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Problemi legati alla disciplina della Società a Responsabilità Limitata (SRL)
I problemi sono dati dal fatto che si tratta di un terreno molto fertile sul piano dell'interpretazione; motivo per cui si studia la SRL. Il legislatore ha, dunque, voluto creare una disciplina autonoma ma non ha risolto alcuni problemi, ha regolamentato alcune fattispecie ma non ne ha regolamentate tante altre ed è per tale ragione che, tutt'ora, vi sono lacune su certi argomenti.
La volontà del legislatore di disciplinare in modo autonomo il tipo societario della SRL ha portato alla creazione di un modello più elastico rispetto a quello della Società per Azioni (SPA): quest'ultima è disciplinata da norme perlopiù, salvo alcuni casi, inderogabili. Al contrario, le norme della SRL sono per lo più norme dispositive, cioè norme che ammettono una diversa previsione statutaria. Il legislatore, per questo modello societario, ha voluto attribuire un'autonomia negoziale che il legislatore ha voluto attribuire a questo modello societario e alla.
Possibilità di tenere conto delle esigenze concrete. Sappiamo che la srl normalmente è un modello di società chiusa, come la spa: quest'ultima, infatti, è tendenzialmente chiusa ma può essere anche quotata in borsa mediante le azioni diffuse tra il pubblico e, di conseguenza, essere aperta anche al mercato. In maniera analoga con la nuova disciplina del 2017 sulle PMI la norma che vietava la possibilità di aprirsi al mercato, e quindi di offrire al pubblico le quote di srl (art. 2468 del Codice Civile), prevede oggi la possibilità di offrire al pubblico le quote di srl anche mediante portali online di vendita delle stesse. Da qui si capisce bene come la necessità di tenere conto di esigenze concrete è forte, si vedrà anche come molti altri aspetti della disciplina siano mancanti (i cosiddetti silenzi delle SRL) e come questi possano essere superati (nel caso in cui il legislatore non abbia previsto una certa disciplina).
anziché doversi poi, al momento opportuno, chiedersi se sia possibile applicare o meno per analogia una determinata norma oppure rischiare di andare in contenzioso) attraverso le previsioni statutarie. Per esempio, il recesso parziale: nella spa il socio può recedere solo se possiede determinate azioni; nella SRL, a tal riguardo, manca una disciplina. Allora se il nostro cliente vuole esercitare il recesso parziale, cosa diciamo? Non si sa, bisogna andare a vedere la giurisprudenza, e supponiamo di convincerci che l'opinione prevalente sia quella a favore del recesso parziale, quindi si risponde in modo positivo alla richiesta del cliente a riguardo del recesso parziale. In questo caso grazie ad una previsione statutaria si è in grado di risolvere questo genere di problema. Conoscere bene la disciplina della SRL consente di utilizzare al meglio questa "elasticità" del modello e tenere conto delle situazioni concrete che riguardano una certa impresa.Al fine di creare un modello il più possibile "calzante". Nella volontà del legislatore del 2003 vi è quella di garantire ai soci una piena autonomia negoziale, ossia prevedere "tutto quello che vogliono" tenendo in considerazione, ovviamente, dei limiti tipologici; ci possono essere anche clausole atipiche le quali, però, non debbano snaturare il tipo di società: c'è dunque una certa elasticità ma ci sono alcuni caratteri tipologici che non possono essere cambiati. Ad esempio: non è possibile prevedere una clausola che preveda nelle srl che i soci "Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari".