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DEFINIZIONI DI PARTE
Tipo di giudizio Introduce l’azione Subisce l’azione
Procedimento di I grado introdotto con Attore Convenuto
citazione
Procedimento di I grado introdotto con Ricorrente Resistente
ricorso
Appello Appellante Appellato
Cassazione Ricorrente Resistente
Giudizio di esecuzione Creditore procedente Debitore escusso
Giudizio cautelare Ricorrente Resistente
2 – legali difensori
L’art. 82 c.p.c. sancisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00 (millecento/00). Negli altri casi, le
parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. Il giudice di pace,
tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su
istanza verbale di parte, può autorizzare a stare in giudizio di persona. Davanti alla Corte di
Cassazione occorre il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo. L’art. 86 c.p.c.,
comunque, permette a chi abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con
procura presso il giudice adito, di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Ai sensi
dell’art. 87 c.p.c., la parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente
tecnico nei casi e con i modi stabiliti.
L’art. 83 c.p.c. precisa che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può
essere anche apposta in calce o a margine della citazione o dell’atto in genere, o anche
della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore
originariamente designato. In tali casi, l’autografia della sottoscrizione della parte deve
essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e unito all’atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici. La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo a meno che nell’atto non è espressa volontà diversa.
L’art. 84 c.p.c. dispone che quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può
compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge
non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importano
disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la
rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del
difensore. 3 – responsabilità delle parti per i danni processuali
L’art. 90 c.p.c. sancisce che il giudice, con la sentenza che chiude il grado del processo,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne
liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non
superiore all’eventuale la proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli
articoli 287 e 288 c.p.c. dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause dinnanzi al giudice di pace con un valore inferiore ad € 1.100,00 (euro millecento/00),
le spese e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.Tuttavia, il
successivo art. 92 c.p.c. dispone che il giudice può escludere la ripartizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue. Se vi è soccombenza reciproca,
il giudice può compensare le spese che tra le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel
processo verbale di conciliazione.
L’art. 96 impone alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio in mala fede o con
colpa grave possa essere condannata oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che
liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
L’art. 97 c.p.c. statuisce che se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse
alle spese ed ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può pronunciare
condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza
non ripartisce le spese, la ripartizione è intesa per quote uguali.
4 – diritto di azione e tipologie di attività giurisdizionale
L’art. 99 c.p.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre
domanda al giudice competente. Questa disposizione si accompagna a quelle contenute negli
artt. 2907 e ss. c.c., in merito all’attività giurisdizionale.
L’art. 2907 c.c. prescrive che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità
giudiziaria su domanda di parte (art. 99 c.p.c.) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza
del pubblico ministero o d’ufficio. L’art. 2908 c.c. prescrive che nei casi previsti dalla legge,
l’autorità giudiziaria può costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici, con
effetto tra le parti, i loro eredi od aventi causa. Occorre però soffermarsi sull’aspetto dell’impulso
ex officio, che ricorre in realtà in casi limitatissimi opportunamente previsti dalla normativa,
ne procedat iudex ex officio
vigendo fuori di essi il brocardo cui consegue l’esclusività del potere di
azione in capo al titolare del diritto leso.
Da queste norme si evince la suddivisione dell’attività giurisdizionale c.d. di cognizione a seconda
di tre distinti indirizzi:
1. Giurisdizione di accertamento, dove il giudice interviene in una situazione di incertezza di
rapporti giuridici per dichiarare l’esistenza o meno di un diritto, indipendentemente dalla
violazione di una norma (es., il datore di lavoro propone la domanda per accertare
inconfutabilmente che una serie di assenze del lavoratore integrino la fattispecie di giusta
causa di licenziamento);
2. Giurisdizione costitutiva, che tende a produrre una modificazione giuridica, ossia a
costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. La giurisdizione costitutiva può
essere necessaria qualora il diritto può essere attuato esclusivamente dal giudice (es.,
separazione dei coniugi, interdizione, inabilitazione, ecc.) oppure non necessaria, come nel
caso dell’obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare proprio rimasto ineseguito
e attuabile con sentenza ex art. 2932 c.c. (da distinguersi dal c.d. contratto preliminare
improprio, ossia un contratto qualificabile come una compravendita realizzata per scrittura
privata senza formale atto notarile);
3. Giurisdizione di condanna, con cui si chiede, oltre all’accertamento del diritto che si vuole
far valere, l’affermazione di un diritto violato e del conseguente bisogno di riparazione. Il
principale effetto della sentenza di condanna è la formazione del titolo esecutivo, ma non è
l’unica: altri effetti sono l’iscrizione di ipoteca giudiziale (la sentenza attribuisce al creditore
la legittimazione di procedere a proprie spese all’iscrizione di ipoteca di un immobile del
debitore ex art. 2218 c.c.) e l’applicazione della prescrizione ordinaria (i diritti per i quali la
legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci
anni, come premio al creditore che abbia dimostrato vitalità del credito avviando un’azione di
condanna).
La domanda dell’attore potrebbe invece richiedere l’esecuzione di un’attività giurisdizionale
di esecuzione, la quale mira ad ottenere l’attuazione pratica del diritto del creditore anche
contro la volontà del debitore (es., pignoramento), nonché di un’attività giurisdizionale
cautelare, la quale mira ad impedire che il diritto da tutelare sia pregiudicato durante il
tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale. Dato che quest’ultima attività è
strumentale a quella di cognizione o di esecuzione, non presenta caratteri autonomi ma, a
seconda dei casi, quelli propri della cognizione, dell’esecuzione oppure di entrambe.
5 – interesse ad agire
L’art. 100 c.p.c. rubricato interesse ad agire dispone che per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Pertanto, la tutela giurisdizionale civile si attiva su richiesta di un soggetto che abbia
l’interesse e la legittimazione ad agire poiché è stato leso un suo diritto soggettivo
meritevole di tutela. In altre parole, affinché il processo civile nasca, è necessaria una
richiesta, un’azione, promossa al fine di conseguire un giudizio con cui ottenere una certa utilità
(c.d. interesse ad agire) da parte di un c.d. attore, il quale ritenga di essere titolare di un diritto
soggettivo protetto dall’ordinamento e quindi al contempo legittimato a difenderlo (c.d.
legittimazione ad agire), poiché leso da altri.
Il potere di promuovere un’azione spetta a tutti, cittadini italiani e non, ad eccezione
dei soli incapaci, in sostituzione dei quali il potere di proporre domande relative ai loro diritti
spetta ai loro rappresentanti legali.
6 – litisconsorzio necessario
L’art. 101 c.p.c. istituisce il principio del contraddittorio, sancendo che il giudice non può
statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata
regolarmente citata e che durante il processo tutte le parti interessate dovranno essere tenute
informate e messe in condizione di difendersi.
Naturalmente conseguente all'art. 101 c.p.c., l’art. 102 c.p.c., rubricato “litisconsorzio
necessario”, sancisce che se la decisione deve essere pronunciata coinvolgendo più
parti, queste debbono agire od essere convenute nello stesso processo. Se questo è stato
promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del
Ratio legis
contraddittorio in un termine perentorio da lui stesso stabilito. è quindi proprio
garantire il principio del contraddittorio.
Ciò avviene, ad esempio, quando un attore chiede di condannare il convenuto alla demolizione