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CASA

Fatto dal libro:

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività

(l’attività di impresa)

economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi.

Requisiti minimi dell’imprenditore ->

Professionalità

 Organizzazione dei mezzi produttivi

 Esercizio di un’attività economica

 Liceità dell’attività

 Perseguimento di uno scopo di lucro

 ->

Dal 1942 definizione muove dal soggetto all’impresa; definizione impresa

impresa come attività esercitata dall’imprenditore, con le caratteristiche

dell’imprenditore (vedi sopra); impresa come attività organizzata al fine di produzione

e scambio beni. ->

Definizione azienda complesso di beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’attività.

Vi sono numerose sfaccettature dell’imprenditore come:

- Piccolo imprenditore

- Imprenditore agricolo

- Imprenditore commerciale

- (enti pubblici economici)

Statuto generale dell’imprenditore statuto generale dell’imprenditore

All’imprenditore si applica il cosiddetto , norme che

si applicano a tutti gli imprenditori di una qualsiasi impresa.

statuto generale dell’imprenditore:

1. Norme legate ai limiti e ai controlli posti dall’ordinamento all’attività di impresa

2. Norme che determinano i rapporti di lavoro nell’impresa

3. Norme che regolano in caso di trasferimento, l’usufrutto e l’affitto dell’impresa i

rapporti di lavoro

4. Norme in materia di contratti commerciali in cui la qualifica di imprenditore

giustifica l’applicazione di regole particolari

5. Nozione di azienda come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per

esercizio attività

6. Norme che regolano la successione dell’acquirente dell’azienda nei contratti

stipulati per l’esercizio della relativa attività

7. Norme relative all’affitto e usufrutto

8. Disposizioni concernenti la concorrenza (divieti, limiti legali, contrattuali)

9. Norme in tema di consorzi

10.Per le controversie individuali sono di lavoro è competente per territorio il

giudice nella cui giurisdizione si trova l’azienda

11.Disposizioni in tema di ditta, insegna, marchi

12.Prescrizioni della carta costituzionale (tutela lavoro, donna lavoratrice, sindacati,

retribuzione, previdenza e sanità, diritto di sciopero)

13.Norme per la tutela della libertà d’impresa, statuto delle imprese

+ norme che sono destinate ai singoli imprenditori, come norme per piccolo

imprenditore, per imprenditore agricolo, imprenditore commerciale.

Requisiti attività d’impresa:

Esercizio di attività economica

Il primo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è l’esercizio dell’attivitàà

economica che consiste in una serie di atti collegati tra loro i cui fini o risultati sono

suscettibili di valutazione economica ed il cui compimento segue il metodo economico

ovvero un metodo di per sé idoneo, almeno in astratto, a consentire all’imprenditore di

remunerare i fattori della produzione.

Un’altra interpretazione pone l’accento sulla destinazione al mercato, enfatizzando il

naturale sbocco esterno di un attivitàà finalizzata allo scambio di beni e di servizi.

NON è imprenditore colui che:

produce per conto proprio

 investe il proprio denaro in borsa

 chi amministra il proprio patrimonio personale

 chi concede in godimento ad un terzo un proprio bene

HANNO caratteri di impresa:

società di investimento

ú società fiduciarie

ú holding

ú

In linea generale i beni conferiti alle imprese devono essere beni di tipo produttivo, ma

la disciplina fa un’eccezione per i beni immobili di mero godimento perché potrebbero

far parte di un’attività per amministrare e gestire questi immobili.

Anche la Corte di Giustizia Europea ha precisato che la nozione di impresa abbraccia

qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico

di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento.

Professionalità

Il secondo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è la professionalità,

essa deve essere esercitata dall’imprenditore in modo non saltuario MA abituale,

anche non continuativo e non necessariamente esclusivo.

La professionalità può sussistere anche in presenza di un'unica operazione le cui

dimensioni e la cui importanza sia tale da ricondurre a tale requisito.

_Vi sono delle questioni per quanto riguarda l’estensione di questo requisito anche agli

imprenditori collettivi di società, dato che la professionalità non è esplicitamente

scritta nella definizione di essi (potrebbero se no creare delle società occasionali).

Organizzazione

Il terzo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è l’organizzazione, ovvero

la particolare combinazione dei fattori produttivi impressa dall’imprenditore agli

elementi che compongono l’azienda e che costituiscono gli strumenti tramite cui

esercitare le proprie competenze.

