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PRINCIPALI:
1) Enti che operano nella GESTIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE (es. ENI)
2) Enti che operano nei SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ (es. Enel,
telecomunicazioni)
3) Enti che operano nel SETTORE CREDITIZIO (es. istituti di credito di diritto
pubblico): la privatizzazione ha comportato che tali istituti venissero ad essere
controllate da Enti Pubblici Conferenti (fondazioni bancarie che svolgono attività
di assistenza e beneficienza)
Con riferimento alle FASI DELLA PRIVATIZZAZIONE:
1) La PRIMA FASE è quella della “PRIVATIZZAZIONE FORMALE” o “FASE
FREDDA DELLA PRIVATIZZAZIONE”, durante la quale l’ENTE PUBBLICO
ECONOMICO viene trasformato in S.P.A e il CAPITALE è ancora posseduto
INTERAMENTE dallo STATO. Quindi durante questa fase si ha solo la MERA
TRASFORMAZIONE dell’Ente Pubblico in persona giuridica privata senza però
che lo Stato perda ancora il CONTROLLO sull’Ente stesso.
2) La SECONDA FASE è quella della “PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE” o
“FASE CALDA DELLA PRIVATIZZAZIONE”, durante la quale si procede alla
DISMISSIONE della QUOTA PUBBLICA. Quindi durante questa fase lo Stato
PERDE il CONTROLLO dell’Ente DISMETTENDO le PARTECIPAZIONI
AZIONARIE.
Alla domanda relativa al fatto se venga ad essere realmente realizzata una
PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE o se venga invece ad essere realizzata solo una
MERA PRIVATIZZAZIONE FORMALE, occorre tenere in considerazione che una
PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE comporta, di fatto, che il POTERE PUBBLICO , in
qualche modo, RINUNCI ad essere IMPRENDITORE : questo inevitabilmente INCIDE
PROFONDAMENTE sull’ INTERVENTO PUBBLICO nell ’ECONOMIA. La realtà, infatti,
sembra essere ben diversa, in quanto spesso il legislatore realizza una
PRIVATIZZAZIONE MERAMENTE FORMALE , quindi NON si ha un’effettiva
GESTIONE degli INTERESSI PUBBLICI da parte di SOGGETTI PRIVATI ma, al
contrario, il CAPITALE rimane nella TOTALITA’ o nella MAGGIORANZA in mano
PUBBLICA.
L’ordinamento italiano conosce poi altre IPOTESI di PRIVATIZZAZIONE,
caratterizzate dal fatto che gli Enti vengono trasformati in soggetti privati NON
AVENTI SCOPO DI LUCRO: basti pensare, ad esempio, alla TRASFORMAZIONE
OBBLIGATORIA in FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO degli Enti che operano nel
SETTORE MUSICALE.
RELAZIONI INTERSOGGETTIVE TRA ENTI.
Le RELAZIONI, a differenza dei RAPPORTI, hanno carattere di STABILITA’ e
CONTINUITA’.
In particolare, vi sono 4 RELAZIONI SOGGETTIVE FONDAMENTALI che corrono tra
ENTI TERRITORIALI e ALTRI ENTI:
1) STRUMENTALITA’ STRUTTURALE E ORGANIZZATIVA: un primo tipo di
relazione intersoggettiva è quella che fa riferimento alla STRUMENTALITA’
STRUTTURALE e ORGANIZZATIVA di un Ente (principale) nei confronti di un
altro Ente (subordinato), stabilita dalla LEGGE. Questo tipo di relazione implica
che l’ENTE PRINCIPALE disponga di tutta una serie di POTERI DI INGERENZA
(direttivi, di indirizzo, di vigilanza, di approvazione di atti e di verifica) nei
confronti dell’ENTE SUBORDINATO, il quale viene ad assumere una posizione
sotto alcuni profili simile a quella di un ORGANO (es si pensi all’AZIENDA
SPECIALE, che costituisce un ENTE STRUMENTALE del Comune, o agli Enti
dipendenti dalle Regioni)
2) FUNZIONALE: rispetto a quella strumentale, questo tipo di relazione fa
riferimento ad ENTI che sono dotati di un MAGGIORE GRADO DI AUTONOMIA
e che NON si trovano in una situazione di strumentalità organizzativa e
strutturale così marcata come nella prima ipotesi: si tratta infatti di enti che già
di per sé svolgono un’attività che si presenta come rilevante per un altro Ente
Pubblico Territoriale (in particolare, lo Stato). In tal caso, la DIPENDENZA e la
STRUMENTALITA’, anche se comportano comunque l’assoggettamento
dell’ente ad una serie di controlli e condizionamenti della relativa attività, hanno
qui natura FUNZIONALE (si pensi alla SIAE che svolge un’attività funzionale per
lo Stato, o agli enti parastatali). Con riferimento al MAGGIORE GRADO DI
AUTONOMIA di cui godono, è determinato spesso dal fatto che tali enti sono
PREESISTENTI rispetto al loro riconoscimento come Enti Pubblici.
3) AUTONOMIA: vi sono poi enti AUTONOMI che non si pongono in relazioni di
strumentalità con lo Stato o con altri Enti Pubblici (si pensi agli enti che hanno
un’autonomia costituzionalmente garantita, o agli ordini professionali)
4) INDIPENDENZA: una posizione di più marcata INDIPENDENZA è poi
riconosciuta alle AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI dotate di
personalità giuridica. Tale indipendenza è caratterizzata dal fatto che esse sono
sottratte all’indirizzo politico-amministrativo del Governo.
Come si può notare, il CONTENUTO di queste RELAZIONI varia da caso a caso, in
base al tipo di POTERE che lo Stato o l’ente territoriale sovraordinato può esercitare
nei confronti dell’altro ente. In particolare, si ricordano i poteri di:
VIGILANZA: tradizionalmente considerata una figura organizzatoria
caratterizzata da POTERI DI INGERENZA, in particolare dal CONTROLLO DI
LEGITTIMITA’ effettuato da un soggetto sugli atti di un altro soggetto. Il suo
contenuto però non si esaurisce solo nel mero controllo ma ricomprende anche