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Atto costitutivo di una cooperativa

L'atto costitutivo deve essere redatto tramite atto pubblico e le sue indicazioni in parte coincidono con la disciplina della spa, tuttavia è necessario inserire:

  1. L'oggetto sociale ed i relativi requisiti richiesti dai soci;
  2. Gli stessi requisiti, condizioni e procedure di ammissione di nuovi soci con criteri non discriminatori e coincidenti con lo scopo mutualistico, nonché il modo ed il tempo in cui devono essere effettuati i conferimenti;
  3. Condizioni di recesso e di esclusione;
  4. Ripartizione di utili e ristorni.

La denominazione deve contenere l'indicazione di cooperativa e può essere formata liberamente. L'atto deve poi essere iscritto nel registro delle imprese e da quel momento la cooperativa ottiene personalità giuridica. Deve poi essere iscritta anche nell'albo delle cooperative.

La disciplina dei conferimenti è identica a quella delle spa. Inoltre, è stata abbattuta la distinzione tra cooperative con soci a

responsabilità limitata ed illimitata. Ora delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Il socio che non effettua i conferimenti può essere escluso dalla società, e risponde per i pagamenti non versati per un anno dal giorno dell'uscita dalla società. Se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è tenuto a restituire alla stessa quanto ricevuto per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni. Il creditore del socio e non della società non può far valere il credito sulla quota o sulle azioni dello stesso. QUOTE/AZIONI: a seconda del tipo di società i conferimenti possono essere rappresentati da quote o azioni, tuttavia nessun socio persona fisica può avere una partecipazione superiore a 100k (nelle cooperative con più di 500 soci si può elevare tale limite fino al 2% del capitale). Illimite nonopera per i conferimenti di beni in natura o crediti, o soci diversi da persone fisiche. Per il carattere personale della partecipazione, queste ultime non possono essere liberamente trasferite senza l'autorizzazione degli amministratori, e nel loro silenzio si considera consenso, tuttavia l'autorizzazione non può essere concessa se non sono rispettati i requisiti soggettivi dell'atto costitutivo. L'atto può anche vietare del tutto il trasferimento delle partecipazioni, salvo il diritto di recesso per i soci con preavviso di 90 giorni e se sono trascorsi almeno 2 anni dal suo ingresso in società. L'atto può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare le partecipazioni della società, purché venga mantenuto un rapporto tra netto e indebitamento superiore a 1/4, inoltre devono essere utilizzate gli utili o le riserve disponibili. Tuttavia, tutte queste limitazioni possono complicare la raccolta di capitale di rischio, che

è tuttavia agevolata tramite i soci sovventori e azioni dipartecipazione cooperativa.

SOCI SOVVENTORI: le cui partecipazioni sono rappresentate da quote o azioni nominative liberamente trasferibili. La loro figura permette la raccolta di capitale di rischio anche tra soggetti privi di requisiti soggettivi affini allo scopo mutualistico. L’atto costitutivo può prevedere che ai soci sovventori venga riservata una maggiore ripartizione degli utili, che tuttavia non può essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto alla remunerazione prevista per gli altri soci.

L’atto può prevedere anche una maggiorazione del voto in base alla partecipazione, non oltre 5 voti però, ed i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Essi possono anche essere nominati amministratori ma la maggioranza di essi deve essere composta da soci cooperatori.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA: costituiscono

una particolare categoria di azioni simili alle azioni di risparmio, sono infatti prive del diritto di voto ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Possono essere emesse per un valore non superiore alle riserve indisponibili o al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, devono essere prima offerte in opzione ad almeno la metà dei soci o ai dipendenti della società, che possono sottoscriverle superando i limiti massimi di partecipazione. Se interamente liberate possono essere anche al portatore, godendo dell'anonimato e sono liberamente trasferibili. Esse sono privilegiate perché assicurano una partecipazione maggiorata del 2% rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori, in sede di scioglimento hanno diritto al rimborso per prime (prelazione) per il loro valore nominale e le perdite incidono su essa nei limiti del valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. È prevista anche in questo caso.un numero di voti proporzionale al loro capitale sociale.

più voti inmisura non superiore a 5, ed anche ai soci sovventori purchè non vengasuperata la soglia complessiva di 1/3 dei voti spettanti a tutti.

