Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Qualora successivamente all’iscrizione la società approvi l'operazione, la stessa sarà
responsabile in sostituzione dei suddetti soggetti.
Nullità della società:
1. 2332
2. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.
3. Illiceità dell'oggetto sociale.
4. Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto
sociale.
5. Si applica, per regolare gli effetti, la disciplina della s.p.a., che, nel derogare alla
normativa comune delle invalidità negoziali e volta a garantire l'affidamento dei
terzi e la stabilità degli atti posti in essere della società.
6. Per gli acquisti di beni o di crediti dei soci o degli amministratori, per un
corrispettivo pari superiore al decimo del capitale sociale avvenuti nei due anni
dalla costituzione della società, si applica la disciplina in essere per i
conferimenti in natura e gli stessi devono essere autorizzati con decisione dei
soci salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.
s.r.l. semplificate
Si applicano disciplina speciale in relazione alla loro fase costitutiva => Possono
essere costituite da uno o più soci, purché siano persone fisiche => non sono quindi
ammessi i soci persone giuridiche.
Per la loro creazione i costi sono stati dal medesimo legislatore, ridotti in quanto non
sono dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e, soprattutto gli onorari notarili.
Resta invece da versare l'imposta di registro.
La costituzione avviene mediante contratto o atto unilaterale redatto dal notaio, a
titolo gratuito, in conformità ad un modello standard predisposto con il d.m. 138/2012.
Tale modello appare alquanto scarno e non contempla, ad esempio, la possibilità di
indicare una durata o di optare per un'amministrazione congiuntivo o disgiuntiva, o di
nominare un organo di controllo. In base all'articolo 2463-bis, comma tre, non risulta
modificabile dalle parti in tal modo introducendo una forte limite all'autonomia
negoziale, tratto che invece caratterizzante del resto delle s.r.l.
Il risparmio di costi comporta la necessaria adesione ad un modello di atto costitutivo,
preconfezionato ed elementare, con il sacrificio della possibilità di modellare secondo
le proprie esigenze, le regole di funzionamento della società. 5
Al fine, quindi, di permettere ai terzi di conoscere lo status della suddetta società,
nella denominazione della medesima, occorre indicare che si tratta di una s.r.l.
semplificata, e tale indicazione deve apparire anche negli atti e nella corrispondenza.
Essi devono avere un capitale sociale sottoscritto e interamente versato, pari almeno
ad 1 € ed inferiore a 10.000 €. Il conferimento deve farsi necessariamente in denaro
ed essere versato all'organo amministrativo.
Le srl semplificate non sono società senza capitale perché, per quanto minimo esso è
sempre presente e adesso risulta applicabile la disciplina generale. Perciò, in
particolare in caso di perdite che abbiano ridotto al di sotto dello zero il patrimonio
netto, la società non potrà sopravvivere dovendo procedere alla reintegrazione delle
risorse mediante aumento del capitale o alla trasformazione in una società di persone.
Questo aspetto assume rilevanza perché sancisce l'impossibilità di mantenere in vita
imprese beneficiati della responsabilità limitata che abbiano un patrimonio netto, nullo
o negativo.
Riconoscimento normativo della possibilità di esercitare un'attività produttiva senza
esporre praticamente alcuna porzione del proprio patrimonio al rischio di impresa,
scaricando sul mercato l'intero rischio di insuccesso dell'iniziativa.
Questo può rendere, nei fatti assai difficoltoso per tale società il ricorso al credito è
comunque creare dei problemi per i creditori sociali:
1. Per i creditori deboli che non riescono a farsi rilasciare delle garanzie personali
da parte dei soci.
2. Per i creditori involontari, i quali possono trovarsi, loro malgrado, a vantare delle
pretese nei confronti di un soggetto dotato di un capitale del tutto insufficiente.
Comunque, le s.r.l. semplificate sono riconducibili al tipo di s.r.l. e non rappresentano
un tipo autonomo, ed è lo stesso legislatore rinviare per tutti gli aspetti non
espressamente contemplati dall'art.2463-bis alla disciplina di base in essere per le
s.r.l., in quanto compatibile.
La scelta di costituire una s.r.l. semplificata non è irreversibile, potendola società
evolvere verso la s.r.l. ordinaria e si parla di conversione progressiva. Questa è
un'operazione che non dà luogo. La trasformazione in senso tecnico e non è quindi
soggetta alla relativa disciplina. Basterà allo scopo, modificare l'atto costitutivo,
eliminando dalla denominazione l'aggettivo semplificata. Si può anche decidere di
trasformare in qualunque altro tipo di società. Lecita, si deve anche considerare la
conversione da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale marginale.
