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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

• Art. 2741 1-2 comma-più creditori.

• Il primo comma enuncia il fondamentale principio della par condicio creditorum perchè

stabilisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve

le cause legittime di prelazione.

• Tutti si soddisfano in egual misura sui beni del creditore salvo che vi siano creditori dotati di

cause di preferenza detti “creditori prelazionari” per distinguerli dai creditori privi di

prelazione i quali prendono il nome di “creditori chirografari”.

• Il secondo comma stabilisce che sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e

l’ipoteca.

• Il modo in cui la si attua la par condicio creditorum concretamente è l’intervento degli altri

creditori nell’esecuzione iniziata dal creditore precedente.

• La scelta dell’ordinamento è quella di concepire un’esecuzione individuale, del singolo

creditore, all’interno della quale gli altri creditori, se vogliono, possono intervenire in modo

tale da rendere operante il meccanismo della par condicio.

• Un’attuazione più piena della par condicio creditorum si realizza soltanto quando

l’esecuzione è concorsuale come accade nel fallimento che si ha con riguardo

all’imprenditore commerciale insolvente.

• Il fallimento è una procedura esecutiva concorsuale per due ragioni:

1. perché riguarda tutti i beni del fallito,

2. perché tutti i creditori del fallito sono invitati dal curatore fallimentare ad intervenire nel

fallimento per far valere in quella sede le proprie ragioni.

CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE

• Privilegio: determinata qualità di un credito che gli è attribuita direttamente dalla legge in

ragione della causa dl credito.

• Se un credito è privilegiato il creditore privilegiato, ha diritti di soddisfarsi con preferenza

rispetto ai creditori chirografari dello stesso debitore quando viene esecutato il bene sul

quale il privilegio grava.

• Si distingue tra:

◦ privilegi generali : gravano su tutti i beni mobili del debitore (Es. il credito del lavoratore

per le retribuzioni derivante da lavoro dipendente ha privilegio generale sui beni mobili

del datore di lavoro. Il datore ha il diritto di essere preferito agli altri creditori sul

ricavato della vendita di quel bene mobile).

◦ privilegi speciali : gravano su un determinato bene mobile o immobile del debitore.

Questi si avvicinano a diritti reali di garanzia perché hanno la sequela, ma si distinguono

da essi perché i privilegi sono stabiliti direttamente dalla legge, mentre i diritti reali di

garanzia perlopiù nascono da atti di economia privata e in secondo luogo perché i

privilegi possono gravare soltanto sui beni del debitore mentre prendono ipoteca anche

sui beni di un terzo che prende il nome di terzo datore di pegno o di ipoteca. La legge

opera una graduazione dei privilegi e stabilisce anche l’ordine di preferenza tra i

privilegi speciali, il pegno e l’ipoteca, prevedendo che il pegno prevalga sul privilegi

speciale mobiliare, mentre il privilegio speciale immobiliare prevalga sull’ipoteca (art.

2748).

• Pegno e ipoteca: diritti reali di garanzia disciplinati corrispettivamente dagli art. 2784-2807

e dall’art. 2808-2899.

• Essi gravano l’uno il pegno su beni mobili o crediti, l’altro su beni immobili o mobili

registrati.

• Sono assistiti da sequela oius sequele.

• Continuano a gravare sul bene anche se il bene viene disposto a terzi.

• Attribuiscono al loro tutelare la facoltà di far vendere il bene sul quale diritto grava e la

facoltà di soddisfarsi con preferenza e rispetto ai creditori chirografari sul ricavato della

vendita di quel bene.

• Pegno e ipoteca hanno delle caratteristiche comuni:

1. la loro accessorietà al credito garantito. Ciò significa che la garanzia a ragion d’essere fin

tanto che esiste il credito, per cui se il credito non è mai sorto o si estingue la garanzia stessa

viene meno. Se era nulla l’obbligazione nascente dal mutuo è nullo anche il titolo

dell’ipoteca.

2. La loro soggettività alla pubblicità. Permettono ai terzi di venire a conoscenza

dell’esistenza del diritto di garanzia. Per l’ipoteca la pubblicità consiste nella iscrizione del

titolo dell’ipoteca nei registri immobiliari. Il titolo dell’ipoteca varia a seconda delle ipotesi.

Può esserci un’ipoteca legale il cui titolo è la legge o può darsi che vi sia un’ipoteca

giudiziale il cui titolo è una sentenza giudiziale di condanna a pagare o eseguire una certa

prestazione e può darsi infine che vi sia un’ipoteca volontaria il cui titolo può essere o un

atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca purché non sia testamento, oppure

può trattarsi di un contratto tra debitore e creditore o tra terzo datore e creditore. Per quanto

riguarda il pegno, la sua pubblicità viene attuata in modo implicito spossessando il debitore

o il terzo datore e attribuendo il possesso della cosa al creditore pignoratizio o a un terzo

scelto d’accordo tra il debitore e creditore.

