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ISTITUTI CARATTERISTICI
Trust: negozio fiduciario in senso lato, che permette di gestire grandi patrioni. L’equity è importante per il
trust in quanto ci sono tre soggetti:
- Settlor of trust
- Trustee: soggetto che deve amministrare
- beneficiary
Sia per common law che per equity, il trustee era considerato proprietario effettivo, nonostante lo facesse
a favore di un terzo. Il cancelliere, pur non disconosciendo la proprietà del trustee, considerò la gestione
“buon
del trustee da padre di famiglia” verso i beni del settlor. Questo tutelava anche il beneficiary.
L’equity tutela dunque il terzo soggetto che di intrpone tra amministrato e aministratore
Questi rimedi si sono distinti per la loro incisività ed efficacia.
Iter procedurale dell’equity:
1) Atto introduttivo : il procedimento iniziava attraverso il Bill (petizione ) presentato al cancelliere,
che emette un ordine di comparizione sub poena di sanzioni (pena pecuniaria e arresto per
contempt)
2) Discovery order: esibizione documenti rilevanti
3) Injunction: ordine di assistere da un atto lesivo
4) Equity acts in personam/common law acts in rem
Il cancelliere aveva anche una discrezionalità in ordine alle prove che poteva reclamare per decidere del
caso concreto. Il cancelliere, a differenza delle corti di common law poteva decidere della controversia,
soltanto in base alla propria coscienza, decidendo da solo se il convenuto avesse ragione o meno.
Chiamando il convenuto, tramite la declaration , questi doveva dichiarare la propria posizione, giurando in
merito ai fatti di causa. Il cancelliere doveva valutare se il comportamento del convenuto fosse stato
secondo coscienza e buina fede. Per questo il processo era complementare a quello del common law, ci si
appellava alla grazia e alla coscienza del re.
Per valutare la coscienza, il cancelliere, poteva ordinare al convenuto non solo di presentarsi
personalmente e rispondere anche a quanto presentato nel bill (nella petizione), poteva richiedere il
Discovery order, nel quale si domandava alle parti (al convenuto in particolare) di esibire i documenti che
riteneva rilevanti per la decisione.
Il cancelliere aveva sempre la possibilità di ordinare l’injunction, ossia un ordine di desistere da un atto
lesivo. “equity “common
Si era soliti dire acts in personam”; a differenza dalla common law che agiva sui beni law
acts in rem”. 57
Conflitto di corti di common law ed equity
Questi due schieramenti, iniziarono ad entrare in conflitto. In questo periodo in cui si assisteva al successo
delle corti di equity, le corti di common law corsero il rischio di cadere in desuetudine.
D’altro lato, la scarsa organizzazione della corte del cancelliere unita alla disorganicità e non sistematicità
delle corti del cancelliere, portava dei punti di forza le corti di common law.
Per questo, si giunse ad un compromesso. Ci fu una ricucitura tra i due schieramenti grazie a Giacomo I, il
quale nel 1616 disse che i due sistemi dovevano convivere, ma tra common law e equity, divesse prevalere
la seconda parte.
- Ci fu dunque una tacita intesa
- La giurisdizione del cancelliere non doveva andare oltre, ed usurpare il common law. Il cancelliere
doveva basarsi sui precedenti, senza creare nuove corti
- Il cancelliere che era ecclesiastico iniziò a diventare un uomo di legge che non si basava più sulle
questioni morali, bensì anche alla legge
- Nel 1621, fu imposto il controllo della camera dei lords sulle decisioni della corte di cancelleria
- Questo portò ad una graduale affermazione da parte delle corti di common law del vincolo
precedente.
Elaborando questo sistema, si consolidò un doppio canale di giustizia che vedeva da un lato le corti di
common law, dall’altro le corti di equity.
Questo doppio canale, cessò con il Judicature Act (1873-1875) che portò ad una fusione tra common law ed
equity. In questo modo quando un soggetto privato si rifaceva alla corte unificata, la corte poteva scegliere
se applicare la common law o equity.
Questa distinzione interna sussiste ancora oggi, principalmente sulla base dei settori giuridici:
es. nel diritto penale la common law abbraccia i contratti e la responsabilità civile (dolo, responsabilità
civile).
Su queste materie i common lawyers (coloro che sono più esperti di common law), applicano senza alcun
disagio, provvedimenti, istituti tipici dell’equity. Un common lawyer potrà adottare tranquillamente
l’”andue influence”.
Viceversa alcune delle materie che storicamente appartenevano all’equity, hanno perso la loro autonomia;
così gli equity lawyers possono gestire ed applicare materie che sono previste in caso alla common law,
come ad es. la real property, il trust, le società commerciali, il falllimento, materie in materia di
interpretazione testamentaria o liquidazione (materie che un tempo competevano ai common lawyers.
Questa distinzione tra common law e equity, resta attiva nella distinzione tra common lawyers e equity
lawyers.
Oggi c’è una confusione di competenze, che però viene meno in base all’indole dell’equity lawyer, rispetto
al common lawyer.
IL TRUST
È un istituto, la cui nozione è sconosciuta negli ordinamenti romano-germanistici.
