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Storia del diritto europeo

Lezione 1 e 2

13/02/2023 e 16/02/2023

Il diritto è una forma di ordinamento del sociale (della struttura delle relazioni sociali) e rappresenta

una componente fondamentale di ogni gruppo umano, del sistema di relazioni su cui esso basa la

propria organizzazione e del sistema di valori condivisi.

Il diritto è un prodotto della storia e ha assunto caratteri, manifestazioni e forme di erenti.

“Il diritto è scritto sulla pelle degli uomini, è dimensione della vita quotidiana, è scritto nella

concretezza dei fatti della vita prima che in leggi, in trattati interazioni e in opere scienti che”

Periodo storico di riferimento=> 12°-19° secolo e può essere diviso in tre fasi:

Basso medioevo

1) (12°-15°)=> età del diritto comune classico.

- diritto comune=> ci si riferisce alla di usione dell’uso e dello studio scienti co di due grandi

insiemi di norme che sono, il diritto romano giustinianeo e il diritto canonico, studiati con

metodi simili e integrati in una cultura giuridica che diventa comune allo spazio delle università,

dove si fa riferimento agli stessi autori e si stiano le stesse cose.

- comune=> si fa riferimento alla universalità del diritto, che deriva dalle due autorità, che sono

impero e papato, che nella ideologia medioevale erano sentite come universali.

Età moderna

2) (16°-18°)

Età contemporanea

3) (18°-20°)=> da napoleone e la rivoluzione francese in poi. Età

caratterizzata da due esperienze importanti della vita del diritto che sono i codici e le

costituzioni moderne. Questi due rappresentano nuove modalità per produrre il diritto e

de nire l’assetto giuridico dello stato.

Il medioevo (alto e basso) ha avuto una durata di 10 secoli.

Basso medioevo (età del diritto comune classico)

In questo periodo si hanno profondi cambiamenti a livello della società, delle istituzioni e della

sviluppo demogra co

cultura. Si un forte (durato 3 secoli) reso possibile dalle conquiste

agricole, dalla trasformazione delle tecniche agricole, l’estensione delle aree coltivabili e la

boni ca.

In Europa aumentano cosi le risorse alimentari e a questo si collega una crescita costante delle

commerci

attività economiche e commerciali e dei a lunga distanza.

Incrementa la produzione e aumentano i mercati, portando alla nascita del diritto dei mercati

(base del diritto commerciale) e alla de nizione delle obbligazioni e dei modelli contrattuali.

Vengono creati i tribunali per risolvere le controversie commerciali.

L’Italia centro settentrionale è una delle aree che si sviluppa maggiormente e insieme anche la

Francia. diritto commerciale=>

Nell’11° secolo inizia a svilupparsi il le consuetudini e i modelli di contratti

che vengono usati dai mercanti per lo svolgimento dei commerci su distanze sempre più lunghe.

Il diritto mercantile è alla base del moderno diritto commerciale, nascono le assicurazioni sulla

base del bisogno di garantire e tutelare dai rischi delle operazioni di trasporto e commercio.

Anche i comuni si daranno una loro normativa, una forma di diritto particolare per regolare le

statuti

relazioni intersoggettive tra i componenti della comunità urbana => prendono il nome di

comunali. riforma della chiesa

Nell’11°-12° secolo si ha anche una riorganizzazione ecclesiastica=> e

fondazione di nuovi ordini monastici.

Si ha un processo di centralizzazione=> il vescovo di Roma riesce a ra orzare la propria autorità

sulle chiese e sulle diocesi, ricopre un ruolo di vertice della cristianità e inizia a produrre il diritto

canonico, che verrà imposto dalla chiesa romana. grandi

Altro fenomeno importante è quello della formazione, in certe aree di Europa, di

monarchie territoriali, che mirano ad uni care territori con popolazioni con tradizioni e usi diversi

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e lo fanno attraverso al creazione di un diritto che le accomuni=> Inghilterra, Francia, Italia

meridionale. nuova scienza del diritto,

In questo panorama nasce una basata sulla riscoperta e lo studio

scienti co del diritto romano giustinianeo e comincia a formare generazioni di maestri e allievi,

creando un campo di formazione tecnica del diritto che caratterizzerà la cultura successiva del

diritto.

Questa formazione creerà future generazioni di esperti di diritto, come avvocati, giudici,

giureconsulti, che daranno un carattere marcato e specializzato alla cultura giuridica.

