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Finanziamento da parte dei soci

Nel caso di finanziamento da parte dei soci, la società assumerà un obbligo di restituzione. I finanziamenti dei soci sono infatti considerati come capitali di credito che entreranno a far parte del bilancio tra le passività. Tali finanziamenti possono avere natura finanziaria o essere rivolti ad altri finanziatori.

Secondo quanto previsto dalle obbligazioni prese, il rimborso di tali finanziamenti deve essere soddisfatto successivamente, rispetto alla soddisfazione di altri creditori. Il debito della società derivante dal finanziamento dei soci potrà essere convertito in capitale sociale e le somme versate a titolo di finanziamento potranno essere oggetto di rinuncia alla restituzione da parte dei soci che ne avevano diritto.

La riserva che si costituirà mediante la rinuncia al credito dei soci avrà così natura finanziaria e potrà essere utilizzata per la copertura di altre spese o investimenti.

Eventuali perdite future o eventuale riserva di capitale, aumenti di capitale. Amministrazione delle S.r.l. La caratteristica principale della disciplina dell'amministrazione è l'ampiezza dei poteri consentiti della s.r.l. in materia di autonomia statutaria. La normativa vigente in riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell'organo amministrativo, si limita a prevedere che:

  • L'amministrazione dovrà essere affidata ad uno o più soci nominati dal resto dei soci, salvo che per i primi amministratori nell'atto costitutivo;
  • Gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni, l'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
  • Nel caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera in maniera collegiale.

L'atto costitutivo può inoltre prevedere che l'amministrazione sia affidata anche a soggetti

non possono agire al di fuori dei poteri conferiti loro dall'atto costitutivo o dalle decisioni prese dai soci.

Ogni limitazione ai loro poteri è inopponibile ai terzi, a meno che questi non abbiano agito a danno della società intenzionalmente.

Nelle società a responsabilità limitata non è necessaria la presenza di un organo interno di controllo per le S.p.A. Ogni socio ha infatti il diritto di avere dagli amministratori notizie riguardanti lo svolgimento di affari sociali e di consultare i libri sociali anche tramite professionisti di fiducia.

La legislazione vigente dispone che l'atto costitutivo possa prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore dei conti. Il collegio sindacale resta però obbligatorio quando il capitale sociale supera i 120.000 euro oppure, se per due esercizi consecutivi si siano verificate le seguenti condizioni:

  • Totale dell'attivo dallo stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • Occupati mediamente nell'esercizio: 50.

unità. Dipendenti L'obbligo cessa se per due anni consecutivi due dei suddetti limiti non sono superati. In tutte le s.r.l. in cui è presente un o un lo stesso dovrà redigere e collegio sindacale revisore contabile, depositare presso illa propria assumendone anche una parte di responsabilità registro delle imprese relazione al bilancio riguardo i dati indicati a bilancio (responsabilità Quando la nomina del collegio sindacale è dei sindaci). obbligatoria si applicano le disposizioni delle S.p.A. Scioglimento di una S.r.l. L'estinzione di una società di capitali è i produce al compiersi di una serie di avvenimenti estintivi compostida 3 fasi:

  • Verificarsi di una causa di scioglimento
  • Compiersi il processo di liquidazione
  • della società dal registro delle imprese

Cancellazione Le di una S.r.l. sono le seguenti:

  • cause di scioglimento
  • del termine
  • o per la sopravvenuta impossibilità di

conseguirlo per l'impossibilità

Conseguimento dell'oggetto sociale

  • Per l'impossibilità (capitale o per la continua inattività di funzionamento diviso tra soci nemici) dell'assemblea
  • Per sotto il minimo legale, salvo le alternative della trasformazione e della riduzione del capitale sociale reintegrazione del capitale sociale
  • Per le scioglimento anticipato, modifica atto costitutivo deliberazioni dell'assemblea straordinaria;
  • Per le determinate dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge altre cause

Processo di liquidazione di una S.r.l.

Il procedimento di liquidazione di una società di capitali implica il dissolversi di un patrimonio autonomo; questo sarà possibile in quanto, con l'avverarsi di una viene meno il causa di scioglimento, vincolo di che colpisce i e non ne consente la Il destinazione beni sociali divisione tra i soci. processo di comincia con la dei liquidatori

Da parte dell'assemblea dei soci che deve fissare: liquidazione

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher QuelloCheTiServe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto societario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Burigo Francesca.