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Substitutio

Il testatore poteva designare un erede di riserva. La substitutio poteva essere:
  • Vulgaris: Per il caso che l'erede nominato per primo premorisse al testatore o non acquistasse l'eredità.
  • Pupillaris: Nel caso che un proprio discendente impubere potesse morire prima di raggiungere la pubertà e quindi prima di acquistare la capacità di disporre testamentariamente del patrimonio ereditato, poteva essere nominato un heres da parte del testatore maschio.

Conseguenze della successio

Il successore acquistava tutti i diritti ma anche tutti i debiti gravanti sul defunto (debiti che si mescolavano con il patrimonio del defunto).

Cause limitative della commistione

  • Separatio bonorum: l'attivo ereditario doveva essere destinato, in primo luogo, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari. I creditori dell'erede potevano soddisfarsi solo sul residuo.
  • Beneficium abstinendi: consentiva agli heredes sui et necessari di rinunziare ad un
eredità svantaggiosa evitando l'acquisizione automatica del passivo ereditario Beneficium separationis: in presenza di un' eredità svantaggiosa, qualora non fosse avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell' heres necessarius, gli acquisti futuri dell'erede erano sottratti all'azione dei creditori ereditari Beneficium inventarii: per stimolare gli heredes voluntani all'accettazione di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consenti loro, entro 30 gg. dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario (dell'attivo ereditario, per poter accettare l'eredità soltanto se essa risultava attiva. 7/11 Vocatio ad hereditatem La vocazione ereditaria, cioè l'indicazione del soggetto chiamato a succedere nel complesso di situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius poteva essere: - vocatio contra testamentum - vocatio ab
  1. testamentovocatio ex testamento
  2. Vocatio contra testamentum

La successione necessaria ricorreva in tutti i casi in cui il fenomeno della successione a titolo universale per causa di morte avveniva, prescindendo dal testamento lasciato dal decuius; vi rientravano le ipotesi di:

  1. preteritio dei sui heredes o dei liberi;
  2. violazione dell'officium pietatis.

Preteritio: La preteritio era l'omessa menzione di un discendente nel testamento; in particolare, per quanto riguarda gli heredes sui, vigeva il principio che essi dovessero essere espressamente istituiti oppure diseredati (i fili maschi di primo grado esistenti e i postumi sui, figli maschi già concepiti). Gli altri discendenti in potestate dovevano essere diseredati cumulativamente.

Se l'omissione riguardava qualche altro heres suus, si riteneva che l'erede pretermesso concorresse, comunque, con gli altri eredi istituiti alla divisione del patrimonio del de cuius. Invece la mancata diseredazione di un filius maschio

comportava l'invalidità totale del testamento e l'apertura della successione ab intestato. Per quanto riguarda l'altra categoria di esclusi, i liberi. Il ius honorarium esigeva dal testatore che diseredasse individualmente tutti i discendenti liberi di sesso maschile sia sui che emancipati che non intendesse istituire. L'omissione del figlio maschio in potestate implicava anche per il ius honorarium la nullità del testamento. Quindi i liberi che ne facevano richiesta ottenevano la bonorum possessio cum re e cioè il possesso del patrimonio ereditario in mancanza di un testamento. In caso di omissione degli altri liberi a questi era concessa la bonorum possessio contra tabulas cioè contro le tavole del testamento con prevalenza sugli eredi civili. L'altra fattispecie di vocatio contra testamentum è Violazione dell'officium pietatis. Il testatore aveva un dovere, dapprima solo morale, poi giuridicamente vincolante di contemplare nel

Testamento i suoi parenti. Se il testatore, senza giustificato motivo, non aveva beneficiato adeguatamente determinati congiunti, il testamento veniva considerato inofficiosum, cioè non conforme al dovere (officium) che il testatore stesso aveva verso i congiunti.

Intorno al I secolo a tutela dei parenti che non avessero ricevuto alcuna attribuzione testamentaria fu introdotta la querela inofficiosi testamenti (reclamo contro testamento pietoso): Gli stretti parenti del de cuius, anche se espressamente diseredati, impugnavano il testamento.

La querela poteva essere esercitata dai liberi, dai genitori del de cuius, dalle sue sorelle o dai fratelli, nel termine di cinque anni dall'acquisto dell'hereditas; il giudizio era rimesso alla discrezionalità del giudice, per quanto riguardava l'accertamento dell'effettiva violazione dell'officium pietatis (in linea di principio, si riteneva che il de cuius dovesse riservare ai parenti stretti almeno 1/4 di quanto).

