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VERSO IL CODICE PENALE ZANARDELLI

• Nel 1862 il ministro della giustizia Miglietti presenta alla Camera un disegno di legge per

l’unificazione in tutto il Regno dei codici penale e di procedura penale che limita la pena di

morte ai soli reati atrocissimi, ma il progetto non ha seguito

• Nel 1864 Pasquale Stanislao Mancini presenta alla Camera una proposta di legge per

estendere alla Toscana il c.p. sardo 1859 e abolire la pena di morte in tutto il Regno. Il

progetto viene approvato alla Camera (13 marzo 1865), ma non al Senato (27 aprile 1865)

• Nel 1866 viene nominata una commissione per redigere il progetto di un codice penale e

nel 1868 viene formulato un progetto che non prevede la pena di morte. Il progetto viene

sottoposto al parere della magistratura che si pronuncia in maggioranza a favore del

mantenimento della pena di morte

• Nel 1868 il ministro Michele Pironti nomina una nuova commissione per rivedere il

progetto di codice che si esprime per il mantenimento della pena di morte, ma riduce il

numero dei casi in cui si applica

• Nel 1874, il ministro Paolo Onorato Vigliani presenta un progetto che prevede il

mantenimento della pena di morte. Il progetto viene approvato al Senato, ma non viene

trasmesso alla Camera a causa della crisi di governo

• Nel maggio 1876 il ministro della giustizia Pasquale Stanislao Mancini istituisce una

commissione per la riforma del codice penale. La commissione delibera all’unanimità

l’abolizione della pena di morte. Viene richiesto il parere di magistrati, avvocati e professori

e prevale la tesi abolizionista. Mancini presenta alla Camera il progetto di codice penale che

tuttavia non viene approvato per lo scioglimento della Camera

• Mancini presenta il progetto alla Camera che nel 1877 lo discute e lo approva

• Dal 1877, la pena di morte, pur restando formalmente in vigore, non viene di fatto più

eseguita

• Nel 1883, il ministro della giustizia Giuseppe Zanardelli elabora un nuovo progetto di

codice penale confermando l’abolizione della pena di morte, ma il progetto non viene

approvato perché Zanardelli abbandona il ministero

• Il ministro Bernardo Giannuzzi Savelli ripresenta il progetto Zanardelli alla Camera

• Nel 1887, Zanardelli, di nuovo ministro, ripresenta il progetto, che però non viene discusso

a causa della chiusura della sessione parlamentare

• Nel novembre 1887 Zanardelli rielabora il progetto e lo presenta alla Camera. Il progetto

viene approvato sia alla Camera sia al Senato

• Il 1° dicembre 1889 viene pubblicato il primo codice penale italiano (entra in vigore il 1°

gennaio 1890) che abolisce la pena di morte

LEZIONE DEL 7 APRILE

VERSO IL CODICE PENALE ZANARDELLI

• Nel 1862 il ministro della giustizia Miglietti presenta alla Camera un disegno di legge per

l’unificazione in tutto il Regno dei codici penale e di procedura penale che limita la pena di

morte ai soli reati atrocissimi, ma il progetto non ha seguito

• Nel 1864 Pasquale Stanislao Mancini presenta alla Camera una proposta di legge per

estendere alla Toscana il c.p. sardo 1859 e abolire la pena di morte in tutto il Regno. Il

progetto viene approvato alla Camera (13 marzo 1865), ma non al Senato (27 aprile

1865)->progetto che prevede per la prima volta l abolizione della pena di morte,questo

progetto nella seduta del senato venne respinta cosa che non venne fatta alla camera

• Nel 1866 viene nominata una commissione per redigere il progetto di un codice penale e

nel 1868 viene formulato un progetto che non prevede la pena di morte. Il progetto viene

sottoposto al parere della magistratura che si pronuncia in maggioranza a favore del

mantenimento della pena di morte

• Nel 1868 il ministro Michele Pironti nomina una nuova commissione per rivedere il

progetto di codice che si esprime per il mantenimento della pena di morte, ma riduce il

numero dei casi in cui si applica

• Nel 1874, il ministro Paolo Onorato Vigliani presenta un progetto che prevede il

mantenimento della pena di morte. Il progetto viene approvato al Senato, ma non viene

trasmesso alla Camera a causa della crisi di governo(cade il governo)

• Nel maggio 1876->si passa dalla destra alla sinistra storica->il ministro della giustizia

Pasquale Stanislao Mancini istituisce una commissione per la riforma del codice penale. La

commissione delibera all’unanimità l’abolizione della pena di morte. Viene richiesto il parere

di magistrati, avvocati e professori e prevale la tesi abolizionista. Mancini presenta alla

Camera il progetto di codice penale che tuttavia non viene approvato per lo scioglimento

della Camera

• Mancini presenta il progetto alla Camera che nel 1877 lo discute e lo approva

• Dal 1877, la pena di morte, pur restando formalmente in vigore, non viene di fatto più

eseguita

• Nel 1883, il ministro della giustizia Giuseppe Zanardelli elabora un nuovo progetto di

codice penale confermando l’abolizione della pena di morte, ma il progetto non viene

approvato perché Zanardelli abbandona il ministero

• Il ministro Bernardo Giannuzzi Savelli ripresenta il progetto Zanardelli alla Camera

