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Co.Co.Co

Co.Co.Co nascono nel 1973 con l'introduzione dell'art. 409 la cui riforma pensionistica introduce su di esse una tassazione maggiore fino al 1995. La parola "coordinata" sta ad indicare il coordinamento funzionale tra il prestatore d'opera e quella del committente per raggiungere la finalità alla quale mira il committente, mentre la parola "continuativa" può riferirsi sia all'esecuzione dell'attività, sia alla ripetizione di più opere, ossia dei risultati collegati da un nesso di continuità. Le Co.Co sono diverse dal contratto d'opera perché per soddisfare gli interessi delle parti il rapporto è durevole e in più è più legato alle esigenze del committente. Circa la retribuzione per le Co.Co non vale l'art. 36 ma si basa sull'art. 2225 cc la quale retribuzione è convenuta dalle parti o stabilita da un giudice. Con il Job Act si aboliscono le

Co.Cotrasformandole in P.Iva.8. Tipologie di contratto di lavoro a-tipicoContratti a tempo parziale (part-time ‹40h/sett per le industrie e ‹36h/sett per le pubbliche imprese): cioècon un rapporto di lavoro inferiore al tempo pieno. Essi possono essere:

  • verticali, nella settimana/mese/anno, si lavora solo in alcuni giorni determinati e scritti sul contratto;
  • orizzontali, prende tutti i giorni della settimana ma con orari ridotti;
  • misto, in cui è presente sia il lavoro verticale che orizzontale, a discrezione dell’azienda e dei suibisogni.

Questo tipo di contratto presenta clausole elastiche con il quale il datore di lavoro può chiedere con unpreavviso di qualche giorno di passare da un lavoro Part-time a uno a tempo pieno quando si è in un picco dilavorazione; e delle clausole flessibili con le quali si può chiedere di modificare i propri giorni di lavoro percoprire delle esigenze di altri lavoratori in modo

sporadico. Contratto a tempo determinato (a termine): dalla nascita del contratto e si sa già quando terminerà. Questo tipo di contratto è stato più e più volte rimaneggiato nel corso degli anni. Con il D.lgs 368/01, per armonizzare i diversi paesi europei, in Italia diviene facoltà del datore di lavoro apporre il termine del contratto sottoscrivendo le ragioni tecniche del lavoro a termine (coprire una maternità, una malattia, un picco di lavorazione), esso viene svincolato dalla legge e dal ccnl (prima liberalizzazione). Con il governo Prodi e il ministro Damiani nel 2007 si pone il limite di 36 mesi trascorsi i quali il contratto diviene a tempo indeterminato. Con la riforma Fornero, l. 92/12 si innalzano i contributi del 1,4% nei contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Si apportano delle semplificazioni delle causali (seconda liberalizzazione). Si ampliano i periodi di pausa tra i rinnovi (da 10/20 giorni a
  1. Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) prevede che i nuovi contratti a termine possono avere una durata massima di 12 mesi senza causali.
  2. Aumentano i costi contributivi e prevede un limite del 20% dei dipendenti di una stessa impresa che possono godere del contratto a tempo determinato.
  3. Con il governo Renzi non sono più necessarie le causali, ritorno al tempo di pausa da 90 a 10/20 giorni per il rinnovo, le proroghe possono essere solo 5 in 36 mesi poi si passa al contratto a tempo indeterminato.
  4. Contratto a lavoro somministrato (nuova definizione di lavoro interinale): nasce con il pacchetto Treu (l.196/97) esso da facoltà ad agenzie private di collocare lavoratori in aziende private (di solito in picchi di lavorazione). Questo tipo di contratto è particolare perché può durare anche solo un giorno e in più vede la presenza di 3 soggetti e 2

contratti: lavoratore/azienda utilizzatrice e azienda utilizzatrice/azienda fornitrice del lavoratore. Anche il potere del datore di lavoro è diviso: potere di controllo e direttivo (azienda utilizzatrice), potere disciplinare (azienda fornitrice del lavoratore). Con il D.lgs 276/03 si passa da lavoro interinale a lavoro somministrato ed elimina il divieto d'appalto della manodopera, anche i privati possono entrare nell'intermediazione della domanda e offerta di lavoro. Questa somministrazione può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Con il D.lgs 81/2015 art.35 non è necessario specificare le causali e fissa al 20% la quota massima di dipendenti con questo tipo di contratto. Il lavoro somministrato è diverso da un appalto in quanto nel primo l'azienda non si assume il rischio di impresa mentre nel secondo caso si.

