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EREDITA’ DEL XVII SECOLO IN EUROPA
L’Europa del XVII secolo è ancora un’Europa di stampo medioevale
e in molti territori europei le popolazioni sono ancora pesantemente
soggette alla pluralità di poteri che ci sono nel territorio; siamo solo
agli inizi di quei tentativi di accentramento da parte dei vari Principi
ed Imperatori, erano tutti enti con diritti particolari e regole
particolari su cui l’imperatore non aveva ancora piena sovranità.
Non si parlava ancora di diritti e vigeva un regime di segregazione
di coloro che potevano dar fastidio alla società: malati, delinquenti,
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pazzi, mendicanti. La società di basava ancora sulla soggezione
della popolazione e al di là dei deboli, nelle campagne c’erano i
lavoratori agricoli; i privati che avevano un piccolo appezzamento di
terreno erano costretti, dalle leggi statali, a prestare la loro
manodopera verso i signori feudali e questa forma di prestazioni è il
periodo del secondo servaggio. Queste situazioni si sviluppano
soprattutto nei territori dove non si afferma un potere centrale, li
ritroviamo quindi nell’Europa dell’est, nei territori balcanici, in
Austria, e questo fenomeno si sviluppa nel ‘600. Perché? Perché c’è
una profonda crisi economica, ci sono pandemie di peste in tutta
Europa, e la crisi fa convogliare nella terra i capitali che si erano
formati con commerci e manifatture; i nobili reinvestono
nell’agricoltura i capitali e in questi fondi vediamo che sulla
popolazione incominciano a gravare dei diritti ed oneri di carattere
feudale, quindi il lavoro gratuito. Dove poi esiste la distinzione in
ceti, la borghesia è divisa dai contadini e si sviluppano i lavori
forzati dei contadini alla terra: nasce un secondo servaggio della
gleba, i contadini sono legati ai fondi. È un primo scenario
dell’Europa del XVII secolo.
Troviamo un secondo scenario, che è quello che si sviluppa dove è
già impiantato l’assolutismo monarchico con una figura che
accentra il potere, che mette in piedi un’organizzazione burocratica
centrale e che incomincia a produrre una normativa centrale.
Questo lo troviamo nell’Europa occidentale: in Francia, nella
penisola Iberica, in alcuni Stati italiani come il Regno di Sardegna,
mentre nel mondo germanico l’accentramento burocratico arriva
poi solo nel XVIII secolo. Dove troviamo un accentramento
assolutistico vediamo che il Principe assoluto ha bisogno di
difendere il territorio, aumentano le funzioni dello Stato ed è per
questo che vi è un aumento delle spese: questo provoca nuove
decime, l’introduzione di nuovi dazi, di prestazioni personali. Questa
politica accentratrice e razionalizzante dell’assolutismo
settecentesco è la conseguenza del secolo precedente: nel ‘600 il
sistema del diritto comune porta a dei sistemi giuridici complicati, le
fonti erano molteplici e dispersive, facendosi così avanti l’idea che
fosse necessaria una unificazione del diritto sul territorio, non si ha
ancora l’idea di codificazione. Si cerca di togliere quindi le
consuetudini o fonti del diritto esterne al sovrano, di non
emanazione del Principe; naturalmente non hanno ancora la forza di
imporsi, quindi cercano di sovrapporre una propria legislazione a
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iura propria.
tutte queste legislazioni particolari, le Questo processo
verso la codificazione porta alla creazione di consolidazioni, ossia
dei riordini delle leggi e tutto questo si realizza con l’affermazione
dell’assolutismo, con l’accentramento legislativo e delle fonti del
diritto e, infine, con l’accentramento amministrativo-giurisdizionale.
Cosa succede con l’affermazione dell’assolutismo? Si rompe
l’equilibrio giuridico che porta alla frammentazione giuridica a
favore di un unico potere centrale, rompendo tutta quella pluralità
di poteri tipici del mondo medioevale. L’accentramento legislativo e
delle fonti cosa provoca? Nel momento in cui il Principe cerca di
diventare il principale centro di produzione legislativa, aumenta la
propria sovranità perché controlla meglio il proprio territorio, ma
non riesce ancora ad abolire le leggi particolari. Inizia, però,
l’emarginazione e l’indebolimento delle legislazioni particolari nel
momento in cui sono in contrasto con la legge del principe. Nel
medioevo i Principi erano considerati dei signori feudali superiori,
ma con il XVII secolo il monarca non si considera più un superiore
feudale, ma si considera titolare di un potere diretto su quel
territorio e, poco per volta, concentra su di sé il controllo della
legislazione, dell’amministrazione del territorio e della giurisdizione.