La formazione di una scienza giuridica basata sull’insegnamento universitario specializzato nel

settore del diritto porta alla formazione di un fenomeno culturale rilevante con cui si confronta

tutta la civiltà europea sia durante il basso medioevo, ma anche nei secoli successivi ( no al 700).

Tale fenomeno porta alla formazione del sistema del "diritto comune (ius commune)” e tale

sistema caratterizza in modo complessivo la civiltà giuridica europea.

Sistema del diritto comune=> attraverso lo studio universitario vengono integrati e studiati

insieme il diritto romano giustinianeo e il diritto canonico. Questi due sono percepiti dalla cultura

giuridica e politica come diritti di valore universale, perché vengono da autorità considerate come

iuris civilis di Giustiniano)

di massimo valore e cioè l’impero (corpus e l’autorità ponti ca

iuris canonici).

(corpus

Queste due opere erano in grado di risolvere qualunque problematica sia dal punto di vista civile,

nella disciplina delle relazioni intersoggettive e dei soggetti in quanto componenti della civiltà, sia

dal punto di vista dei soggetti come membri della chiesa.

Il corpus iuris canonici era considerata l’unica fonte legittima del credo religioso e mette al

margine e combatte ogni altro tipo di interpretazione o proposta religiosa considerata non

ortodossa.

Questi due grandi bacini di fonti normative sono:

• Corpus iuris civilis=> insieme delle raccolte normative prodotte da Giustiniano e che viene

studiato e integrato dalle prime generazioni di giuristi professionisti. Viene fatto uno studio

tecnico del materiale in modo da impossessarsene come conoscenza globale. Era l’obiettivo

fondamentale delle prime generazioni di giuristi professionisti, che vengono de niti glossatori

(scuola dei glossatori). I glossatori usano una serie di strumenti simili per studiare il diritto

romano e hanno un obiettivo comune.

• Corpus iuris canonici=> de nito cosi dall’inizio del 1500 e rimane in vigore no al 1917. Era

composto da 6 raccolte e dalla seconda metà del 1200 anche nella formazione universitaria i

giuristi, anche laici, cominciano a studiare tutti e due per avere una conoscenza integrata dei

due manuali.

Nonostante la formazione universitaria, nella vita reale i giuristi e i tecnici del diritto, che

procedono nei vari settori professionali, si devono confrontare con i diritti locali e cioè le norme

che valgono nel contesto in cui vivono. iura propria,

I diritti particolare e locali vengono de niti intendendo tutto lo spettro generale dei

diritti locali che caratterizza la civiltà italiana ed europea durante il medioevo.

Fanno parte di questi:

- statuti comunali e rurali

gli

- diritti regi e principeschi=>

i norme e costituzioni con cui i monarchi o i principi prendono dei

provvedimenti, li emanano formalmente e mettono a punto strumenti per imporre l’osservanza

di queste norme in una realtá polito-geogra ca ben de nita.

- le consuetudini locali e regionali=> sono di use in tutta Europa. All’interno di città, regioni e

territori con caratteri di civiltà si condividono usi consuetudinari, che in certi momenti vengono

formalizzati per iscritto e trasformati in testi che iniziano a circolare e di ondersi, assumendo la

loro stabilità

- diritti corporativi=> prodotti dalle corporazioni professionali o di mestiere, che sono realtà

associative che si di ondono a base urbana, nelle città. Dal 200 si ha la di usione di

corporazioni che svolgono lavori artigianali e professionali (giudici e medici) e la nascita di

forme di selezione per accedervi. Queste corporazioni producono norme proprie, che vanno ad

integrarsi alle norme contenute negli statuti cittadini.

2

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- diritti di categoria=> si sviluppano e applicano nei confronti di gruppi di soggetti che

partecipano a determinate reti di relazione, senza che abbiano una collocazione geogra ca

ssa. Fanno parte dei diritti di categoria anche il diritto feudale e mercantile. Questo tipo di

diritto è condiviso e usato da soggetti, indipendente dal luogo in cui vivono, ma perché

partecipano a quel sistema di rapporti. Accettano di entrare in un sistema di relazioni feudali

oppure svolgono una professione mercantile e possono decidere di iscriversi alla corporazione

della loro città, ma quando girano per svolgere i loro commerci in altre città, condividono

consuetudini e riti giudiziari per risolvere controversie, che costituiscono un insieme di norme

comuni e quindi uno ius mercatorum che si de nisce su scala mediterranea. Nonostante ciò

tendono a di ondersi su bacini marittimi diversi, tipi di diritto mercantile con caratteri di erenti,

in base alle città che sono coinvolte.