sarebbe loro spettato in caso di successione ab intestato, quota legittima). L'esercizio vittorioso della querela valeva solo ad invalidare il testamento, provocando l'apertura della successione legittima; la soccombenza del querelante produceva, al contrario, la perdita di tutto ciò che gli era stato attribuito nel testamento. Ci sono altre due forme: Querela inofficiosi donationis/dotis Gli stretti congiunti del de cuius potevano chiedere l'annullamento delle donazioni che il defunto avesse fatto in vita con ciò ledendo la quota di riserva. L'importo delle donazioni veniva quindi a riversarsi nel patrimonio successorio. Gli stretti parenti del de cuius potevano chiedere l'annullamento della dote che il defunto avesse concesso in vita con ciò ledendo la quota di riserva. L'importo della dote veniva quindi a riversarsi nel patrimonio successorio. Vocatio ab intestato (Senza testamento) Era una delle forme di successione a titolo universale per causadi morte, e ricorreva nei casi in cui il defunto non avesse lasciato un testamento, o fosse nullo ecc. A partire dalle XII tavole fu stabilito che al soggetto di sesso maschile morto senza lasciare testamento (intestatus) succedessero: 1. i suoi discendenti in potestate di primo grado (filli, uxor) e i postumi = heredes sui 2. l'adgnatus proximus (es. i fratelli); 3. in mancanza di agnati i membri sui iris della gens del defunto; 4. hereditas diveniva nullius. L'ultima fattispecie è l'eredità vacante, che veniva lasciata al fiscus cesaris. Vocatio ab intestato: ius honorarium Il sistema civilistico divenne impopolare (si pensi che tra marito e moglie e tra madre e figli, se il matrimonio era sine manu non vi era alcun diritto di successione e che, inoltre, i figli emancipati erano esclusi dalla successione paterna), e quindi il pretore per correggerlo introdusse la bonorum possessio. In base al ius honorarium in mancanza di tavole testamentarie veniva concesso.

Il possesso ereditario del patrimonio (bonorum possessio) era diviso in quattro classi (ordines) di successibili. Su domanda dell'interessato era concessa la bonorum possessio e si passava all'ordo successivo solo se erano esauriti tutti i gradi interni di quello precedente.

Le classi erano quattro:

  1. ordo unde liberi: comprendeva i discendenti agnatizi liberi del de cuius, e i postumi sui
  2. ordo unde legitimi: e cioè gli heredes sui, l'adgnatus proximus, e i gentiles
  3. ordo unde cognati: comprendeva i parenti di sangue sino al sesto grado
  4. ordo und vir et uxor: comprendeva il coniuge superstite del de cuius

Vocatio ab intestato: ius novum

In età adrianea per valorizzare il vincolo di cognatio furono emanati due senatoconsulti: il senatusconsultum Tertullianum che stabilì che la madre (se fornita del ius trium vel quattuor liberorum) dovesse essere inserita tra i successori ab intestato del proprio filius (rientrando nella categoria degli heredes sui). Nel 178 d.C.

fu emanato il senatusconsultum Orfitianum che stabilì che i soli figli discendenti di primo grado (non anche ulteriori discendenti) partecipassero alla successione ab intestato della madre defunta, equiparati all'adgnatus proximus: essi avevano la precedenza sugli altri collaterali agnatizi, che venivano, pertanto, esclusi. Collatio bonorum Nel testamento il testatore poteva anche nominare più eredi. I coeredi, discendenti, quando in vita avessero già ottenuto qualcosa erano obbligati a conferire nella massa ereditaria i beni che avevano ricevuto in vita. Ci sono tre diverse fattispecie: Collatio emancipati: Nei casi di bonorum possessio contra tabulas e di bonorum possessio ab intestato unde liberi i figli emancipati erano tenuti a conferire, ai coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna, gli acquisti fatti dopo l'emancipazione, per poter essere immessi nella bonorum possessio. Collatio dotis: La figlia che avesse ricevuto dal pater una dote (dos)

profecticia) ètenuta a conferire la stessa alla massa ereditaria, a favore dei coeredi rimasti assoggettatialla potestà paterna.

Collatio descendentium

Ciascun coerede aveva l'obbligo di conferire il controvalore di ciò che avesse ricevuto a titologratuito dal de cuius ascendente.

C'erano diversi rimedi a tutela del successore:

  1. hereditatis petitio
  2. Interctum quorum bonorum

Hereditatis petitio: Era un'azione di rivendicazione dell'eredità, spettante all'heres contro chiunque pregiudicasse i diritti assoluti o relativi da lui acquisiti in seguito alla "successio".

Convenuto poteva essere:

  • Possessor pro herede: cioè colui che possedeva i patrimonio ereditario affermandosi heres
  • Possessor pro possessore: colui che possedesse il patrimonio con l'animus sibi habendi ma non come erede
  • Fictus possessor: colui che si fosse dolosamente liberato delle res hereditariae.

Interdictum quorum bonorum: Era un interdetto restitutorio

  1. per vindicationem
  2. per damnationem
  3. per praeceptionem
  4. per damnationem

Il legato per vindicationem era un legato con cui il testatore attribuiva al legatario un bene specifico, che doveva essere restituito al legatario stesso.

Il legato per damnationem era un legato con cui il testatore attribuiva al legatario un credito nei confronti dell'erede, che doveva essere pagato dal patrimonio ereditario.

Il legato per praeceptionem era un legato con cui il testatore attribuiva al legatario il diritto di preferenza nell'acquisto di un bene specifico, prima dell'erede.

Il legato per damnationem era un legato con cui il testatore attribuiva al legatario un bene specifico, che doveva essere pagato dall'erede.

Dettagli
A.A. 2021-2022
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lollicuoricino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Masi Doria Carla.