Istituzioni di diritto privato
Responsabilità patrimoniale
Cosa succede se neanche a seguito della condanna il debitore esegue la prestazione?
Entra in gioco l’esecuzione forzata che si distingue in due specie a seconda della natura dell’obbligazione che non è adempiuta.
Esecuzione in forma specifica
- Obbligazioni di consegna e rilascio rispettivamente di beni mobili e di beni immobili e trova il suo fondamento all’art. 2930.
- Alle obbligazioni di fare purché si tratti di un fare sostituibile e trova il suo fondamento nell’art. 2931.
- Alle obbligazioni di contrarre che possono nascere dalla legge o da un altro contratto e trova il suo fondamento nell’art. 2900.
- Si applica alle obbligazioni di non fare che trovano il suo fondamento nell’art. 2933.
In tutti questi casi, il creditore applicando questa esecuzione ottiene tramite la collaborazione dell’apparato dello Stato il soddisfacimento esattamente del proprio interesse alla prestazione. L’ufficiale giudiziario gli procura la stessa utilità che gli avrebbe procurato il debitore se avesse adempiuto vincendo la sua resistenza.
Esecuzione per espropriazione
Si riferisce alle obbligazioni pecuniarie e a quelle di consegna di cose mobili di genere diverse dal denaro. Questa esecuzione si attua sul patrimonio del debitore. Si evidenzia un collegamento tra la norma dell’art. 2740 e quella dell’art. 2910. L’art. 2740 stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio è quindi garanzia generica dei creditori con riguardo alle obbligazioni pecuniarie e a quelle di consegna di cose mobili e fungibili nel senso che fino a quando l’obbligazione sorge, i beni del debitore sono assoggettati ad un vincolo per assicurare il futuro eventuale soddisfacimento o attivo del creditore. Il 2910 stabilisce che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il creditore può tramite questa esecuzione far vendere uno o più beni del debitore e sul ricavato della vendita soddisfarsi per equivalente. Questa esecuzione vale anche con riguardo alle obbligazioni di consegna e rilascio, di fare fungibile, di contrarre e di non fare tutte le volte che queste siano divenute impossibili oppure il creditore abbia perso interesse al loro adempimento. In questi casi infatti, il creditore non chiederà l’adempimento ma il risarcimento del danno da inadempimento e quindi queste obbligazioni si tradurranno in obbligazioni pecuniarie. A quel punto se non sono adempite, l’esecuzione avverrà per espropriazione. Lo stesso vale per le obbligazioni di fare infungibile.
Ciò che le accomuna è che l’esecuzione è forzata e consente al creditore insoddisfatto di soddisfarsi coattivamente (con l’aiuto dello Stato) contro la resistenza del debitore stessa.
L’esecuzione forzata è disciplinata in parte dal codice civile e in parte dal codice penale.
L’esecuzione forzata richiede che il creditore sia titolare di un credito certo (non deve essere contestato), liquido ed esigibile.
Il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo (art. 474 c.c.).
L’art. elenca:
- La sentenza giudiziale di condanna;
- Le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo limitatamente alle obbligazioni pecuniarie;
- Le scritture provate autenticate limitatamente alle obbligazioni pecuniarie;
- Gli atti pubblici limitatamente alle obbligazioni pecuniarie e a quelle di consegna e rilascio.
L’unico titolo esecutivo che valga per tutte le obbligazioni è la sentenza giudiziale di condanna.
Il creditore notifica al debitore il titolo esecutivo, ovvero il precetto, intimazione creditore-debitore di adempiere l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 giorni.
Se il debitore non esegue la prestazione inizia la vera e propria esecuzione.
Tre fasi dell’esecuzione per espropriazione
- Pignoramento: individuazione su scelta del creditore di uno o più beni mobili o immobili del debitore o di crediti del debitore verso il terzo sui quali avverrà l’esecuzione. Il pignoramento crea un vincolo di indisponibilità sui beni pignorati, non nel senso che il debitore non possa disporne in alcun modo ma nel senso che gli atti di alienazione dei beni pignorati compiuti dal debitore sono inefficaci in pregiudizio (inopponibili) del creditore procedente e degli altri eventuali creditori che intervengono nella esecuzione forzata.
- Vendita forzata dei beni pignorati: dietro controllo del giudice questi beni vengono venduti ad un terzo. Il terzo acquista a titolo derivativo. Anche al terzo acquirente, in seguito di vendita forzata, sono inopponibili gli atti di disposizione che non erano opponibili al creditore precedente (2919).
- Se vi è un solo creditore detto procedente, la somma ricavata dalla vendita forzata gli viene attribuita fino a concorrenza del suo credito, cioè nei limiti del suo credito compresi il risarcimento del danno. Se i creditori fossero più di uno, quindi uno procedente e uno o più intervenuti nell’esecuzione si forma un piano di riparto del ricavato dalla vendita e il ricavato viene distribuito tra i vari creditori secondo un piano di riparto. Se l’esecuzione va a buon fine il creditore risulta soddisfatto.
Art. 2740
Questa norma enuncia un principio di universalità o illimitatezza della responsabilità patrimoniale. Il debitore quindi risponde con tutto il suo patrimonio. Beni presenti e futuri significa che anche i beni non ancora esistenti nel patrimonio quando l’obbligazione è sorta ma che entreranno successivamente a far parte del patrimonio rientrano nella garanzia.
Il secondo comma stabilisce che le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non i casi stabiliti dalla legge. Si fa quindi una legge con riguardo alle deroghe al principio di universalità nella responsabilità patrimoniale che quindi non possono accordarsi per escludere determinati beni dalla garanzia patrimoniale e quindi dalla responsabilità patrimoniale, solo la legge può farlo in due gruppi di ipotesi:
- Il primo si ha quando la legge stabilisce che possono istituirsi determinati patrimoni all’interno del patrimonio di un soggetto destinati a qualcosa e quindi separati dal patrimonio generale di quel soggetto. Sono casi tassativi tendenzialmente rari ma importanti.
- Il secondo è costituito dai casi di impignorabilità di determinati beni previsti dalla legge. Impignorabilità assoluta e relativa (514 c.c.). se una cosa è impignorabile il creditore non potrà aggredirla e il debitore risponderà con tutti i suoi beni salve quelli impignorati.
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