vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Esperienza giuridica: modo di vivere, pensare, sentire il diritto. Modo in cui società vive,
pensa e sente il diritto. Espressione ampia e flessibile che ci aiuta a superare alcuni confini:
- spaziale: in termine di esperienza giuridica ci accorgiamo che l'Europa continentale
ha avuto lo stesso modo di concepire il diritto comune, ha avuto un'unica esperienza
giuridica medievale che è diversa da quella sviluppata in inghilterra. La barriera
spaziale in questo caso è l’inghilterra.
Esperienza giuridica medievale e moderna hanno caratteri unitari
- temporale: possiamo identificare un’unica esperienza medievale e moderna, queste
hanno convissuto.
C’è però una differenza:
Il medioevo non ha lo Stato, lo Stato nasce in età moderna. In età contemporanea ancora
c’è o Stato (continuità con età moderna) che poi diventa democratico.
Rivoluzione francese apre nostra esperienza giuridica dove diritto coincide con Costituzioni
e Codici.
Stato ha accentrato produzione giuridica attraverso i suoi strumenti, diritto prodotto da un
centro unitario che è lo Stato.
Ultimo confine:
- fra le materie: Con età moderna si iniziano a distinguere ad esempio diritto privato e
pubblico (nel medioevo era connesse). Questo crea nuovi diritti che si spiegano con i
caratteri profondi di quell’esperienza giuridica.
Es: diritto commerciale(età medievale), età contemporanea (diritto amministrativo legato a
contemporaneità stato o diritto del lavoro)
ORDINAMENTO GIURIDICO nasce nel 1918 anno in cui un giurista, Santi Romano, scrive
“l’ordinamento giuridico”, opera scritta a causa della crisi delle certezze e degli istituti del
diritto dovuta alla guerra.
Parte da domanda “Il diritto è somma di norme?” Se fosse sì basterebbe consultare
Gazzetta e conosceremo il diritto. Ma oltre a norme in Gazzetta, il diritto è anche nelle
organizzazioni, il diritto ha norme ma anche relazioni tra norme, non basta conoscere norme
per conoscere diritto ma per Santi Romano diritto è entità viva che muove e norme come le
pedine in uno scacchiere. Il diritto è più delle singole norme è ORDINAMENTO GIURIDICO.
Norme cambiano senza che cambi ordinamento, legge può abrogare legge precedente ma
ordinamento nel complesso rimane tale. Non si può identificare diritto con norme.
Ci sono per Santi Romano ordinamenti senza norme come sistema giuridico inglese dove i
giudici creano leggi caso per caso. Senza potere statale che li ha delegati i giudici inglesi
hanno creato diritto caso per caso, maggior parte del diritto inglese è fatto non da norme ma
da sentenze e vincolato dalla dottrina del precedente.
Il diritto per Santi Romano prima di essere norma è un CORPO SOCIALE (è organizzazione
delle istituzioni), è organismo complesso con norme ma anche altro come rapporti giuridici,
organizzativi
Ordinamento più importante è quello statale, oltre a questo esistono altri ordinamenti
giuridici (ex: azienda, sindacato. partito politico..)
La società è costellata di ordinamenti giuridici differenti, che creano unendosi ordinamenti
giuridici più complessi (ex: ordinamento internazionale, multinazionali..)
Abbiamo un ordinamento giuridico ogni volta che un'istituzione sociale si dà delle regole, ci
sono tanti ordinamenti giuridici tanti quanti sono i corpi sociali.
Non è lo stato che deve conferire giuridicità (ex: Santi Romano →organizzazioni criminali
sono ordinamenti giuridici nel momento in cui costituiscono organismo sociale organizzato
con regole, negare che organizzazioni criminali siano ordinamento giuridico significa
mescolare diritto e morale, moralmente possiamo dare giudizio negativo su mafia, ma sul
piano giuridico è possibile giuridicità anche per organizzazioni criminali, giudizio morale va
separato da quello giuridico, analizzando aspetto giuridico in sé anche organizzazione
criminale costituisce ordinamento giuridico poiché ha istituzione organizzata con regole)
Santi Romano → Stato dall’età moderna ha preteso di essere “signore del diritto”, ha
preteso di decidere quali ordinamenti giuridici sono leciti e quali no.
Esperienza giuridica medievale dove manca ordinamento giuridico esclusivo che è lo stato,
c’era pluralità di ordinamenti giuridici che convivevano e contrastavano tra loro → questa
caratteristica è stata la costante per 10 secoli (esperienza giuridica unitaria)
alto medioevo e basso medioevo → medioevo può essere diviso in questi due momenti.
- Alto medioevo → dal 5-6 sec fino al 10 secolo
- Basso medioevo → dal 11 sec fino al 15 secolo
La giustizia medievale è una giustizia della “bilancia” giustizia che ha obiettivo di garantire
equilibrio, non incute timore ma si assicura che ad ognuno sia dato il suo (ai giusti premio,
a malvagi punizione)
Età moderna → nelle città del nord europa si usava costruire una statua della giustizia nella
piazza centrale.
Nuovo elemento della giustizia: la giustizia inizia ad essere raffigurata come guerriera, deve
incutere timore e lo fa attraverso la presenza della spada, c’è ancora bilancia ma affiancata
da spada, giustizia incombe sulla città, giustizia non vede nessuno, non si viene a patti, da
un alto giustizia non fa differenze ma dall’altro la benda sugli occhi rappresenta quanto la
giustizia sia implacabile.
