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MODO: secondo principio di parallelismo delle forme (si abroga come si è adottata),
della forza della fonte (possono abrogarsi tra loro avendo la stessa forza), il più contiene
il meno (superiore abroga inferiore se sono omogenee sovrapponibili dettaglio-dettaglio)
TIPO: espressa (indicati est-remi di norme da abrogare), tacita (dal confronto tra due
norme in conflitto tra di loro), implicita (vi è riforma integrale dell’oggetto)
2. di competenza -> UE – Stato- Regione verticale orizzontale (dunque la fonte abilitata a
disciplinare una materia, prevale su quelle che non lo sono). La competenza può essere per
materia o per territorio
- produce annullamento o disapplicazione (resta nell’ordinamento ma non è applicata)
3. gerarchico -> secondo principio della resistenza (tanto più una norma riesce a resistere a
un’altra di livello inferiore tanto più si colloca in alto nella gerarchia). Secondo vizi formali (è
stata formata male) o sostanziali (nel contenuto c’è qualcosa di sbagliato)
- produce annullamento (ex tunc, non opera retroattivamente per rapporti chiusi però
perché non si tratta di nullità)
4. di specialità -> la norma che prevede trattamento preferenziale prevale su quella generale
e resiste all’abrogazione
- produce deroga (sospensione momentanea dell’e icacia della norma generale) 19
Le FONTI del DIRITTO
Ogni atto o fatto abilitato dall’ordimento giuridico a produrre norme giuridiche
costituzione + leggi costituzionali e di revisione costituzionale -> norme di diritto dell’UE -> fonti
primarie e sub-primarie -> fonti secondarie -> consuetudini
APPROVAZIONE di una NUOVA LEGGE: la funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due camere -> quando quella a cui è stato assegnato approva il testo, questo è passato
all’altra camera che dovrà decidere se approvare o meno il testo definitivo (sistema delle
navette, devo approvare lo stesso identico testo. Quando ci sono cambiamenti si riesaminano
solo quelli, non si riparte ex novo)
- fasi iter legislativo ordinario
1. Iniziativa
2. Istruttoria (preparatoria)
3. Deliberazione
4. Promulgazione (solo se PdR non trova vizi costituzionali)
5. Pubblicazione in Gazzetta u iciale
- potere di iniziativa (chi può presentare l’idea per una nuova legge) -> governo, parlamentari,
consiglio regionale, cnel, 50 000 elettori (legge già redatta in articoli)
- procedimento legislativo per le leggi formali
1. Aggravato, per leggi costituzionali e di revisione costituzionale (si vota più volte e con
maggioranza assoluta -> 50%+1) ma iter rinforzato anche per fusione/creazione regioni,
trasferimento funzioni a regioni a statuto ordinario
2. Ordinario, per leggi ordinarie (1 voto positivo da entrambe le aule a maggioranza
semplice -> 50% presenti)
- iter legislativo per le leggi in senso formale (non sostanziale, sono atti approvati con legge dal
Parlamento ma di cui non hanno le tipiche caratteristiche e su cui il parlamento non può
discutere)
- procedimenti legislativi speciali -> conversione decreti, leggi costituzionali, amnistia (estingue
il reato, come se l’azione non fosse stata commessa o comunque non fosse più considerata
reato) e indulto (estingue la pena, la colpevolezza quindi rimane), legge di bilancio, legge di
delegazione europea, legge europea
*diverso da grazia (provvedimento individuale dato da pdr per estinguere la pena)
LEGGI COSTITUZIONALI e di REVISIONE COSTITUZIONALE
- per le modifiche ci sono dei limiti espliciti e impliciti (i principi costituzionali possono essere
modificati se in meglio)
- iter legislativo rinforzato
I. Fase – aggravio interno: la proposta deve essere approvata due volte (1 maggioranza
semplice, 2 maggioranza assoluta), no iter velocizzati (devono essere ad almeno 3 mesi
di distanza)
II. Fase – aggravio esterno/eventuale: se è approvato con maggioranza 2/3 entra in vigore,
se con maggioranza assoluta si può chiedere referendum confermativo
COMMISSIONE: il presidente della camera assegna il disegno di legge che gli è stato presentato
a una commissione parlamentare a seconda della materia trattata (14 permanenti in Camera
dei Deputati e 10 permanenti in Senato)
- funzioni: decentrare e velocizzare l’attività parlamentare -> discussioni, emendamenti… per
preparare il testo che sarà infine è approvato
- procedimenti:
1. Sede referente -> commissione valuta il testo (acquisisce pareri, verifica conformità,
procede ad audizioni, elabora relazione), aula -> completa iter
2. Sede redigente -> commissione valuta testo e vota emendamenti, aula -> vota testo
finale senza modifiche
3. Sede deliberante -> commissione completa iter votando testo finale (non si va mai in
aula -> non si può fare per costituzione) può succedere che venga chiesto di farlo tornare
in aula
ATTI AVENTI FORZA di LEGGE
La funzione legislativa, sotto il controllo del parlamento, è demandata ad un organo diverso -> il
governo. Sono atti che contengono norme giuridiche con la stessa forza delle leggi ma che sono stati
approvati con un iter diverso
DECRETO LEGISLATIVO (o DECRETO DELEGATO) - D.lgs.:
- deve essere delegato al governo mediante legge delega (funzione di controllo ex-ante)
approvata dalle camere-> con determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo
limitato (di solito 2 anni, non più di 5) e per oggetti definiti
- la corte costituzionale può dichiararne l’illegittimità qualora la legge delega sia
incostituzionale o il d.lgs. non la rispetti
- si usa per diritto comunitario, codici, testi unici, riforme apparati amministrativi
DECRETO LEGGE:
- è adottato dal governo senza previa autorizzazione delle camere in casi straordinari di
necessità e urgenza
- il giorno stesso è presentato alle camere, se non lo convertono con legge di conversione entro
60 giorni perde e icacia ex-tunc (oppure possono dire che gli e etti rimangono ma perde di
e icacia, eventuale legge sanatoria per regolare rapporti pendenti in caso di non conversione)
- c’è il divieto di iterazione e reiterazione dei decreti-legge
REFERENDUM
democrazia diretta -> vota il popolo stesso (per alcuni è vera democrazia, x altri no perché è
rappresentativo solo della maggioranza e va a perdere le minoranze)
Il quesito per essere ritenuto valido deve essere -> chiaro, omogeneo e univoco
TIPO:
1. Abrogativo
- richiesto da 500 000 elettori o 5 consigli regionali
- deve partecipare la maggioranza degli aventi diritto (quorum -> forma di tutela delle
minoranze prevista solo per questo tipo di referendum) e la proposta è approvata se si ha la
maggioranza dei voti
- si fanno controlli su ammissibilità e legittimità
- non può essere fatto su qualsiasi materia (leggi di bilancio, amnistia, costituzione, leggi
obbligatorie o necessarie)
2. Confermativo
3. Consultivo
4. Regionale e locale
5. Di indirizzo
6. Per modifiche territoriali
FONTI UE
Fonti prodotte da un altro ordinamento ma che hanno e icacia interna -> Trattato di Lisbona, stati
membri hanno attribuito a UE competenza su determinate materie
DIRITTO PRIMARIO:
- trattati istitutivi -> sull’UE e sul suo funzionamento
- principi generali -> usati da Corte di Giustizia UE per interpretare
DIRITTO DERIVATO: trova legittimità nei trattati (’ funzionamento diverso da quelli interni)
- direttive’ -> obiettivi da raggiungere entro determinate date
- regolamenti’ -> direttamente implementati nel diritto interno che vanno a sostituire
- decisioni’ -> non riguarda tutti, ma solo singoli soggetti (stati o individui)
- atti non vincolanti -> raccomandazioni, pareri
- atti atipici -> comunicazioni
FONTI SECONDARIE – regolamenti
Sono subordinate alla legge. Numerosi enti (autorità amministrative) sono abilitati a porle in essere ->
attraverso leggi o atti aventi forza di legge che li autorizzano
TIPOLOGIE DI REGOLAMENTI:
- dell’esecutivo -> consiglio dei ministri
- ministeriali e interministeriali
- regionali -> consiglio e giunta regionali
- enti locali (statuti comunali e regolamenti locali)
PARLAMENTO ITALIANO funzione legislativa
BICAMERALISMO PERFETTO/PARITARIO: assolvono alle stesse mansioni, sistema maggioritario
a turno unico, le due camere possono avere orientamenti diversi, principio di continuità (non
smettono mai di funzionare), hanno divieto di mandato imperativo (i parlamentari non sono più
il loro partito bensì l’espressione dell’intero popolo)
1. Camera dei Deputati (400), elezione su base nazionale, Montecitorio
2. Senato (200 + 5 a vita + ex PdR), elezione su base regionale, Palazzo Madama
IMMUNITÀ PARLAMENTARI:
1. Insindacabilità -> solo per temi parlamentari e progetti politici
2. Immunità penale -> non è totale, colti in flagranza di reato si è arrestati
3. Immunità di sede -> forze dell’ordine entrano in aula solo se invitate dal presidente della
camera
FUNZIONI:
1. Potere legislativo
2. Fiducia (il nuovo governo deve avere la fiducia di entrambe le camere)
3. Interrogazioni, interpellanze, indagini conoscitive, inchieste
in seduta comune:
4. Elezione e giuramento PdR
5. Elezione 1/3 giudici corte costituzionale e 1/3 componenti laici di CSM
GOVERNO
SOGGETTI:
1. Presidente del Consiglio
CdM (attraverso cui vengono prese decisioni su: questione di fiducia, politica internazionale,
nomine al vertice di enti, istituti…) è costituito da:
2. Ministri con portafoglio (15)
3. Ministri senza portafoglio (dipendono dalla presidenza, che li nomina e li finanzia, esercitano
funzioni delegate da PdC)
FORMAZIONE di un nuovo governo: per farlo deve godere della fiducia del Parlamento -> voto
palese di entrambe le camere (post crisi di governo -> se non c’è nessuno che certamente goda
della fiducia, PdR prende tempo con un mandato esplorativo)
1. Consultazioni presidenziali (gruppi parlamentari, ex-PdR, presidenti camere)
2. A idamento dell’incarico
3. Accettazione dell’incarico con riserva -> avvio consultazioni
4. Scioglimento riserva -> nomina da parte di PdR -> nomina dei ministri su proposta di PdC
5. Giuramento di PdC e ministri
6. Voto di fiducia entro 10 gg
FIDUCIA:
- legame di fiducia tra parlamento e governo -> si possono avere mozione di fiducia (aule su
intero governo) e sfiducia (su intero governo o singoli ministri)
- questione di fiducia -> posta dal governo alle camere, se non è data deve dime