LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
Caratteri distintivi.
La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale:
a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo
patrimonio.
b) non possono
le quote di partecipazione dei soci essere
rappresentate da azioni.
Come nella società per azioni e diversamente che nell’accomandita per azioni,
perciò, in questo tipo di società tutti i soci godono del beneficio della
responsabilità limitata e nessuna pretesa possono perciò avanzare nei loro
confronti i creditori della società.
Elemento di differenziazione dalla società per azioni è costituito dal fatto che le
quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni. Non possono cioè essere rappresentate da documenti destinati a
circolare nelle più agili forme dei titoli di credito. Tale divieto, conseguenza del
criterio personalistico con cui è attuata la divisione in parti del capitale sociale,
costituisce un significativo ostacolo alla raccolta di ingenti capitali di rischio fra
il pubblico dei risparmiatori, rendendo meno agevole la pronta mobilitazione
dell’investimento.
La riforma del 2003 era stata anzi l’occasione di limitare ulteriormente la
possibilità per le s.r.l. di raccogliere capitale mediante appello al pubblico
risparmio, in quanto l’attuale disciplina puntualizza che le quote non
possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Su questo punto però il legislatore ha introdotto deroghe progressivamente
estese, ed oggi il divieto di offerta pubblica non opera più per le quote
piccole e medie imprese
delle (PMI) costituite in forma di s.r.l.
Nel contempo, alle s.r.l. è fatto divieto di emettere obbligazioni. Con la
titoli di debito
riforma del 2003 è stato consentito loro di emettere per la
raccolta del capitale di credito, ma senza poterli collocare direttamente presso
il pubblico dei risparmiatori: i titoli di debito emessi dalle s.r.l. possono
essere sottoscritti solo da banche o altri investitori qualificati. Perciò
hanno avuto finora scarsa diffusione.
Eppure la società a responsabilità limitata, introdotta nel nostro ordinamento
solo con il codice civile del 1942, costituisce oggi il tipo di società di gran lunga
più diffuso. Le ragioni di tale successo sono molteplici.
Minori requisiti di capitale
1) : il capitale sociale minimo richiesto per la
10mila
costituzione della società è di anziché 50mila, come per le altre
società di capitali. E non solo: a partire dal 2013, il capitale minimo non
costituisce più condizione per la costituzione. La società a
responsabilità limitata può essere costituita anche con un capitale
inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno 1 euro, con
l’unica conseguenza che in questo caso i conferimenti devono
versarsi per interno e in denaro al momento della sottoscrizione
nelle mani degli amministratori e che è previsto un maggiore
accantonamento di utili per la riserva legale. L’importo del minimo di
capitale continua tuttavia ad avere rilievo come limite per la riduzione del
capitale. E così, se è vero che oggi possono costituirsi società a
responsabilità limitata con capitale inferiore a 10mila euro, è da escludere
per contro che le società già dotate del capitale minimo possono
successivamente ridurlo al di sotto di tale soglia.
La derogabilità del minimo legale in sede di costituzione è una
misura volta a favorire la nascita di nuove società e consentire il
loro graduale rafforzamento patrimoniale mediante l’accumulo di
riserve nel corso degli esercizi; non può e non deve servire invece ad
assecondare la decapitalizzazione di società in cui è stata già raggiunta la
soglia del capitale minimo. Nel contempo la riforma del 2003 ha inoltre reso
meno complessa la disciplina dei conferimenti ed ha consentito l’apporto di
opere e servizi, vietato nella società per azioni.
Minori costi di funzionamento
2) : la presenza di un organo di controllo è in
sostanza obbligatoria solo per le s.r.l. che superano determinate dimensioni
ed anche in questo caso può limitarsi alla nomina di un solo sindaco o
revisore, anziché di un collegio sindacale composto da più persone. Perciò
nella prassi sono poche le società a responsabilità limitata dotate di un
apposito organo di controllo, e di controlli sulla gestione sono direttamente
esercitati dai soci.
