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CASA
Fatto dal libro:
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività
(l’attività di impresa)
economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi.
Requisiti minimi dell’imprenditore ->
Professionalità
Organizzazione dei mezzi produttivi
Esercizio di un’attività economica
Liceità dell’attività
Perseguimento di uno scopo di lucro
->
Dal 1942 definizione muove dal soggetto all’impresa; definizione impresa
impresa come attività esercitata dall’imprenditore, con le caratteristiche
dell’imprenditore (vedi sopra); impresa come attività organizzata al fine di produzione
e scambio beni. ->
Definizione azienda complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’attività.
Vi sono numerose sfaccettature dell’imprenditore come:
- Piccolo imprenditore
- Imprenditore agricolo
- Imprenditore commerciale
- (enti pubblici economici)
Statuto generale dell’imprenditore statuto generale dell’imprenditore
All’imprenditore si applica il cosiddetto , norme che
si applicano a tutti gli imprenditori di una qualsiasi impresa.
statuto generale dell’imprenditore:
1. Norme legate ai limiti e ai controlli posti dall’ordinamento all’attività di impresa
2. Norme che determinano i rapporti di lavoro nell’impresa
3. Norme che regolano in caso di trasferimento, l’usufrutto e l’affitto dell’impresa i
rapporti di lavoro
4. Norme in materia di contratti commerciali in cui la qualifica di imprenditore
giustifica l’applicazione di regole particolari
5. Nozione di azienda come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
esercizio attività
6. Norme che regolano la successione dell’acquirente dell’azienda nei contratti
stipulati per l’esercizio della relativa attività
7. Norme relative all’affitto e usufrutto
8. Disposizioni concernenti la concorrenza (divieti, limiti legali, contrattuali)
9. Norme in tema di consorzi
10.Per le controversie individuali sono di lavoro è competente per territorio il
giudice nella cui giurisdizione si trova l’azienda
11.Disposizioni in tema di ditta, insegna, marchi
12.Prescrizioni della carta costituzionale (tutela lavoro, donna lavoratrice, sindacati,
retribuzione, previdenza e sanità, diritto di sciopero)
13.Norme per la tutela della libertà d’impresa, statuto delle imprese
+ norme che sono destinate ai singoli imprenditori, come norme per piccolo
imprenditore, per imprenditore agricolo, imprenditore commerciale.
Requisiti attività d’impresa:
Esercizio di attività economica
Il primo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è l’esercizio dell’attivitàà
economica che consiste in una serie di atti collegati tra loro i cui fini o risultati sono
suscettibili di valutazione economica ed il cui compimento segue il metodo economico
ovvero un metodo di per sé idoneo, almeno in astratto, a consentire all’imprenditore di
remunerare i fattori della produzione.
Un’altra interpretazione pone l’accento sulla destinazione al mercato, enfatizzando il
naturale sbocco esterno di un attivitàà finalizzata allo scambio di beni e di servizi.
NON è imprenditore colui che:
produce per conto proprio
investe il proprio denaro in borsa
chi amministra il proprio patrimonio personale
chi concede in godimento ad un terzo un proprio bene
HANNO caratteri di impresa:
società di investimento
ú società fiduciarie
ú holding
ú
In linea generale i beni conferiti alle imprese devono essere beni di tipo produttivo, ma
la disciplina fa un’eccezione per i beni immobili di mero godimento perché potrebbero
far parte di un’attività per amministrare e gestire questi immobili.
Anche la Corte di Giustizia Europea ha precisato che la nozione di impresa abbraccia
qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico
di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento.
Professionalità
Il secondo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è la professionalità,
essa deve essere esercitata dall’imprenditore in modo non saltuario MA abituale,
anche non continuativo e non necessariamente esclusivo.
La professionalità può sussistere anche in presenza di un'unica operazione le cui
dimensioni e la cui importanza sia tale da ricondurre a tale requisito.
_Vi sono delle questioni per quanto riguarda l’estensione di questo requisito anche agli
imprenditori collettivi di società, dato che la professionalità non è esplicitamente
scritta nella definizione di essi (potrebbero se no creare delle società occasionali).
Organizzazione
Il terzo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore è l’organizzazione, ovvero
la particolare combinazione dei fattori produttivi impressa dall’imprenditore agli
elementi che compongono l’azienda e che costituiscono gli strumenti tramite cui
esercitare le proprie competenze.