3. Il divieto del patto commissorio (art.2744). Contratto anteriore, contemporaneo o

successivo al sorgere del credito con il quale il debitore e il creditore pignoratizio o il

creditore ipotecario si accordano nel senso che in caso di inadempimento la proprietà della

cosa passerà al creditore. Se l’uno non paga, l’altro diventa proprietario del bene sul quale

ha la garanzia. E’ vietato e se lo si stipula è nullo. Le ragioni sono le seguenti:

1. prima di tutto c’è l’esigenza di non sottoporre il debitore ad una pressione psicologica

eccessiva al fine di adempiere come quella derivante dal timore di perdere la proprietà

del bene se non pagherà.

2. Evitare un arricchimento del creditore se il bene dato in garanzia ha un valore maggiore

rispetto al credito.

3. Rispettare la par condicio creditorum.

• Pegno e ipoteca sono qualificati come garanzie reali ma anche come garanzie specifiche.

• Essi attribuiscono al loro titolare il diritto di soddisfarsi oltre che sul patrimonio in generale,

anche in via preferenziale su un bene determinato del patrimonio del debitore.

• Un creditore prelazionario, ha anche una garanzia specifica su quel singolo bene sul quale

ha il pegno o l’ipoteca.

• Distinzione tra garanzie reali e personali: la principale è la fideiussione che nasce

dall’omonimo contratto previsto all’art. 1936 che è un contratto con la quale un soggetto

detto fideiussore obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di

un’obbligazione altrui. La fideiussione presuppone un rapporto tra creditore e debitore e si

innesta su questo rapporto perché un terzo si obbliga verso il creditore, garantendogli che

adempirà la sua obbligazione. E’ una garanzia personale perché il fideiussore garantisce il

debitore non attribuendogli un diritto su di un bene del proprio patrimonio come il terzo

datore di pegno o ipoteca, ma gli garantisce obbligandosi nei suoi confronti, cioè assumendo

un’obbligazione che può essere identica a quella del debitore originario o anche più limitata.

Il creditore si trova ad avere quindi due debitori ed avere due debitori significa avere due

garanzie patrimoniali generiche. Ogni fideiussione è retta da un principio di accessorietà

enunciato all’art. 1939 per cui se non è valida l’obbligazione originaria non è valida neanche

la fideiussione e se l’obbligazione originaria si distingue si distingue anche la fideiussione. Il

creditore può chiedere l’adempimento a propria scelta o al debitore originario o al

fideiussore a meno che nella fideiussione sia stato stabilito il beneficium excussionis

(l’omere per il creditore di escutere prima nei confronti del debitore solo se questo è

incapiente poi nei confronti del fideiussore. Se questo beneficio non è convenuto il

fideiussore non potrà rifiutarsi di pagare).

• Obbligazione contratte per un’associazione non riconosciuta dagli associati che hanno agito

in nome e per conto (art. 38).

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE (art. 2043).

• Responsabilità extracontrattuale perchè sorge a carico di un danneggiante e procura danno al

di fuori di un già esistente rapporto obbligatorio che lo leghi al danneggiato.

• Questa responsabilità è una responsabilità di diritto civile ma tenuta rigorosamente distinta

da quella penale che sorge per la commissione di un reato.

• Soltanto a quest’ultima si applica un principio di tipicità o tassatività ricavandoli dall’art. 1

del c.p. secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente

previsto dalla legge come reato.

• Ciò significa che un determinato fatto per costituire reato deve essere espressamente

previsto come reato.

• Nel campo della responsabilità civile vige un opposto principio di atipicità dell’innecito

civile che è tale quindi in funzione non della condotta compiuta e qualificata dalla legge ma

del danno ingiusto che qualunque condotta provochi.

• Alle sole norme penali incriminatrici si applicano il divieto di interpretazione estensiva e

analogica (art. 11 preleggi) e il principio di irretroattività dell’art. 25 per cui nessuno può

essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso.

• Differenza sotto il profilo della funzione:

1. la responsabilità penale comporta infatti l’applicazione al reo di una sanzione penale o

criminale cioè afflittiva che può essere patrimoniale o personale (limitazione della libertà

personale del reo con la reclusione) e che in ogni caso non è strettamente correlata al reato

commesso. Come ogni sanzione, la sola minaccia della sanzione ha una funzione deterrente

o intimidatrice.

2. La responsabilità civile comporta una funzione riparatoria e ha lo scopo di compensare la

perdita cioè di reintegrare il patrimonio del danneggiato ricordandolo alla consistenza

originaria. Anche la sanzione civile ha una funzione deterrente, però nella responsabilità

civile la funzione deterrente non può mai eccedere il costo del danno, non può mai superare

la funzione compensativa. Questo carattere di questa responsabilità la differenzia da quella

propria di alcuni ordinamenti stranieri in particolare a quelli di common law in cui sono

ammessi i cosiddetti punitive damages (danni puniti o risarcimento sanzionatorio)

Dettagli
A.A. 2018-2019
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.