STORIA DEL DIRITTO I
Esperienza giuridica medioevale
Il medioevo va dal 476 al 1492; questi due paletti sono delle convenzioni che
gli storici utilizzano per dare un ordine ai dati che raccolgono.
Per molto tempo è stato visto come un’epoca buia che si colloca tra due
epoche luminose (classicismo e rinascimento), ad oggi questa idea è ormai
superata perché il medioevo ha dei tratti caratterizzanti in positivo, ha una sua
plausibilità storica che lo storico del diritto può percepire.
Alto medioevo 476-1000
Gli elementi caratterizzanti sono:
- Fine dell’esperienza giuridica romana e del suo referente istituzionale
(status rei romanae)
statuale poiché ai tempi dei romani c’era un potere
pubblico forte che determinava e rendeva possibile l’applicazione delle
norme, cosa che nel medioevo non c’è, manca questa figura
“ingombrante” e quindi esiste un “diritto senza stato”.
- Emersione e consolidamento della chiesa come ordinamento giuridico
originario e originale. Nell’alto medioevo la chiesa pone le sue
fondamenta giuridico-istituzionali destinate a durare per secoli, questa si
configura come ordinamento giuridico nuovo rispetto al precedente con
l’editto di Milano e poi quello di Tessalonica. La chiesa romana era
inserita nell’impero, ma quando l’impero crolla, questa si costruisce come
istituzione e può operare anche in settori lasciati liberi dall’impero come
ad esempio la giurisdizione.
L’ordinamento è originario perché trae la sua legittimazione soltanto da
Dio e da nessun potere “umano”, ed è originale nel senso che risponde a
quei valori che la chiesa si è data, risponde ad una finalità ultima diversa
rispetto a quella degli ordinamenti laici. Il fine di tutti gli ordinamenti civili
“ne cives ad arma ruant”
è (ogni ordinamento esiste per evitare che i
cittadini si facciano giustizia propria), questo nell’ordinamento della
chiesa è secondario perché quello principale è quello di garantire la
salvezza eterna delle anime e perciò è originale.
- Caratteristica particolare dell’alto medioevo sono le migrazioni di popoli
che sconvolgono gli assetti consolidati da secoli di dominio romano. Dal
punto di vista giuridico la soluzione che viene ad affermarsi è quella che
va sotto il nome di principio della personalità della legge, invece del
principio di territorialità del diritto poiché il diritto romano va insieme
all’espansione dell’impero. Ciascun popolo continua a mantenere il
proprio diritto grazie al nuovo principio della personalità della legge, ha
una ragion d’essere perché le popolazioni non comunicano tra loro pur
vivendo nello stesso territorio. Quando inizieranno a comparire i negozi
misti allora si pone il problema di quale legge applicare e inizia a
sgretolarsi il principio di personalità giuridica. A metà del 700 c’è un
editto dove si dispone alle parti di rinunciare alla propria legge, ovvero al
momento della stipulazione una delle parti poteva rinunciare al proprio
diritto e quindi se fossero sorte delle controversie, queste si sarebbero
professiones iuris
risolte con l’altro diritto; questo è il sistema delle
(affermazione del diritto).
- Importanza della consuetudine negli ordinamenti dell’alto medioevo, sia
quelli romani che quelli barbari. Gli interventi dei poteri pubblici sono
limitati.
Qui è evidente la differenza con i secoli precedenti. Nel diritto romano vi
erano le elaborazioni dottrinali, l’interventi dei sovrano, le assemblee, i
comizi ecc. Tutto questo non c'è più, e anche quando faranno la
comparsa le legislazioni dei re longobardi sono compilazioni che spesso
riprendono le consuetudini e le mettono per iscritto. Vogliono dare una
veste formale alle consuetudini che già hanno vigore per sé stesse. Basta
pensare all’editto di Rotari (siamo nella metà del 600) mette per iscritto
le Cawarfidae ossia consuetudini longobarde già in vigore.
