L'accertamento induttivo viene utilizzato molto spesso dagli Uffici per rettificare il reddito delle piccole
imprese, nonostante non si verifichino i presupposti citati nelle predette norme, ed in particolare
anche qualora abbiano tenuto la contabilità in modo formalmente regolare e abbiano adempiuto agli
obblighi di dichiarazione. La distinzione tra accertamento analitico-induttivo (art.39 c 1) e induttivo (c
2) se sul piano teorico appare chiarita, essendo il primo finalizzato a rettificare una singola
componente del reddito di impresa e il secondo il reddito di impresa globalmente considerato, dal
punto di vista applicativo è più confusa; ciò ha indotto la giurisprudenza a concentrare l'attenzione
sulla verosimiglianza del maggior reddito presuntivamente accertato, piuttosto che sulla verifica dei
presupposti di legge che legittimano l'utilizzo di uno o dell'altro.
L’accertamento d’ufficio.
Presuppone la presentazione infedele della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente
(evasione parziale) o la presentazione di dichiarazioni nulle (evasione totale). Tale accertamento si
caratterizza per il fatto che l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto
possibile i singoli redditi, sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a sua conoscenza, con
facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di
prescindere dalle eventuali scritture contabili pur regolarmente tenute. I redditi fondiari sono
determinati sulla base delle risultanze catastali.
Il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o
parziale alle categorie di reddito è considerato reddito di capitale.
Questa procedura di accertamento attribuisce all'ufficio il potere di procedere sia con il metodo
analitico, determinando le singole categorie di reddito, sia con il metodo sintetico- induttivo,
determinando il reddito complessivo.
L’accertamento parziale.
la riforma tributaria del 1971/73 ribadiva il principio di unicita’ e globalita’ per cui l’ufficio puo’
notificare un unico atto impositivo per ogni singolo periodo d’imposta , ma fu criticato in quanto si
riteneva che l’unicita’ e la globalita’ non possono conciliarsi con la maggiore complessita’ della
determinazione analitica della fattispecie imponibile e che inoltre comportava un notevole ritardo
nelle procedure di accertamento e riscossione dei maggiori tributi, per questi motivi negli anni ’80
si e’ data la possibilita’ della frammentazione dell’azione accertatrice, consentendo all’ufficio di
rettificare la fattispecie imponibile con una pluralita’ di atti impositivi.
L’accertamento parziale cmq, non vuole significare che si rettifichi solo una parte della fattispecie
imponibile, bensi’ sottende una rettifica della dichiarazione forzata su elementi probatori, acquisiti
senza l’esercizio dei poteri istruttori, come le segnalazioni effettuate dalle Agenzie fiscali, dalla Gdf,
da P.a., ecc. l’ufficio si limita a recepire la segnalazione dalla quale si evince palesemente il reddito
non dichiarato ed notificare l’avviso di accertamento parziale, senza esercitare alcun potere
istruttorio.
Vi furono pero’ delle modifiche nel 2005 in cui si e’ estesa la possibilita’ di usare i dati acquisiti
tramite accessi, ispezioni e verifiche, la legge del 2011 ha di nuovo modificato l’articolo, ampliando
ancora i presupposti che legittimano l’emissione di accertamenti parziali, ampliando i dati
utilizzabili, non solo quelli emersi da ispezioni, verifiche ed accessi, ma anche quelli che emergono
da indagini bancarie e finanziarie, e da atti, documenti e notizie trasmesse dal contribuente in
ottemperanza a inviti a comparire presso l’Ufficio. Le modifiche introdotte fanno capire come la
caratteristica tradizionale di questo accertamento e’ venuta meno, con la conseguenza che la
distinzione tra questo e quello ordinario puo’ trovarsi solo nella tipologia di prove raccolta
dall’ufficio (dirette o indirette).
Accertamento integrativo e modificativo
Può capitare che dopo aver fatto l’attività istruttoria, venga a conoscenza di nuovi elementi. Con il
termine elementi si allude a componenti attive e passive del reddito.
L’art 43, prevede espressamente che, qualora vi sia la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi,
l’avviso di accertamento ordinario può essere integrato o modificato in aumento, mediante la
notificazione di u ulteriore apposito atto.
Secondo un prevalete orientamento giurisprudenziale, si ha sopravvenuta conoscenza nel caso in
cui l’ufficio utilizzi: i dati in possesso di altri uffici fiscali, i processi verbali trasmessi dalla guardia di
finanza dopo la notifica del primo atto.
Il confine tra conoscenza effettiva e conoscibilità non è ben definito, imponendosi una valutazione
caso per caso per stabilire se l’accertamento integrativo sia legittimo o meno.
Per evitare l’uso improprio dell’accertamento integrativo, l’ufficio deve specificare, a pena di nullità,
nella motivazione quali sono i nuovi elementi che supportano l’atto e attraverso quali modalità l’ufficio
ne è venuto a conoscenza.
