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LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’

LIMITATA

Caratteri distintivi.

La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale:

a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo

patrimonio.

b) non possono

le quote di partecipazione dei soci essere

rappresentate da azioni.

Come nella società per azioni e diversamente che nell’accomandita per azioni,

perciò, in questo tipo di società tutti i soci godono del beneficio della

responsabilità limitata e nessuna pretesa possono perciò avanzare nei loro

confronti i creditori della società.

Elemento di differenziazione dalla società per azioni è costituito dal fatto che le

quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da

azioni. Non possono cioè essere rappresentate da documenti destinati a

circolare nelle più agili forme dei titoli di credito. Tale divieto, conseguenza del

criterio personalistico con cui è attuata la divisione in parti del capitale sociale,

costituisce un significativo ostacolo alla raccolta di ingenti capitali di rischio fra

il pubblico dei risparmiatori, rendendo meno agevole la pronta mobilitazione

dell’investimento.

La riforma del 2003 era stata anzi l’occasione di limitare ulteriormente la

possibilità per le s.r.l. di raccogliere capitale mediante appello al pubblico

risparmio, in quanto l’attuale disciplina puntualizza che le quote non

possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Su questo punto però il legislatore ha introdotto deroghe progressivamente

estese, ed oggi il divieto di offerta pubblica non opera più per le quote

piccole e medie imprese

delle (PMI) costituite in forma di s.r.l.

Nel contempo, alle s.r.l. è fatto divieto di emettere obbligazioni. Con la

titoli di debito

riforma del 2003 è stato consentito loro di emettere per la

raccolta del capitale di credito, ma senza poterli collocare direttamente presso

il pubblico dei risparmiatori: i titoli di debito emessi dalle s.r.l. possono

essere sottoscritti solo da banche o altri investitori qualificati. Perciò

hanno avuto finora scarsa diffusione.

Eppure la società a responsabilità limitata, introdotta nel nostro ordinamento

solo con il codice civile del 1942, costituisce oggi il tipo di società di gran lunga

più diffuso. Le ragioni di tale successo sono molteplici.

Minori requisiti di capitale

1) : il capitale sociale minimo richiesto per la

10mila

costituzione della società è di anziché 50mila, come per le altre

società di capitali. E non solo: a partire dal 2013, il capitale minimo non

costituisce più condizione per la costituzione. La società a

responsabilità limitata può essere costituita anche con un capitale

inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno 1 euro, con

l’unica conseguenza che in questo caso i conferimenti devono

versarsi per interno e in denaro al momento della sottoscrizione

nelle mani degli amministratori e che è previsto un maggiore

accantonamento di utili per la riserva legale. L’importo del minimo di

capitale continua tuttavia ad avere rilievo come limite per la riduzione del

capitale. E così, se è vero che oggi possono costituirsi società a

responsabilità limitata con capitale inferiore a 10mila euro, è da escludere

per contro che le società già dotate del capitale minimo possono

successivamente ridurlo al di sotto di tale soglia.

La derogabilità del minimo legale in sede di costituzione è una

misura volta a favorire la nascita di nuove società e consentire il

loro graduale rafforzamento patrimoniale mediante l’accumulo di

riserve nel corso degli esercizi; non può e non deve servire invece ad

assecondare la decapitalizzazione di società in cui è stata già raggiunta la

soglia del capitale minimo. Nel contempo la riforma del 2003 ha inoltre reso

meno complessa la disciplina dei conferimenti ed ha consentito l’apporto di

opere e servizi, vietato nella società per azioni.

Minori costi di funzionamento

2) : la presenza di un organo di controllo è in

sostanza obbligatoria solo per le s.r.l. che superano determinate dimensioni

ed anche in questo caso può limitarsi alla nomina di un solo sindaco o

revisore, anziché di un collegio sindacale composto da più persone. Perciò

nella prassi sono poche le società a responsabilità limitata dotate di un

apposito organo di controllo, e di controlli sulla gestione sono direttamente

esercitati dai soci.