_Il concetto di organizzazione è stato ridimensionato dalla tecnologia e dal legislatore
tributario <- hanno accolto una nozione di reddito d’impresa che include quello
proveniente da attività anche non organizzate in forma di impresa. MA un minimo di
organizzazione è sempre necessario.
lavoratore autonomo dall’imprenditore:
L’organizzazione distingue il
imprenditore: colui che hanno anche solo un dipendente, capitali, mezzi più
complessi <- quindi ha un’organizzazione anche semplice
lavoratore indipendente: colui che è senza un minimo di organizzazione, di
lavoro altrui, di strumenti o capitali.
Scopo di lucro
Lo scopro di lucro non è esplicitamente citato come requisito nella definizione di
imprenditore; mentre nella definizione di impresa societaria vi è la finalità lucrativa.
Si è diffuso il tramonto dello scopo di lucro quale requisito di impresa dato il crescente
numero di imprese pubbliche, cooperative e imprese sociali.
Chiunque inizi un’attività economia si prefigge di realizzare un utile, almeno come
lucro oggettivo
differenza tra costi e ricavi -> anche indipendentemente dal fatto che
lucro soggettivo.
poi venga distribuito ai soci si tratta di un
imprese pubbliche: ondata di privatizzazione negli anni ’90 quindi sono
diminuite.
imprese sociali: devono esercitare un’attività di interesse generale, senza scopo
di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale; devono destinare gli
utili allo svolgimento dell’attività o incremento del patrimonio -> NON possono
distribuire gli utili.
MA l’esclusione della distribuzione non vuol dire non perseguire uno scopo di
lucro obiettivo che va ad incrementare le capacità patrimoniali
Pertanto: la tesi prevalente è quella che annovera lo scopo di lucro tra gli elementi che
caratterizzano la veste di imprenditore
Liceità
Nella definizione di imprenditore non compare espressamente il requisito di liceità;
ma un’impresa può qualificarsi come un’attività che è esercitata in violazione della
legge?
Violazione riguardante una autorizzazione
Divieto soggettivo derivante dalla legge professionale applicabile ad alcuni
soggetti
Divieto di esercizio dell’attività
Alle imprese illecite si applicano i segmenti dello statuto dell’imprenditore favorevoli ai
terzi con cui ha instaurato una relazione (che sono incolpevoli) ma non le disposizioni
che in vario modo lo possano favorire.
Imprenditore AGRICOLO:
Prima: imprenditore agricolo era chi aveva un forte legame con il fondo e poteva non
iscriversi al registro delle imprese, non era assoggettato al regime di pubblicità, non
aveva l’obbligo di redigere scritture contabili ed era escluso dal fallimento e dalle
procedure concorsuali. è imprenditore
Dopo variazioni: l’attuale definizione di imprenditore commerciale ->
agricolo chi esercita una delle attività agricole essenziali, cioè la coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.
Oggi l’attività agricola non è più intesa solo nel senso tradizionale (legata al fondo) MA
è sufficiente che essa riguardi il ciclo biologico, o una fase di esso, di un animale o un
vegetale.
Le attività per connessione: sono attività di per sé commerciali che si connotano come
agricole per il fatto di essere esercitate da un imprenditore agricolo in via principale.
- Manipolazione
- Conservazione
- Trasformazione
- Commercializzazione
- Valorizzazione
- Fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
Unica eccezione al requisito soggettivo di connessione è previsto per le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ad essi
beni e servizi diretti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico di carattere vegetale o
animale. In questo caso le cooperative agiscono per conto dei loro soci e sono quindi
uno strumento per la loro attività.
All’imprenditore agricolo è equiparato l’imprenditore ittico ovvero il titolare di licenza
di pesca che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria,
l’attività di pesca e le relative attività connesse; così anche l’acquacoltore ovvero chi
alleva organismi acquatici.
Statuto dell’imprenditore agricolo:
Deve iscriversi al registro delle imprese, in una sezione speciale
Tale pubblicità ha natura dichiarativa
Sono sottratti dal redigere scritture contabili MA numerose disposizioni
impongono la tenuta di essi al fine di accertare il reddito
Restano esenti dal fallimento e dalle procedure concorsuali;
Gli imprenditori agricoli sono però ammessi a stipulare accordi di
ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali e possono ricorrere alla procedura
di composizione della crisi di sovraindebitamento (cui possono ricorrere solo i
debitori non fallibili)
Il legislatore ha quindi accordato un regime di favore nei confronti degli imprenditori
agricoli che può essere visto come una “compensazione” con i maggiori ris