Solo con il controllo di legislazione, amministrazione e giurisdizione
diventa un sovrano assoluto. Questo processo di accentramento di
poteri ci dice che la legislazione diventa espressione della volontà
sovrana. Questo avviene già in Francia con Luigi XIV, ma avviene
anche in Spagna e nei territori ereditari austriaci: gli Asburgo
controllano bene solo i territori ereditari diretti e non tutto il
territorio nel suo complesso; e come ci si rapporta con il diritto
consuetudinario, visto come diritto primario? I Principi non riescono
ancora ad abolire le consuetudini, restano quindi vigenti perché
approvati dal sovrano, ma poco per volta vengono erosi dalla sua
legislazione. Con l’affermazione degli Stati assoluti, la legge prevale
lex superior deroga legi
sulla fonte secondo il principio che la
inferiori. Il terzo punto riguarda l’accentramento amministrativo
giurisdizionale: il medioevo lascia in eredità una molteplicità di
giurisdizioni ed erano derivanti da immunità concesse dai sovrani
territoriali o dall’imperatore, le giurisdizioni potevano derivare da
privilegi dei ceti secondo il diritto feudale. Il sovrano assoluto deve
controllare anche pienamente il sistema giuridico. Il termine
giurisdizione ha però diversi significati a seconda del periodo e del
contesto in cui è pronunciato; prima del XVIII secolo e degli Stati
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iurisdictio
assoluti la era la particolarità del potere giuridico di
applicare e produrre diritto con funzione coercitiva, perché deve
avere il potere di punire coloro che non la seguono. Questo termine
iurisdictio
di fino al XVIII secolo implicava una commistione di
competenze giurisdizionali e amministrative, si parla di controllo del
territorio. Dal XVIII secolo c’è la tendenza ad edificare le
giurisdizioni, ossia questi poteri di amministrare il territorio dal
punto di vista amministrativo giurisdizionale, ma in che modo?
Prima di tutto si istituiscono degli uffici centrali, sotto il potere
principesco, e supremi: c’è una serie di tribunali speciali, ossia i
tribunali feudali, dei Comuni, dei commercianti. Il sovrano assoluto
istituisce un tribunale che controlla tutto il territorio, che emette
sentenza in ultima istanza e può stravolgere le decisioni dei
tribunali particolari. Anche gli uffici sono posti in ordine gerarchico e
ad ogni ufficio vengono affidate competenze specifiche, ossia ogni
ufficio si occupa di una materia o settore particolare. Ad oggi è
normale, la burocrazia è una caratteristica dello Stato moderno e
che prima non esisteva: prima era il Signore più potente che
governava attraverso persone fedeli e consulenti riuniti in Consigli e
senza suddivisione di competenze e ordini gerarchici; la mentalità
medievale era basata sulla fedeltà, il Principe sceglieva i più fedeli e
non i più competenti. Sempre nel XVIII inizia a diffondersi la dottrina
secondo cui la giustizia è somministrata in nome del sovrano e il
Principe può gestire anche l’amministrazione della giustizia,
nominando i magistrati, soprattutto i Supremi. Vediamo che nel
1700 l’unificazione della legge è più formale che sostanziale,
restano ancora molte fonti del diritto pienamente in vigore.
L’organizzazione della giustizia si unifica solo dove il monarca
controlla i le giurisdizioni centrali, ossia i Supremi Tribunali e non
per niente in Europa del ‘600 si sviluppano numerosi tribunali
supremi che dipendono dal sovrano e ne seguono l’indirizzo. La
situazione europea appare piuttosto variegata.
L’Inghilterra è uno degli Stati in cui si afferma un accentramento
precoce, sebbene sia un’eccezione: fin dal 1600 si trova un
equilibrio costituzionale, è il primo Paese democratico con una
Costituzione non scritta, ma derivante da una serie di atti – che
partono dalla Magna Charta del XII secolo, passando poi per
l’Habeas Corpus e il Bill of Rights del XVII secolo – in cui si crea un
equilibrio tra la monarchia e i ceti privilegiati. La magistratura è
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