Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Violenza di genere Pag. 1 Violenza di genere Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Nell’art 337 quater ultimo comma c.c.(affidamento esclusivo rafforzato) si evince che

se un genitore è gravemente inadeguato, il Giudice può attribuire al genitore affidatario anche

le decisioni di maggiore interesse per i figli. Si tratta di una decisione estrema che si avvicina

molto alla decadenza della responsabilità genitoriale. Permangono gli obblighi di natura

patrimoniale in capo al genitore non affidatario.

I Tribunali hanno elaborato il cosiddetto “affidamento super-esclusivo”, nell’art. 337-quater,

co.3, secondo cui il giudice può decidere di escludere il genitore non affidatario da tutte le

decisioni, anche quelle di maggior interesse della prole.

Importanti anche; l’art 333 c.c. per la limitazione e l’art 330 c.c. per la decadenza della

responsabilità genitoriale.

L’art. 709 ter c.p.c. è un altro strumento di tutela utile nella gestione di un caso con violenza.

Viene applicato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione o divorzio,

ovvero nei casi di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio.

L’addebito della separazione

La violenza (anche psicologica) è sempre motivo di addebito. In tema di addebito, è rilevante

anche il comportamento del coniuge successivo alla “separazione di fatto” poiché può

costituire una conferma del passato e quindi illuminare il giudice sulla condotta pregressa.

Risarcimento del danno- occorre instaurare una nuova ed ulteriore causa civile che può

essere molto pesante psicologicamente e molto spesso il maltrattante si è reso incapiente

rendendo difficile l’esecuzione.

Tra i provvedimenti di natura economica: assegnazione della casa, assegno per la prole,

assegno per il coniuge, attenzione ai

profili di violenza economica.

Ancora oggi, nella nostra società (e

anche nei processi) sono presenti molti

stereotipi sui ruoli di genere e sulla

violenza. Per far emergere la violenza,

bisogna scrivere bene gli atti e

supportarli con delle prove:

Modulo di Diritto Penale

Il codice penale (1930) aveva istituito i reati sessuali nei “delitti contro la moralità pubblica

e il buon costume”. Questa versione presentava una grave matrice sessista e maschilista

delitto d’onore, delitto di adulterio, delitto di concubinato

ne sono testimoni: ).

Negli anni sono avvenuti dei cambiamenti a favore delle donne:

1967-> Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione verso le

donne

1981-> Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle

donne

1993-> Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne

1995-> Quarta conferenza mondiale ONU sulle donne

2011-> Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e

della violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Evoluzione normativa nazionale

Dal 1996 in poi, a livello nazionale, abbiamo subito vari cambiamenti normativi. Venne

introdotta la legge 66/1996(per i delitti sessuali), la legge 38/2009(anti-stalking), la legge

119/2013(sul femminicidio), e la legge 69/2019(il cosiddetto “Codice Rosso”).

Condizioni per definire un reato come una violenza di genere: Violenza sessuale, atti

persecutori e maltrattamenti contro familiari/conviventi.

Art. 609 bis c.p. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso costringe

taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Alla stessa pena è soggetto chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, traendo in inganno la persona

offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra(un medico ad esempio).

Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3.

Casi di condotta con violenza fisica: nel quale vi è impedimento di reazione del soggetto

passivo. Vale anche quando l’azione è compiuta in modo insidiosamente rapido.

Casi di condotta con minaccia: prospettazione di un male che costringe il soggetto passivo

a compiere o subire un atto sessuale contro la sua volontà.

Casi di condotta con abuso di autorità: presuppone una posizione di preminenza che viene

strumentalizzata per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

Casi di condotta con violenza sessuale per induzione: 1) abusando delle condizioni

di inferiorità fisica o psichica. In passato in caso di violenza carnale quando la vittima era

malata di mente. Con la riforma del 1996, deve sussistere la condizione di inferiorità psichica

o fisica della persona offesa e l’abuso da parte dell’agente della condizione di inferiorità

indipendentemente dalle patologie mentali.

2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra

persona. Il reato è integrato anche dalla falsa attribuzione di particolari qualifiche personali.

Nozioni di atti sessuali

Sede corporea di contatto: zone ritenute erogene (zone del corpo umano la cui stimolazione

concorre a determinare l’eccitamento sessuale (bacio sulla bocca, toccamento di glutei, seno,

cosce etc.), invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (inclusi i toccamenti,

palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima) e contatto corporeo tra soggetti

attivo e passivo/auto contatto del passivo con le proprie zone erogene.

