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EREDITA’ DEL XVII SECOLO IN EUROPA

L’Europa del XVII secolo è ancora un’Europa di stampo medioevale

e in molti territori europei le popolazioni sono ancora pesantemente

soggette alla pluralità di poteri che ci sono nel territorio; siamo solo

agli inizi di quei tentativi di accentramento da parte dei vari Principi

ed Imperatori, erano tutti enti con diritti particolari e regole

particolari su cui l’imperatore non aveva ancora piena sovranità.

Non si parlava ancora di diritti e vigeva un regime di segregazione

di coloro che potevano dar fastidio alla società: malati, delinquenti,

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pazzi, mendicanti. La società di basava ancora sulla soggezione

della popolazione e al di là dei deboli, nelle campagne c’erano i

lavoratori agricoli; i privati che avevano un piccolo appezzamento di

terreno erano costretti, dalle leggi statali, a prestare la loro

manodopera verso i signori feudali e questa forma di prestazioni è il

periodo del secondo servaggio. Queste situazioni si sviluppano

soprattutto nei territori dove non si afferma un potere centrale, li

ritroviamo quindi nell’Europa dell’est, nei territori balcanici, in

Austria, e questo fenomeno si sviluppa nel ‘600. Perché? Perché c’è

una profonda crisi economica, ci sono pandemie di peste in tutta

Europa, e la crisi fa convogliare nella terra i capitali che si erano

formati con commerci e manifatture; i nobili reinvestono

nell’agricoltura i capitali e in questi fondi vediamo che sulla

popolazione incominciano a gravare dei diritti ed oneri di carattere

feudale, quindi il lavoro gratuito. Dove poi esiste la distinzione in

ceti, la borghesia è divisa dai contadini e si sviluppano i lavori

forzati dei contadini alla terra: nasce un secondo servaggio della

gleba, i contadini sono legati ai fondi. È un primo scenario

dell’Europa del XVII secolo.

Troviamo un secondo scenario, che è quello che si sviluppa dove è

già impiantato l’assolutismo monarchico con una figura che

accentra il potere, che mette in piedi un’organizzazione burocratica

centrale e che incomincia a produrre una normativa centrale.

Questo lo troviamo nell’Europa occidentale: in Francia, nella

penisola Iberica, in alcuni Stati italiani come il Regno di Sardegna,

mentre nel mondo germanico l’accentramento burocratico arriva

poi solo nel XVIII secolo. Dove troviamo un accentramento

assolutistico vediamo che il Principe assoluto ha bisogno di

difendere il territorio, aumentano le funzioni dello Stato ed è per

questo che vi è un aumento delle spese: questo provoca nuove

decime, l’introduzione di nuovi dazi, di prestazioni personali. Questa

politica accentratrice e razionalizzante dell’assolutismo

settecentesco è la conseguenza del secolo precedente: nel ‘600 il

sistema del diritto comune porta a dei sistemi giuridici complicati, le

fonti erano molteplici e dispersive, facendosi così avanti l’idea che

fosse necessaria una unificazione del diritto sul territorio, non si ha

ancora l’idea di codificazione. Si cerca di togliere quindi le

consuetudini o fonti del diritto esterne al sovrano, di non

emanazione del Principe; naturalmente non hanno ancora la forza di

imporsi, quindi cercano di sovrapporre una propria legislazione a

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iura propria.

tutte queste legislazioni particolari, le Questo processo

verso la codificazione porta alla creazione di consolidazioni, ossia

dei riordini delle leggi e tutto questo si realizza con l’affermazione

dell’assolutismo, con l’accentramento legislativo e delle fonti del

diritto e, infine, con l’accentramento amministrativo-giurisdizionale.

Cosa succede con l’affermazione dell’assolutismo? Si rompe

l’equilibrio giuridico che porta alla frammentazione giuridica a

favore di un unico potere centrale, rompendo tutta quella pluralità

di poteri tipici del mondo medioevale. L’accentramento legislativo e

delle fonti cosa provoca? Nel momento in cui il Principe cerca di

diventare il principale centro di produzione legislativa, aumenta la

propria sovranità perché controlla meglio il proprio territorio, ma

non riesce ancora ad abolire le leggi particolari. Inizia, però,

l’emarginazione e l’indebolimento delle legislazioni particolari nel

momento in cui sono in contrasto con la legge del principe. Nel

medioevo i Principi erano considerati dei signori feudali superiori,

ma con il XVII secolo il monarca non si considera più un superiore

feudale, ma si considera titolare di un potere diretto su quel

territorio e, poco per volta, concentra su di sé il controllo della

legislazione, dell’amministrazione del territorio e della giurisdizione.