Maggiore flessibilità organizzativa

3) : secondo la disciplina dettata dal

codice del 1942 l’assetto organizzativo della società a responsabilità limitata

ricalcava il modello base della società per azioni, pur caratterizzandosi per

la possibilità di una più snella articolazione e di una più attiva e diretta

partecipazione dei soci alla vita della società. Sono proprio questi ultimi

profili ad essere significativamente accentuati dall’attuale disciplina –

innovata dalla riforma del 2003 – che si caratterizza per l’ampio spazio

riconosciuto all’autonomia privata. Nella s.r.l. è oggi consentito adottare

statutariamente anche soluzioni organizzative proprie della società di

persone. Ad es, in tema di decisioni dei soci, e per quanto riguarda i modelli

di amministrazione. Nel contempo è sotto più profili rafforzata la tutela del

singolo socio, con il riconoscimento di nuovi diritti, quale la legittimazione

individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità verso gli

amministratori.

Minori costi di costituzione

4) : i minori conferimenti richiesti, la possibilità

di prevedere una struttura organizzativa con meno cariche sociali, rendono

la costituzione di una s.r.l. decisamente più economica di una società per

azioni. Il legislatore negli ultimi anni ha puntato molto su questo aspetto al

fine di agevolare la costituzione di nuove imprese, non solo con la ricordata

riduzione fino ad un euro della dotazione iniziale di capitale, ma anche

società a

introducendo nel 2012 un sottotipo speciale di s.r.l., la “

responsabilità limitata semplificata”, la cui costituzione è esentata persino

dal pagamento degli oneri notarili.

In definitiva, l’obiettivo di fondo della novità introdotte a partire dalla riforma

del 2003 è quello di accentuare il distacco della società a responsabilità

limitata dalla società per azioni e di farne un modello societario

particolarmente elastico, che consenta di valorizzare i profili di carattere

personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese. In breve, di

realizzare meglio di quanto seppe fare il legislatore del 1942, l’idea della

società a responsabilità limitata come tipo di società di capitali che si presta

meglio della società per azioni per l’organizzazione di imprese di modeste

dimensioni, a base familiare e comunque con una compagine societaria

ristretta ed attiva.

La costituzione della società. La società a responsabilità

limitata unipersonale.

La costituzione della società a responsabilità limitata presenta alcune

deviazioni dal regime della società per azioni, la cui disciplina è ampiamente

richiamata.

a) Non è ammessa la stipulazione dell’atto costitutivo per pubblica

sottoscrizione e non trova perciò applicazione la disciplina prevista per i

promotori.

b) Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per le s.r.l. è di

10mila euro. Però in sede di costituzione il capitale può essere

1 euro.

determinato in una misura inferiore, purché pari ad almeno

c) La denominazione sociale può essere liberamente formata come

nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere

l’indicazione di società a responsabilità limitata.

Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo

indeterminato.

Il contenuto dell’atto costitutivo, fissato dall’art.2463, ricalca quello della

società per azioni, salvo la sostituzione delle indicazioni relative alle azioni con

quella della quota di partecipazione di ciascun socio. E come nella società per

azioni, non può ritenersi nulla la vendita delle quote prima dell’iscrizione nel

registro delle imprese.

La s.r.l. è il primo tipo di società di capitali per il quale fu introdotta nel 1993 la

possibilità di costituzione da parte di un singolo socio, con il mantenimento

della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. L’originaria disciplina è

stata significativamente modificata dalla riforma del 2003 ed allo stato coincide

con quella della società per azioni unipersonale per quanto riguarda gli specifici

profili di differenziazione dalla società pluripersonale.

I conferimenti. Le altre forme di finanziamento.

Nella disciplina previgente ai conferimenti della società a responsabilità

limitata si applicavano le stesse regole dettate per la società per azioni. La

materia è stata profondamente modificata, tuttavia, dalla riforma del 2003.

Sono infatti caduti larga parte dei limiti e dei divieti previsti per la s.p.a.

riguardo all’oggetto del conferimento. L’attuale principio base è che, come

nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata

“possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di

valutazione economica”. Però, se l’atto costitutivo non dispone

diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Inoltre, se il

capitale sociale è determinato in misura inferiore al minimo legale non

vi è scelta sui beni conferibili: può essere conferito esclusivamente

denaro, e i conferimenti devono essere interamente versati al

momento della costituzione.

