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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
• Art. 2741 1-2 comma-più creditori.
• Il primo comma enuncia il fondamentale principio della par condicio creditorum perchè
stabilisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve
le cause legittime di prelazione.
• Tutti si soddisfano in egual misura sui beni del creditore salvo che vi siano creditori dotati di
cause di preferenza detti “creditori prelazionari” per distinguerli dai creditori privi di
prelazione i quali prendono il nome di “creditori chirografari”.
• Il secondo comma stabilisce che sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e
l’ipoteca.
• Il modo in cui la si attua la par condicio creditorum concretamente è l’intervento degli altri
creditori nell’esecuzione iniziata dal creditore precedente.
• La scelta dell’ordinamento è quella di concepire un’esecuzione individuale, del singolo
creditore, all’interno della quale gli altri creditori, se vogliono, possono intervenire in modo
tale da rendere operante il meccanismo della par condicio.
• Un’attuazione più piena della par condicio creditorum si realizza soltanto quando
l’esecuzione è concorsuale come accade nel fallimento che si ha con riguardo
all’imprenditore commerciale insolvente.
• Il fallimento è una procedura esecutiva concorsuale per due ragioni:
1. perché riguarda tutti i beni del fallito,
2. perché tutti i creditori del fallito sono invitati dal curatore fallimentare ad intervenire nel
fallimento per far valere in quella sede le proprie ragioni.
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
• Privilegio: determinata qualità di un credito che gli è attribuita direttamente dalla legge in
ragione della causa dl credito.
• Se un credito è privilegiato il creditore privilegiato, ha diritti di soddisfarsi con preferenza
rispetto ai creditori chirografari dello stesso debitore quando viene esecutato il bene sul
quale il privilegio grava.
• Si distingue tra:
◦ privilegi generali : gravano su tutti i beni mobili del debitore (Es. il credito del lavoratore
per le retribuzioni derivante da lavoro dipendente ha privilegio generale sui beni mobili
del datore di lavoro. Il datore ha il diritto di essere preferito agli altri creditori sul
ricavato della vendita di quel bene mobile).
◦ privilegi speciali : gravano su un determinato bene mobile o immobile del debitore.
Questi si avvicinano a diritti reali di garanzia perché hanno la sequela, ma si distinguono
da essi perché i privilegi sono stabiliti direttamente dalla legge, mentre i diritti reali di
garanzia perlopiù nascono da atti di economia privata e in secondo luogo perché i
privilegi possono gravare soltanto sui beni del debitore mentre prendono ipoteca anche
sui beni di un terzo che prende il nome di terzo datore di pegno o di ipoteca. La legge
opera una graduazione dei privilegi e stabilisce anche l’ordine di preferenza tra i
privilegi speciali, il pegno e l’ipoteca, prevedendo che il pegno prevalga sul privilegi
speciale mobiliare, mentre il privilegio speciale immobiliare prevalga sull’ipoteca (art.
2748).
• Pegno e ipoteca: diritti reali di garanzia disciplinati corrispettivamente dagli art. 2784-2807
e dall’art. 2808-2899.
• Essi gravano l’uno il pegno su beni mobili o crediti, l’altro su beni immobili o mobili
registrati.
• Sono assistiti da sequela oius sequele.
• Continuano a gravare sul bene anche se il bene viene disposto a terzi.
• Attribuiscono al loro tutelare la facoltà di far vendere il bene sul quale diritto grava e la
facoltà di soddisfarsi con preferenza e rispetto ai creditori chirografari sul ricavato della
vendita di quel bene.
• Pegno e ipoteca hanno delle caratteristiche comuni:
1. la loro accessorietà al credito garantito. Ciò significa che la garanzia a ragion d’essere fin
tanto che esiste il credito, per cui se il credito non è mai sorto o si estingue la garanzia stessa
viene meno. Se era nulla l’obbligazione nascente dal mutuo è nullo anche il titolo
dell’ipoteca.
2. La loro soggettività alla pubblicità. Permettono ai terzi di venire a conoscenza
dell’esistenza del diritto di garanzia. Per l’ipoteca la pubblicità consiste nella iscrizione del
titolo dell’ipoteca nei registri immobiliari. Il titolo dell’ipoteca varia a seconda delle ipotesi.
Può esserci un’ipoteca legale il cui titolo è la legge o può darsi che vi sia un’ipoteca
giudiziale il cui titolo è una sentenza giudiziale di condanna a pagare o eseguire una certa
prestazione e può darsi infine che vi sia un’ipoteca volontaria il cui titolo può essere o un
atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca purché non sia testamento, oppure
può trattarsi di un contratto tra debitore e creditore o tra terzo datore e creditore. Per quanto
riguarda il pegno, la sua pubblicità viene attuata in modo implicito spossessando il debitore
o il terzo datore e attribuendo il possesso della cosa al creditore pignoratizio o a un terzo
scelto d’accordo tra il debitore e creditore.