- Istituzione giuridica del feudo che nasce nell’alto medioevo e arriva alla
Rivoluzione francese. Il feudo incarna le concezioni del potere proprie
dell’alto medioevo. La differenza che c’era nel diritto romano tra diritto
pubblico e privato entra in crisi perché non c’è uno stato sul modello
romano e, inoltre, si rendono possibili delle commistioni tra pubblico e
privato (es. feudo). Nel feudo ci sono 3 elementi costitutivi:
vassaticum
1) = elemento obbligatorio perché è il vincolo
personalissimo che lega il signore al vassallo e viceversa.
beneficium
2) = elemento reale perché quando il vassallo si sottomette
al signore, quest’ultimo dà al vassallo un beneficio che è un
appezzamento di terreno dal quale il vassallo trae sostentamento. Da
stabilità al rapporto obbligatorio.
immunitas
3) = con il termine immunità si fa riferimento al complesso di
poteri che ruotano intorno al contratto feudale. La terra data dal vassallo
è immune perché è nell’amministrazione del titolare del beneficio. È
l’elemento negativo perché paralizza i poteri esterni, poi da elemento
negativo diventa elemento positivo perché si danno al vassallo dei poteri
pubblici (commistione diritto pubblico e privato).
Il feudo è un istituzione che va ad incidere molto nell’assetto sociale
dell’alto medioevo. Dal punto di vista economico abbiamo il sistema
curtense che diventa luogo di produzione e scambio limitato con la
permuta. Dopo le invasioni si assiste ad un abbandono delle città, le
curtis
popolazioni si rifugiano alle e nelle foreste ritenute luoghi sicuri.
curtis,
Per l’esperienza giuridica dell’alto medioevo che si consolida nelle
la storiografia giuridica ha parlato di due caratteristiche:
primitivismo giuridico = con il termine primitivismo si vuole fare
riferimento al fatto che l’uomo altomedievale è culturalmente
povero ed ha una sorta di soggezione psicologica con la realtà
esterna; non ha quell’apertura degli orizzonti ma ha un’angustia
psicologica, così che subisce la natura. Rinuncia alla sua
individualità perché ha bisogno di essere inserito nella collettività.
naturalismo giuridico = con il termine naturalismo si vuole
intendere che la natura è l’unica certezza dell’uomo medievale e
per quello che ci riguarda è l’unica fonte di regole. Le regole del
diritto altomedievale sono regole giuridiche dedotte dai fenomeni
naturali. Ecco che l’esperienza giuridica ci presenta un rapporto
dell’uomo alto medievale con il diritto che è caratterizzato da un
lato dal reicentrismo, che è l’attrazione delle cose, e dall’altro dal
comunitarismo, perché il soggetto ha bisogno della comunità.
Ricostruendo l’esperienza giuridica altomedievale, Paolo Grassi ha parlato di 3
fatti normativi fondamentali:
Terra → istituzione forte che attrae i singoli e gli strumentalizza in
o funzione della produzione (servi della gleba).
Sangue → lega i soggetti alla consorteria famigliare (associazione di
o famiglie nobili) e alla natio, al gruppo di coloro che discendono dallo
stesso ceppo.
Durata → il tempo può esprimersi solo come continuità delle generazioni.
o Si vuol dire che il singolo si percepisce come imperfetto, è un punto di
una linea che è rappresentata dalla comunità come un susseguirsi di
generazioni. iuris
L’alto medioevo si caratterizza per l’assenza di una scienza per due
ragioni:
la cultura non circola, come non circolano le merci e neppure le idee. È
segnato da quei luoghi deputati alla custodia del sapere antico, come i
monasteri, anche le scuole diocesane, questa cultura altomedievale non
ha una circolazione.
le scuole che si occupavano di diritto erano rivolte solo alla pratica,
perché il diritto non è una scienza autonoma facendo un tutt'uno con la
morale.
Le 7 arti liberali:
trivium = sono le 3 arti sermocinali, ovvero che attengono al discorso
(grammatica, dialettica e retorica).
Quadrivium = sono le 4 arti reali poiché riguardano le cose (geometria,
aritmetica, astrologia, musica).
Il diritto veniva insegnato all’interno delle arti del trivio, non aveva contenuti
autonomi perché era fortemente moraleggiante, si insegnava per fare bene il
retore e il dialettico. Questo ha fatto fa sì che l’esperienza alto medievale non
contemplasse una scienza iuris. “l’officina della prassi
L’alto medioevo può essere considerato come " (cit.
Paolo Grassi) poiché chi lavora nel campo del diritto sono i notai e i giuristi
pratici, i quali consegneranno le loro lavorazioni ai giuristi del basso medioevo,
i quali a sua volta daranno vita al medioevo sapienzale perché qui c’è
davvero una scienza giuridica.
