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Formazioni sociali sono:
-la famiglia (articoli dal 29 in poi)
-i partiti (art.49)
-i sindacati (art.39)
-le confessioni religiose: Mussolini inserì i culti ammessi per
ottenere l’appoggio della Chiesa e la cost. moderna manterrà
tali rapporti.
Articolo 2.
“La Repubblica riconosce e garantisce”:
con questo l’art. 2 afferma che non è più il cittadino in
funzione dello Stato, ma è lo Stato in funzione del cittadino.
“i diritti inviolabili dell’uomo”:
per inviolabili si intende i diritti innati dell’uomo, naturali.
Essi sono:
-diritti assoluti ovvero si rivendicano nei confronti di tutti
-diritti indisponibili ovvero non possono essere ceduti
-diritti irrinunciabili
-diritti imprescrittibili: non possono essere persi
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità”:
con questo l’art. 2 afferma che la società è composta da
aggregati di persone.
Articolo 3.
E’ diviso in 2 commi: “Tutti i cittadini hanno
1 COMMA: EGUAGLIANZA FORMALE:
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”.
Nello Statuto si prevedeva solo l’eguaglianza di fronte alla
legge, mentre la cost. moderna aggiunge la pari dignità
sociale. senza
Infine sono state aggiunte delle specificazioni: “
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”.
In questo modo il legislatore deve trattare le situazioni in modo
razionale: per questo la Costituzione definisce tale articolo la
Ragionevolezza dell’Azione Legislativa. “E’ compito della
2 COMMA: EGUAGLIANZA SOSTANZIALE:
Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e
impediscono lo sviluppo della persona umana”.
Ciò significa che la Repubblica deve consentire in modo
attivo il progresso ai ceti con minor reddito, ovvero la
Promozione Sociale.
Con il tempo si sono aggiunte delle Azioni Positive per
garantire le pari opportunità tra uomo e donna: ad
esempio l’obbligo di introdurre nei consigli di
amministrazione una donna.
Il principio lavorista e di laicità.
Il principio lavorista è contenuto negli articoli 1 e 4 che
tutelano appunto il lavoro e promuovono quindi le condizioni
che permettono l’esercizio di esso. Il Parlamento deve quindi
promuovere le politiche del lavoro come i luoghi, gli
strumenti etc.
Il diritto al lavoro è un diritto sociale quindi dipende dalle
funzioni che svolge lo Stato.
Il principio di laicità è contenuto negli articoli 7 (che
costituzionalizza i patti lateranensi) e 8 (che afferma che
tutte le confessioni sono libere davanti alla legge). Infatti
tutte le religioni sono considerate al pari: due religioni
opposte formano un’intesa che verrà poi approvata per
forza dal Parlamento e convertita in legge. Se un’intesa non
è approvata, prevale la legge sui culti ammessi; l’art. 19
afferma che tutti possono professare la loro fede.
Tale principio è diverso dal modello francese: in Francia la
laicità è vista come “neutralità” ovvero lo Stato non tutela
nessuna religione, mentre in Italia la laicità è vista come
“garanzia del pluralismo” e quindi lo Stato opera affinchè
tutte le religioni siano sullo stesso piano.
Articolo 13: Libertà personale.
Tale articolo fa da modello per tutte le altre libertà in quanto
afferma che detenzione e perquisizione sono sottoposti sia a riserva
di legge che a riserva giurisdizionale. La libertà personale
garantisce infatti una difesa contro le intromissioni dello Stato.
L’articolo 13 stabilisce poi anche dei limiti ovvero delle restrizioni
alla libertà personale; ogni restrizione deve essere però prevista
dalla legge (che è un atto dei nostri parlamentari). Solo il giudice
può limitarla in modo che il potere politico sia sotto controllo.
In alcuni casi di straordinaria urgenza può però intervenire la
polizia, come l’arresto in stato di flagranza; è comunque necessario
che entro 48 ore si informi il giudice che dovrà sempre entro 48 ore
convalidare l’intervento.
A differenza dell’Art. 27 che prevede che l’imputato non è colpevole
fino alla sentenza definitiva, la custodia tutelare prevede che
l’imputato deve essere trattenuto in carcere in attesa della
sentenza (questo per esigenze cautelari in modo che non scappi,
non commetta altri reati etc). Tale custodia cautelare ha però dei
limiti alla penalizzazione tra cui il tempo o il giusto processo.
Inoltre l’articolo 27, 3 comma, prevede che le pene non devono
andare contro l’umanità e devono tendere al rieducare; tale articolo
rinnega la pena di morte ma prevede l’ergastolo che per legge sono
30 anni. I mafiosi però grazie alla legge 16BIS non possono
beneficiare di questa legge.
Diritto alla salute: articolo 32.
Da una parte tale articolo afferma che la Repubblica garantisce il
diritto soggettivo ad essere curato (diritto sociale) e il diritto alla
reintegrazione anche a livello psicologico (diritto assoluto perché è
risarcita ogni lesione); dall’altra parte però affermava che le cure
gratuite erano garantite solo ai poveri ma ciò fu modificato.
