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SOGGETTI GIURIDICI
Basilare del Diritto privato sono i Soggetti
Il termine Soggetto è un termine tecnico giuridico e dietro questa nozione astratta di
soggetto stanno due possibili situazioni
Un soggetto in senso giuridico può essere:
- una persona fisica
- un Ente, una identità non identificabile come una persona fisica, un Ente che nel
diritto privato può essere per es una Associazione studentesca definibile come
soggetto o una fondazione o anche una Società per azione o una Società a
responsabilità limitata e cosi via, tutti questi sono soggetti distinti dalle persone
fisiche.
PERSONE FISICHE
Oggi parleremo essenzialmente di soggetti persone fisiche, che sono per il Diritto
CENTRI DI IMPUTAZIONE di diritti e di obblighi o di altre situazioni soggettive, per il
D. Privato tradizionale il soggetto è essenzialmente un concetto che serve per individuare
un punto di riferimento a cui riferire la titolarità di diritti obblighi o altre situazioni è dunque
essenziale definire a partire da quale momento esiste il soggetto di diritto. Nel caso delle
persone fisiche la norma di riferimento è la norma iniziale del C. Civile l’art. 1 .
L’art. 1 si riferisce ad un concetto cardine quello di capacità giuridica.
La Capacità giuridica è un concetto si dice STATICO, serve per identificare il momento a
partire dal quale esiste un centro a cui riferire la titolarità di tutte le varie situazioni del
Diritto Privato e del diritto in generale: Diritti, Obblighi, Poteri, Aspettative, Interessi
legittimi ecc.
L’art. 1 del C.C. identifica questo momento, per quanto riguarda le persone fisiche, in un
dato biologico che è la nascita. Quindi l’art. 1 dice che la capacità giuridica si acquista
con la nascita,
L’Art. 1 non definisce la Capacità Giuridica che è un concetto che va definito a parte,
Capacità giuridica vuol dire idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive,
quindi: diritti, obblighi Interessi legittimi, Aspettative ecc. Non definisce l’art. 1 il concetto di
Capacità giuridica perché è un concetto già consolidato ma dice, quando una persona
fisica acquista la Capacità giuridica e la identifica con la nascita.
Questa identificazione con la nascita è importante, che condividono tutte le persone nate
vive, è dunque un momento un evento, una caratteristica che elimina ogni
discriminazione, la capacità giuridica la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche
soggettive non dipende da nient’altro che dalla nascita e non dipende dall’appartenenza
ad una certa razza, non dipende da nessun orientamento ne politico ne religioso, La
Capacità giuridica è qualcosa che condividono tutte le persone nate, anche se muoiono
un secondo dopo, con la nascita hanno comunque acquisito la capacità giuridica e quindi
si apre la successione in quel caso. Ieri ho fatto riferimento al fatto che la formulazione
originaria della norma invece rinviava alle norme discriminatorie sul piano razziale che
erano state emanate nel periodo fascista, le leggi cosiddette fascistissime e che erano
state emanate per discriminare gli appartenenti alla razza ebraica. Naturalmente neanche
a dirlo, si tratta di discriminazioni cadute. 2
L’art. 1 è importante anche perché fissa un momento, quello della nascita, come
l’acquisto della capacità giuridica rispetto alla vicenda del nascituro ( di chi non è ancora
nato). Questo art. 1 può essere visto tanto, come un articolo che fissa un requisito minimo
non discriminatorio, in questo senso è un articolo che si lega, ha come fondamento il
principio di uguaglianza, è perfettamente conforme alla direttiva costituzionale
dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma oggi, è un articolo che può
essere messo in discussione, non tanto sotto l’aspetto del principio di uguaglianza,
quanto sotto il profilo della identificazione di un requisito massimo per l’acquisto della
capacità giuridica, ossia la nascita. Ci si può chiedere: ma perché non attribuire la
capacità giuridica a chi non è ancora nato, ora a dire il vero questo requisito
dell’acquisto della Capacità giuridica al momento della nascita non esclude e non è
contraddittorio con la direttiva e percorre una parte a tutela del concepito o del
nascituro cioè il fatto di dire che si acquista l’idoneità ad essere titolari di diritti e di
obblighi solo a partire dalla nascita, non esclude affatto che chi non è ancora nato,
nel periodo tra il concepimento e la nascita non vi sia una tutela del nascituro, che
al nascituro non posano essere riconosciuti degli strumenti di tutela sotto varia
natura .
