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Nell’art 337 quater ultimo comma c.c.(affidamento esclusivo rafforzato) si evince che
se un genitore è gravemente inadeguato, il Giudice può attribuire al genitore affidatario anche
le decisioni di maggiore interesse per i figli. Si tratta di una decisione estrema che si avvicina
molto alla decadenza della responsabilità genitoriale. Permangono gli obblighi di natura
patrimoniale in capo al genitore non affidatario.
I Tribunali hanno elaborato il cosiddetto “affidamento super-esclusivo”, nell’art. 337-quater,
co.3, secondo cui il giudice può decidere di escludere il genitore non affidatario da tutte le
decisioni, anche quelle di maggior interesse della prole.
Importanti anche; l’art 333 c.c. per la limitazione e l’art 330 c.c. per la decadenza della
responsabilità genitoriale.
L’art. 709 ter c.p.c. è un altro strumento di tutela utile nella gestione di un caso con violenza.
Viene applicato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione o divorzio,
ovvero nei casi di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio.
L’addebito della separazione
La violenza (anche psicologica) è sempre motivo di addebito. In tema di addebito, è rilevante
anche il comportamento del coniuge successivo alla “separazione di fatto” poiché può
costituire una conferma del passato e quindi illuminare il giudice sulla condotta pregressa.
Risarcimento del danno- occorre instaurare una nuova ed ulteriore causa civile che può
essere molto pesante psicologicamente e molto spesso il maltrattante si è reso incapiente
rendendo difficile l’esecuzione.
Tra i provvedimenti di natura economica: assegnazione della casa, assegno per la prole,
assegno per il coniuge, attenzione ai
profili di violenza economica.
Ancora oggi, nella nostra società (e
anche nei processi) sono presenti molti
stereotipi sui ruoli di genere e sulla
violenza. Per far emergere la violenza,
bisogna scrivere bene gli atti e
supportarli con delle prove:
Modulo di Diritto Penale
Il codice penale (1930) aveva istituito i reati sessuali nei “delitti contro la moralità pubblica
e il buon costume”. Questa versione presentava una grave matrice sessista e maschilista
delitto d’onore, delitto di adulterio, delitto di concubinato
ne sono testimoni: ).
Negli anni sono avvenuti dei cambiamenti a favore delle donne:
1967-> Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione verso le
donne
1981-> Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle
donne
1993-> Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne
1995-> Quarta conferenza mondiale ONU sulle donne
2011-> Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
della violenza domestica (Convenzione di Istanbul)
Evoluzione normativa nazionale
Dal 1996 in poi, a livello nazionale, abbiamo subito vari cambiamenti normativi. Venne
introdotta la legge 66/1996(per i delitti sessuali), la legge 38/2009(anti-stalking), la legge
119/2013(sul femminicidio), e la legge 69/2019(il cosiddetto “Codice Rosso”).
Condizioni per definire un reato come una violenza di genere: Violenza sessuale, atti
persecutori e maltrattamenti contro familiari/conviventi.
Art. 609 bis c.p. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso costringe
taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
Alla stessa pena è soggetto chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, traendo in inganno la persona
offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra(un medico ad esempio).
Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3.
Casi di condotta con violenza fisica: nel quale vi è impedimento di reazione del soggetto
passivo. Vale anche quando l’azione è compiuta in modo insidiosamente rapido.
Casi di condotta con minaccia: prospettazione di un male che costringe il soggetto passivo
a compiere o subire un atto sessuale contro la sua volontà.
Casi di condotta con abuso di autorità: presuppone una posizione di preminenza che viene
strumentalizzata per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.
Casi di condotta con violenza sessuale per induzione: 1) abusando delle condizioni
di inferiorità fisica o psichica. In passato in caso di violenza carnale quando la vittima era
malata di mente. Con la riforma del 1996, deve sussistere la condizione di inferiorità psichica
o fisica della persona offesa e l’abuso da parte dell’agente della condizione di inferiorità
indipendentemente dalle patologie mentali.
2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona. Il reato è integrato anche dalla falsa attribuzione di particolari qualifiche personali.