Per semplificare e ridurre i costi di costituzione della società, il versamento

iniziale del 25% dei conferimenti in danaro e dell’intero sovrapprezzo (o

dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale oppure di società con

capitale determinato in misura inferiore al minimo legale) va effettuato

direttamente all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo, anziché

presso una banca. Nell’atto costitutivo sono indicati i mezzi con cui è stato

effettuato il pagamento.

È espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi –

vietato invece nella società per azioni – purché l’intero valore assegnato a tale

conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una

fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede, il socio ha però facoltà di

sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del

corrispondente importo in denaro presso la società. Benché la legge non lo

stabilisca espressamente, è inoltre opinione prevalente e corretta che anche i

conferimenti di opere e servizi debbano essere soggetti a stima, come quelli in

natura.

Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura. Resta fermo il

vincolo che gli stessi devono essere interamente liberati al momento della

sottoscrizione. Non è però necessario che l’esperto chiamato ad effettuare la

valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un

revisore o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Non è inoltre

espressamente prevista alcuna revisione della stima, che però è certamente

doverosa per gli amministratori.

Specificamente disciplinata è la posizione del socio moroso, con disciplina

applicabile anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza

assicurativa o la fideiussione bancaria presentata dal socio a garanzia dei

conferimenti, salvo che il socio non le sostituisca con il versamento del

corrispondente importo in denaro. Decorso inutilmente il termine di 30gg dalla

diffida ad adempiere da parte degli amministratori, il socio moroso non può

partecipare alle decisioni dei soci. Rispetto alla disciplina della s.p.a., resta

ferma la facoltà per la società di vendere coattivamente le quote del socio

moroso, in alternativa alla normale azione giudiziaria. La quota del socio

moroso deve però essere prima offerta in opzione agli altri soci (in proporzione

alla loro partecipazione), per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.

E se mancano offerte di acquisto da parte dei soci, si procede alla vendita

carattere più

all’incanto solo se l’atto costitutivo lo consente. Emerge in ciò il

personalistico della società a responsabilità limitata.

In mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso,

trattenendo le somme riscosse. In tal caso, il capitale deve essere

immediatamente ridotto in misura corrispondente, in quanto la s.r.l. non può di

regola acquisire le proprie quote.

Altra significativa novità della riforma del 2003 è l’introduzione di una specifica

finanziamenti dei soci

disciplina dei – assente invece nella società per azioni –

volta a porre un freno al fenomeno, diffuso soprattutto nella società a base

familiare, delle società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti

a titolo di capitale di prestito da parte dei soci. L’art.2467 stabilisce al riguardo

postergato

che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è rispetto al

soddisfacimento degli altri creditori. Ne consegue che gli amministratori non

possono rimborsare i finanziamenti dei soci quando il rimborso metta a

repentaglio il soddisfacimento degli altri creditori.

I titoli di debito. titoli di debito

Con l’attuale disciplina è consentito alle s.r.l. di emettere ,

peraltro sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di società per azioni

ma soggetti alla disciplina secondaria del Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio.

A differenza delle obbligazioni, l’emissione di titoli di debito è consentita

solo se prevista nell’atto costitutivo. Ed è l’atto costitutivo a stabilire

se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli

amministratori “determinando gli eventuali limiti, le modalità e le

maggioranze necessarie”.

La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità

del rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. Può anche

prevedere che condizioni e modalità di rimborso possano essere modificate con

il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Ampia è la libertà concessa all’autonomia statutaria nella determinazione del

contenuto dei titoli di debito. La legge puntualizza però che tali titoli sono

prestito

emessi a fronte di un apporto a titolo di . Ne consegue che, al

pari delle obbligazioni, il diritto al rimborso non può essere condizionato

all’andamento economico della società; solo la misura degli interessi

può esserlo.

L’atto costitutivo può poi assimilare ulteriormente i titoli di debito alle

titoli di massa

obbligazioni, prevedendone l’emissione come (ossia

uguale valore nominale uguali diritti

come frazioni di e con di

un’unitaria operazione di finanziamento) e la loro circolazione secondo

la disciplina dei titoli di credito. Ma, nel silenzio della legge, tali

caratteristiche non sono necessarie. Potrà pertanto essere prevista

titoli individuali

anche l’emissione come (ciascun titolo rappresenta

una distinta operazione di finanziamento), e potrà essere esclusa la

destinazione dei titoli alla circolazione (o alla circolazione secondo princìpi

cartolari). Potranno essere anche emessi titoli di debito convertibili in

partecipazioni sociali, con l’applicazione analogica delle regole in tema di

obbligazioni convertibili.

