deve porre è: da quando si comincia a contare il tempo della

prescrizione?! (il c.d. “dies a quo”).

Es: poniamo che io stipuli un mutuo, per es., mio amico mi dà a mutuo una somma di denaro,

quindi stipulo un contratto non con una banca ma con un privato, il contratto comunque prevede

dei termini ben precisi: lo devo restituire, con un piccolo interesse, entro il 2 marzo 2016 quindi,

succede che, dal momento che stipulo il contratto nasce un obbligo di restituire il denaro da parte

mia e un diritto a riavere la somma prestata in capo al mio amico.

Se il mio amico non mi chiede nulla fino al 2 di marzo 2016, non si può dire che è inerte poiché

scade proprio in questa data, finora non mi ha chiesto i soldi perché non poteva ancora esercitare

il suo credito; la prescrizione quindi non inizia a decorrere necessariamente da quando

nasce il diritto ma da quando il diritto può essere fatto valere.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Dal 2 marzo 2016 se, l’amico è inerte, decorre la prescrizione (il diritto di credito si estingue in 10

anni); supponiamo che passa un anno, l’amico viene a casa mia a chiedermi la restituzione e lo fa

oralmente, in questo caso, non essendoci forma scritta la prescrizione non si interrompe

(deve esserci un’intimazione di pagamento in forma scritta).

Nel caso invece l’intimazione di pagamento avvenga in forma scritta, se per es, questa viene fatta

passati due anni, allora la prescrizione s’interrompe e ricomincia a capo.

La prescrizione si può interrompere per:

- intimazione di pagamento (in forma scritta)

- azione in giudizio

- ricognizione di debito (cioè un atto del debitore che riconosce di essere tale).

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Può succedere che vi siano delle cause di sospensione della prescrizione che, però sono

abbastanza rare (previste dalla legge), perché si hanno quando c’è una giustificazione al mancato

adempimento del diritto, per es.: (riprendendo l’es di prima…) supponiamo che dopo il 2 marzo

2016 il creditore sia costretto all’ospedale per due mesi perché deve subire interventi chirurgici,

personalmente non può quindi mandare raccomandata con intimazione di pagamento – in questo

caso comunque, la prescrizione non si sospende. I casi previsti dalla legge, sono casi abbastanza

gravi.

Casi previsti dalla legge:

- Caso dei militari in servizio in tempo di guerra e gli appartenenti alle forze armate dello

stato o quelli che si trovano al servizio delle forze armate, per il tempo indicato dalle

disposizioni delle leggi di guerra

- Minori nel periodo di tempo in cui sono rimasti privi di un rappresentante legale, per es.,

è il caso del minore che perde i genitori, se il minore è creditore di qualcosa, in questo

periodo, la sua inerzia sarà giustificata, fino a che non viene nominato il tutore.

- Rapporti tra le parti: la prescrizione non opera tra marito e moglie fino a che dura il

rapporto di coniugio.

NON RILEVABILITA’ D’UFFICIO

Un’altra caratteristica della prescrizione è la non rilevabilità d’ufficio: sempre riprendendo il

precedente es., ipotizziamo che l’amico si attivi per la restituzione, prima con una telefonata e poi

in forma scritta con l’intimazione di pagamento non ottenendo però nessun effetto; a distanza di

molto tempo (10 anni) disperato decide di ricorrere in giudizio, nel frattempo però il diritto si è

prescritto… quindi, se il mio amico (che ha un avvocato distratto) si difende in giudizio

dimenticandosi di far valere la prescrizione… in questo caso la pretesa del creditore verrà accolta

nonostante il diritto sia prescritto. Il giudice accoglierà la domanda del creditore nonostante si

accorga che il diritto si è prescritto, questo perché è solo la controparte che deve far valere la

prescrizione, questa non è rilevabile d’ufficio (dal giudice).

IRRINUNCIABILITA’ ALLA PRESCRIZIONE

L’altra caratteristica è l’irrinunciabilità alla prescrizione prima che questa dia compiuta. Se nel

contratto tra i due amici vi è una clausola che prevede che il debitore rinuncerà alla prescrizione,

quindi se l’amico gli chiede la somma dopo 20 anni, il debitore non potrà difendersi facendo valere

la prescrizione  questa clausola non è valida, è nulla.

Se invece, io che sono il debitore, decido dopo 15 anni di ridare la somma indietro al mio creditore,

nonostante il diritto si sia prescritto, lo posso fare; e dopo non posso richiedere indietro la somma

di denaro con la giustificazione che il diritto si era prescritto, perché vi ho rinunciato, in questo caso

la rinuncia alla prescrizione è valida perché fatta dopo il compimento della prescrizione.

Infine, il termine di prescrizione ordinario in Italia è di 10 anni.

Vi sono però dei termini più lunghi o più brevi per es, l’azione di risarcimento del danno da fatto

illecito, il c.d. danno extracontrattuale, si prescrive in 5 anni oppure, i diritti reali minori di

godimento, si prescrivono in un termine di 20 anni.

A margine della disciplina della prescrizione troviamo poi un rif alle prescrizioni presuntive che

sono meccanismi presuntivi cioè delle norme che fanno presumere avvenuto il pagamento,

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.