Nozioni di atti sessuali
Sede corporea di contatto: zone ritenute erogene (zone del corpo umano la cui stimolazione
concorre a determinare l’eccitamento sessuale (bacio sulla bocca, toccamento di glutei, seno,
cosce etc.), invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (inclusi i toccamenti,
palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima) e contatto corporeo tra soggetti
attivo e passivo/auto contatto del passivo con le proprie zone erogene.
Il bacio è atto sessuale? Va considerato come “atto sessuale” il bacio sulla bocca se
limitato al semplice contatto delle labbra (va esclusa questa condotta solo se si è in presenza
di particolari contesti sociali in cui il bacio è privo di valenza erotica. Ad esempio nel caso dei
baci sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto).
Va considerato “violenza sessuale” il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente
indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella
forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della
condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata
realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale, possa
ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima. In conclusione, possiamo
affermare che un bacio costituisce violenza sessuale non solo quando dato (senza
consenso) sulle labbra, ma in generale tutte le volte che comprime la libertà sessuale della
vittima, configurandosi quindi come un’imposizione sgradita.
Cos’è un Dolo? Il dolo, nell’ordinamento giuridico indica la volontà cosciente di una
persona, che si estrinseca in una modalità di condotta, caratterizzata dall’arrecare danno agli
altri, consapevole del consenso mancato dal soggetto passivo.
Circostanze aggravanti (art. 609-ter): La pena stabilita dall’art.609-bis è aumentata di
1/3 se i fatti sono commessi:
nei confronti di una persona della quale il colpevole è l’ascendente, genitore (anche
adottivo) o il tutore.
con l’uso di armi o sostanza alcoliche, narcotiche o stupefacenti
da persona che, alterando il proprio aspetto, simula la qualità di pubblico ufficiale o
altra carica pubblica.
su persone sottoposte a limitazioni della libertà personale
nei confronti di chi non ha compiuto 18anni
5bis) all’interno/nelle vicinanze di un istituto d’istruzione o formazione della persona
offesa
5ter) nei confronti di donne incinte
5quater) nei confronti di persona della quale il colpevole è il coniuge, anche separato,
divorziato o semplicemente legato da una relazione affettiva
5quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per
delinquere
5sexies) se il reato è commesso con violenze gravi
5septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti sono
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14. La pena è
raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto
10 anni.
Art.612-bis c.p.
I)È punito da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da provocare timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva tanto da provocare un cambiamento nelle proprie abitudini.
II.) La pena è aumentata se il fatto è commesso da un coniuge o persona che è stata
legata affettivamente all’offeso anche con l’uso di strumenti informatici o telematici.
III.) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità con armi da persona
travisata.
IV.) Il delitto è punito tramite querela dalla persona offesa. La presentazione di una querela
è da fare entro 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale ed è
irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce ripetute nei modi di cui si
parla all’articolo 612 secondo comma. Si procede in via d’ufficio (essendo più gravi, si deve
procedere senza la querela da parte dell’offeso) se il fatto è commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilità (articolo 3 della legge 104/1992).
Art.612-bis Atti persecutori(stalking)
Introdotto nel codice penale con la legge n. 38/2009
nell’ambito dei delitti contro la libertà morale, prende la
sua origine da “to stalk” cioè comportamenti molesti,
ripetuti, persecutori e ossessivi. Lo stalking è un
fenomeno criminologico per cui una persona, lo stalker,
compie nei confronti della vittima atti persecutori
caratterizzati instaurando una sorta di sorveglianza e
controllo sulla vittima.
Prima dell’introduzione dello stalking nell’articolo 612-bis,
i fatti venivano puniti tramite gli articoli: 610 c.p.
(violenza privata), 612c.p.(minaccia), 660(molestia o
disturbo alle persone) e venivano trattati con molta meno importanza.
Gli atti persecutori possono degenerare in atti di aggressione fisica, violenza sessuale,
omicidio…
Potrebbero provocare stati gravi di ansia e paura, timore per la propria incolumità e delle
relazioni affettive e un’altra azione delle proprie abitudini.
È un reato comune. Le indagini dimostrano che spesso soggetto attivo è un uomo, nulla
esclude però che il reato sia realizzato da una donna ai danni di un uomo. Generalmente le
parti sono/erano legate da relazioni.
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