La nozione è del diritto inglese, ed è il frutto più importante dell’equity
FIGURE
- Settlor (trust deed; atto di disposizione dei beni): stipula che alcuni beni debbano essere
amministrati
- Trustee (propery at law): colui che amministra i beni nell’interesse di uno o di più soggetti
- Beneficiary (property in equity): il beneficiario L’istituto del trust
“una persona (settlor), costituisce il trust, stipulando attraverso l’atto di costituzione (il trust deed), la
disposizione di beni, stipula che una parte o tutti i suoi beni siano amministrati da un altro soggetto (il
trustee), il quali li deve amministrare a beneficio di uno o più soggetti (beneficiary).” 58
Ci può essere una quarta figura, non sempre presente, il protector, il quale ha il compito di controllare se
l’operato del trustee sia conforme all’operato dei beni.
Questa operazione (il trust), è frequentissima in Inghilterra. Il trust serve per organizzare combinazioni di
tipo successorio, protezioni di incapaci o donna coniugata, fondazioni e istituti di pubblica utilità, diritto
societario, operazioni internazionali.
Il nostro ordinamento ha molti istituti simili al trust:
- Amministratore di sostegno
- Patrimoni destinato ad uno specifico affare
Con il trust si potrebbero evitare il divieto di patti successori
Il trust è un istituto di equity, in quanto secondo il common law:
- Per la common law, Il trustee: non era un semplice amministratore o rappresentante dei
beneficiari del trust, ma proprietario dei beni oggetto di trust (property at law). Il trustee doveva
“buon
agire da padre di famiglia”. Si iniziò a supplicare il cancelliere, che diede nuove disposizioni,
ordinando al trustee di dare esecuzione all’atto costitutivo del trust
- Poteva compiere liberamente atti di disposizione; unici limiti erano di ordine morale dovendo
amministrare i beni come un buon padre di famiglia;
- Beneficiary: nessuna azione gli spettava per far valere qualche diritto
Non c’era dunque un rapporto fiduciario tra settlor of trust e trustee, per questo il cancelliere veniva
richiesto sempre più spesso.
Fu così che il cancelliere, diede una nuova veste al trust. Il cancelliere prese potere, dando una nuova veste
al trust. Il cancelliere prese potere, dando al trustee l’ordine disposto dall’atto esecutivo del trust. Doveva
dare applicazione all’ordine dato dal cancelliere, pena una sanzione. Il trustee sarebbe stato imprigionato o
i beni sarebbero stati sequestrati.
Nell’attuale concezione, il trustee rimane proprietario, tale qualità è sempre più chiara se si considera che il
trustee, può cedere i beni e ipotesi acquisiti in trust, questi atti di disposizione hanno piena proprietà a
colui che l’ha acquistata.
Questi beni hanno piena validità giuridica.
L’equity avviene in caso di alienazione. In caso di alienazione dei beni costituiti in trust, nel caso in cui il
tradisse la fiducia datagli dal settlor of trust, andando contro la coscienza e la morale, non avesse
amministrato i beni nell’interesse del beneficiario. Si iniziò a supplicare il cancelliere, affiche si pronunciasse
in materia di common law.
Ad oggi il trustee rimane proprietario, l’equity interviene in caso di alienazione
- in caso in cui l’alienazione dei beni costituiti in trust:
a) surrogazione reale: se il trustee avesse alienato i beni a titolo oneroso, il trustee avrebbe
dovuto gestire i beni ottenuti a titolo oneroso.
b) surrogazione personale: se il terzo acquirente dei beni li ha acquistati a titolo gratuito o se è un
acquirente in mala fede. 59
Beneficiary: azione di tracing verso chiunque abbia indebitamente ricevuto i beni in trust, compreso il c.d.
volunteer, ossia l’acquirente in buona fede a titolo gratuito.
Il beneficiario non ha diritto in merito al trust, ma viene garantito da un corpus di regole che attribuisce al
beneficiario un’azione
Trustee:è sì proprietario, ma le sue prerogative sono limitate dal trust deed e delle regole di equity.
Se il terzo acquirente è a titolo gratuito o in mala fede, tale circostanza, non impedisce che il bene divine
dell’acquirente, ma questi diviene trustee, dunque ci sarà una surrogazione personale.
I beneficiari non hanno diritto sul bene del trust, ma tale benessere viene garantito. Il beneficiario può
“volunteer”,
seguire u dirrit.to di sequela (tracing), compreso il ossia l’acquirente in buona fede o a titolo
gratuito.
Il tracing si applicarsi in caso di surrogazione reale (trasferimento del bene), sia in caso di surrogazione
personale.
Secondo l’attuale concezione, il trustee è sì un proprietario, ma le sue prerogative sono limitate dal trust
deed e dalle regole di equity.
La common law inglese che studiamo oggi, non sarebbe stata la stessa, se non ci fosse stato l’equity.
**Per il common law, il trustee non era un semplice procuratore (rappresentante), ne era proprietario. Gli
unici limiti erano quelli posti dalla coscienza (simile all’idea del buon padre di famiglia.
Pr l’equity, il cancelliere inizia ad ordinare il rispetto degli impegni contrattuali previsti dal trust deed. Anche
per l’equity, il trustee non era un amministratore, bensì il proprietario, però riconosceva di fianco al
beneficiario degli interessi equitativi.
In caso di aliena
11/04/2022
I GIURISTI INGLESI FINO AL XVII SECOLO (PROFESSIONI LEGALI)
Va fatta una p