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AMMINISTRATIVO.

C’è differenza tra terreno agricolo e terreno edificabile (per edilizia residenziale oppure per altri fini).

Il problema del diritto medievale è che al differenziazione dei regimi di proprietà immobiliare avviene

in funzione dell’attività che ciascuno può esercitare sul bene.

Vengono creati una serie di proprietari a seconda del bene che la terra può produrre.

Ad es. il contadino trae utilità attraverso l’agricoltura (una determinata attività), il pastore invece usa

la terra in altri periodi dell’anno senza entrare in conflitto.

La proprietà del contadino può essere diretta o utile a seconda del titolo.

Se il pastore ha ricevuto dal cittadino un permesso la proprietà sarà utile rispetto a quella diretta

 del contadino.

Se il pastore ed il contadino hanno entrambi titolo da un soggetto diverso (Conti, Duchi,

 Monasteri, Abbazie, chiunque avesse legittimazione sul territorio), entrambe le proprietà saranno

due proprietà utili rispetto alla proprietà diretta del loro concedente.

Tutto questo non viene descritto da una norma o da una determinata disposizione. Queste situazioni

rappresentano tanti aspetti di norme proprie, si tratta di una definizione puramente scientifica che

razionalizza le situazioni. 2

Problema: questa razionalizzazione non avrebbe avuto la forza che ha avuto se non fosse stata

sistematica, ovvero non fosse riuscita a costruire un sistema completo di concetti tali da consegnare

alla posterità un sistema tale da dare risposta a qualsiasi ipotesi pratica di conflitto di controversia.

Vi è un diritto di proprietà che si crea attraverso atti di acquisto.

La proprietà è sempre la stessa indipendentemente dall’atto di acquisto.

Art. 1140 cc descrizione di uno stato di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà. Noi abbiamo

anche un solo possesso.

Quando un sistema ha più diritti di proprietà si pone il problema del POSSESSO.

Da questo problema dipende la risoluzione di tutta un’altra serie di esigenze pratiche la cui distinzione

tra proprietà diretta proprietà utile non è in grado di rispondere.

La proprietà deve essere accompagnata alla descrizione del suo esercizio altrimenti finirebbe vittima di

un’altra proprietà (nel caso in cui vi fossero più proprietari).

Il pastore ed il contadino esercitano uno stato di fatto sul bene (sono gli unici due); per costruire due

diritti di proprietà (es. Monastero e contadino) vi è l’onere di costruire il possesso a ciascuno dei due

proprietari (per mantenerle distinte).

Questa esigenza reale non può essere solo teorizzata ma deve entrare nel sistema in funzione

dell’interpretazione di un testo del Corpus Iuris (per creare una teoria per noi importante).

Testo (Codice 723, non l’ha caricato) che enuncia un principio evidente anche oggi: il possesso

corrisponde all’esercizio di proprietà.

Una cosa mobile la si possiede tenendola con sé. Come si dimostra il possesso di un bene immobile?

Se è una casa lo si dimostra abitandoci, se è un terreno agricolo lo si dimostra coltivandoci. Quando il

notaio vende una casa (o un terreno) l’acquirente non sente di essere venuto proprietario fino a

quando il venditore non gli consegna le chiavi (momento simbolico). brevi manu

Nella tarda manifestazione del diritto romano vi sono due manifestazioni del possesso:

longa manu

(l’acquirente acquisisce il possesso prendendo in mano la cosa) e (il soggetto si serve di

altre persone, in Roma antica gli schiavi).

I proprietari terrieri erano grandi produttori di cereali e ne prendevano con dei cesti le quantità

necessarie. Problema: il grano del proprietario A finisce nella stessa cavità naturale del proprietario B e

si mescolano con il grano di quest’ultimo. A chi appartiene il grano? Tipico caso di possesso longa

manu, non si cessa di essere proprietario e solo i schiavi suoi possono andare a prendere il grano.

Se non vi è soluzione giuridica alle esigenze pratiche allora il diritto evolve.

Il giurista medievale comprende in modo diverso la vicenda (scrive nel 1100-1200). Non si fa più

riferimento alla storia che l’ha originata, ma si fa riferimento ad una storia diversa e successiva

(vedi passi esposti nelle dispense).

Si possiede quando “nell’animo e corpo tuo”, in tua vece si ottiene il corpo della cosa.

possesso naturale

Il di cui parlano i testi romani descrivono, come oggi, il possesso con due elementi:

l’animus ed il corpus possidendi. Vi è però un altro possesso, previsto per dei casi specifici. Diventa un

possesso in via di interpretazione

altro possesso: il , non è sempre necessario apprendere il possesso

con il corpus e la cosa materiale, ma basta la custodia con l’animo e la volontà.

possesso longa mano

Per il diritto romano il non era un possesso diverso ma un modo diverso

 3

di esercitare tale diritto.

Qui il possesso naturale e quello in via di interpretazione (si realizza solo con l’animus possidendi,

senza il corpus) sono due cose diverse.

Se ci sono due proprietà e solo una si esercita con un possesso diretto sulla cosa, un sola proprietà

racchiude tutti i poteri di utilizzare materialmente la cosa e non può fagocitare l’altra perché

anch’essa ha una manifestazione esteriore (stato di fatto) che la rende percepibile da un giudice e da

un terzo rispetto alle parti rendendola tutelabile.