Maggiore flessibilità organizzativa
3) : secondo la disciplina dettata dal
codice del 1942 l’assetto organizzativo della società a responsabilità limitata
ricalcava il modello base della società per azioni, pur caratterizzandosi per
la possibilità di una più snella articolazione e di una più attiva e diretta
partecipazione dei soci alla vita della società. Sono proprio questi ultimi
profili ad essere significativamente accentuati dall’attuale disciplina –
innovata dalla riforma del 2003 – che si caratterizza per l’ampio spazio
riconosciuto all’autonomia privata. Nella s.r.l. è oggi consentito adottare
statutariamente anche soluzioni organizzative proprie della società di
persone. Ad es, in tema di decisioni dei soci, e per quanto riguarda i modelli
di amministrazione. Nel contempo è sotto più profili rafforzata la tutela del
singolo socio, con il riconoscimento di nuovi diritti, quale la legittimazione
individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità verso gli
amministratori.
Minori costi di costituzione
4) : i minori conferimenti richiesti, la possibilità
di prevedere una struttura organizzativa con meno cariche sociali, rendono
la costituzione di una s.r.l. decisamente più economica di una società per
azioni. Il legislatore negli ultimi anni ha puntato molto su questo aspetto al
fine di agevolare la costituzione di nuove imprese, non solo con la ricordata
riduzione fino ad un euro della dotazione iniziale di capitale, ma anche
società a
introducendo nel 2012 un sottotipo speciale di s.r.l., la “
responsabilità limitata semplificata”, la cui costituzione è esentata persino
dal pagamento degli oneri notarili.
In definitiva, l’obiettivo di fondo della novità introdotte a partire dalla riforma
del 2003 è quello di accentuare il distacco della società a responsabilità
limitata dalla società per azioni e di farne un modello societario
particolarmente elastico, che consenta di valorizzare i profili di carattere
personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese. In breve, di
realizzare meglio di quanto seppe fare il legislatore del 1942, l’idea della
società a responsabilità limitata come tipo di società di capitali che si presta
meglio della società per azioni per l’organizzazione di imprese di modeste
dimensioni, a base familiare e comunque con una compagine societaria
ristretta ed attiva.
La costituzione della società. La società a responsabilità
limitata unipersonale.
La costituzione della società a responsabilità limitata presenta alcune
deviazioni dal regime della società per azioni, la cui disciplina è ampiamente
richiamata.
a) Non è ammessa la stipulazione dell’atto costitutivo per pubblica
sottoscrizione e non trova perciò applicazione la disciplina prevista per i
promotori.
b) Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per le s.r.l. è di
10mila euro. Però in sede di costituzione il capitale può essere
1 euro.
determinato in una misura inferiore, purché pari ad almeno
c) La denominazione sociale può essere liberamente formata come
nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere
l’indicazione di società a responsabilità limitata.
Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo
indeterminato.
Il contenuto dell’atto costitutivo, fissato dall’art.2463, ricalca quello della
società per azioni, salvo la sostituzione delle indicazioni relative alle azioni con
quella della quota di partecipazione di ciascun socio. E come nella società per
azioni, non può ritenersi nulla la vendita delle quote prima dell’iscrizione nel
registro delle imprese.
La s.r.l. è il primo tipo di società di capitali per il quale fu introdotta nel 1993 la
possibilità di costituzione da parte di un singolo socio, con il mantenimento
della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. L’originaria disciplina è
stata significativamente modificata dalla riforma del 2003 ed allo stato coincide
con quella della società per azioni unipersonale per quanto riguarda gli specifici
profili di differenziazione dalla società pluripersonale.
I conferimenti. Le altre forme di finanziamento.
Nella disciplina previgente ai conferimenti della società a responsabilità
limitata si applicavano le stesse regole dettate per la società per azioni. La
materia è stata profondamente modificata, tuttavia, dalla riforma del 2003.
Sono infatti caduti larga parte dei limiti e dei divieti previsti per la s.p.a.
riguardo all’oggetto del conferimento. L’attuale principio base è che, come
nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata
“possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica”. Però, se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Inoltre, se il
capitale sociale è determinato in misura inferiore al minimo legale non
vi è scelta sui beni conferibili: può essere conferito esclusivamente
denaro, e i conferimenti devono essere interamente versati al
momento della costituzione.