Anche nell’alto medioevo ci sono delle idee che poi si sviluppano dopo come,
ad esempio, il fatto che il diritto non sia frutto della politica ma sia
profondamente fattuale. Il diritto trova origine nei fatti di tutti i giorni. Questo
porta ad una ulteriore conseguenza; tra il momento di validità che individua la
norma di riferimento, e il momento di effettività che è la capacità dentro il fatto
di incidere nell’esperienza giuridica, tutti e due riguardano il fenomeno
giuridico ma quello che prevale è il momento di effettività perché segnala la
fattualità del diritto.
Esempio. Nell’esperienza alto medioevale ci sono delle figure che richiamano
l’istituto romano del precario ma sono diverse poiché da queste nasce una
situazione reale.
Si segnala per la fattualità e l’invenzione del diritto da parte dei giuristi che
devono cercare prima il patrimonio consuetudinario e poi applicarle o invocarle
in giudizio.
“Il diritto non è voce del potere, non collude con il potere ma è emanazione di
forze profonde che stanno al di là e al di sopra del potere”.
Il potere nasce altrove, bisognerà aspettare la tarda età moderna affinché ci sia
un diritto posto in maniera autoritaria.
Diritto giustinianeo nell’alto medioevo. In questo periodo il diritto romano
giustinianeo, così importante da studiarlo ancora oggi, non ha avuto una
grande diffusione poiché nel 569 in Italia vengono i longobardi e quindi il
dominio bizantino viene confinato in delle zone ristrette, inoltre portano il loro
diritto anche se lasciano in vigore il diritto romano ma non lo fanno diffondere.
Un’altra ragione di non diffusione è che la compilazione giustinianea era
amplissima e questa ampiezza rendeva difficile la redazione di manoscritti,
quindi quando arrivarono i longobardi il diritto giustinianeo non era stato
diffuso, viene invece mantenuto il diritto teodosiano che aveva avuto più di un
secolo per espandersi.
Altra cosa da non sottovalutare era che il codice teodosiano era stato ben visto
dai barbari che si rendono conto che le legislazioni romane erano nettamente
superiori oggettivamente rispetto a quelle barbariche prettamente
consuetudinarie. Quando i visigoti si stanziano in Spagna, assistiamo ad una
biforcazione degli ordinamenti sulla base della personalità del diritto:
lex romana visigotorum destinata ai romani assoggettati.
Lex visigotorum destinata ai visigoti che, oltre che tradurre per iscritto
le loro leggi, utilizza dei frammenti di diritto romano.
In queste leggi si cita sempre il codice teodosiano, ecco che questo codice
entra più in “confidenza” con il codice teodosiano rispetto a quello
giustinianeo.
Un’ultima ragione è l’atteggiamento negativo della chiesa verso il diritto
giustinianeo nonostante sia stato il papa a chiedere la diffusione perché il
codice teodosiano riconosceva alla chiesa molti privilegi sia giurisdizionali che
economici che non vengono riconosciuti nel codice giustinianeo.
Questo diritto ha avuto una certa diffusione ma limitata al codice, alle
istituzioni e alle novelle, mentre per il digesto non ci fu nessuna diffusione.
L’ultima citazione del digesto risale al 603 in una lettera di papa Gregorio
Magno e da questa data il digesto scompare per poi riapparire nel 1076 nel
“placito di Marturi”. Le ragioni della scomparsa sono la scarsità di manoscritti e
iuris
l’assenza della scienza (ragione più importante); il diritto contenuto nel
digesto non era comprensibile per i pratici dell’alto medioevo, poiché era
scritto con un latino complicato.
Per le altre parti abbiamo delle tracce consistenti delle loro utilizzazioni:
Istituzioni → troviamo più opere esegetiche che cercano di spiegare le
istituzioni. La “glossa torinese” è la più importante opera esegetica
pubblicata per la prima volta da Savigny nel 1822. Questa opera è stata scritta
da un autore che conosceva il greco e utilizza anche altre parti della
compilazione giustinianea. Gli storici del diritto che hanno studiato questa
opera, sono propensi per dire che il nucleo risalga al periodo giustinianeo
“dominus nostrae”.
perché viene definito Altre opere esegetiche sono la
“glossa di casamari” e la “glossa coloniense”.
