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SAPERE L'ALTRO; FARE CON L'ALTRO: COOPERARE SENZA LA PAURA DELLACORPOREITA' (COOPERATVE LEARNING), LAVORO COLLABORATIVO IN CUI GLI ALUNNI SI INCONTRANO FRA LORO; FARE E SAPERE DELL'ALTRO: SOLIDARIETA' - FARE IN MODO CHE L'ALTRO NON SI SENTA STRANIERO. IMPARARE A CONOSCERCI MAGGIORMENTE GRAZIE ALL'ALTRO, METTENDOCI IN DISCUSSIONE CON DINAMISMO; IMPARARE A RICONOSCERE LE EMOZIONI E LE RAPPRESENTAZIONI COMUNI; TRASMETTERE MESSAGGI SIMBOLICI CON CONTENUTI AUGURALI DI ACCOGLIENZA E DISPONIBILITA' AL DIALOGO ED ALL'INCONTRO; EDUCAZIONE INTERCULTURALE: STUDIARE LA CULTURA DELL'ALTRO CON PROGETTI DI SCAMBIO INTERCULTURALE CHE PORTA A SAPERI RECIPROCI; PRESTARE ATTENZIONE ALLA RELAZIONE ATTRAVERSO L'APERTURA AI SAPERI, ALL'INTEGRAZIONE, ALLO SCAMBIO PER ARRIVARE ALLA SINTESI; APERTURA ALLA CONOSCENZA DI LEGGI DELLE NAZIONI DI PROVENIENZA DI COLORO CHE PROVENGONO DA UNA CULTURA DIVERSA.
Ricordiamo: L. 40/98 Legge Turco/Napolitano
riguardante l'accesso alla scuola per i minori D.Lgs. 286/98 Testo unico sull'Immigrazione D.P.R. n. 394 del 31/08/99 L 189/2002 Legge Bossi/Fini Circ. Min. n. 24/2006 Linee guida per favorire il confronto, il dialogo come reciproco arricchimento Decr. 6/12/2006 viene Istituito l'OSSERVATORIO NAZIONALE PER GLI ALUNNI STRANIERI E PER L'INTEGRAZIONE. 2007 Pubblicazione del Documento per l'integrazione degli stranieri L. n. 94 del 15/07/2009 sulla Sicurezza Pubblica (Permessi di soggiorno, superamento di un test di superamento della lingua italiana) Circ. Min. 2/2010 stabilisce che il numero degli studenti stranieri per classe non può superare il 30% Decr. Min. Interni 04/06/2010 criteri per la somministrazione e svolgimento dei test Accordo Quadro del 2010 Nota MIUR 4233/2014 Linee guida relative all'accoglienza ed all'integrazione D.P.R. 394/99 art. 45 NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISCIPLINE DI INTEGRAZIONE. Stabiliscono che il diritto di studio èIl diritto-dovere di istruzione è prioritario e corrisponde al diritto-dovere di istruzione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEGLI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE
L'iscrizione avviene nello stesso modo rispetto a quello degli studenti italiani; può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico (con riserva in attesa della regolarizzazione) e ciò non pregiudica la continuità del percorso scolastico per il conseguimento del titolo.
L'iscrizione deve corrispondere all'età anagrafica del bambino: il Collegio dei Docenti può determinare l'iscrizione ad una classe IMMEDIATAMENTE superiore o inferiore valutando le conoscenze del bambino risultanti dalla scuola di provenienza. Si accerteranno quindi le competenze, le abilità e le conoscenze dell'alunno al fine di non creare divari all'interno della classe cui sarà inserito. Si valuterà il corso di studi di provenienza dell'alunno, il titolo di studio posseduto ed
infine si formulerà la proposta di ripartizione dell'alunno/degli alunni per classe (che non dovrà superare il 30% del totale). Il Collegio dei Docenti sarà chiamato a definire il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (Tramite la formazione di gruppi di alunni, corsi intensivi di lingua italiana, proposte relative ai criteri ed alle modalità di comunicazioni tra scuola e famiglia degli stranieri attraverso i mediatori culturali). I consigli di circolo o di Istituto dovranno proporre delle intese con specifici organismi e stipulare accordi per promuovere progetti di accoglienza come azioni a tutela della cultura e della lingua d'origine, organizzare iniziative interculturali, corsi di alfabetizzazione per tutte le fasce di età. Le convenzioni avranno lo scopo di trovare tutte le risorse possibili atte ad aiutare le scuole per creare un clima di accoglienza. Si ricorda la nota n. 4223 del febbraio 2014 relativa a "APERTURA EDIALOGO E RECIPROCO RICONOSCIMENTO (sostegno reciproco). DISABILITA' LEGGE 170/2010
La legge 170/2010 riconosce al suo interno i DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO, comunemente conosciuti come D.S.A., che si distinguono in: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA, DISGRAFIA e traccia un percorso per il supporto e l'accompagnamento nel corso degli studi per gli alunni interessati da questi disturbi.
Il percorso alternativo viene previsto ed inglobato nella L. 104/92.
La Legge 170/2010 chiarisce quali impegni deve adottare la scuola nei confronti di questi alunni e gli obblighi cui è tenuta la stessa affinché gli alunni perseguano i successi formativi.
Qualora fossero riscontrate delle inadempienze potranno emergere sia in sede amministrativa che in sede civile.
Gli interventi sugli alunni D.S.A devono rivestire il ruolo di garanzie nei confronti di questi alunni di cui i docenti saranno responsabili.
Nello specifico, la Legge 170/2010 è suddivisa in 9 articoli:
- ...
