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Estratto del documento

Qualora successivamente all’iscrizione la società approvi l'operazione, la stessa sarà

responsabile in sostituzione dei suddetti soggetti.

Nullità della società:

1. 2332

2. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.

3. Illiceità dell'oggetto sociale.

4. Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione

della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto

sociale.

5. Si applica, per regolare gli effetti, la disciplina della s.p.a., che, nel derogare alla

normativa comune delle invalidità negoziali e volta a garantire l'affidamento dei

terzi e la stabilità degli atti posti in essere della società.

6. Per gli acquisti di beni o di crediti dei soci o degli amministratori, per un

corrispettivo pari superiore al decimo del capitale sociale avvenuti nei due anni

dalla costituzione della società, si applica la disciplina in essere per i

conferimenti in natura e gli stessi devono essere autorizzati con decisione dei

soci salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

s.r.l. semplificate

Si applicano disciplina speciale in relazione alla loro fase costitutiva => Possono

essere costituite da uno o più soci, purché siano persone fisiche => non sono quindi

ammessi i soci persone giuridiche.

Per la loro creazione i costi sono stati dal medesimo legislatore, ridotti in quanto non

sono dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e, soprattutto gli onorari notarili.

Resta invece da versare l'imposta di registro.

La costituzione avviene mediante contratto o atto unilaterale redatto dal notaio, a

titolo gratuito, in conformità ad un modello standard predisposto con il d.m. 138/2012.

Tale modello appare alquanto scarno e non contempla, ad esempio, la possibilità di

indicare una durata o di optare per un'amministrazione congiuntivo o disgiuntiva, o di

nominare un organo di controllo. In base all'articolo 2463-bis, comma tre, non risulta

modificabile dalle parti in tal modo introducendo una forte limite all'autonomia

negoziale, tratto che invece caratterizzante del resto delle s.r.l.

Il risparmio di costi comporta la necessaria adesione ad un modello di atto costitutivo,

preconfezionato ed elementare, con il sacrificio della possibilità di modellare secondo

le proprie esigenze, le regole di funzionamento della società. 5

Al fine, quindi, di permettere ai terzi di conoscere lo status della suddetta società,

nella denominazione della medesima, occorre indicare che si tratta di una s.r.l.

semplificata, e tale indicazione deve apparire anche negli atti e nella corrispondenza.

Essi devono avere un capitale sociale sottoscritto e interamente versato, pari almeno

ad 1 € ed inferiore a 10.000 €. Il conferimento deve farsi necessariamente in denaro

ed essere versato all'organo amministrativo.

Le srl semplificate non sono società senza capitale perché, per quanto minimo esso è

sempre presente e adesso risulta applicabile la disciplina generale. Perciò, in

particolare in caso di perdite che abbiano ridotto al di sotto dello zero il patrimonio

netto, la società non potrà sopravvivere dovendo procedere alla reintegrazione delle

risorse mediante aumento del capitale o alla trasformazione in una società di persone.

Questo aspetto assume rilevanza perché sancisce l'impossibilità di mantenere in vita

imprese beneficiati della responsabilità limitata che abbiano un patrimonio netto, nullo

o negativo.

Riconoscimento normativo della possibilità di esercitare un'attività produttiva senza

esporre praticamente alcuna porzione del proprio patrimonio al rischio di impresa,

scaricando sul mercato l'intero rischio di insuccesso dell'iniziativa.

Questo può rendere, nei fatti assai difficoltoso per tale società il ricorso al credito è

comunque creare dei problemi per i creditori sociali:

1. Per i creditori deboli che non riescono a farsi rilasciare delle garanzie personali

da parte dei soci.

2. Per i creditori involontari, i quali possono trovarsi, loro malgrado, a vantare delle

pretese nei confronti di un soggetto dotato di un capitale del tutto insufficiente.

Comunque, le s.r.l. semplificate sono riconducibili al tipo di s.r.l. e non rappresentano

un tipo autonomo, ed è lo stesso legislatore rinviare per tutti gli aspetti non

espressamente contemplati dall'art.2463-bis alla disciplina di base in essere per le

s.r.l., in quanto compatibile.

La scelta di costituire una s.r.l. semplificata non è irreversibile, potendola società

evolvere verso la s.r.l. ordinaria e si parla di conversione progressiva. Questa è

un'operazione che non dà luogo. La trasformazione in senso tecnico e non è quindi

soggetta alla relativa disciplina. Basterà allo scopo, modificare l'atto costitutivo,

eliminando dalla denominazione l'aggettivo semplificata. Si può anche decidere di

trasformare in qualunque altro tipo di società. Lecita, si deve anche considerare la

conversione da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale marginale.