Per semplificare e ridurre i costi di costituzione della società, il versamento
iniziale del 25% dei conferimenti in danaro e dell’intero sovrapprezzo (o
dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale oppure di società con
capitale determinato in misura inferiore al minimo legale) va effettuato
direttamente all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo, anziché
presso una banca. Nell’atto costitutivo sono indicati i mezzi con cui è stato
effettuato il pagamento.
È espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi –
vietato invece nella società per azioni – purché l’intero valore assegnato a tale
conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una
fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede, il socio ha però facoltà di
sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in denaro presso la società. Benché la legge non lo
stabilisca espressamente, è inoltre opinione prevalente e corretta che anche i
conferimenti di opere e servizi debbano essere soggetti a stima, come quelli in
natura.
Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura. Resta fermo il
vincolo che gli stessi devono essere interamente liberati al momento della
sottoscrizione. Non è però necessario che l’esperto chiamato ad effettuare la
valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un
revisore o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Non è inoltre
espressamente prevista alcuna revisione della stima, che però è certamente
doverosa per gli amministratori.
Specificamente disciplinata è la posizione del socio moroso, con disciplina
applicabile anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza
assicurativa o la fideiussione bancaria presentata dal socio a garanzia dei
conferimenti, salvo che il socio non le sostituisca con il versamento del
corrispondente importo in denaro. Decorso inutilmente il termine di 30gg dalla
diffida ad adempiere da parte degli amministratori, il socio moroso non può
partecipare alle decisioni dei soci. Rispetto alla disciplina della s.p.a., resta
ferma la facoltà per la società di vendere coattivamente le quote del socio
moroso, in alternativa alla normale azione giudiziaria. La quota del socio
moroso deve però essere prima offerta in opzione agli altri soci (in proporzione
alla loro partecipazione), per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.
E se mancano offerte di acquisto da parte dei soci, si procede alla vendita
carattere più
all’incanto solo se l’atto costitutivo lo consente. Emerge in ciò il
personalistico della società a responsabilità limitata.
In mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso,
trattenendo le somme riscosse. In tal caso, il capitale deve essere
immediatamente ridotto in misura corrispondente, in quanto la s.r.l. non può di
regola acquisire le proprie quote.
Altra significativa novità della riforma del 2003 è l’introduzione di una specifica
finanziamenti dei soci
disciplina dei – assente invece nella società per azioni –
volta a porre un freno al fenomeno, diffuso soprattutto nella società a base
familiare, delle società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti
a titolo di capitale di prestito da parte dei soci. L’art.2467 stabilisce al riguardo
postergato
che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è rispetto al
soddisfacimento degli altri creditori. Ne consegue che gli amministratori non
possono rimborsare i finanziamenti dei soci quando il rimborso metta a
repentaglio il soddisfacimento degli altri creditori.
I titoli di debito. titoli di debito
Con l’attuale disciplina è consentito alle s.r.l. di emettere ,
peraltro sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di società per azioni
ma soggetti alla disciplina secondaria del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
A differenza delle obbligazioni, l’emissione di titoli di debito è consentita
solo se prevista nell’atto costitutivo. Ed è l’atto costitutivo a stabilire
se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli
amministratori “determinando gli eventuali limiti, le modalità e le
maggioranze necessarie”.
La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità
del rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. Può anche
prevedere che condizioni e modalità di rimborso possano essere modificate con
il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
Ampia è la libertà concessa all’autonomia statutaria nella determinazione del
contenuto dei titoli di debito. La legge puntualizza però che tali titoli sono
prestito
emessi a fronte di un apporto a titolo di . Ne consegue che, al
pari delle obbligazioni, il diritto al rimborso non può essere condizionato
all’andamento economico della società; solo la misura degli interessi
può esserlo.
L’atto costitutivo può poi assimilare ulteriormente i titoli di debito alle
titoli di massa
obbligazioni, prevedendone l’emissione come (ossia
uguale valore nominale uguali diritti
come frazioni di e con di
un’unitaria operazione di finanziamento) e la loro circolazione secondo
la disciplina dei titoli di credito. Ma, nel silenzio della legge, tali
caratteristiche non sono necessarie. Potrà pertanto essere prevista
titoli individuali
anche l’emissione come (ciascun titolo rappresenta
una distinta operazione di finanziamento), e potrà essere esclusa la
destinazione dei titoli alla circolazione (o alla circolazione secondo princìpi
cartolari). Potranno essere anche emessi titoli di debito convertibili in
partecipazioni sociali, con l’applicazione analogica delle regole in tema di
obbligazioni convertibili.