Nelle cooperative consortili (dove lo scopo mutualistico vienerealizzato tramite l’integrazione delle rispettive imprese o di alcune fasidi esse) il voto può essere attribuito in base alla partecipazione manessun socio può esprimere più di 1/10 del totale dei voti o più di 1/3dei voti spettanti ai soci presenti.

Hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno90gg, i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri socied ogni socio può rappresentarne max 10. Il voto può essere espressoanche per corrispondenza se l’atto lo prevede.

I quorum deliberativi e costitutivi sono calcolati secondo i voti per testee non in base alla partecipazione al capitale, sono determinati in misuramaggiore o minore dall’atto costitutivo secondo le

maggioranze previste per la spa. L'atto costitutivo può prevedere la formazione della volontà sociale progressivamente in 2 fasi, le assemblee separate sono obbligatorie per le cooperative con più di 3000 soci che svolgono la propria attività in più province. Le assemblee separate deliberano sulle stesse materie dell'assemblea generale ed eleggono i soci-delegati che parteciperanno a quest'ultima. L'assemblea generale è quindi formata dai delegati delle assemblee separate e delibera sull'ordine del giorno. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate, mentre quelle delle assemblee generali possono essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate se il voto espresso dai delegati è stato determinante per la maggioranza.

AMMINISTRAZIONE: devono essere presenti almeno 3 amministratori che restano in carica non più di 3 esercizi. Nel sistema tradizionale i

primiamministratori sono nominati dall'atto e successivamente dall'assemblea (in alcuni casi possono essere anche nominati dallo Stato, da un entepubblico o da possessori di strumenti finanziari fino ad 1/3 degli amministratori). Nel sistema dualistico i possessori di strumenti finanziari non possonoeleggere più di 1/3 degli organi del consiglio di sorveglianza e digestione, i componenti del consiglio di sorveglianza scelti dai socicooperatori devono essere soci cooperatori. Se invece è adottato il sistema monistico agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, sempre non oltre 1/3, non possonoessere attribuiti deleghe operative e non possono far parte del comitatoesecutivo. È sufficiente che solo la maggioranza degli amministratorisiano soci cooperatori. COLLEGIO SINDACALE: la nomina di quest'ultimo per le cooperative èobbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la nomina di un organo dicontrollo o di un revisore per

Le srl, nonché quando la cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi. È obbligatoria anche nel caso in cui le cooperative siano sotto la disciplina delle spa, per coerenza col modello societario prescelto.

Per la nomina del collegio lo statuto può attribuire i voti in base alle partecipazioni, e non per teste, inoltre i possessori di strumenti finanziari con diritti amministrativi possono eleggere fino ad 1/3 dei componenti del collegio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: a tale organo è affidata la risoluzione di controversie fra soci o fra soci e società, evitando il confronto con l'autorità giudiziaria. In ogni caso gli amministratori non possono delegare ad esso i poteri in materia di ammissione, esclusione o cessione.

Le cooperative sono inoltre sottoposte al controllo giudiziale e dell'autorità governativa volto all'accertamento dei requisiti mutualistici, la vigilanza spetta al Ministero dello sviluppo economico.

tramite revisioni biennali ed ispezioni straordinarie. In caso di gravi irregolarità o indizi di crisi l'autorità di vigilanza può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione ad un commissario governativo, determinandone la durata della carica e i poteri. Anche quando vengono riscontrate irregolarità nelle procedure di ammissione e la società è inerte a porvi rimedio può essere nominato un commissario ad acta. L'autorità può disporre lo scioglimento nel caso la società sia insolvente, se si sottrae allo scopo mutualistico, se non è in grado di conseguire l'oggetto sociale o se per 2 anni consecutivi non ha redatto il bilancio o compiuto atti di gestione. Anche le cooperative sono soggette al controllo giudiziario previsto dall'art.2409 per le spa. Legittimati all'azione sono i soci titolari di 1/10 del capitale. Deve essere sentita anche
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.