_Il concetto di organizzazione è stato ridimensionato dalla tecnologia e dal legislatore

tributario <- hanno accolto una nozione di reddito d’impresa che include quello

proveniente da attività anche non organizzate in forma di impresa. MA un minimo di

organizzazione è sempre necessario.

lavoratore autonomo dall’imprenditore:

L’organizzazione distingue il

imprenditore: colui che hanno anche solo un dipendente, capitali, mezzi più

 complessi <- quindi ha un’organizzazione anche semplice

lavoratore indipendente: colui che è senza un minimo di organizzazione, di

 lavoro altrui, di strumenti o capitali.

Scopo di lucro

Lo scopro di lucro non è esplicitamente citato come requisito nella definizione di

imprenditore; mentre nella definizione di impresa societaria vi è la finalità lucrativa.

Si è diffuso il tramonto dello scopo di lucro quale requisito di impresa dato il crescente

numero di imprese pubbliche, cooperative e imprese sociali.

Chiunque inizi un’attività economia si prefigge di realizzare un utile, almeno come

lucro oggettivo

differenza tra costi e ricavi -> anche indipendentemente dal fatto che

lucro soggettivo.

poi venga distribuito ai soci si tratta di un

imprese pubbliche: ondata di privatizzazione negli anni ’90 quindi sono

 diminuite.

imprese sociali: devono esercitare un’attività di interesse generale, senza scopo

 di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale; devono destinare gli

utili allo svolgimento dell’attività o incremento del patrimonio -> NON possono

distribuire gli utili.

MA l’esclusione della distribuzione non vuol dire non perseguire uno scopo di

lucro obiettivo che va ad incrementare le capacità patrimoniali

Pertanto: la tesi prevalente è quella che annovera lo scopo di lucro tra gli elementi che

caratterizzano la veste di imprenditore

Liceità

Nella definizione di imprenditore non compare espressamente il requisito di liceità;

ma un’impresa può qualificarsi come un’attività che è esercitata in violazione della

legge?

Violazione riguardante una autorizzazione

 Divieto soggettivo derivante dalla legge professionale applicabile ad alcuni

 soggetti

Divieto di esercizio dell’attività

Alle imprese illecite si applicano i segmenti dello statuto dell’imprenditore favorevoli ai

terzi con cui ha instaurato una relazione (che sono incolpevoli) ma non le disposizioni

che in vario modo lo possano favorire.

Imprenditore AGRICOLO:

Prima: imprenditore agricolo era chi aveva un forte legame con il fondo e poteva non

iscriversi al registro delle imprese, non era assoggettato al regime di pubblicità, non

aveva l’obbligo di redigere scritture contabili ed era escluso dal fallimento e dalle

procedure concorsuali. è imprenditore

Dopo variazioni: l’attuale definizione di imprenditore commerciale ->

agricolo chi esercita una delle attività agricole essenziali, cioè la coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.

Oggi l’attività agricola non è più intesa solo nel senso tradizionale (legata al fondo) MA

è sufficiente che essa riguardi il ciclo biologico, o una fase di esso, di un animale o un

vegetale.

Le attività per connessione: sono attività di per sé commerciali che si connotano come

agricole per il fatto di essere esercitate da un imprenditore agricolo in via principale.

- Manipolazione

- Conservazione

- Trasformazione

- Commercializzazione

- Valorizzazione

- Fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o

risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola

Unica eccezione al requisito soggettivo di connessione è previsto per le cooperative di

imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle

attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ad essi

beni e servizi diretti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico di carattere vegetale o

animale. In questo caso le cooperative agiscono per conto dei loro soci e sono quindi

uno strumento per la loro attività.

All’imprenditore agricolo è equiparato l’imprenditore ittico ovvero il titolare di licenza

di pesca che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria,

l’attività di pesca e le relative attività connesse; così anche l’acquacoltore ovvero chi

alleva organismi acquatici.

Statuto dell’imprenditore agricolo:

Deve iscriversi al registro delle imprese, in una sezione speciale

 Tale pubblicità ha natura dichiarativa

 Sono sottratti dal redigere scritture contabili MA numerose disposizioni

 impongono la tenuta di essi al fine di accertare il reddito

Restano esenti dal fallimento e dalle procedure concorsuali;

 Gli imprenditori agricoli sono però ammessi a stipulare accordi di

ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali e possono ricorrere alla procedura

di composizione della crisi di sovraindebitamento (cui possono ricorrere solo i

debitori non fallibili)

Il legislatore ha quindi accordato un regime di favore nei confronti degli imprenditori

agricoli che può essere visto come una “compensazione” con i maggiori ris

Dettagli
A.A. 2022-2023
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiagio2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cerrato Stefano.