Né la disciplina codicistica, né le disposizioni di attuazione emanate dal Cicr,
stabiliscono limiti quantitativi all’emissione, in quanto la tutela del pubblico dei
risparmiatori è realizzata con altri mezzi, e precisamente tramite un particolare
regime di collocamento e di circolazione dei titoli di debito. I titoli di debito
non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei
risparmiatori. Possono infatti essere sottoscritto solo da “investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale”; investitori, cioè, per il
quale è prescritto il rispetto di idonei requisiti di solidità patrimoniale stabiliti
dalle competenti autorità di vigilanza. Investitori che, in caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, rispondono per legge della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali o soci della società emittente.
Il che, unitariamente all’elevato taglio minimo (50mila euro) ha finora
scoraggiato la diffusione di questo tipo di finanziamento.
Le quote sociali.
Nella società per azioni il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee
e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero.
Diverso è invece il criterio legislativo di divisione del capitale nella
criterio personale
società a responsabilità limitata. È un e non un criterio
astratto-matematico, dato che nella s.r.l. le quote di partecipazione dei soci
non possono essere rappresentate da azioni.
Il capitale della società a responsabilità limitata è quindi diviso in
numero dei soci:
parti in base al il numero iniziale delle quote
corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della
unica quota di
società e ciascun socio diventa titolare di un’
partecipazione . Da qui una serie di differenze delle quote rispetto alle azioni.
Mentre le azioni sono necessariamente di ugual valore, le quote
diverso ammontare
possono essere di e normalmente lo sono, se
inizialmente è diverso l’ammontare del capitale sottoscritto da
ciascun socio.
Infatti, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il valore delle quote è
determinato in misura proporzionale al conferimento. Così, ad es, il socio che
sottoscrive capitale per dieci euro, non avrà dieci quote da un euro, bensì
un’unica quota di dieci euro.
Come nelle società per azioni, l’atto costitutivo può però determinare il valore
non proporzionale
delle partecipazioni in misura ai conferimenti, purché il
valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del
capitale. Ma, anche in questo caso, nella società per azioni il socio riceverà un
certo numero di azioni tutte di uguale valore; invece, nella società a
responsabilità limitata, diventa titolare di una sola quota del valore indicato
nell’atto costitutivo.
Ne consegue che, mentre le azioni attribuiscono uguali diritti, le quote
possono essere anche sotto profilo le une diverse dalle altre. Infatti, la
regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto
costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento.
Si tratta tuttavia non solo di regola dispositiva, ma di regola che può essere
ampiamente derogata dall’autonomia statutaria dato che l’atto costitutivo
singoli soci
può prevedere l’attribuzione ai “di particolari diritti
riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili”,
o riguardanti anche altre materie: perciò, una quota personale può essere
privilegiata nella distribuzione degli utili, un’altra postergata nella
partecipazione alle perdite, ad un socio potrà essere riservata
l’amministrazione della società, ecc. Salvo diversa previsione statutaria,
questi diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso
tutti i soci
di . Inoltre, siccome i diritti speciali sono attribuiti dall’atto
costitutivo direttamente alla persona del socio, in caso di alienazione
non si trasferiscono automaticamente all’acquirente: essi si
estinguono con la perdita della qualità di socio da parte del cedente,
se l’atto costitutivo non dispone diversamente. categorie speciali di
Il contrario avviene invece quando l’atto costitutivo crea
quote fornite di diritti diversi, così come ora espressamente è consentito fare
alle PMI costituite in forma di s.r.l.: in questo caso, i diritti speciali circolano
insieme alla quota e sono riconosciuti sempre all’attuale titolare della
partecipazione sociale. unica unitario
Ancora, la quota di s.r.l. è e resta ed esprime in modo la
posizione di quel determinato socio nella societ&agrav
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Profili sistematici di una SRL, Diritto commerciale II
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