Solo con il controllo di legislazione, amministrazione e giurisdizione

diventa un sovrano assoluto. Questo processo di accentramento di

poteri ci dice che la legislazione diventa espressione della volontà

sovrana. Questo avviene già in Francia con Luigi XIV, ma avviene

anche in Spagna e nei territori ereditari austriaci: gli Asburgo

controllano bene solo i territori ereditari diretti e non tutto il

territorio nel suo complesso; e come ci si rapporta con il diritto

consuetudinario, visto come diritto primario? I Principi non riescono

ancora ad abolire le consuetudini, restano quindi vigenti perché

approvati dal sovrano, ma poco per volta vengono erosi dalla sua

legislazione. Con l’affermazione degli Stati assoluti, la legge prevale

lex superior deroga legi

sulla fonte secondo il principio che la

inferiori. Il terzo punto riguarda l’accentramento amministrativo

giurisdizionale: il medioevo lascia in eredità una molteplicità di

giurisdizioni ed erano derivanti da immunità concesse dai sovrani

territoriali o dall’imperatore, le giurisdizioni potevano derivare da

privilegi dei ceti secondo il diritto feudale. Il sovrano assoluto deve

controllare anche pienamente il sistema giuridico. Il termine

giurisdizione ha però diversi significati a seconda del periodo e del

contesto in cui è pronunciato; prima del XVIII secolo e degli Stati

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iurisdictio

assoluti la era la particolarità del potere giuridico di

applicare e produrre diritto con funzione coercitiva, perché deve

avere il potere di punire coloro che non la seguono. Questo termine

iurisdictio

di fino al XVIII secolo implicava una commistione di

competenze giurisdizionali e amministrative, si parla di controllo del

territorio. Dal XVIII secolo c’è la tendenza ad edificare le

giurisdizioni, ossia questi poteri di amministrare il territorio dal

punto di vista amministrativo giurisdizionale, ma in che modo?

Prima di tutto si istituiscono degli uffici centrali, sotto il potere

principesco, e supremi: c’è una serie di tribunali speciali, ossia i

tribunali feudali, dei Comuni, dei commercianti. Il sovrano assoluto

istituisce un tribunale che controlla tutto il territorio, che emette

sentenza in ultima istanza e può stravolgere le decisioni dei

tribunali particolari. Anche gli uffici sono posti in ordine gerarchico e

ad ogni ufficio vengono affidate competenze specifiche, ossia ogni

ufficio si occupa di una materia o settore particolare. Ad oggi è

normale, la burocrazia è una caratteristica dello Stato moderno e

che prima non esisteva: prima era il Signore più potente che

governava attraverso persone fedeli e consulenti riuniti in Consigli e

senza suddivisione di competenze e ordini gerarchici; la mentalità

medievale era basata sulla fedeltà, il Principe sceglieva i più fedeli e

non i più competenti. Sempre nel XVIII inizia a diffondersi la dottrina

secondo cui la giustizia è somministrata in nome del sovrano e il

Principe può gestire anche l’amministrazione della giustizia,

nominando i magistrati, soprattutto i Supremi. Vediamo che nel

1700 l’unificazione della legge è più formale che sostanziale,

restano ancora molte fonti del diritto pienamente in vigore.

L’organizzazione della giustizia si unifica solo dove il monarca

controlla i le giurisdizioni centrali, ossia i Supremi Tribunali e non

per niente in Europa del ‘600 si sviluppano numerosi tribunali

supremi che dipendono dal sovrano e ne seguono l’indirizzo. La

situazione europea appare piuttosto variegata.

L’Inghilterra è uno degli Stati in cui si afferma un accentramento

precoce, sebbene sia un’eccezione: fin dal 1600 si trova un

equilibrio costituzionale, è il primo Paese democratico con una

Costituzione non scritta, ma derivante da una serie di atti – che

partono dalla Magna Charta del XII secolo, passando poi per

l’Habeas Corpus e il Bill of Rights del XVII secolo – in cui si crea un

equilibrio tra la monarchia e i ceti privilegiati. La magistratura è

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Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia.nieddu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Casana Paola.