Modifiche dell'atto costitutivo
Aumento e riduzione del capitale sociale. Competenza generalmente riservata ai soci
ex articolo 2479, comma due, numero 4, per garantire una maggiore ponderazione di
discussione in proposito, si prevede che questi ultimi debbano necessariamente
esprimersi diversamente da quanto può accadere per altre loro decisioni in
Assemblea, con il voto favorevole di tanti soci in grado di rappresentare almeno la
metà del capitale sociale.
Il verbale e trascritto nel libro delle decisioni dei soci e deve essere redatto ex articolo
2480 da un notaio il quale, ai sensi dell'articolo 2436, norma espressamente
richiamata dall'articolo 2480, deve, previo controllo di legalità, depositarlo e richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese. 6
L'ufficio del registro, verificata la regolarità Form della documentazione, iscrive alla
delibera nel registro. È solo con l'iscrizione che poi la delibera modificativa dell'atto
acquista efficacia.
Conferimenti
Il capitale sociale minimo no può essere, ex 2463, inferiore 10.000 € a differenza della
spa ove lo stesso non può essere inferiore a 50.000 €.
Ex 2464, il legislatore prevede che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica. Molteplici sono i conferimenti effettuabili, purché
siano dotati di valore misurabile secondo parametri il più possibile oggettivi. Possono
quindi anche riguardare prestazioni d'opera o di servizi in grado di accentuare la
caratterizzazione personalistica del tipo in esame.
Il soggetto conferente deve fornire alla società una polizza di assicurazione o una
fideiussione bancaria con cui devono essere garantiti per l'intero valore ad essi
assegnato gli obblighi assunti. L'atto costitutivo può prevedere la facoltà per il socio
conferente di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, e i conferimenti di beni in natura e di
crediti, sussistono rilevanti differenti rispetto alla s.p.a., frutto della volontà di
agevolare in ogni modo la creazione del tipo in esame, pur mantenendo alcune
garanzie a tutela dei creditori sociali.
1. Conferimenti in denaro sono favoriti dal legislatore, infatti, dispone che, in
mancanza di una specifica indicazione, nell'atto costitutivo, essi debbano essere
fatti in denaro e in tal caso, già la sottoscrizione debba essere versato agli
amministratori nominati nell'atto costitutivo almeno il 25%. E l'intero
sovrapprezzo, salvo il caso dell'unico socio per il quale il versamento deve
riguardare l'intero ammontare sottoscritto.
a. l versamento può essere sostituito dalla stipula per un importo almeno
analogo di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con le
caratteristiche determinate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
b. Il socio può cambiare in ogni momento la polizza o la fideiussione con il
versamento dell'importo in denaro.
1. Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e di crediti, il legislatore
chiarisce che la partecipazione corrispondente a tali conferimenti deve essere
integralmente liberata al momento della sottoscrizione.
a. Si limita quindi a richiedere una relazione giurata predisposta da un
revisore legale o da una società di revisione legale, che siano iscritti
nell'apposito registro e scelti dal socio medesimo e non nominati come
nella s.p.a. dal Tribunale.
b. Nella relazione deve essere contenuta nella descrizione dei beni o crediti
conferiti, nonché l'indicazione a quello dei sì attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
c. Non è richiesto un controllo da parte degli amministratori in ordine alla
valutazione contenuta nella suddetta relazione, e non sono pertanto
indicate le conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento di una
differenza tra valore accertato e valore effettivo.
d. Si ritiene comunque necessario un controllo di merito da parte degli
amministratori, e ipotizzare l'applicabilità della disciplina in tema di socio
moroso, ovvero l'applicabilità della disciplina prevista per la s.p.a.
Il valore complessivo dei conferimenti effettuati non può essere inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale e si tratta di un principio di tutela
dell'effettività del capitale sociale. 7
Può avvenire che esso risulti però superiore all'ammontare globale del capitale sociale,
data la presenza di eventuali sovrapprezzi versati dai soci che non vengono imputati a
capitale ma iscritti in una specifica riserva.
Qualora il socio risulti inadempiente rispetto all'obbligo di effettuare i conferimenti
promessi, si applica la disciplina relativa al socio moroso:
1. 2466.
2. Nel caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto, gli
amministratori devono diffidarlo ad adempiere entro 30 giorni.
3. Decorso il termine inutilmente, gli amministratori, qualora non ritengano utile
promuovere un'azione per l'adempimento, possono vendere la partecipazione
agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione per il valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato.
4. Solo in mancanza di offerte e purché l'atto costitutivo lo consenta, la
partecipazione può essere venduta all'incanto.
5. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori escl