• Nel 1887, Zanardelli, di nuovo ministro, ripresenta il progetto, che però non viene discusso

a causa della chiusura della sessione parlamentare

• Nel novembre 1887 Zanardelli rielabora il progetto e lo presenta alla Camera. Il progetto

viene approvato sia alla Camera sia al Senato

• Il 1° dicembre 1889 viene pubblicato il primo codice penale italiano (entra in vigore il 1°

gennaio 1890) che abolisce la pena di morte

LE SCUOLE PENALISTICHE

Scuola classica vs. Scuola positiva

•Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si delinea una contrapposizione tra due

orientamenti dottrinali in tema di diritto penale

• Scuola classica > continuità con la tradizione illuministica della cultura

→espressione

liberale – garantismo->si rifà ai principi classici che ancora oggi informano il nostro diritto

penale ->l obiettivo è la tutela dell’individuo inteso come oggetto del diritto penale.

•Scuola positiva > difesa sociale>giuristi che elaborano un sistema di diritto penale

improntato sulla difesa sociale->tutto deve ruotare attorno alla difesa della società

SCUOLA CLASSICA

È quella che viene prima ,sarà proprio essa a influenzare il codice penale ZANARDELLI

Si sviluppa nella seconda metà dell’800

•Francesco Carrara->«capo» della scuola

•Enrico Pessina

•Antonio Buccellati

•Luigi Lucchini->Nel 1874 fonda Rivista penale->era il foglio attraverso il quale Lucchini

diceva le sue idee e quelle della scuola classica

• Costruzione di un sistema penale (reati e pene) astratto e immutabile, indipendente dalle

contingenze politiche e sociali, secondo criteri razionali

• All’idea di un diritto penale astratto, assoluto e immutabile corrisponde l’idea di un giudice

neutrale, indipendente, vincolato solo al comando della legge

È una scuola garantista e il garantismo si esprim3 in diversi principi tra cui:

Principio di legalità

●​ Principio di non retroattività

●​ Principio di proporzionalità

●​ Divieto di analogia

●​ Distinzione tentativo/reato consumato a fini sanzionatori

●​ Imputabilità(=capacità di intendere e volere) come limite alla incriminazione

●​ Presunzione di innocenza

●​ Garanzie / libertà individuali

●​ Effettiva indipendenza e imparzialità dell'ordine giudiziario

●​ Incivilimento del sistema carcerario

●​

SCUOLA POSITIVA

Questa si sviluppa tra il 1870 e il 1880.

•Cesare Lombroso->è un medico e psichiatra che pubblicò l’uomo delinquente e sposta il

fatto dal delitto al delinquente

•Enrico Ferri->avvocato->elabora le teorie della scuola positiva anche in senso sociale=non

si è criminali solo per nascita ma posso essere spinto a delinquere dalla condizioni sociali in

cui sono nata=ampliamento delle tesi positiviste che si sposano con il socialismo giuridico

•Raffaele Garofalo->Nel 1891 fondano La Scuola positiva->fautore della pena di morte

=scuola positiva guarda una prospettiva più ampia che non riguarda solo il lato giuridico

Infatti i giuristi vengono influenzati dalla medicina che li porta a concepire il reato in maniera

opposta rispetto alla scuola classica.

Le caratteristiche di questa scuola sono:

• Peso criminogeno dei fattori biologici e naturali, oltre che sociali

• Classificazione dei delinquenti (pazzi, nati, abituali, occasionali,

passionali)

• Diritto penale/antropologia criminale

• Pericolosità del delinquente

• Sanzione preventiva

• Inefficacia della pena detentiva, specie di fronte alla recidiva

• Pena adatta alla personalità del criminale->proporzionalità della pena verrà a meno,non

siamo in grado di dire quanto durerà la pena quando la pericolosità verrà a meno potremmo

liberare il reo->critica la pena detentiva la quale non riesce mai nella funzione rieducativa

• Misure di sicurezza / facoltà per il giudice, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato

prosciolto, di ordinarne la consegna all‘autorità competente per i provvedimenti di

legge->per I positivisti la pena poteva essere indeterminata

Scuola classica e Scuola positiva a confronto

• I positivisti ribaltano il centro della loro analisi e pertanto l’oggetto del diritto penale

->Mentre i classici privilegiano l’analisi del reato e della pena, i positivisti si occupano del

delinquente e quindi della personalità dell’autore del reato

• Cambiano i presupposti della responsabilità penale

->Mentre i classici sostengono che il reo, dotato di libero arbitrio, è appunto libero di

scegliere fra il bene e il male, i positivisti negano l’esistenza del libero arbitrio e affermano

che l’autore del reato (che è manifestazione di devianza) è un ‘anormale’, nei confronti del

quale occorre predisporre strumenti di recupero individuale e sociale

• Muta di conseguenza anche il concetto di pena

->Secondo i classici il reo deve essere punito proporzionalmente alla gravità del reato, per i

positivisti la sanzione deve rimuovere le cause della devianza. Quindi, la sua durata non può

essere predeterminata in proporzione alla gravità del reato; la sanzione è indeterminata nel

tempo e destinata a durare finché dura la pericolosità sociale del reo

Il ruolo della scuola classica nel c.p. Zanardelli

• Secondo Lucchini, il c.p. 1889 è la «consacrazione di quei principi che formano il

programma e segnano l'

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Publisher
A.A. 2024-2025
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bianchi Riva Raffaella.