Rapporti di lavoro speciali: ne fanno parte:

  • gli Apprendistato, contratto di lavoro a causa mista in cui
c'è sia una finalità occupazionale e sia formativa. La legge Biagi l.30/03, distingue 3 tipi di apprendistato (diritto-dovere obbligo formativo 15-25 anni/ professionalizzante 18-29 anni/ alta formazione e ricerca 18-29 anni). La forma del contratto è scritta e presenta tutte le assicurazioni contributive e assistenziali+ aspi; Particolare rapporti di lavoro subordinato: pubblico impiego selezionato per concorso ed è in funzione del bene pubblico; a domicilio tariffa anche a cottimo e si possono gestire le ore di lavoro; telelavoro; lavoro domestico con procedure di assunzione e licenziamento semplificate; lavoro sportivo tesserati alla federazione; lavoro nautico; ecc. Lavoro pubblico, dove la pubblica amministrazione opera come un datore di lavoro privato ma con una serie di eccezioni (contratto speciale). 9. Requisiti del contratto di lavoro Il contratto di lavoro è uno scambio in cui due soggetti (lavoratore e datore di lavoro) si coobbligano

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione, mentre il lavoratore si obbliga alla prestazione. Il datore di lavoro ha il potere di spostare il lavoratore unilateralmente a mansioni equivalenti (ius variandi) che rientra nel suo potere direttivo. Con il Job Act si ha il demansionamento, ossia è in facoltà del datore di lavoro spostare anche a mansioni inferiori (non equivalenti) e senza obblighi di somministrare corsi di preparazione o formazione. I requisiti di un contratto di lavoro sono:

  • Accordo tra le parti;
  • Contratti a prestazioni corrispettive (art.36 Cost), non è piena poiché viene corrisposta anche durante le ferie e le malattie;
  • Contratto a titolo oneroso (contratto gratuito non illecito es. volontariato, culto);
  • Non sempre la forma del contratto deve essere scritta (prima dell'assunzione deve avvenire la comunicazione agli enti, poi c'è il periodo di prova ed in fine l'assunzione).

definitiva);

Prestazione di fatto comporta un contratto di lavoro valido;

Oggetto del contratto: mansioni e retribuzioni;

Obbligo comunicazione da parte del datore di lavoro a uffici specializzati (CPI, sono in forma on-line).

10. Poteri del datore di lavoro

Potere Direttivo: disciplinato dall'art. 2104 cc, è il datore di lavoro quello che dà le direzioni di come va fatto il lavoro. Il potere è legittimato dal contratto. Il datore di lavoro che dirige l'impresa in quanto imprenditore e in quanto imprenditore è lui che cura i suoi interessi è lui che sa come va fatto il lavoro e di conseguenza è lui che dà le direttive ai suoi dipendenti e quindi dice come va svolto il lavoro e i dipendenti devono ubbidire. Rientra nel potere direttivo lo "ius variandi" ossia il potere del datore di lavoro di variare la mansione al lavoratore momentaneamente o permanentemente a patto che sia una mansione equivalente.

Così che il lavoratore non ci perda né di remunerazione né di qualifica, purché nei limiti di legge (art.41 Cost).

Oggi, lo "ius variandi" si è molto ampliato per cui non importa più che le mansioni siano equivalenti, in quanto possono anche essere inferiori e questo lo dice il Job Act. Possono essere inferiori senza che il lavoratore svolga quella che era la formazione prevista come necessaria in passato. Lo "ius variandi" può anche riguardare lo spostamento della sede di lavorazione (solo per lo spostamento all'estero c'è bisogno del consenso del lavoratore).

Potere di Controllo: anch'esso legittimato dal contratto. Si interessa dello svolgimento della prestazione e in caso di assenza e malattia si interessa sull'attitudine professionale (visita fiscale, che non è un'invasione della privacy).

Potere Disciplinare: legittimato dal contratto. Esso è procedimentalizzato,

Cioè, esiste una procedura per poterlo utilizzare da parte del datore di lavoro e si basa sul principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore rispetto al suo errore. Procedimentalizzazione significa che ci si attiene al principio di legalità quindi bisogna indicare quali sono le inflazioni e le corrispondenti sanzioni. Il principio del contraddittorio, nel senso che io accuso il lavoratore di aver rubato dei beni dell'azienda e devo dargli la possibilità di spiegarsi magari di fronte ad una terza parte che sia neutrale, infatti ci si può rivolgere ad un collegio di conciliazione e arbitrato e solo in caso di recidiva scattano le sanzioni. Dal rimprovero verbale si passa a quello scritto, alla sospensione, al licenziamento disciplinare.

11. Obblighi del prestatore d'opera (lavoratore autonomo)

Il lavoratore autonomo o prestatore d'opera è un tipo di lavoratore che non è soggetto ai tre poteri del

datoredi lavoro. Egli compie un'opera o un servizio con lavoro d'opera. Egli però è tenuto a rispettare degli obblighi per mantenere un rapporto di lavoro. Gli obblighi del prestatore d'opera sono ovviamente quelli di svolgere il lavoro per cui si è pagati. La collaborazione è il primo obbligo del prestatore d'opera, cioè il lavoratore non solo deve svolgere l'attività per cui è pagato ma anche farlo in maniera collaborativa e attiva, in qualche modo non meccanicamente, ma si impegna. La collaborazione è funzionale all'organizzazione dell'impresa. Collaborare significa svolgere con diligenza il proprio lavoro il che non significa condividere gli obiettivi dell'azienda e condividere i piani programmatici del datore di lavoro. Un obbligo importante è quindi la diligenza dell'attività lavorativa che in base all'esperienza del lavoratore si applica. Più ha esperienza

più sipensa sia diligente. La diligenza è nell’interesse dell’impresa. La diligenza misura la qualità e la quantità della prestazione dovuta, in qualche modo è la vera essenza della collaborazione. In più deve svolgere il proprio lavoro con

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
9 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PsyGlo_95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Bianco Adele.