Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
2 Soggetti giuridici Pag. 1 2 Soggetti giuridici Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
2 Soggetti giuridici Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SOGGETTI GIURIDICI

Basilare del Diritto privato sono i Soggetti

Il termine Soggetto è un termine tecnico giuridico e dietro questa nozione astratta di

soggetto stanno due possibili situazioni

Un soggetto in senso giuridico può essere:

- una persona fisica

- un Ente, una identità non identificabile come una persona fisica, un Ente che nel

diritto privato può essere per es una Associazione studentesca definibile come

soggetto o una fondazione o anche una Società per azione o una Società a

responsabilità limitata e cosi via, tutti questi sono soggetti distinti dalle persone

fisiche.

PERSONE FISICHE

Oggi parleremo essenzialmente di soggetti persone fisiche, che sono per il Diritto

CENTRI DI IMPUTAZIONE di diritti e di obblighi o di altre situazioni soggettive, per il

D. Privato tradizionale il soggetto è essenzialmente un concetto che serve per individuare

un punto di riferimento a cui riferire la titolarità di diritti obblighi o altre situazioni è dunque

essenziale definire a partire da quale momento esiste il soggetto di diritto. Nel caso delle

persone fisiche la norma di riferimento è la norma iniziale del C. Civile l’art. 1 .

L’art. 1 si riferisce ad un concetto cardine quello di capacità giuridica.

La Capacità giuridica è un concetto si dice STATICO, serve per identificare il momento a

partire dal quale esiste un centro a cui riferire la titolarità di tutte le varie situazioni del

Diritto Privato e del diritto in generale: Diritti, Obblighi, Poteri, Aspettative, Interessi

legittimi ecc.

L’art. 1 del C.C. identifica questo momento, per quanto riguarda le persone fisiche, in un

dato biologico che è la nascita. Quindi l’art. 1 dice che la capacità giuridica si acquista

con la nascita,

L’Art. 1 non definisce la Capacità Giuridica che è un concetto che va definito a parte,

Capacità giuridica vuol dire idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive,

quindi: diritti, obblighi Interessi legittimi, Aspettative ecc. Non definisce l’art. 1 il concetto di

Capacità giuridica perché è un concetto già consolidato ma dice, quando una persona

fisica acquista la Capacità giuridica e la identifica con la nascita.

Questa identificazione con la nascita è importante, che condividono tutte le persone nate

vive, è dunque un momento un evento, una caratteristica che elimina ogni

discriminazione, la capacità giuridica la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche

soggettive non dipende da nient’altro che dalla nascita e non dipende dall’appartenenza

ad una certa razza, non dipende da nessun orientamento ne politico ne religioso, La

Capacità giuridica è qualcosa che condividono tutte le persone nate, anche se muoiono

un secondo dopo, con la nascita hanno comunque acquisito la capacità giuridica e quindi

si apre la successione in quel caso. Ieri ho fatto riferimento al fatto che la formulazione

originaria della norma invece rinviava alle norme discriminatorie sul piano razziale che

erano state emanate nel periodo fascista, le leggi cosiddette fascistissime e che erano

state emanate per discriminare gli appartenenti alla razza ebraica. Naturalmente neanche

a dirlo, si tratta di discriminazioni cadute. 2

L’art. 1 è importante anche perché fissa un momento, quello della nascita, come

l’acquisto della capacità giuridica rispetto alla vicenda del nascituro ( di chi non è ancora

nato). Questo art. 1 può essere visto tanto, come un articolo che fissa un requisito minimo

non discriminatorio, in questo senso è un articolo che si lega, ha come fondamento il

principio di uguaglianza, è perfettamente conforme alla direttiva costituzionale

dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma oggi, è un articolo che può

essere messo in discussione, non tanto sotto l’aspetto del principio di uguaglianza,

quanto sotto il profilo della identificazione di un requisito massimo per l’acquisto della

capacità giuridica, ossia la nascita. Ci si può chiedere: ma perché non attribuire la

capacità giuridica a chi non è ancora nato, ora a dire il vero questo requisito

dell’acquisto della Capacità giuridica al momento della nascita non esclude e non è

contraddittorio con la direttiva e percorre una parte a tutela del concepito o del

nascituro cioè il fatto di dire che si acquista l’idoneità ad essere titolari di diritti e di

obblighi solo a partire dalla nascita, non esclude affatto che chi non è ancora nato,

nel periodo tra il concepimento e la nascita non vi sia una tutela del nascituro, che

al nascituro non posano essere riconosciuti degli strumenti di tutela sotto varia

natura .

