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PROFILI SISTEMATICI DELLA SRL
INTRODUZIONE
Aspetto interno SRL --> Rapporti tra i soci --> la riforma ha aumentato lo spazio di autonomia privata disciplinando i
rapporti tra soci con norme dispositive/supletive derogabili dall'atto costitutivo. In concreto viene ridotta l'esigenza di
utilizzare il metodo assembleare a favore di metodi più agili e aumentate la possibilità di adottare un sistema di gestione
simile a quello delle società di persone.
Aspetto esterno --> rapporti con i terzi --> viene riaffermata la disciplina imperativa sulla struttura economico-
finanziaria per tutelare gli interessi dei terzi, in particolare quelli dei creditori, che hanno interesse al mantenimento
dell'integrità patrimoniale.
Sorge il problema se, nel silenzio dell'atto costitutivo, il modello legale puro delle SRL sia compiuto.
CAPITOLO I: COSTITUZIONE SOCIETA'
1. Indicazioni dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e la società acquista personalità giuridica a seguito
dell'iscrizione (come nelle SPA).
- Contenuto atto costitutivo (2463)
n2 (sede): va indicato il comune dove è posta la sede principale e le eventuali sedi secondarie. Non va indicato
l'indirizzo. Ciò per evitare la modifica dell'atto costitutivo ogniquavolta la sede venga trasferita da un indirizzo all'altro
nell'ambito dello stesso comune. In caso di modifica dell'indirizzo, gli amministratori devono depositare apposita
dichiarazione presso il registro delle imprese (111-ter disp.att.)
n3 (oggetto sociale): va indicata "l'attività che costituisce l'oggetto sociale" e non più "l'oggetto sociale". Si accoglie
l'orientamento giurisprudenziale diffusosi in sede omogolativa (quando c'era l'omologazione) contrario ad ammettere
che nell'oggetto sociale possano essere ricomprese più attività non omogenee. Tuttavia il nuovo riferimento è un dato
soltanto testuale che si può ritenere difficilmente vincolante.
Durata: non è più prescritta l'indicazione della durata (mentre nelle SPA il 2328n13 prescrive l'indicazione della durata
o, nel caso di durata non determinata, del periodo di tempo non inferiore ad 1 anno trascorso il quale il socio può
recedere). In caso di durata non determinata il 2473 prevede che il socio abbia diritto di recesso in qualsiasi momento
con preavviso di almeno 180 GG, innalzabile ad 1Y dall'AC.
Quindi la mancata indicazione della durata non preclude l'iscrizione nel REG. In mancanza di una durata "legale" e
qualora manchi l'accordo delle parti o la fissazione del termine da parte del giudice, la società va considerata contratta a
tempo indeterminato, venendo regolata dal 2473.
2. Atto costitutivo e Statuto
L'art. 2463 non riproduce il 2328 ultimo comma, che per le SPA disciplina lo statuto (che può essere compresso
nell'atto costitutivo o contenuto in atto separato). Si è diffusa perciò un'interpretazione per cui nelle SRL non sia
possibile redarre lo statuto e che le norme sul funzionamento della società vadano inserite nell'atto costitutivo senza
poter redigere un'atto separato, anche se allegato. Tuttavia tale limitazione dell'autonomia privata mal si concilia con gli
intenti ispiratori della riforma del 2003: ossia aumentare l'autonomia privata organizzativa. Quindi tale interpretazione
va scartata.
Il vero problema sorge in merito al contrasto tra atto costitutivo e un eventuale statuto. Il 2328 stabilisce (per le SPA)che
in caso di contrasto prevalgano le clausole statutarie. L'applicazione diretta alle SRL è inammissibile (in quanto non
richiamata). E' tuttavia ammissibile quella analogica. Quindi è dubbio se vada applicata la regola della prevalenza o le
regole generali d'interpretazione del contratto poste negli artt. 1362 e ss.
3. Iscrizione nel registro delle imprese
Fase costitutiva. Con la riforma del 2003 è stato eliminato il giudizio di omologazione del tribunale. L'iscrizione nel
REG viene effettuata su richiesta del notaio rogante (2330). Idem per le SPA. La valutazione della legittimità dell'atto
costitutivo (mancanza di vizi che ne comportino la nullità) e l'esistenza delle condizioni legali ex 2329 ( 1.
sottoscrizione intero capitale; 2. rispetto previsioni sui conferimenti; 3. sussistenza autorizzazioni e altre autorizzazioni
richieste dalle leggi speciali) spettano al NOTAIO mentre all'Ufficio del REG spetta solo valutare la regolarità formale
della documentazione (2330 comma 3). Tali disposizioni (2329, 2330, 2331, 2332 e 2341) si applicano alle SRL in
virtù del rinvio del 2463 comma 3.
Modifiche atto costitutivo. Tutte le modifiche devono essere decise in sede assembleare, quindi con metodo collegiale.
Non sussiste più, dopo la riforma, la distinzione tra assemblea straordinaria e ordinaria, tuttavia le delibere di modifica
necessitano dell'approvazione da una maggioranza qualificata che rappresenti almeno la metà del capitale sociale
(2479bis).
L'art. 2490 dispone che il notaio redige il verbale assembleare. Se ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge lo comunica tempestivamento (entro 30 GG) agli AMM che, nei 30 GG successivi, possono: 1) convocare
l'assemblea, 2) ricorrere al tribunale per l'omologazione della delibera (che in caso di giudizio positivo ne ordina
l'iscrizione nel REG con decreto reclamabile). In mancanza di decisione la delibera è inefficace.
