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IUS MERCATORUMPARTE SPECIALE iura propria, ius mercatorum

All'interno degli lo ha svolto un ruolo importante; la società basso medioevale può essere definita mercantile perché si basa su un'economia di mercato che ha bisogno di intermediari che sono imercanti.

Il nostro libro fa riferimento ad un libro di diritto commerciale che si intitolava "l'imprenditore e le società" per segnalare che il fulcro del diritto commerciale sta in queste due figure. Si vede andando verso il medioevo come, nel corso dei secoli, si sia costruito il diritto commerciale in vigore oggi. Nel Codice civile vigente non troviamo la definizione di commerciante o mercante ma all'art. 2082 cc troviamo la definizione di imprenditore molto moderna.

I tre termini, nell'ottica del linguaggio comune, possono essere considerati sinonimi perché delineano un soggetto che opera nel settore economico, però se guardiamo da vicino ci accorgiamo che questi

denotano delle figure molto diverse.

Mercante. È una figura centrale dell'economia del basso medioevo perché rende possibile la rinascita cittadina. Per consentire il ripopolamento delle città e dell'aumento demografico c'era necessità di affluire le merci ed era proprio il mercante che riusciva a far circolare queste merci con la sua attività, inoltre doveva capire le esigenze del mercato. Il mercante era un operatore macroeconomico, valutava domanda e offerta e cercava di muoversi di conseguenza. Si capisce anche come il ceto dei mercanti assuma una sempre più importanza nella società, così importante che riesce ad imporre il proprio ius mercatorum diritto per il ceto. Lo è frutto del potere dei mercanti.

Commerciante. Nei codici di commercio ottocenteschi già non troviamo la figura del mercante ma troviamo la figura del commerciante. Il codice di commercio napoleonico è marginale rispetto al codice civile.

tuttavia, anche in questo abbiamo un'incarnazione dei valori rivoluzionari perché all'art. 1 troviamo la definizione di commerciante che è profondamente innovativa: "sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio facendone la loro professione abituale". Negli artt. 632-633 si elencano gli atti di commercio che implicano lo scambio e quasi tutti fanno riferimento allo scambio di una cosa contro un prezzo (compravendita). Abbiamo detto che la definizione ha un valore rivoluzionario perché dalla lettura ricaviamo che qualunque soggetto che esercita atti di commercio abitualmente è un commerciante, quindi si afferma il principio di libertà di scelta professionale superando la logica della corporazione e la logica del privilegio. L'idea di commerciante non coincide con quella di mercante, il commerciante è un soggetto terzo rispetto alla produzione e al consumo. Gli altri codici dicommerciale” si intende il processo di trasformazione del diritto commerciale da un diritto basato su soggetti (commercianti) a un diritto basato su oggetti (atti di commercio). Il codice del commercio del 1882 introduce una nuova definizione di commerciante all’art. 2082, che si basa sull’esercizio abituale di atti di commercio. Inoltre, il codice del 1882 elenca gli atti di commercio all’art. 2083, seguendo una struttura diversa rispetto al codice del 1865. Questo codice rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del diritto commerciale italiano, tenendo conto dei cambiamenti sociali ed economici avvenuti nel periodo tra il codice del 1865 e il codice del 1882.

Nel termine "commerciale" si fa riferimento al fatto che questo è rivolto alla disciplina degli atti di commercio più che al commerciante stesso. Si apre con le fonti, poi all'art. 3 si trovano gli atti di commercio e più avanti nel testo c'è la definizione di commerciante. Atti e fonti sono le cose da considerare molto importanti in questo periodo. Il diritto commerciale è il diritto degli atti di commercio, i quali aumentano a 24.

Imprenditore. Nel 1942 abbiamo un cambiamento profondo testimoniato dall'introduzione della nuova figura dell'imprenditore ex art. 2082 cc "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Questa nozione ha una origine tedesca. Secondo la storiografia ci sono 2 ragioni che portano all'introduzione di questa figura: 1) profonde trasformazioni economiche sul finire dell'800.

Questaindustrializzazione del paese pone in evidenza un nuovo modo diprodurre ricchezza.

2) nei decenni dopo il codice del 1882, la civilistica e commercialisticaitaliana si interrogano se fosse necessario superare la differenza traobbligazioni civili e commerciali.

Questi due fatti portano il legislatore a presentare questa nuova definizione. Ciaccorgiamo subito che questa è una definizione molto più ampia di quella delcommerciante; l’attività economica è finalizzata alla produzione e allo scambiodi beni o servizi.