Es.: se una donna in stato di gravidanza viene ferita in occasione di un incidente

automobilistico e in conseguenza di un fatto illecito di qualcuno il nascituro subisce dei

danni ci si può chiedere se è possibile che il nascituro una volta nato, chieda il

risarcimento del danno, naturalmente finchè è minorenne lo chiederanno i suoi

rappresentanti legali,. Il cuore direbbe che è possibile e questa è anche la soluzione che

la giurisprudenza ha accolto, ma non si deve pensare che sia una soluzione scontata,

proprio perché se si resta un po’ ancorati all’idea che i diritti nascono solo con la nascita si

potrebbe essere pensati che prima della nascita non ci siano diritti, in realtà la tutela della

salute è una tutela che si riferisce anche al nascituro anche se, si precisa , il diritto al

risarcimento del danno può essere esercitato subordinatamente alla nascita. Cosa vuol

dire questo? Poniamo che sempre in conseguenza dello stesso fatto sopradescritto il

nascituro non venga a nascere. Qui in questo caso il danno alla salute si concretizza con

l’impossibilità di nascere quindi di procurato aborto. A parte le conseguenze di natura

penale per un atto così grave, ci si può chiedere se c’è una tutela civilistica. Ora questo

caso è diverso dal precedente in quanto il nascituro non è nato e quindi lui in quanto tale

non può neppure attraverso la madre chiedere un risarcimento del danno, quindi sarà la

madre a chiederlo per se stessa ma non per il nascituro. Altro caso ancora: in caso di

incidente stradale che coinvolge una donna in stato di gravidanza, il nascituro subisce una

lesione, che non è tale da portare ad un aborto, ma il nascituro per motivi diversi dal

fatto illecito, indipendenti dal fatto illecito, non viene a nascere, ha subito un danno ma

non è questa la ragione per cui non nasce. Può la madre in questo caso come

rappresentante legale del nascituro che non è nato chiedere il risarcimento del danno? La

risposta è no perché la titolarità di questo diritto è subordinata alla nascita, comunque c’è

una tutela del nascituro ma per quanto riguarda questi diritti è subordinata alla nascita.

Un ambito che già il C.Civile del 1942 si era preoccupato di tutelare era quello della

successione del nascituro, purtroppo la successione implica sempre un evento tragico.

Es.: Poniamo che il padre del nascituromuoia prima della nascita del figlio e muoia senza

aver fatto testamento, in questo caso si aprirà una successione cosi detta legittima la cui

fonte è la legge, è la legge che stabilisce chi sono i successori che sono gli eredi . Nel

caso di un padre coniugato con la madre del nascituro i principali eredi: Il coniuge nonché

i discendenti,( i figli) il problema è che tra gli eredi rientra o non rientra il nascituro

3

concepito ma ancora non nato? Rientra ma subordinatamente alla nascita , se per

qualsiasi motivo il nascituro non nasce i suoi diritti successori non maturano, anzi il C.C. si

spinge ancora oltre e ammette che nel caso di testamento si possa fare testamento a

favore di qualcuno che non solo non è ancora nato, ma addirittura non è stato neppure

concepito, l’importante è che si identifichi, cioè sia figlio di una persona vivente al

momento dell’apertura della successione, questo per farvi capire che anche il D. Privato si

è occupato della posizione del nascituro.

D’altra parte la tutela del nascituro non si esaurisce negli aspetti più privatistici e qui non

posso che rinviare a istituti che sono stati rientrati nel nostro ordinamento che sono :

- l’interruzione volontaria di gravidanza che è disciplinata da una legge del 1978,

e che consente alla madre l’interruzione volontaria di gravidanza ma all’art. 1 la

legge esordisce riconoscendo la tutela della vita umana fin dal suo inizio, quindi il

principio da cui muove questa legge è quella della tutela della vita umana fin dal

suo inizio(concepimento) e scopo della legge è quello di regolamentare e

delimitare l’esercizio del diritto della interruzione volontaria di gravidanza

prevedendo e ammettendolo ma dentro dei confini ben precisi che consentano un

contemperamento tra la tutela della vita umana fin dall’inizio e la tutela della

madre,

- ancora una legge più recente che è stata in vero pesantemente smantellata dalla C.

Costituzionale è la Legge Italiana n 40/2004 sulla fecondazione assistita,

apparentemente potreste obiettare: ma che centra la legge sulla fecondazione

assistita con la tutela del concepito, dl nascituro centra molto perché le tecniche

di fecondazione assistita interferiscono con il principio della tutela della vita umana

con la tutela del nascituro perché implicano entro certi limiti, ma tendenzialmente la

creazione di embrioni che non necessariamente vengono impiantati quindi pone

problemi bioetici rilevanti.

Quindi anche quella legge nasce con l’idea di bilanciare la vita umana fin dall’inizio con

l’interesse dei genitori che ricorrono a queste tecniche per avere figli che non possono

avere per via naturale.

Una sentenza della C. Costituzionale del 2014 addirittura ha rimosso il divieto della

fecondazione eterologa.

La capacità giuridica è un concetto STATICO, cioè il bimbo che nasce, per il fatto che

nasce, è già titolare di diritti e di obblighi.

Es.: Il neonato non soltanto è titolare di tutti i diritti che si connettono alla persona umana

in quanto tale, quindi dai diritti inviolabili, Libertà, salute, dignità e cc. Può essere anche

titolare di diritti patrimoniali si pensa al caso che citavo prima del nato che per il fatto

steso di nascere è già erede e quindi in via successori è già titolare o contitolare di diritti di

natura patrimoniale. Il fatto di essere titolare di diritti però non necessariamente

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
7 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.