Questi tipi di diritti locali caratterizzano l’eta medievale e parte dell’età moderna.

Il sistema del diritto comune sviluppa anche un quarto pilastro normativo, che è rappresentato

interpretativa

dall’attività della scienza giuridica da parte degli specialisti. Gli specialisti del

diritto mettono a punto una serie di opere dottrinali, che svolgono la funzione di dare una

interpretazione aggiornata, secondo i bisogni della società che via via cambia, delle norme locali,

alla luce dei principi e delle risorse che possono venire dall’utilizzo dei due grandi sistemi

universali (diritto romano e canonico).

Si crea un sistema del diritto comune che è comune sia perché il diritto romano e canonico sono

integrati all’interno dell’istruzione universitaria, sia perché la di usione di questa cultura giuridica

avviene su scala Europea, attraverso le università dove la formazione del giurista è basata sui testi

di diritto romano e canonico in lingua latina, che la lingua dotta per eccellenza ed è comune a

tutti.

Corpus iuris civilis

Redatto da Giustiniano (482-565), che era il nipote dell’imperatore Giustino I° e dal 527

Giustiniano governa l’impero romano d’oriente, con capitale Costantinopoli.

Gli obiettivi di Giustiniano erano:

- Restaurare l’armata dell’impero=> l’obiettivo militare di Giustiniano occupa tutte le strisce di

territorio a acciate sulle sponde settentrionali e meridionali del mediterraneo. Le conquiste

sono spesso e mere, in quanto trovano una forte e pronta opposizione da parte dei popoli dei

territori coinvolti.

L’obiettivo giuridico e militare arrivano a combaciare, perché quando Giustiniano conquista nuovi

territori, lì esporta il diritto romano vigente.

Le conquiste militari si trasformano poi in forme di amministrazione civile e militare, che utilizzano

il diritto romano vigente.

- Codi cazione per la “certezza” del diritto=> la riforma del diritto di Giustiniano inizia con una

costituzione del 528, in cui esprime la volontà di procedere a un riordino della normativa,

partendo dalla redazione di un Codex (raccolta di costituzioni imperiali) usando anche le

raccolte preesistenti che erano, il codice Ermogeniano, il codice Gregoriano e il codice

Teodosiano. Per fare questo Giustiniano dispone la nomina di una commissione formata da 10

membri (giuristi, avvocati e funzionari imperiali), che possono intervenire sui testi originari

tagliandoli, aggiungendo, aggiornando o cambiandone i termini e le parti per adeguare il

materiale al diritto e agli usi vigenti nel 6° secolo al ne di produrre una nuova raccolta u ciale

fonte u ciale del diritto romano,

che superi il codice teodosiano e si ponga come aggiornato

all’epoca di Giustiniano, e che ri ette l’autorità che egli vuole a ermare con la sua entrata in

carica (infatti il progetto inizia meno di un anno dopo dalla sua incoronazione imperiale).

Le linee guida presenti nella costituzione del 528 danno luogo alla formazione di tre testi, che

disfanno fonti u ciali del diritto romano vigente:

Codex=>

1. raccolta di costituzioni in ordine cronologico e suddivise in titoli, che viene

predisposta tra il 528-529. La commissione lavora sulle costituzioni imperiali dal tempo di

Adriano (2° secolo) e sugli estratti dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, con la

facoltà di abbreviarne il testo, eliminare le parti super ue e le disposizioni cadute in

desuetudine. La commissione vuole rinnovare il diritto romano usando però un materiale

antico, che non sempre è adatto alle relazioni giudichi e ai bisogni del 6° secolo e si

3

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dimostrerà per questo una operazione antistorica=> non si scrive un codice ex novo ma si

lavora assemblano materiali precedenti e risalenti a momenti passati nel tempo.

Digesto=>

2. raccolta di un’ampia selezione dei testi dottrinali prodotti dai maggiori giuristi

dell’età classica. Dalle opere di molti giuristi vengono estrapolati circa 9000 frammenti e

raccolti in un’opera che viene suddivisa in cinquanta libri. Anche in questo caso i commissari

sono autorizzati ad intervenire formalmente sui testi e l’utilità del digesto è quella di aggiornare

le possibilità interpretative del diritto romano rispetto a un diritto che era rimasto fermo secoli

precedenti.