Differenza sostanziale tra proprietà utile (si dimostra attraverso un possesso NATURALE) e proprietà

diretta.

Non si tratta di un semplice gioco di interessi ma queste cose riflettono una società e consentono di

trasmettere questa società ai secoli successivi.

Nella Costituzione troviamo la frase “i titoli nobiliari non sono riconosciuti”, mentre prima in questo

lungo periodo storico i titoli nobiliari venivano riconosciuti.

(tutto quello che non spiega non sarà parte dell’esame)

Parte finale delle dispense

Ciascuna delle proprietà è tutelata dall’esistenza di uno specifico possesso.

Lo scopo del possesso è quello di impedire che la proprietà di chi esercita un rapporto materiale con il

bene possa fagocitare colui che sta lontano dal bene (che uno mangi l’altro).

In questo sistema civilistico si possono notare tante vicende giuridiche che studiamo ancora noi oggi.

Vi è una lettura politica-storica-sociale di questa proprietà fatta di più possessi.

Il diritto non è un potere AUTO-RIFERITO ma è AUTOREFERENZIALE nei metodi, si può conoscere solo

attraverso la metodologia del giurista (differenza del linguaggio fondamentale dagli storici, tecnici,

scienziati).

Si creano una serie di problemi creando più diritti di proprietà (servono delle soluzioni).

Il possesso serve anche ad altre cose che sono ben descritte dal nostro codice civile (parte

irrinunciabile di un sistema civilistico).

Si acquista attraverso il possesso la proprietà del bene.

Il possesso è manifestazione della proprietà che opera per provare la proprietà acquistata sulla

base di un titolo ed opera per supplire all’esistenza di un titolo. La proprietà non viene creata dal

giudice, ma il possessore ultra ventennale si rivolge al giudice perché accerti il suo possesso

(usucapione, che chiude il sistema). probatio diabolica,

Se non ci fosse questa norma si tratterebbe di una ovvero un’operazione impossibile.

Non basta costruire due possessi diversi, avendo due proprietà, ma bisogna calcolare i più tipi di

possesso.

Il titolo può esistere perché si è diventati feudatari della terra (così facendo si costruisce un possesso

naturale che si esprime con il corpus e con l’animus possidendi).

L’ipotesi più facile da immaginare è quella di cui un soggetto entra in un fondo abbandonato ed inizia

a sfruttarlo (atteggiamento materiale che fa acquisire la proprietà), a coltivarlo.

Ad es. quando un capo famiglia, responsabile di tante persone, trova un pezzo di terra (un fondo di

4

nessuna utilità economica perché paludoso ed incoltivabile) ed inizia a lavorarlo (a migliorarne la

capacità agricola), che tipo di proprietario sta diventando? Utile? Diretto?

Si arriva alla conclusione di un giurista (BARTOLO DA SASSOFERRATO) usata come diritto vigente

fino a tempi recenti (fino alla Rivoluzione Francese)

Veniva usata dal giudice come strumento di perpetuazione della società feudale, il mezzo

 tecnico è il seguente.

Il possesso può essere definito generale come il diritto di insistere sulla cosa che non sia proibito

 possedere.

Bartolo parte da un testo romano (come altri giuristi) e costruisce delle dottrine generali

 rappresentando la realtà in un modello astratto e generale da cui si possano poi dedurre

soluzioni diverse per casi diversi.

Schema piramidale con una definizione (punto di partenza) radicata in più definizioni

 aggiungendo un qualcosa che va a rappresentare le diverse tipologie di possesso che si

riscontrano nella pratica.

nucleo;

Es. definizione di vi sono due ipotesi fondamentalmente diverse.

- Tizio ha acquisito un feudo ed in stretta correlazione a questo titolo ha il diritto di

insistere sulla cosa.

- Chi senza un titolo entra in un fondo ed inizia a migliorarlo?

Tizio (senza titolo) ha il diritto di rimanere lì e di continuare ciò che ha iniziato a fare, nessuno lo può

cacciare.

Per definire il possesso in senso proprio le qualità incidentali non costituiscono specie diverse dal

possesso (non si tratta di uomini di altra specie).

Il possesso è il diritto di insistere che potrà manifestarsi in modo diverso a seconda del titolo del

possesso (motivo giuridicamente rilevante per cui Tizio è divenuto possessore di tale bene). Si parla di

diritto di essere mantenuto nel caso il soggetto si discosti dall’esistenza di altri proprietari.

L’art. 1140 cc si rifà al diritto romano: il possesso è uno stato di fatto che corrisponde all’esercizio di un

diritto; diventa un diritto proprio.

Si mette dentro al sistema questa ipotesi fondamentale: dal possesso nasce il diritto di proprietà.

Vi sono 3 tipi di possesso (partendo da un’unica definizione):

possesso civile,

1. diritto di insistere su di una cosa che viene da un titolo (es.

cerimonia/investitura feudale) il possesso che si costituisce in capo al soggetto senza che

questo abbia visto il fondo ma solo grazie all’effetto della cerimonia che trasforma la qualifica di

una persona e la rende investita di una serie di poteri su un territorio più o meno vasto;

possesso naturale,

2. che hanno g

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Publisher
A.A. 2023-2024
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher re4398j- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Volante Raffaele.