Modifiche dell'atto costitutivo

Aumento e riduzione del capitale sociale. Competenza generalmente riservata ai soci

ex articolo 2479, comma due, numero 4, per garantire una maggiore ponderazione di

discussione in proposito, si prevede che questi ultimi debbano necessariamente

esprimersi diversamente da quanto può accadere per altre loro decisioni in

Assemblea, con il voto favorevole di tanti soci in grado di rappresentare almeno la

metà del capitale sociale.

Il verbale e trascritto nel libro delle decisioni dei soci e deve essere redatto ex articolo

2480 da un notaio il quale, ai sensi dell'articolo 2436, norma espressamente

richiamata dall'articolo 2480, deve, previo controllo di legalità, depositarlo e richiedere

l'iscrizione nel registro delle imprese. 6

L'ufficio del registro, verificata la regolarità Form della documentazione, iscrive alla

delibera nel registro. È solo con l'iscrizione che poi la delibera modificativa dell'atto

acquista efficacia.

Conferimenti

Il capitale sociale minimo no può essere, ex 2463, inferiore 10.000 € a differenza della

spa ove lo stesso non può essere inferiore a 50.000 €.

Ex 2464, il legislatore prevede che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica. Molteplici sono i conferimenti effettuabili, purché

siano dotati di valore misurabile secondo parametri il più possibile oggettivi. Possono

quindi anche riguardare prestazioni d'opera o di servizi in grado di accentuare la

caratterizzazione personalistica del tipo in esame.

Il soggetto conferente deve fornire alla società una polizza di assicurazione o una

fideiussione bancaria con cui devono essere garantiti per l'intero valore ad essi

assegnato gli obblighi assunti. L'atto costitutivo può prevedere la facoltà per il socio

conferente di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di

cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, e i conferimenti di beni in natura e di

crediti, sussistono rilevanti differenti rispetto alla s.p.a., frutto della volontà di

agevolare in ogni modo la creazione del tipo in esame, pur mantenendo alcune

garanzie a tutela dei creditori sociali.

1. Conferimenti in denaro sono favoriti dal legislatore, infatti, dispone che, in

mancanza di una specifica indicazione, nell'atto costitutivo, essi debbano essere

fatti in denaro e in tal caso, già la sottoscrizione debba essere versato agli

amministratori nominati nell'atto costitutivo almeno il 25%. E l'intero

sovrapprezzo, salvo il caso dell'unico socio per il quale il versamento deve

riguardare l'intero ammontare sottoscritto.

a. l versamento può essere sostituito dalla stipula per un importo almeno

analogo di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con le

caratteristiche determinate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri.

b. Il socio può cambiare in ogni momento la polizza o la fideiussione con il

versamento dell'importo in denaro.

1. Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e di crediti, il legislatore

chiarisce che la partecipazione corrispondente a tali conferimenti deve essere

integralmente liberata al momento della sottoscrizione.

a. Si limita quindi a richiedere una relazione giurata predisposta da un

revisore legale o da una società di revisione legale, che siano iscritti

nell'apposito registro e scelti dal socio medesimo e non nominati come

nella s.p.a. dal Tribunale.

b. Nella relazione deve essere contenuta nella descrizione dei beni o crediti

conferiti, nonché l'indicazione a quello dei sì attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

c. Non è richiesto un controllo da parte degli amministratori in ordine alla

valutazione contenuta nella suddetta relazione, e non sono pertanto

indicate le conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento di una

differenza tra valore accertato e valore effettivo.

d. Si ritiene comunque necessario un controllo di merito da parte degli

amministratori, e ipotizzare l'applicabilità della disciplina in tema di socio

moroso, ovvero l'applicabilità della disciplina prevista per la s.p.a.

Il valore complessivo dei conferimenti effettuati non può essere inferiore

all'ammontare globale del capitale sociale e si tratta di un principio di tutela

dell'effettività del capitale sociale. 7

Può avvenire che esso risulti però superiore all'ammontare globale del capitale sociale,

data la presenza di eventuali sovrapprezzi versati dai soci che non vengono imputati a

capitale ma iscritti in una specifica riserva.

Qualora il socio risulti inadempiente rispetto all'obbligo di effettuare i conferimenti

promessi, si applica la disciplina relativa al socio moroso:

1. 2466.

2. Nel caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto, gli

amministratori devono diffidarlo ad adempiere entro 30 giorni.

3. Decorso il termine inutilmente, gli amministratori, qualora non ritengano utile

promuovere un'azione per l'adempimento, possono vendere la partecipazione

agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione per il valore risultante

dall'ultimo bilancio approvato.

4. Solo in mancanza di offerte e purché l'atto costitutivo lo consenta, la

partecipazione può essere venduta all'incanto.

5. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli

amministratori escl

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A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludovicafalegnami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Sarti Davide.