In età moderna (16-18 sec), compare quindi nuova concezione di giustizia e diritto,
evidentemente c’è nuovo soggetto (stato) che diviene detentore della giustizia.
Dopo rivoluzioni (18 sec) nazione ha distrutto il passato dando potere al popolo, ci dice
come ci sia stata svolta, inizio della esperienza giuridica contemporanea → rivoluzione
americana e francese dopo la quale abbiamo il primo codice civile (Codice civile
napoleonico → 1804).
Per la prima volta diritto privato è contenuto in una legge dello stato, Stato si appropria del
diritto, diventa signore del diritto.
C’è pretesa che l'ordinamento giuridico coincida con le norme dello Stato.
Esperienza giuridica medievale
Il Medioevo ha lo stesso modo di concepire il diritto per 10 secoli…perché? → esperienza
giuridica unitaria.
Caratteri costanti sono collegati tra loro:
- Incompiutezza del potere politico: il potere politico non pretende di controllare tutta la
società, non pretende di avere monopolio del diritto.
Potere politico è relativamente indifferente al diritto, non fa norme in maniera
completa e sistematica, esiste potere politico ma non c’è soggetto forte come lo
Stato che pretende di produrre di produrre diritto in modo esclusivo.
- Da incompiutezza deriva relativa autonomia del diritto: diritto non è necessariamente
prodotto dal potere politico ma nasce da rivoli differenti, diritto sgorga da tante fonti
differenti, perché non c’è potere politico invadente che vuole controllare tutto il diritto.
- Se diritto è autonomo l’ultimo aspetto consiste nella fattualità e nel pluralismo del
diritto: il diritto è libero, quindi nasce direttamente dai fatti, dalle cose (fatti e cose ex:
rapporti tra persone, terra necessaria per sopravvivenza, tempo), diritto nasce da
basso, quindi abbiamo tanti diversi diritti, c’è infinita pluralità di diritti, una infinita
pluralità di ordinamenti giuridici.
Questi sono i caratteri che rendono un'esperienza giuridica lunghissima ma unitaria perché i
caratteri sono costanti.
LE FORME POLITICHE DEL MEDIOEVO
Esiste il potere politico, il Medioevo ha due entità universali: impero e papato. Impero si
forma a partire da incoronazione di Carlo Magno, si forma come prosecuzione dell’impero
romano su basi cristiane, sacro romano impero sopravvive al medioevo sarà napoleone a
determinare la fine. Papato: autorità universale in capo spirituale.
REGNI: in Europa ce ne sono diversi, nella prima parte del medioevo riconoscono l’impero si
dichiarano soggetti a potere imperatore, nella seconda parte del medioevo regni iniziano a
svincolarsi da impero e a proclamare la loro indipendenza dall’impero.
Impero e regni sono macro entità politiche che non vanno confuse con Stato come si
presenterà in età moderna, non sono Stati.
Le grandi entità politiche del medioevo al loro interno sono organizzate secondo sistema
feudale, impero e regni hanno posizione di vertice imperatore e re che non sono altro che
l'ultimo anello della catena di rapporti (feudali)
FEUDALESIMO nasce come fenomeno legato a vita militare, popoli germanici hanno un
capo a cui sono legati da fedeltà, ricompensa: il capo militare è anche capo politico (non c’è
distinzione).
Sistema di tipo militare basato su fedeltà e ricompensa, man mano questo rapporto si
struttura → c’è signore (guida militare) e ci sono i vassalli (soldati che guida e che gli devono
fedeltà), è rapporto personale che si può replicare all’infinito. Vassallo può essere a sua
volta signore di alti vassalli, imperatore è supremo signore feudale di cui i re sono vassalli, i
re hanno a loro volta vassalli, fino a creare complessa gerarchia.
Si diventa vassalli attraverso una cerimonia chiamata omaggio,vassallo si inginocchia e il
signore lo tocca con la spada.
Implicazioni cerimonia di omaggio: da omaggio nasce rapporto di fedeltà, vassallo si obbliga
verso il signore a garantirgli fedeltà. Unico crimine → fellonia: tradire il proprio signore,
tradire fedeltà, violazione creava crimine che signore puniva.
Altri obblighi vassallo: Consilium e Auxilium → vassalli devono in apposite riunioni devono
consiliare il loro signore, prendere con lui decisioni per bene comune, inoltre devono aiuto
militare, aiuto nelle situazioni di guerra e in alcune situazioni eccezionali (ex: quando si
sposava prima figlia femmina signore i vassalli dovevano versare contributo, dovevano
pagare riscatto se signore veniva arrestato).
Il vassallo era libero, i suoi obblighi erano minimi limitati a casi specifici.
Obbligo del signore era mantenere vassalli, sul piano economico il signore in cambio di
fedeltà doveva garantire mantenimento a vassalli.
Inizialmente c’era bottino di guerra che vassalli condividevano con signore poi il
mantenimento del signore diventa beneficium il signore dava un beneficio (da un alto il
signore da una forma di mantenimento, un beneficio al vassallo poi beneficium designerà il
pezzo di terra) al suo vassallo.
Investitura: signore dava beneficium (pezzo di terra) al vassallo. Quando il signore dava
beneficium al vassallo, il signore rinunciava a esercita