Esiste il principio “alla libertà di cura” ovvero i trattamenti sanitari
sono volontari.
Sono invece obbligatori (TSO: trattamento sanitario obbligatorio)
vaccini e cure a chi non ha stabilità mentale.
Diritto all’unione e all’associazione:
Gli articoli 17 e 18 affermano che sono libertà politiche.
RIUNIONE: quando più persone si riuniscono per discutere
anche di obiettivi diversificati. Infatti è legata ad un evento
preciso spesso con durata giornaliera. Esse possono essere:
-In luogo aperto al pubblico: le persone entrano sotto il
controllo di un dirigente o organizzatore. Non serve il preavviso
ma può essere sciolta se non è pacifica.
-In luogo pubblico: possono partecipare tutti e non serve il
permesso di nessuno (possono però essere vietate per alcuni
motivi).
ASSOCIAZIONE: le persone aderiscono per degli scopi comuni
(es: WWF). Hanno quindi un proprio statuto con scopo sociale
che tutti gli associati vogliono raggiungere. Ovviamente non
possono perseguire finalità illecite.
Due associazioni sono vietate dall’art.18:
-Associazioni segrete
-Associazioni con organizzazione militare.
Bilanciamento dei diritti.
Nessun diritto è illimitato e assoluto e va quindi controbilanciato con
i propri limiti senza impedire l’esercizio di altri diritti; questo
bilanciamento è eseguito dal giudice ed è controllato dalla Corte
Costituzionale.
Ad esempio il diritto di manifestazione del pensiero deve essere
bilanciato con il diritto di reputazione.
Articolo 15 e 21:
15: LIBERTA’ DI CORRISPONDENZA E DI COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE.
La comunicazione privata è inviolabile, tranne da un
provvedimento legislativo (sono quindi tutelate).
21: LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.
Anche questa libertà è inviolabile perché tale articolo afferma
che tutti possono esprimersi e comunicare (o non esprimersi) e
hanno diritto a ricevere informazioni; inoltre la stampa non può
essere censurata ma si può procedere a sequestro per casi di
delitti e solo con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
La Corte Costituzionale ha avuto un ruolo importante
nell’interpretazione dell’art.21 (che prevede solo la libertà di
stampa): la Corte sancisce infatti il Pluralismo perché il
cittadino deve avere giuste informazioni,la Cronaca, la Critica e
la Satira.
Il limite di questa libertà è quindi il buon costume.
Inoltre ha altri limiti in quanto si preoccupa solo della stampa,
è conseguente al fascismo quindi valorizza solo l’aspetto
negativo di questa libertà di espressione e manca un ruolo
attivo da parte dello Stato.
Articolo 10 CEDU: LIBERTA’ DI ESPRESSIONE.
Il primo comma afferma che tale libertà comprende il diritto
all’opinione e al ricevere informazioni. Il secondo comma invece
afferma che tale libertà porta a delle responsabilità e quindi si può
essere sottoposti a restrizione o sanzione.
Questo concetto è ribadito dall’Art. 11 della “Carta dei diritti
fondamentali dell’uomo”; inoltre esso aggiunge che deve essere
rispettata la libertà dei media.
Libertà di informazione.
La costituzione non è attenta a questa libertà; infatti la Corte
Costituzionale ha dato origine alla disciplina antitrust
(anticoncentrazione) ovvero più soggetti sul mercato
dell’informazione. Infatti l’articolo 21 afferma solo che tutti possono
usufruire degli strumenti ma non prevede la disponibilità di questi
mezzi stessi.
Ha quindi limiti espressi e impliciti:
LIMITE ESPRESSO:
-Il buon costume: la Corte afferma che il buon costume non
equivale alla morale ma sono un insieme di precetti che vanno
rispettati come il pudore sessuale.
LIMITI IMPLICITI:
-Onore in senso soggettivo e reputazione in senso oggettivo:
se offendi l’onore commetti reato di ingiuria, se offendi la
reputazione commetti diffamazione,anche per stampa; la
sentenza Decalogo però ha affermato che la diffamazione non
è punibile in quanto è una notizia vera pubblicata in modo
civile.
-Tutela della riservatezza: non si possono pubblicare notizie
altrui senza il consenso altrui.
-Tutela alla critica e alla satira: per la critica le informazioni
possono non essere vere come per la diffamazione quindi il
limite è adeguato al contesto, per la satira il contenuto può
non esistere e il limite è adeguato alla notorietà del
personaggio.
Il limite alla riservatezza.
Il concetto di privacy nasce in Inghilterra, si diffonde in USA e
comprende:
-diritto all’identità personale
-diritto alla riservatezza del proprio domicilio
-diritto alla protezione dei propri dati personali.
Grazie agli articoli 2 e 10 hanno valore:
-l’articolo 12 della dichiarazione dei diritti che afferma che nessun
individuo può essere interferito nella sua vita privata
-l’articolo 8 CEDU che afferma che tutti hanno il diritto al rispetto
della loro vita privata.
Con la sentenza del 1975 la Corte di Cassazione ritrova questo
concetto di privacy negli art