RICONOSCIMENTO, le 4 tipologie;
2. FINALITÀ, garantire il diritto allo studio e favorire il successo scolastico;
3. DIAGNOSI, effettuata da specialisti del ssn o accreditati – precoce al fine di attuare il potenziamento e l'incremento della collaborazione con le famiglie, i servizi sociali, la scuola;
4. FORMAZIONE DOCENTI, sostanziale, continua e costante;
5. MISURE EDUCATIVE DIDATTICHE E DI SUPPORTO;
6. MISURE PER I FAMILIARI, come ad esempio usufruire di orari flessibili e non gravare sulle casse dello Stato;
7. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE;
8. COMPETENZE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NON;
9. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.
I DSA non sono classificati come disabilità, infatti i soggetti interessati non necessitano dell'insegnante di sostegno, sono classificabili come limitazioni in ambito scolastico e/o extrascolastico.
La loro rilevanza, nel processo di crescita e di apprendimento non va sottovalutata, è necessario un lavoro di
Sensibilizzazione dei genitori attraverso la stesura partecipata del PTOF, del supporto dei CTS (centri territoriali di supporto), le associazioni territoriali, momenti culturali. In tal senso già a partire dalla scuola d'infanzia la scuola ha un ruolo fondamentale in quanto, attraverso il monitoraggio della componente studentesca, possono essere individuate le prime difficoltà ed ha il compito di comunicare alle famiglie, precocemente, eventuali manifestazioni.
Attraverso la formazione continua e costante i docenti possono e devono stare al passo delle esigenze e dei tempi. È compito loro creare una didattica tecnologica, comprensiva di strategie didattiche diverse per sviluppare diversi tipi di intelligenze, diversi stili di apprendimento e diversi stili di insegnamento.
Si parla della c.d. FLESSIBILITÀ DIDATTICA che va applicata e rivista costantemente per valutarne ed adattarne l'efficacia.
Lo studente DSA deve essere coinvolto nella compilazione del P.D.P.
Per cucire su diesso un P.D.P. personalizzato e che lo coinvolga in prima persona, che gli consenta di valutare quali strumenti compensativi utilizzare e quali misure dispensative si adattano alla sua persona.
Vige il principio dell'ADEGUATEZZA: forme adeguate di insegnamento per l'apprendimento significativo.
Figura centrale risulta essere quella del REFERENTE DSA, individuata tra i docenti. Essa svolge tutta una serie di azioni e di compiti per la gestione degli alunni con disturbi dell'apprendimento.
La FAMIGLIA dell'alunno DSA condivide (FIRMA) il P.d.p., ha il compito di sostenere e motivare l'alunno, verifica lo svolgimento dei compiti a casa, incoraggia l'autonomia, considera il significato valutativo e formativo delle singole discipline.
C.M. 8/3/2013: STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La circolare ministeriale delinea la strategia per l'inclusione scolastica per gli studenti che abbiano difficoltà di apprendimento.
Richiamandosi ai principi enunciati nella L. 53/2003. Il P.D.P. è, quindi, lo strumento in cui includere progettazione didattica educativa per ottenere competenze in uscita.
Nelle more del rilascio delle certificazioni dal momento della segnalazione, ed in presenza di evidenti disturbi, si deve adottare preventivamente ogni supporto a supporto dello studente con disturbi evidenti, monitorare gli interventi e nel caso rimodularli.
L'obbligo di presentazione delle certificazioni sussiste sempre.
La presa in carico degli studenti BES deve essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto tra famiglia e scuola, dando luogo al P.D.P. firmato dal Dirigente Scolastico.
B.E.S. sta ad indicare un soggetto/studente con particolari BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI generati da condizioni di svantaggio economico, sociale, linguistico, culturale. Per questi studenti è possibile attivare un P.D.P e/o un P.E.I., strumenti compensativi e misure dispensative; ad esempio le due ore di
lingua straniera possono essere utilizzate per il potenziamento della lingua italiana. Al fine di perseguire l'inclusione sono stati creati i GHLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) che lavorano per rilevare i BES, raccolgono documenti relativi agli interventi didattici, monitorano l'inclusione; essi si interfacciano con i CTS. Occorre, comunque, che nel POF trovino applicazione concreti impegni da parte delle istituzioni scolastiche per l'inclusione, attraverso criteri e procedure funzionali, rilevazioni, monitoraggio e valutazione dello stato di inclusione. A tal fine ci si può avvalere del modello ICF fornito dall'OMS. A livello territoriale, i CTS segnano l'interfaccia tra amministrazioni ed istituzioni scolastiche. BES E DSA La legge 170/2010 con riferimento ai BES precisa che è finalità delle scuole mettere tutti su un piano di equità per rendere la scuola un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione. L'emanazioneLa legge 517/77 ha dato all'Italia gli strumenti per agire concretamente nell'ambito dell'integrazione e dell'inclusione degli studenti BES e DSA. Gli alunni appartenenti a queste categorie si trovano inseriti in contesti variegati in quanto è necessario che essi, attraverso un approccio educativo, vengano inseriti in contesti unificanti. Molto importante da tenere in considerazione è l'ICF dell'OMS che consente di individuare i BES e potenziare la cultura dell'inclusione. In tal senso assumono valore strategico i CTS che collaborano con il territorio. I BES racchiudono un'area molto più ampia della disabilità. Infatti la disabilità viene tutelata in tutte le sue forme dalla L. 104/92 e ingloba tutte le difficoltà certificate che danno diritto all'insegnante di sostegno. Essi comprendono disturbo di natura neurologica e ricordiamo sono: dislessia, disgrafia.