Il bacio è atto sessuale? Va considerato come “atto sessuale” il bacio sulla bocca se

limitato al semplice contatto delle labbra (va esclusa questa condotta solo se si è in presenza

di particolari contesti sociali in cui il bacio è privo di valenza erotica. Ad esempio nel caso dei

baci sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto).

Va considerato “violenza sessuale” il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente

indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella

forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della

condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata

realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale, possa

ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima. In conclusione, possiamo

affermare che un bacio costituisce violenza sessuale non solo quando dato (senza

consenso) sulle labbra, ma in generale tutte le volte che comprime la libertà sessuale della

vittima, configurandosi quindi come un’imposizione sgradita.

Cos’è un Dolo? Il dolo, nell’ordinamento giuridico indica la volontà cosciente di una

persona, che si estrinseca in una modalità di condotta, caratterizzata dall’arrecare danno agli

altri, consapevole del consenso mancato dal soggetto passivo.

Circostanze aggravanti (art. 609-ter): La pena stabilita dall’art.609-bis è aumentata di

1/3 se i fatti sono commessi:

nei confronti di una persona della quale il colpevole è l’ascendente, genitore (anche

 adottivo) o il tutore.

con l’uso di armi o sostanza alcoliche, narcotiche o stupefacenti

 da persona che, alterando il proprio aspetto, simula la qualità di pubblico ufficiale o

 altra carica pubblica.

su persone sottoposte a limitazioni della libertà personale

 nei confronti di chi non ha compiuto 18anni

 5bis) all’interno/nelle vicinanze di un istituto d’istruzione o formazione della persona

 offesa

5ter) nei confronti di donne incinte

 5quater) nei confronti di persona della quale il colpevole è il coniuge, anche separato,

 divorziato o semplicemente legato da una relazione affettiva

5quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per

 delinquere

5sexies) se il reato è commesso con violenze gravi

 5septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti sono

commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14. La pena è

raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto

10 anni.

Art.612-bis c.p.

I)È punito da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta

taluno in modo da provocare timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo

legata da relazione affettiva tanto da provocare un cambiamento nelle proprie abitudini.

II.) La pena è aumentata se il fatto è commesso da un coniuge o persona che è stata

legata affettivamente all’offeso anche con l’uso di strumenti informatici o telematici.

III.) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di

una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità con armi da persona

travisata.

IV.) Il delitto è punito tramite querela dalla persona offesa. La presentazione di una querela

è da fare entro 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale ed è

irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce ripetute nei modi di cui si

parla all’articolo 612 secondo comma. Si procede in via d’ufficio (essendo più gravi, si deve

procedere senza la querela da parte dell’offeso) se il fatto è commesso nei confronti di un

minore o di una persona con disabilità (articolo 3 della legge 104/1992).

Art.612-bis Atti persecutori(stalking)

Introdotto nel codice penale con la legge n. 38/2009

nell’ambito dei delitti contro la libertà morale, prende la

sua origine da “to stalk” cioè comportamenti molesti,

ripetuti, persecutori e ossessivi. Lo stalking è un

fenomeno criminologico per cui una persona, lo stalker,

compie nei confronti della vittima atti persecutori

caratterizzati instaurando una sorta di sorveglianza e

controllo sulla vittima.

Prima dell’introduzione dello stalking nell’articolo 612-bis,

i fatti venivano puniti tramite gli articoli: 610 c.p.

(violenza privata), 612c.p.(minaccia), 660(molestia o

disturbo alle persone) e venivano trattati con molta meno importanza.

Gli atti persecutori possono degenerare in atti di aggressione fisica, violenza sessuale,

omicidio…

Potrebbero provocare stati gravi di ansia e paura, timore per la propria incolumità e delle

relazioni affettive e un’altra azione delle proprie abitudini.

È un reato comune. Le indagini dimostrano che spesso soggetto attivo è un uomo, nulla

esclude però che il reato sia realizzato da una donna ai danni di un uomo. Generalmente le

parti sono/erano legate da relazioni.

Qual è il numero sufficiente di condot

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
11 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaGg2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Enrichens Arianna.