Es.: se una donna in stato di gravidanza viene ferita in occasione di un incidente
automobilistico e in conseguenza di un fatto illecito di qualcuno il nascituro subisce dei
danni ci si può chiedere se è possibile che il nascituro una volta nato, chieda il
risarcimento del danno, naturalmente finchè è minorenne lo chiederanno i suoi
rappresentanti legali,. Il cuore direbbe che è possibile e questa è anche la soluzione che
la giurisprudenza ha accolto, ma non si deve pensare che sia una soluzione scontata,
proprio perché se si resta un po’ ancorati all’idea che i diritti nascono solo con la nascita si
potrebbe essere pensati che prima della nascita non ci siano diritti, in realtà la tutela della
salute è una tutela che si riferisce anche al nascituro anche se, si precisa , il diritto al
risarcimento del danno può essere esercitato subordinatamente alla nascita. Cosa vuol
dire questo? Poniamo che sempre in conseguenza dello stesso fatto sopradescritto il
nascituro non venga a nascere. Qui in questo caso il danno alla salute si concretizza con
l’impossibilità di nascere quindi di procurato aborto. A parte le conseguenze di natura
penale per un atto così grave, ci si può chiedere se c’è una tutela civilistica. Ora questo
caso è diverso dal precedente in quanto il nascituro non è nato e quindi lui in quanto tale
non può neppure attraverso la madre chiedere un risarcimento del danno, quindi sarà la
madre a chiederlo per se stessa ma non per il nascituro. Altro caso ancora: in caso di
incidente stradale che coinvolge una donna in stato di gravidanza, il nascituro subisce una
lesione, che non è tale da portare ad un aborto, ma il nascituro per motivi diversi dal
fatto illecito, indipendenti dal fatto illecito, non viene a nascere, ha subito un danno ma
non è questa la ragione per cui non nasce. Può la madre in questo caso come
rappresentante legale del nascituro che non è nato chiedere il risarcimento del danno? La
risposta è no perché la titolarità di questo diritto è subordinata alla nascita, comunque c’è
una tutela del nascituro ma per quanto riguarda questi diritti è subordinata alla nascita.
Un ambito che già il C.Civile del 1942 si era preoccupato di tutelare era quello della
successione del nascituro, purtroppo la successione implica sempre un evento tragico.
Es.: Poniamo che il padre del nascituromuoia prima della nascita del figlio e muoia senza
aver fatto testamento, in questo caso si aprirà una successione cosi detta legittima la cui
fonte è la legge, è la legge che stabilisce chi sono i successori che sono gli eredi . Nel
caso di un padre coniugato con la madre del nascituro i principali eredi: Il coniuge nonché
i discendenti,( i figli) il problema è che tra gli eredi rientra o non rientra il nascituro
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concepito ma ancora non nato? Rientra ma subordinatamente alla nascita , se per
qualsiasi motivo il nascituro non nasce i suoi diritti successori non maturano, anzi il C.C. si
spinge ancora oltre e ammette che nel caso di testamento si possa fare testamento a
favore di qualcuno che non solo non è ancora nato, ma addirittura non è stato neppure
concepito, l’importante è che si identifichi, cioè sia figlio di una persona vivente al
momento dell’apertura della successione, questo per farvi capire che anche il D. Privato si
è occupato della posizione del nascituro.
D’altra parte la tutela del nascituro non si esaurisce negli aspetti più privatistici e qui non
posso che rinviare a istituti che sono stati rientrati nel nostro ordinamento che sono :
- l’interruzione volontaria di gravidanza che è disciplinata da una legge del 1978,
e che consente alla madre l’interruzione volontaria di gravidanza ma all’art. 1 la
legge esordisce riconoscendo la tutela della vita umana fin dal suo inizio, quindi il
principio da cui muove questa legge è quella della tutela della vita umana fin dal
suo inizio(concepimento) e scopo della legge è quello di regolamentare e
delimitare l’esercizio del diritto della interruzione volontaria di gravidanza
prevedendo e ammettendolo ma dentro dei confini ben precisi che consentano un
contemperamento tra la tutela della vita umana fin dall’inizio e la tutela della
madre,
- ancora una legge più recente che è stata in vero pesantemente smantellata dalla C.
Costituzionale è la Legge Italiana n 40/2004 sulla fecondazione assistita,
apparentemente potreste obiettare: ma che centra la legge sulla fecondazione
assistita con la tutela del concepito, dl nascituro centra molto perché le tecniche
di fecondazione assistita interferiscono con il principio della tutela della vita umana
con la tutela del nascituro perché implicano entro certi limiti, ma tendenzialmente la
creazione di embrioni che non necessariamente vengono impiantati quindi pone
problemi bioetici rilevanti.
Quindi anche quella legge nasce con l’idea di bilanciare la vita umana fin dall’inizio con
l’interesse dei genitori che ricorrono a queste tecniche per avere figli che non possono
avere per via naturale.
Una sentenza della C. Costituzionale del 2014 addirittura ha rimosso il divieto della
fecondazione eterologa.
La capacità giuridica è un concetto STATICO, cioè il bimbo che nasce, per il fatto che
nasce, è già titolare di diritti e di obblighi.
Es.: Il neonato non soltanto è titolare di tutti i diritti che si connettono alla persona umana
in quanto tale, quindi dai diritti inviolabili, Libertà, salute, dignità e cc. Può essere anche
titolare di diritti patrimoniali si pensa al caso che citavo prima del nato che per il fatto
steso di nascere è già erede e quindi in via successori è già titolare o contitolare di diritti di
natura patrimoniale. Il fatto di essere titolare di diritti però non necessariamente