Il ricorso per l'omologazione può essere presentatato da un socio? Nell'originaria disciplina codicistica tale potere era
espressamente riconosciuto. Nella nuova disciplina non è più espressamente previsto però nulla lo vieta: il socio non
può chiedere l'omologazione della delibera sino a quando gli AMM non hanno deciso quale alternativa scegliere
(convocazione assemblea o ricorso al tribunale). Se gli amministratori convocano l'assemblea e questa non revoca la
delibera, si adotterà in via analogica la disciplina del 2330 comma 2 (che consente al socio di provvedere a proprie
spese al deposito dell'AC per l'iscrizione qualora il notaio o gli AMM non vi provvedano) cosìcché ogni socio che ha
ritenuto legittima la delibera modificativa potrà richiederne (in caso di inerzia dell'AMM) direttamente l'omologazione
per farla divenire efficace.
4. I patti parasociali (2431bis)
Per le SRL non è stata disposta nessuna regolamentazione dei patti parasociali. Si pone quindi il problema
dell'applicabilità di quella dettata dal 2341bis, disposizione che individua le fattispecie (patti con oggetto il diritto di
voto, limiti al trasferimento di partecipazioni sociali, esercizio congiunto di influenza dominante sulla società) sia la
disciplina (durata, 5 anni rinnovabili, e il riconoscimento del diritto di recesso con preavvisodi 180 GG, se i patti sono
a tempo indeterminato).
Il mancato richiamo del 2341bis alle SRL sembra escluderne l'applicazione diretta: rimane tuttavia il problema
dell'applicazione analogica, che dovrebbe riguardare sia le fattispecie, sia la disciplina.
Il 2341bis prevede innanzitutto l'applicazione diretta per le SRL che controllano SPA. Il problema quindi riguarda le
SRL che non controllano SPA. Il problema dell'applicazione analogica dovrebbe riguardare in quest'ultimo caso la
disciplina di durata: applicabilità incerta per i patti a tempo determinato, se si assume la natura eccezionale di una
disciplina imperativa diretta a determinare la durata massima di un accordo contrattuale; applicabilità irrilevante, salvo
per il tempo minimo del preavviso, per i patti a durata indeterminata, potendosi applicare il principio generale
dell'ordinamento contrario a riconoscere l'ammissibilità di vincoli contratti a tempo indefinito senza possibilità di
scioglimento unilaterale (1373)
CAPITOLO II: STRUTTURA ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETA'
1. Il capitale sociale
Capitale di rischio --> conferimenti soci --> rileva sul piano economico
Capitale di credito --> finanziamenti --> rileva sul piano finanziario
Disciplina capitale di debito SPA: legislatore regola il rapporto tra capitale di rischio e capitale di credito
rappresentato da titoli di debito. Questi non possono eccedere il doppio della somma tra capitale sociale e riserve
(2412). Tale disposizione mira ad impedire che il rischio d'impresa venga eccessivamente traslato sugli obbligazionisti,
spesso piccoli risparmiatori o piccoli investitori privi di conoscenze economiche tali da valutare adeguatamente il
rischio d'impresa (nella disciplina anteriore era prevista l'equivalenza tra capitale di rischo e di debito). Tuttavia per gli
"altri debiti sociali" (solitamente di origine bancaria o finanziaria), non è previsto alcun limite, potendo chi li eroga
(banche o grandi società d'investimento) valutare adeguatamente il rischio d'impresa.
Disciplina capitale di debito SRL: nel sistema anteriore era precluso alle SRL emettere titoli di debito, essendo quindi
possibile soltanto ricorrere al finanziamento di banche (in grado di valutare le condizioni economico-finanziarie della
società). Adesso è ammessa l'emissione di titoli di debito, che possono essere sottoscritti solamente da investitori
istituzionali (anche per conto di piccoli risparmiatori, ma mai direttamente da quest'ultimi) (2483).
Congruità capitale all'oggetto sociale. Nelle società di capitali non è previsto che il capitale sia congruo al
perseguimento dell'oggetto sociale, venendo stabilita soltanto una misura minima (10.000 euro per SRL e 120.000 per
SPA). Da qui il riconoscimento diffuso dell'ammissione di società sottocapitalizzate*. Per le SPA taluna dottrina non
esclude che tale esigenza sia normativamente desumibile dal sistema, per il caso in cui la sottocapitalizzazione sia
manifesta. Per questo ci si chiede se la sottocapitalizzazione originaria debba esser impedite dal notaio tramite il rifiuto
di redarre l'atto costitutivo e la sottocapitalizzazione successiva, se individuabile dagli AMM per diligenza
professionale (2392) possa costituire, se non consente la realizzazione dell'oggetto sociale, causa di scioglimento della
società (2484 n 2CC), motivo di responsabilità degli AMM (2393) o di perdita del beneficio della responsabilità
limitata per i soci o almeno per i soci controllanti. Problematiche rilevanti anche per la SRL.
*società sottocapitalizzata: le risorse di un azienda si dividono in mezzi propri (equity) e mezzi di terzi (debiti). La
sottocapitalizzazione è la carenza dei primi, che rende quindi la situazione patrimoniale della società più precaria così
da rendere conseguentemente più rischiosa la situazione dei creditori. Questi prester