Né la disciplina codicistica, né le disposizioni di attuazione emanate dal Cicr,

stabiliscono limiti quantitativi all’emissione, in quanto la tutela del pubblico dei

risparmiatori è realizzata con altri mezzi, e precisamente tramite un particolare

regime di collocamento e di circolazione dei titoli di debito. I titoli di debito

non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei

risparmiatori. Possono infatti essere sottoscritto solo da “investitori

professionali soggetti a vigilanza prudenziale”; investitori, cioè, per il

quale è prescritto il rispetto di idonei requisiti di solidità patrimoniale stabiliti

dalle competenti autorità di vigilanza. Investitori che, in caso di successiva

circolazione dei titoli di debito, rispondono per legge della solvenza

della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori

professionali o soci della società emittente.

Il che, unitariamente all’elevato taglio minimo (50mila euro) ha finora

scoraggiato la diffusione di questo tipo di finanziamento.

Le quote sociali.

Nella società per azioni il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee

e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero.

Diverso è invece il criterio legislativo di divisione del capitale nella

criterio personale

società a responsabilità limitata. È un e non un criterio

astratto-matematico, dato che nella s.r.l. le quote di partecipazione dei soci

non possono essere rappresentate da azioni.

Il capitale della società a responsabilità limitata è quindi diviso in

numero dei soci:

parti in base al il numero iniziale delle quote

corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della

unica quota di

società e ciascun socio diventa titolare di un’

partecipazione . Da qui una serie di differenze delle quote rispetto alle azioni.

Mentre le azioni sono necessariamente di ugual valore, le quote

diverso ammontare

possono essere di e normalmente lo sono, se

inizialmente è diverso l’ammontare del capitale sottoscritto da

ciascun socio.

Infatti, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il valore delle quote è

determinato in misura proporzionale al conferimento. Così, ad es, il socio che

sottoscrive capitale per dieci euro, non avrà dieci quote da un euro, bensì

un’unica quota di dieci euro.

Come nelle società per azioni, l’atto costitutivo può però determinare il valore

non proporzionale

delle partecipazioni in misura ai conferimenti, purché il

valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del

capitale. Ma, anche in questo caso, nella società per azioni il socio riceverà un

certo numero di azioni tutte di uguale valore; invece, nella società a

responsabilità limitata, diventa titolare di una sola quota del valore indicato

nell’atto costitutivo.

Ne consegue che, mentre le azioni attribuiscono uguali diritti, le quote

possono essere anche sotto profilo le une diverse dalle altre. Infatti, la

regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto

costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono

determinate in misura proporzionale al conferimento.

Si tratta tuttavia non solo di regola dispositiva, ma di regola che può essere

ampiamente derogata dall’autonomia statutaria dato che l’atto costitutivo

singoli soci

può prevedere l’attribuzione ai “di particolari diritti

riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili”,

o riguardanti anche altre materie: perciò, una quota personale può essere

privilegiata nella distribuzione degli utili, un’altra postergata nella

partecipazione alle perdite, ad un socio potrà essere riservata

l’amministrazione della società, ecc. Salvo diversa previsione statutaria,

questi diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso

tutti i soci

di . Inoltre, siccome i diritti speciali sono attribuiti dall’atto

costitutivo direttamente alla persona del socio, in caso di alienazione

non si trasferiscono automaticamente all’acquirente: essi si

estinguono con la perdita della qualità di socio da parte del cedente,

se l’atto costitutivo non dispone diversamente. categorie speciali di

Il contrario avviene invece quando l’atto costitutivo crea

quote fornite di diritti diversi, così come ora espressamente è consentito fare

alle PMI costituite in forma di s.r.l.: in questo caso, i diritti speciali circolano

insieme alla quota e sono riconosciuti sempre all’attuale titolare della

partecipazione sociale. unica unitario

Ancora, la quota di s.r.l. è e resta ed esprime in modo la

posizione di quel determinato socio nella societ&agrav

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicosiciliano01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Di Rienzo Massimo.
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