Nel linguaggio giornalistico il termine imprenditore è sinonimo di industriale.

ius mercatorumOrigini e ragioni di specialità dello . La natura della societàbasso medioevale era prevalentemente mercantile perché i mercantisvolgevano un ruolo così importante che la società non poteva esistere senza.Nel corso del basso medioevo i mercanti riescono a darsi delle normative cheius mercatorumsono in funzione

degli interessi del ceto stesso; lo è il frutto dell'esigenza dei mercanti di darsi delle normative unendosi in corporazioni. L'origine dello ius mercatorum risiede nel medioevo in tutti i manuali, quindi si potrebbe pensare che a Roma non esistessero dei mercanti, ma non è così. A Roma erano presenti gli Aequites che erano detentori della ricchezza immobiliare ed esercitavano delle attività che potevano essere considerate mercantili. Inoltre, nel corpus iuris civilis, troviamo contratti che possono essere inseriti nel diritto commerciale, però secondo la maggioranza della dottrina non si può parlare di diritto commerciale romano come risultante di una riconosciuta autonomia normativa perché se guardiamo all'esperienza del diritto romano, vediamo che questo è incentrato sullo ius quiritium (diritto del ceto senatorio) che è un diritto legato ai grandi possedimenti terrieri quindi anche lo ius civile romano è un diritto legato ai grandi possedimenti terrieri.diritto plasmato sull'idea del fondo, un diritto che attrae al suo interno tutte le altre attività produttive che non siano agricole. Un esempio di questo è il contratto di locazione poiché nella dottrina locatio rei romana si individuano 3 tipi di locazione; la locatio operis (locazione di cosa mobile), la locatio operis (contratto di prestazione d'opera) e la locatio operarum (contratto di lavoro subordinato). I romani utilizzano lo schema locatio-conductio per 3 fattispecie molto diverse tra loro, tra le quali le ultime 2 sarebbero contratti di diritto commerciale nella logica dei medioevali; tuttavia ius civile. Per i romani sono tipologie di contratto considerate nello equites. Nel diritto romano abbiamo dei periodi storici dove il ceto degli fu fondamentale e capace di incidere sul destino di Roma, ad esempio nelle guerre puniche che sono state certamente determinate da questi mercanti, ma non diventò mai il ceto dominante. Nel medioevo il rapporto tra mercanti e

detentori della ricchezza fondiaria è completamente ribaltato. In questo periodo abbiamo una miriade di che sono esistenti per il semplice fatto che mirano a tutelare gli interessi dei collegia, appartenenti. In questa pluralità di quello dei mercanti è il più importante. La scienza giuridica basso medioevale interpreta creativamente i testo del corpus iuris civilis tirando fuori i principi che applica al proprio tempo; è una scienza che mira essenzialmente ai problemi di tutti i giorni, non abbiamo quindi una riflessione a tutto tondo sull'autonomia dei mercanti che è un fatto e come tale si dà per acquisito. Si trovano riferimenti sul diritto dei mercanti ma non c'è una trattazione unitaria e un fondamento di questo diritto. La prima trattazione sul diritto dei mercanti si ha con il giurista Benvenuto sulla mercatura Stracca che scrive vari trattati, in particolare uno chiamato "e sul mercante". Siamo agli

Inizi del 1500 quando il ceto dei mercanti inizia a declinare perché l'età moderna vede una sorta di contrapposizione tra mercanti e sovrano. Benvenuto scrive ad Ancona questo trattato che prende in considerazione le ragioni di specialità dello ius mercatorum:

  1. Ragione istituzionale - il diritto dei mercanti è un diritto che trova origine nella corporazione e si applica agli appartenenti della stessa; non è quindi pensato per tutti come lo ius commune canonico. Trova fondamento nella pace di Costanza, pace che viene vista come una legittimazione formale di ogni potestas statuendi. La deimercanti è uno dei tanti ordinamenti leciti perché per funzionare ha bisogno di norme. È una ragione istituzionale nel senso che rinviene nella istituzione-corporazione che essendo libera può produrre norme.

  2. Ragione contenutistica - È una ragione che si rinviene già negli scritti dei commentatori (es.

Baldo degli Ubaldi) e che mira a guardare i principi ispiratori che reggono il diritto civile e il diritto dei mercanti.

Il diritto civile è un diritto nel quale bisogna stare attaccati alle sottigliezze apicali del diritto ovvero è un diritto dove ci sono precise regole e formalità, invece il diritto dei mercanti è un diritto nel quale si procede lasciando da parte le sottigliezze per andare alla verità dei fatti eius mercatorum dando corpo alle ragioni equitative. Lo è quindi dell’equitas mercatorum governato dal principio, quell’equità che impone ai contraenti a risolvere velocemente le controversie che eventualmente sorgono. La ragione superiore è la tutela del ceto quindi le normative devono essere in funzione dell’esigenza dei mercanti.

ius mercatorum Istituti creati dallo . Un istituto

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Publisher
A.A. 2022-2023
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexyaM13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Landi Andrea.