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un PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA).
Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque
di lavaggio, acque di prima pioggia
1.
Nell’ambito delle acque meteoriche di dilavamento delle medesime aree esterne,
quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate e la loro frazione di
prima pioggia deve anche essere opportunamente trattata in idonei impianti. Le
suddette acque di lavaggio, nonché le suddette acque meteoriche di dilavamento di
prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali.
Nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia saranno incluse tutte le acque
meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione, sostanze
inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali
parzialmente o totalmente polverulenti. Le acque meteoriche di dilavamento di
seconda pioggia non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro
scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle
acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
2.
Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque
meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte: a) ove vi sia la presenza di
materie e di prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali
vi sia il rischio di dilavamento; b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche
sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento.
3.
Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese
le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la
separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da
eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell’area, mediante l’installazione di
disoleatori, prima dell’immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica
fognatura.
4.
Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le strade pubbliche e private, i
piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali,
purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi
adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di
dilavamento; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, comunque, delle condotte
separate che raccolgono le sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di cui
al presente comma non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla
qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
5.
Resta fermo che, per il recapito di tutte le acque, cioè, incluse quelle non soggette alla
disciplina delle acque reflue industriali, in corpo idrico superficiale interno deve essere
ottenuta l’autorizzazione di cui alle norme di polizia idraulica recate dal r.d. 523/1904,
nonché la concessione demaniale, mentre per il recapito in corpo idrico marino-
costiero devono essere ottenute l'autorizzazione di polizia marittima, in quanto
dovuta, e la concessione demaniale marittima.
6.
Per le acque di prima pioggia è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree
allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle
per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso,
quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in
arrivo e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche
funzionali degli impianti di depurazione.
In mancanza di impianti di depurazione disponibile, esse devono essere
opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione
accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli
inquinanti presenti in forma solida o sospesa.
7.
Ai fini del calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia da trattenere, nonché da
pretrattare o da avviare a depurazione, si individuano, quali acque di prima pioggia,
quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuiti
sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico