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un PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA).

Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque

di lavaggio, acque di prima pioggia

1.

Nell’ambito delle acque meteoriche di dilavamento delle medesime aree esterne,

quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate e la loro frazione di

prima pioggia deve anche essere opportunamente trattata in idonei impianti. Le

suddette acque di lavaggio, nonché le suddette acque meteoriche di dilavamento di

prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali.

Nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia saranno incluse tutte le acque

meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione, sostanze

inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali

parzialmente o totalmente polverulenti. Le acque meteoriche di dilavamento di

seconda pioggia non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro

scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle

acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2.

Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque

meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte: a) ove vi sia la presenza di

materie e di prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali

vi sia il rischio di dilavamento; b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche

sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento.

3.

Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese

le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la

separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da

eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell’area, mediante l’installazione di

disoleatori, prima dell’immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica

fognatura.

4.

Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le strade pubbliche e private, i

piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali,

purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi

adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di

dilavamento; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, comunque, delle condotte

separate che raccolgono le sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di cui

al presente comma non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla

qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

5.

Resta fermo che, per il recapito di tutte le acque, cioè, incluse quelle non soggette alla

disciplina delle acque reflue industriali, in corpo idrico superficiale interno deve essere

ottenuta l’autorizzazione di cui alle norme di polizia idraulica recate dal r.d. 523/1904,

nonché la concessione demaniale, mentre per il recapito in corpo idrico marino-

costiero devono essere ottenute l'autorizzazione di polizia marittima, in quanto

dovuta, e la concessione demaniale marittima.

6.

Per le acque di prima pioggia è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree

allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle

per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso,

quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in

arrivo e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche

funzionali degli impianti di depurazione.

In mancanza di impianti di depurazione disponibile, esse devono essere

opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione

accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli

inquinanti presenti in forma solida o sospesa.

7.

Ai fini del calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia da trattenere, nonché da

pretrattare o da avviare a depurazione, si individuano, quali acque di prima pioggia,

quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuiti

sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico

Dettagli
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BeatriceMannocchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzioni Idrauliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Darvini Giovanna.