3. Il divieto del patto commissorio (art.2744). Contratto anteriore, contemporaneo o
successivo al sorgere del credito con il quale il debitore e il creditore pignoratizio o il
creditore ipotecario si accordano nel senso che in caso di inadempimento la proprietà della
cosa passerà al creditore. Se l’uno non paga, l’altro diventa proprietario del bene sul quale
ha la garanzia. E’ vietato e se lo si stipula è nullo. Le ragioni sono le seguenti:
1. prima di tutto c’è l’esigenza di non sottoporre il debitore ad una pressione psicologica
eccessiva al fine di adempiere come quella derivante dal timore di perdere la proprietà
del bene se non pagherà.
2. Evitare un arricchimento del creditore se il bene dato in garanzia ha un valore maggiore
rispetto al credito.
3. Rispettare la par condicio creditorum.
• Pegno e ipoteca sono qualificati come garanzie reali ma anche come garanzie specifiche.
• Essi attribuiscono al loro titolare il diritto di soddisfarsi oltre che sul patrimonio in generale,
anche in via preferenziale su un bene determinato del patrimonio del debitore.
• Un creditore prelazionario, ha anche una garanzia specifica su quel singolo bene sul quale
ha il pegno o l’ipoteca.
• Distinzione tra garanzie reali e personali: la principale è la fideiussione che nasce
dall’omonimo contratto previsto all’art. 1936 che è un contratto con la quale un soggetto
detto fideiussore obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di
un’obbligazione altrui. La fideiussione presuppone un rapporto tra creditore e debitore e si
innesta su questo rapporto perché un terzo si obbliga verso il creditore, garantendogli che
adempirà la sua obbligazione. E’ una garanzia personale perché il fideiussore garantisce il
debitore non attribuendogli un diritto su di un bene del proprio patrimonio come il terzo
datore di pegno o ipoteca, ma gli garantisce obbligandosi nei suoi confronti, cioè assumendo
un’obbligazione che può essere identica a quella del debitore originario o anche più limitata.
Il creditore si trova ad avere quindi due debitori ed avere due debitori significa avere due
garanzie patrimoniali generiche. Ogni fideiussione è retta da un principio di accessorietà
enunciato all’art. 1939 per cui se non è valida l’obbligazione originaria non è valida neanche
la fideiussione e se l’obbligazione originaria si distingue si distingue anche la fideiussione. Il
creditore può chiedere l’adempimento a propria scelta o al debitore originario o al
fideiussore a meno che nella fideiussione sia stato stabilito il beneficium excussionis
(l’omere per il creditore di escutere prima nei confronti del debitore solo se questo è
incapiente poi nei confronti del fideiussore. Se questo beneficio non è convenuto il
fideiussore non potrà rifiutarsi di pagare).
• Obbligazione contratte per un’associazione non riconosciuta dagli associati che hanno agito
in nome e per conto (art. 38).
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE (art. 2043).
• Responsabilità extracontrattuale perchè sorge a carico di un danneggiante e procura danno al
di fuori di un già esistente rapporto obbligatorio che lo leghi al danneggiato.
• Questa responsabilità è una responsabilità di diritto civile ma tenuta rigorosamente distinta
da quella penale che sorge per la commissione di un reato.
• Soltanto a quest’ultima si applica un principio di tipicità o tassatività ricavandoli dall’art. 1
del c.p. secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
previsto dalla legge come reato.
• Ciò significa che un determinato fatto per costituire reato deve essere espressamente
previsto come reato.
• Nel campo della responsabilità civile vige un opposto principio di atipicità dell’innecito
civile che è tale quindi in funzione non della condotta compiuta e qualificata dalla legge ma
del danno ingiusto che qualunque condotta provochi.
• Alle sole norme penali incriminatrici si applicano il divieto di interpretazione estensiva e
analogica (art. 11 preleggi) e il principio di irretroattività dell’art. 25 per cui nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
• Differenza sotto il profilo della funzione:
1. la responsabilità penale comporta infatti l’applicazione al reo di una sanzione penale o
criminale cioè afflittiva che può essere patrimoniale o personale (limitazione della libertà
personale del reo con la reclusione) e che in ogni caso non è strettamente correlata al reato
commesso. Come ogni sanzione, la sola minaccia della sanzione ha una funzione deterrente
o intimidatrice.
2. La responsabilità civile comporta una funzione riparatoria e ha lo scopo di compensare la
perdita cioè di reintegrare il patrimonio del danneggiato ricordandolo alla consistenza
originaria. Anche la sanzione civile ha una funzione deterrente, però nella responsabilità
civile la funzione deterrente non può mai eccedere il costo del danno, non può mai superare
la funzione compensativa. Questo carattere di questa responsabilità la differenzia da quella
propria di alcuni ordinamenti stranieri in particolare a quelli di common law in cui sono
ammessi i cosiddetti punitive damages (danni puniti o risarcimento sanzionatorio)