Diritto privato lezione n.2
Lezione del 18.02.2015
Soggetti giuridici
Basilare del diritto privato sono i soggetti. Il termine soggetto è un termine tecnico giuridico e dietro questa nozione astratta di soggetto stanno due possibili situazioni. Un soggetto in senso giuridico può essere:
- Una persona fisica
- Un ente, una identità non identificabile come una persona fisica, un ente che nel diritto privato può essere per esempio una associazione studentesca definibile come soggetto o una fondazione o anche una società per azione o una società a responsabilità limitata e così via, tutti questi sono soggetti distinti dalle persone fisiche.
Persone fisiche
Oggi parleremo essenzialmente di soggetti persone fisiche, che sono per il diritto centri di imputazione di diritti e di obblighi o di altre situazioni soggettive. Per il diritto privato tradizionale, il soggetto è essenzialmente un concetto che serve per individuare un punto di riferimento a cui riferire la titolarità di diritti, obblighi o altre situazioni. È dunque essenziale definire a partire da quale momento esiste il soggetto di diritto. Nel caso delle persone fisiche, la norma di riferimento è la norma iniziale del codice civile, l’art. 1.
L’art. 1 si riferisce ad un concetto cardine, quello di capacità giuridica. La capacità giuridica è un concetto che si dice statico, serve per identificare il momento a partire dal quale esiste un centro a cui riferire la titolarità di tutte le varie situazioni del diritto privato e del diritto in generale: diritti, obblighi, poteri, aspettative, interessi legittimi, ecc.
L’art. 1 del codice civile identifica questo momento, per quanto riguarda le persone fisiche, in un dato biologico che è la nascita. Quindi l’art. 1 dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita.
L’art. 1 non definisce la capacità giuridica, che è un concetto che va definito a parte. Capacità giuridica vuol dire idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, quindi: diritti, obblighi, interessi legittimi, aspettative, ecc. Non definisce l’art. 1 il concetto di capacità giuridica perché è un concetto già consolidato, ma dice quando una persona fisica acquista la capacità giuridica, e la identifica con la nascita.
Questa identificazione con la nascita è importante, perché la condividono tutte le persone nate vive. È dunque un momento, un evento, una caratteristica che elimina ogni discriminazione; la capacità giuridica, la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, non dipende da nient’altro che dalla nascita e non dipende dall’appartenenza ad una certa razza, non dipende da nessun orientamento né politico né religioso. La capacità giuridica è qualcosa che condividono tutte le persone nate, anche se muoiono un secondo dopo; con la nascita hanno comunque acquisito la capacità giuridica e quindi si apre la successione in quel caso.
Ieri ho fatto riferimento al fatto che la formulazione originaria della norma rinviava alle norme discriminatorie sul piano razziale che erano state emanate nel periodo fascista, le leggi cosiddette fascistissime, e che erano state emanate per discriminare gli appartenenti alla razza ebraica. Naturalmente, neanche a dirlo, si tratta di discriminazioni cadute.
Art. 1 e la vicenda del nascituro
L’art. 1 è importante anche perché fissa un momento, quello della nascita, come l’acquisto della capacità giuridica rispetto alla vicenda del nascituro (di chi non è ancora nato). Questo art. 1 può essere visto tanto come un articolo che fissa un requisito minimo non discriminatorio; in questo senso è un articolo che si lega, ha come fondamento il principio di uguaglianza, è perfettamente conforme alla direttiva costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Ma oggi, è un articolo che può essere messo in discussione, non tanto sotto l’aspetto del principio di uguaglianza, quanto sotto il profilo della identificazione di un requisito massimo per l’acquisto della capacità giuridica, ossia la nascita.
Ci si può chiedere: ma perché non attribuire la capacità giuridica a chi non è ancora nato? Ora, a dire il vero, questo requisito dell’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita non esclude e non è contraddittorio con la direttiva e percorre una parte a tutela del concepito o del nascituro, cioè il fatto di dire che si acquista l’idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi solo a partire dalla nascita, non esclude affatto che chi non è ancora nato, nel periodo tra il concepimento e la nascita, non vi sia una tutela del nascituro, che al nascituro non possano essere riconosciuti degli strumenti di tutela sotto varie nature.
Esempio: se una donna in stato di gravidanza viene ferita in occasione di un incidente automobilistico e in conseguenza di un fatto illecito di qualcuno il nascituro subisce dei danni, ci si può chiedere se è possibile che il nascituro una volta nato chieda il risarcimento del danno. Naturalmente, finché è minorenne lo chiederanno i suoi rappresentanti legali. Il cuore direbbe che è possibile e questa è anche la soluzione che la giurisprudenza ha accolto, ma non si deve pensare che sia una soluzione scontata, proprio perché se si resta un po’ ancorati all’idea che i diritti nascono solo con la nascita, si potrebbe pensare che prima della nascita non ci siano diritti. In realtà, la tutela della salute è una tutela che si riferisce anche al nascituro, anche se, si precisa, il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato subordinatamente alla nascita.
Cosa vuol dire questo? Poniamo che sempre in conseguenza dello stesso fatto sopradescritto il nascituro non venga a nascere. Qui, in questo caso, il danno alla salute si concretizza con l’impossibilità di nascere, quindi di procurato aborto. A parte le conseguenze di natura penale per un atto così grave, ci si può chiedere se c’è una tutela civilistica. Ora, questo caso è diverso dal precedente in quanto il nascituro non è nato e quindi lui, in quanto tale, non può neppure attraverso la madre chiedere un risarcimento del danno, quindi sarà la madre a chiederlo per se stessa ma non per il nascituro.
Altro caso ancora: in caso di incidente stradale che coinvolge una...
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