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TIPOLOGIA DI REDDITO

  1. redditi fondiari

I redditi fondiari sono enunciati negli articoli 25 e 26 del T.U.I.R che stabiliscono icriteri generali per la loro imputazione al possessore in ciascun periodo di imposta. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Statoche sono o devono essere iscritti, con attribuzione della rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, vanno distinti in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari eredditi dei fabbricati.

Il reddito dei terreni è costituito da due elementi diversi dei risultati economici della coltivazione e, dal reddito dominicale, considerato come la risultante della fertilità della terra e dei capitali in essa stabilmente investiti, e dal reddito agrario, quale risultante del capitale d'esercizio e del lavoro di organizzazione impiegati nell'effettuazione di attivitàagricole nei limiti della potenzialità del terreno.I redditi fondiari concorrono, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedonogli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso.Nel caso di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile, su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio della attività agricole e non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati per affitto per usi non agricoli e produttivi di reddito di impresa. La rilevanza fiscale del reddito dominicale resta subordinata all'esistenza di due condizioni:

  • soggettiva: data dal possesso del terreno in forza dei titoli espressamente indicati dalla legge;
  • oggettiva: costituita dalla natura del terreno che deve essere atto alla produzione agricola.

Il reddito dominicale, (art 25 TUIR) è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno.La sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito da luogo a variazioni di reddito in aumento. Danno luogo a variazioni in diminuzione:

  1. la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
  2. la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o peraltra causa di forza maggiore.

Il reddito agrario, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabileal capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.Sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
  2. l'allevamento di animali
  3. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

La potenzialità del terreno e l'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa rappresentano gli elementi fondamentali che qualificano il reddito agrario.La determinazione del reddito agrario avviene sulla base delle stesse regole previste per la determinazione del reddito dominicale: applicazione delle tariffe d'estimo.

TIPOLOGIA DI REDDITO

  1. redditi fondiari

    I redditi fondiari sono enunciati negli articoli 25 e 26 del T.U.I.R che stabiliscono i criteri generali per la loro imputazione al possessore in ciascun periodo di imposta. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione della rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, vanno distinti in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

    Il reddito dei terreni è costituito da due elementi diversi dei risultati economici della coltivazione e, dal reddito dominicale, considerato come la risultante della fertilità della terra e dei capitali in essa stabilmente investiti, e dal reddito agrario, quale risultante del capitale d'esercizio e del lavoro di organizzazione impiegati nell'effettuazione di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. I redditi fondiari concorrono, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso.

    Nel caso di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile, su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

    Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio della attività agricole e non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati per affitto per usi non agricoli e produttivi di reddito d'impresa. La rilevanza fiscale del reddito dominicale resta subordinata all'esistenza di due condizioni:

    • soggettiva: data dal possesso del terreno in forza dei titoli espressamente indicati dalla legge;
    • oggettiva: costituita dalla natura del terreno che deve essere atto alla produzione agricola.

    Il reddito dominicale, (art 25 TUIR) è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno. La sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito da luogo a variazioni di reddito in aumento. Danno luogo a variazioni in diminuzione:

    1. la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
    2. la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore.

    Il reddito agrario, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Sono considerate attività agricole:

    1. le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
    2. l'allevamento di animali
    3. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

    La potenzialità del terreno e l'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa rappresentano gli elementi fondamentali che qualificano il reddito agrario. La determinazione del reddito agrario avviene sulla base delle stesse regole previste per la determinazione del reddito dominicale: applicazione delle tariffe d'estimo.

Anche il reddito agrari, concorrere a formare il reddito complessivo del possessore d'imposta in cui si è verificato il possesso.

Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare (fabbricati e altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo) la determinazione dei redditi da fabbricati avviene sulla base delle rendite catastali stabilite secondo norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe.

Per la sua determinazione sono rilevati i seguenti elementi:

  • zona censuaria – suddivisione dei centri urbani in diverse fasce di mercato di merito rapportate ai valori di mercato
  • categoria – classificazione tipologica e di destinazione dell'unità immobiliare
  • classe – elemento di qualità rapportato alla pregevolezza delle finiture, alla dotazione di servizi
  • consistenza – espressa in vani per l'abitazione e uffici

una volta in possesso dei dati censuari utili al conteggio occorre cercare la tariffa: individuata la zona censuaria dove è collocato l'immobile e controllata la categoria e classi di appartenenza è sufficiente moltiplicare la corrispondente tariffa per il numero dei vani per ottenere la rendita dell'appartamento da far confluire nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

Il reddito delle unità immobiliari non iscritte al catasto, è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.

Per i fabbricati dati in locazione il reddito è dato dal canone di locazione ridotto del 15% sempre se il canone di usato così ridotto sia superiore alla rendita catastale. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque adibite a tale disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

Per abitazione principale deve intendersi la residenza cioè il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui convivono.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni immobiliari ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora anche se non abitualmente per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati le costruzioni rurali, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola del proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo determinato o indeterminato.

Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni.

  1. redditi di capitale.

Secondo l' art 44 sono redditi di capitale:

  • gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari;
  • gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  • le rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue
  • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio della società
  • gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai conflitti di cointeressenza
  • i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti
  • i proventi derivanti dai pronti e contro termine su titoli e valute
  • i proventi derivanti dal mutuo di titolo garantito

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  • i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
  • i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
  • gli interessi e degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale
  • ai fini delle imposte sui redditi:

si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo

  • le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società o degli enti rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano simili alle azioni o quote di società a responsabilità limitata
  • si considerano similari alle obbligazioni:
  • i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli
  • i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata.

Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi. Concorrono alla formazione del reddito imponibile, gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote.

In caso di aumento di capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

3. redditi di lavoro dipendente

I redditi di lavoro dipendente (art 49 TUIF) sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano redditi da lavoro dipendente:

  • le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati
  • le somme di cui l'art 49 del codice di procedura civile.

Si ha collaborazione quando taluno pone le sue prestazione in modo sistematico al servizio dell'impresa altrui, venendo a far parte dell'organizzazione tecnica e amministrativa della stessa attuata per il raggiungimento delle proprie finalità.

Se in subordinazione quando il prestatore di opera è assoggettato alle direttive, alla vigilanza e al controllo dell'imprenditore.

Ai sensi dell'art 51 TUIR, il reddito di lavoro subordinato è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della medesima categoria di quelli sostituiti o perduti. Non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente:

  • contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro
  • delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze
  • delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro
  • delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti.

Per quanto riguardano i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'assimilazione non comporta una piena identicità di trattamento tributario, atteso che solo per alcuni di essi si rende applicabile la disciplina propria del reddito di lavoro dipendente, mentre per altri sono dettate proprie ed autonome regole di determinazione.

4. redditi da lavoro autonomo

secondo l'art 53 del TUIR si intende per reddito da lavoro autonomo quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni cioè di attività di lavoro autonomo. Vengono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, le partecipazioni agli utili, le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, i redditi derivanti dall'attività della levata dei protesti esercitata dei segretari comunali. Tale reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in danaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Sono componenti positivi di reddito l'ammontare complessivo dei compensi in denaro o in natura, non concorrono a formare detta componente positiva le somme percepite dal professionista in corrispondenza di anticipazioni fatte per conto del cliente. Sono componenti negativi di reddito le spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, documentate e regolarmente registrate. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento fissate, per categorie di beni omogenei con decreto del ministero delle finanze.

I canoni di locazione finanziaria di beni mobili possono essere dedotti a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, è deducibile il 50% della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di leasing. Sono ugualmente deducibili al 50% le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di comunicazione. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. sono considerate spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antichiato o da collezione, quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 % del loro ammontare.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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