Codice → Anche il codice viene studiato con opere esegetiche. Le più famose
sono la “summa perusina” e la “glossa pistoiese”. La summa ci da conto
del modo di procedere dei giuristi pratici del medioevo, si tratta di brevi
sommari delle costituzioni del codice che vengono fatti con l’intento di
volgarizzamento e costituzione. Quest’opera è scritta in un latino “orribilmente
corrotto”, secondo Calasso siamo di fronte ad un autore con una preparazione
molto modesta che spesso fraintende i significati ed il senso delle disposizioni;
summa
nonostante questo la è importante sia perché si colloca tra il settimo e
l’ottavo secolo e la sua utilizzazione perdura fino al basso medioevo. I
fraintendimenti dell’autore sono determinati dalla volontà dell’autore stesso
per attuare le norme al proprio tempo (c’è un’interpretazione creativa). La
storiografia ritiene che la summa abbia origine romana.
La “glossa pistoiese” è un manoscritto che si trova a Pistoia del decimo secolo,
ma gli storici sono convinti che sia la copia di un manoscritto più antico.
L’autore si limita a fare l’esegesi poiché non c'è un grosso apporto
interpretativo. Nella glossa vengono utilizzate solo le costituzioni provenienti
dai primi 9 libri del Codice (12 totale). Questa individuazione dei primi 9 libri e
basta, è un’individuazione che rimarrà per tutta l’esperienza basso medioevale
moderna fino ai giorni nostri perché gli ultimi 3 hanno una circolazione a sé
stante e una collocazione diversa rispetto i primi 9. Le citazioni fatte dall’ignoto
autore non provengono dall’edizione originale, ma da quella che viene
chiamata “Epitome Codicis”, cioè da una raccolta epitomata (riassunta) che
tralascia parecchie costituzioni imperiali contenute nel codice. Un grande
studioso, il professor Cortese, ha detto chiaramente che quando si parla di
“Epitome Codicis” siamo di fronte ad un “inafferrabile fantasma”, poiché si
pensa che sia esistita questa raccolta ma non abbiamo un’edizione vera.
Novelle costitutiones → Sono costituzioni non raccolte ufficialmente da
Giustiniano, quindi circolano in 3 raccolte private. La “collezione greca” è la
più completa perché raccoglie 168 novelle, però non ebbe circolazione in
Occidente perché le novelle sono tutte scritte in greco, lingua che ormai non si
conosceva più.
epitome iuliani autenticum
L’” ” e l’” ” ebbero una diffusione nell’occidente
europeo. La prima ha 124 novelle di cui 2 geminate (doppie) ed ebbe una
circolazione soprattutto in ambito ecclesiastico. Non sappiamo chi fosse
L’autenticum
giuliano ma si pensa che fosse un professore di costantinopoli. è
chiamato così per segnalare una raccolta ufficiosa che la tradizione vuole che
fosse stata raccolta dallo stesso Giustiniano, per questo è sempre stata la
raccolta preferita dagli imperatori. Costituita da 134 novelle, le traduzioni non
sono sempre ben fatte tuttavia è una raccolta che favorisce gli uomini della
latinità perché sono tutte novelle in latino. L’epitome è la raccolta più diffusa
nell’alto medioevo soprattutto grazie alla chiesa, mentre nel basso medioevo
grazie alla scelta del fondatore della scuola di bologna, la scienza giuridica
l’autenticum.
utilizza
Abbiamo detto che l’alto medioevo si caratterizza per l’assenza della scienza
iuris, però, un paio di operette dell’ultimo secolo di questo periodo,
testimoniano una tendenza dello studio dei testi romani con una più attenzione
scientifica che vuole superare l’esegesi. Fanno comparsa 2 opere di stampo
exceptiones legum romanarum petri
romanistico espositive e compilatorie; (i
brachylogus iuris civilis.
compendi delle leggi romane fatte da Pietro) e La
prima opera è un vero e proprio enigma per gli studiosi perché non si conosce
da dove viene e non si sa dare una data precisa. Questa opera è la fusione del
libro di Ashburnam e del libro di Tubinga; manoscritti che riproducono materiale
giustinianeo tolto dal codice, dalle istituzioni e da alcune parti del digesto.
Quello che è chiaro è che i compendi di Pietro hanno una struttura ap
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