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PRINCIPALI:

1) Enti che operano nella GESTIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE (es. ENI)

2) Enti che operano nei SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ (es. Enel,

telecomunicazioni)

3) Enti che operano nel SETTORE CREDITIZIO (es. istituti di credito di diritto

pubblico): la privatizzazione ha comportato che tali istituti venissero ad essere

controllate da Enti Pubblici Conferenti (fondazioni bancarie che svolgono attività

di assistenza e beneficienza)

Con riferimento alle FASI DELLA PRIVATIZZAZIONE:

1) La PRIMA FASE è quella della “PRIVATIZZAZIONE FORMALE” o “FASE

FREDDA DELLA PRIVATIZZAZIONE”, durante la quale l’ENTE PUBBLICO

ECONOMICO viene trasformato in S.P.A e il CAPITALE è ancora posseduto

INTERAMENTE dallo STATO. Quindi durante questa fase si ha solo la MERA

TRASFORMAZIONE dell’Ente Pubblico in persona giuridica privata senza però

che lo Stato perda ancora il CONTROLLO sull’Ente stesso.

2) La SECONDA FASE è quella della “PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE” o

“FASE CALDA DELLA PRIVATIZZAZIONE”, durante la quale si procede alla

DISMISSIONE della QUOTA PUBBLICA. Quindi durante questa fase lo Stato

PERDE il CONTROLLO dell’Ente DISMETTENDO le PARTECIPAZIONI

AZIONARIE.

Alla domanda relativa al fatto se venga ad essere realmente realizzata una

PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE o se venga invece ad essere realizzata solo una

MERA PRIVATIZZAZIONE FORMALE, occorre tenere in considerazione che una

PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE comporta, di fatto, che il POTERE PUBBLICO , in

qualche modo, RINUNCI ad essere IMPRENDITORE : questo inevitabilmente INCIDE

PROFONDAMENTE sull’ INTERVENTO PUBBLICO nell ’ECONOMIA. La realtà, infatti,

sembra essere ben diversa, in quanto spesso il legislatore realizza una

PRIVATIZZAZIONE MERAMENTE FORMALE , quindi NON si ha un’effettiva

GESTIONE degli INTERESSI PUBBLICI da parte di SOGGETTI PRIVATI ma, al

contrario, il CAPITALE rimane nella TOTALITA’ o nella MAGGIORANZA in mano

PUBBLICA.

L’ordinamento italiano conosce poi altre IPOTESI di PRIVATIZZAZIONE,

caratterizzate dal fatto che gli Enti vengono trasformati in soggetti privati NON

AVENTI SCOPO DI LUCRO: basti pensare, ad esempio, alla TRASFORMAZIONE

OBBLIGATORIA in FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO degli Enti che operano nel

SETTORE MUSICALE.

RELAZIONI INTERSOGGETTIVE TRA ENTI.

Le RELAZIONI, a differenza dei RAPPORTI, hanno carattere di STABILITA’ e

CONTINUITA’.

In particolare, vi sono 4 RELAZIONI SOGGETTIVE FONDAMENTALI che corrono tra

ENTI TERRITORIALI e ALTRI ENTI:

1) STRUMENTALITA’ STRUTTURALE E ORGANIZZATIVA: un primo tipo di

relazione intersoggettiva è quella che fa riferimento alla STRUMENTALITA’

STRUTTURALE e ORGANIZZATIVA di un Ente (principale) nei confronti di un

altro Ente (subordinato), stabilita dalla LEGGE. Questo tipo di relazione implica

che l’ENTE PRINCIPALE disponga di tutta una serie di POTERI DI INGERENZA

(direttivi, di indirizzo, di vigilanza, di approvazione di atti e di verifica) nei

confronti dell’ENTE SUBORDINATO, il quale viene ad assumere una posizione

sotto alcuni profili simile a quella di un ORGANO (es si pensi all’AZIENDA

SPECIALE, che costituisce un ENTE STRUMENTALE del Comune, o agli Enti

dipendenti dalle Regioni)

2) FUNZIONALE: rispetto a quella strumentale, questo tipo di relazione fa

riferimento ad ENTI che sono dotati di un MAGGIORE GRADO DI AUTONOMIA

e che NON si trovano in una situazione di strumentalità organizzativa e

strutturale così marcata come nella prima ipotesi: si tratta infatti di enti che già

di per sé svolgono un’attività che si presenta come rilevante per un altro Ente

Pubblico Territoriale (in particolare, lo Stato). In tal caso, la DIPENDENZA e la

STRUMENTALITA’, anche se comportano comunque l’assoggettamento

dell’ente ad una serie di controlli e condizionamenti della relativa attività, hanno

qui natura FUNZIONALE (si pensi alla SIAE che svolge un’attività funzionale per

lo Stato, o agli enti parastatali). Con riferimento al MAGGIORE GRADO DI

AUTONOMIA di cui godono, è determinato spesso dal fatto che tali enti sono

PREESISTENTI rispetto al loro riconoscimento come Enti Pubblici.

3) AUTONOMIA: vi sono poi enti AUTONOMI che non si pongono in relazioni di

strumentalità con lo Stato o con altri Enti Pubblici (si pensi agli enti che hanno

un’autonomia costituzionalmente garantita, o agli ordini professionali)

4) INDIPENDENZA: una posizione di più marcata INDIPENDENZA è poi

riconosciuta alle AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI dotate di

personalità giuridica. Tale indipendenza è caratterizzata dal fatto che esse sono

sottratte all’indirizzo politico-amministrativo del Governo.

Come si può notare, il CONTENUTO di queste RELAZIONI varia da caso a caso, in

base al tipo di POTERE che lo Stato o l’ente territoriale sovraordinato può esercitare

nei confronti dell’altro ente. In particolare, si ricordano i poteri di:

VIGILANZA: tradizionalmente considerata una figura organizzatoria

 caratterizzata da POTERI DI INGERENZA, in particolare dal CONTROLLO DI

LEGITTIMITA’ effettuato da un soggetto sugli atti di un altro soggetto. Il suo

contenuto però non si esaurisce solo nel mero controllo ma ricomprende anche

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Publisher
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marigii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.