Il digesto cerca di risolvere i problemi emersi dal confronto tra la dottrina giuridica “classica” e le

costituzioni incluse nel Codex, che in un primo tempo erano stati a rontati emanando le

decisioni”.

“cinquanta

Per avvicinare il Codex alla sistematica applicata nel digesto e per includervi le “cinquanta

decisioni” e le costituzioni meante nel frattempo da Giustiniano, la prima versione viene sostituita

2° versione del codice,

nel 534 da una sempre di 12 libri.

In base alla redazione del Digesto, alla sua promulgazione come testo u ciale, in base alla

sistematica dei 50 libri e alle operazioni di riallineamento testuale operate dai commissari,

Giustiniano decide di aggiornare la prima versione del Codex e di promulgarne una seconda

versione nel 534 e il primo del 529 viene disapplicato e sostituto dal secondo.

Tra il 533 e 534 vengono messi a punto i testi u ciali del Digesto e del secondo codice che

rappresentano le prime fondamentali riforme del diritto romano, promosse da Giustiniano.

Si desume dalla composizione delle due opere che il diritto romano è principalmente un diritto

civile, dove si tratta in maggior parte di famiglia, comunità, obbligazioni e successioni.

Il diritto penale è con nato invece in una parte limitata (6 libri su 50 nel digesto e un libro su 12 nel

codice).

La parte privatistica e civilistica è cosi ra nata che fornisce direttive da applicare nelle relazioni

private e civili nei secoli successivi.

Istituzioni=>

3. in parallelo al digesto, Giustiniano promuove la redazione di un manuale

scolastico destinato agli studenti di diritto di Costantinopoli e Beirut, in cui sono contenuti sia

brani di dottrina che brani di leggi. Le istituzioni hanno uso didattico, ma per il materiale che

contengono forza di legge.

Novellae constitutiones=>

4. legislazione emanata da Giustiniano dopo la promulgazione

de nitiva della seconda versione del codice, poi accorpata al restante corpus iuris civilis.

Non esiste una raccolta u ciale delle novelle ma alcuni soggetti privati si sono occupati di

raccoglierle con criteri diversi:

- Epitome Iuliani=>

criterio riassuntivo=> curata da un docente di diritto. Presenta i testi in

forma riassuntiva e viene usata livello didattico.

- Authenticum=> presenta il testo latino completo di 134 novelle, originariamente in greco e poi

tradotte in latino. Si di onde nelle scuole giuridiche medievali, perché era si rietine genuina,

siccome contiene i testi integrali delle novelle. Diviene il testo di riferimento per lo studio

scienti co dei glossatori, insieme al digesto.

- Collezione greca=> collezione di 168 novelle e poi aggiornata secondo la produzione dei

successori di Giustiniano e usata nell’impero d’oriente, che non incrocia la storia giuridica

europea, mentre le prime due si di onderanno nell’impero d’occidente.

Lezione 3

20/02/2023

La legislazione giustinianea emanata a Costantinopoli, nel 529 e negli anni successivi, ha avuto

in Italia,

applicazione anche dove vengono ritrovati esemplari della composizione giustinianea

presso biblioteche.

I testi iniziano ad essere esportati in Italia a seguito delle operazioni militari di Giustiniano e a

seguito del lungo con itto con cui conquista la penisola, eliminando la monarchia degli ostrogoti.

In questo processo di conquiste m militari si devono ricostituire anche le strutture amministrative

cilivili, militari e giudiziarie e queste si aggiornano in base al diritto romano vigente di Giustiniano e

sanzione)

vi è anche un atto formale (Prammatica che de nisce questo passaggio. Venne

4

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554,

promulgato nel su richiesta del papa Virgilio, con l’obiettivo di applicare la legislazione

imperiale anche in Italia, che era stata unita all’impero dopo la scon tta degli ostrogoti.

Con questo atto, composto da 27 capitoli, vengono annullati i provvedimenti dei re ostrogoti,

ripristinate le norme riguardo monete, pesi e misure romane, regolati i rapporti tra privati e

soggetti pubblici e aggiornate altre disposizioni rispetto al passato.

Con questa disposizione si a erma la vigenza del diritto romano giustinianeo sul territorio della

penisola, ma la vigenza non inizia precisamente in quell’anno, bensì in anni precedenti a seguito<

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianasi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Maistrello Lara.
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