L’accertamento integrativo è un atto autonomo, nell’ottica di acquisire a tassazione nuovi redditi
desumibili da elementi sconosciuti all’epoca della confezione del primo accertamento.
L'articolo 43 disciplina anche accertamento modificativo virgola in questo caso la conoscenza dei
nuovi elementi incide sulle qualificazioni giuridiche effettuate in sede di confezionamento del primo
accertamento e da tale di qualificazione emerge una maggiore imposta da versare.
L'accertamento modificativo sostituisce il precedente avviso di accertamento che risulta annullato.
L'eventuale processo instaurato sull'atto modificato si estingue per cessazione della materia del
contendere.
E certamente integrativo o modificativo ha da sempre avuto una scarsa applicazione pratica sia per
le difficoltà di reperire nuovi elementi non conosciuti, né conoscibili, sia perché deve comunque
essere notificato entro i termini di scadenza dell'azione.
Un ulteriore aspetto che potrebbe produrre la scomparsa dell'accertamento in questione si ravvisa
nella decisa espansione dell'utilizzo dell'accertamento parziale il quale consente all'ufficio di reiterare
l'azione in positiva senza alcuna limitazione.
L’accertamento con adesione.
consente di definire in via amministrativa una contestazione tributaria, previa accettazione della
proposta dell’Ufficio circa il maggiore imponibile, e le conseguenti maggiori imposte, contestato
rispetto a quello esposto in dichiarazione.
Questo accertamento rappresenta il passaggio da una concezione solo autoritativa del potere
impositivo ad una concezione di tipo consensuale, dove il contribuente partecipa attivamente
all’esercizio della funzione impositiva. Il funzionamento dell’istituto presuppone che l’ufficio attivi un
contraddittorio con il contribuente in esito al quale giungere ad una motivata adesione. Il
contraddittorio viene anticipato alla fase dell’accertamento, al fine di rendere piu’ efficiente ed
equilibrato lo svolgimento dell’azione impositiva. L’introduzione di questo accertamento, non e’ solo
adeguare il sistema al rapporto amministrazione-amministrati, ma anche per anticipare
l’acquisizione del tributo, infatti se il contribuente aderisce alla proposta di accertamento dell’ufficio,
deve provvedere al versamento integrale o dilazionato delle somme richieste entro 20 gg dalla
sottoscrizione dell’atto di adesione. Questo tipo di accertamento non puo’ essere usato in caso di
riscontri probatori diretti a pensare che ci sia un evasione fiscale, perche’ non sarebbe supportata
da motivazioni apprezzabili. Vi e’ cmq, un limite che e’ rappresentato dall’53 cost., in quanto la
fattispecie impositiva deve essere determinata anche se con il consenso del contribuente, nel
rispetto del principio della capacita’ contributiva. L’interesse a prestare adesione, per il contribuente,
si pone nel fatto che la legge prevede una riduzione delle sanzioni pari ad 1/3. Inoltre pero’, se il
contribuente dispone di prove dirette in relazione alle quali puo’ dimostrare l’inesistenza dei fatti
contestati dal Fisco, viene meno l’interesse all’adesione, essendo probabile un accoglimento del
ricordo avverso l’atto impositivo da parte del giudice tributario. Riguardo al procedimento per
giungere all’adesione, bisogna dire che e’ l’ufficio ad invitare a contraddittorio il contribuente,
inviandogli un invito a comparire nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di
accertamento, le maggiori imposte pretese e i motivi che hanno dato luogo alla rettifica, questo invito
precede la notifica dell’avviso di accertamento. Se l’ufficio non si attivi, il contribuente puo’ formulare
entro i termini di proposizione del ricorso, istanza di accertamento con adesione, sollecitando
l’attivazione del contraddittorio, entro 15 gg dalla ricezione dell’istanza l’ufficio invita il contribuente
a comparire ed ha cosi’ inizio il contraddittorio finalizzato all’adesione.
La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione dell’atto per
90 gg, periodo necessario per lo sviluppo del contraddittorio e il perfezionamento dell’adesione.
L’atto di adesione, redatto in forma scritta, viene sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio.
La procedura si perfeziona con il versamento delle somme entro 20 gg o in caso di rateizzazione col
versamento della prima rata, il versamento puo’ avvenire anche tramite compensazione. In caso di
mancato perfezionamento, cioe’ qualora il contribuente sottoscriva l’atto ma non versi il tributo,
l’ufficio da’ corso alla procedura di accertamento nei modi ordinari. Nel caso del versamento
dilazionato e’ previsto che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine
di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e
l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, e l’applicazione dell’ulteriore sanzione sul residuo
importo dovuto a titolo di imposta, per la tutela del credito erariale. Il perfezionamento dell’adesione
esclude l’impugnazione dell’atto, ma non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice qualora
sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali e’ possibile accertare un maggior
reddito superiore al 50% di quello definito.
Il contrasto dell’elusione fiscale dell’abuso del diritto.
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