Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL RIPARTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE STATO – REGIONI
La riforma del Titolo V della Costituzione (legge n. 3/2001)
ART. 117 COST.:
competenza esclusiva statale (comma 2)
competenza concorrente Stato-Regioni (comma 3)
competenza residuale regionale (comma 4)
Art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali*.
• Art. 117, comma 2 – Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- comma 2, lett. m): determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- comma 2, lett. n): norme generali sull'istruzione
• Art. 117, comma 3 – Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
tutela della salute.
• Art. 117, comma 4 – Legislazione residuale:
spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato (dunque l’assistenza sociale o la programmazione
scolastica regionale)
* Il diritto europeo. Il fondamento costituzionale dell’assunzione degli obblighi europei
• Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost.;
• Riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., riformato nel 2001;
• Resta fermo il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti
inalienabili della persona umana».
Art. 117 Cost. - Competenza esclusiva: i livelli essenziali
Tra i suddetti “diritti civili e sociali” rientrano anche quelli connessi al sistema dell'istruzione,
con riferimento ai quali deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico un adeguato
livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi applicabili
sull'intero territorio nazionale; ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito
della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni e,
dunque, il contenuto dell'offerta formativa, adeguandola, in particolare, alle esigenze locali.
Art. 117 Cost. - Competenza esclusiva: le norme generali sull'istruzione
Disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e
che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il
territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale
parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di
rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non
statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, nonché la disciplina relativa all'autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Art. 117 Cost. – Competenza concorrente. Un esempio: Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19:
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi
fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione
e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché
all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello
europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco
della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e
formative.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: ART. 118 COST.
• Sussidiarietà in senso verticale
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative «salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato».
Si fa riferimento agli enti più piccoli ma più vicini e prossimi ai cittadini.
• Sussidiarietà in senso orizzontale
«autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale».
Lo Stato sostiene e promuove l'iniziativa dei privati per offrire servizi pubblici e in ambito
sociale e scolastico; in particolare si fa riferimento agli enti del Terzo Settore.
LA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA SCOLASTICA
1. Il Sistema nazionale di istruzione → Legge n. 62/2000
2. La normativa sull’autonomia scolastica → Legge n. 59/1997, art. 21
3. La normativa più recente: legge c.d. «Buona scuola» e decreti → Legge n. 107/2015
4. La normativa in materia di integrazione e inclusione
1. Il sistema nazionale di istruzione
→ Legge n. 62/2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione
Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
Si definiscono paritarie, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da
requisiti di qualitàà̀ ed efficacia.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena liberta per quanto concerne l'orientamento
culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.
Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il
progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. ( Art. 1
comma 3 L. 62/2000); garantiscono inoltre l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio (Art. 1, comma 4, lett. e), L.
62/2000).
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche → Legge n. 59/1997, art. 21
Le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di
gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto
allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, alle quali viene attribuita personalità giuridica.
Alle istituzioni scolastiche viene riconosciuta autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
Le tipologie di autonomia scolastica
▪ autonomia organizzativa: finalizzata alla realizzazione della flessibilità, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico.
«Si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della
lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti,
(…) fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che
in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale»
▪ autonomia didattica: finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere.
«Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e
in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti»
→ si esplica nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) – oggi PTOF
▪ autonomia finanziaria: la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è
costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa (costituita dalla disponibilità
finanziarie residue e disposta sulla base di parametri socioeconomici e ambientali)
Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
Il D.P.R. 275/1999: regolamento in materia di autonomia scolastica
Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla
definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla
Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale.
- Riferimento al PTOF (modif. l. 107/2015)
- L’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
- Le reti di scuole (art. 7)
Autonomia e emergenza sanitaria Covid-19
D.M. per adozione Piano scuola 2020-21: Documento per pianificazione attività scolastiche
educative e formative per tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione
▪ Valorizzazione flessibilità derivante da autonomia
- riconfigurazione gruppo classe in più gruppi
- articolazione modulare gruppi studenti
(- per scuole sec. II grado: didattica in presenza e, in via complementare, digitale integrata)
- aggregazione discipline in aree
- diversa