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BASILEA IV
BASILEA III prevede l'attenzione sul patrimonio di vigilanza. Ogni banca ha un patrimonio di vigilanza formato da:
- Prestiti subordinati di terzo livello (TIER 3 CAPITAL): Prestiti subordinati di terzo livello.
- Patrimonio supplementare (TIER 2 CAPITAL): Patrimonio supplementare composto da riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti innovativi di capitale ed ibridi.
- Patrimonio di base (TIER 1 CAPITAL): Patrimonio di base che costituisce il nocciolo duro del capitale di ogni banca del mondo. Al TIER 1 Capital concorrono il capitale versato, le riserve e gli utili non distribuiti.
Alcuni termini chiave:
- Core tier 1 ratio: rapporto tra il patrimonio di base di una banca (Tier 1) e gli impieghi ponderati per il rischio.
- Common equity: patrimonio di qualità primaria in rapporto alle attività ponderate.
- Buffer (cuscinetto): aggiunta al rapporto.
Operativa dal 1° gennaio 2011, la nuova architettura paneuropea (SEVIF o ESFS, sistema europeo di vigilanza finanziaria) coinvolge l'intero sistema finanziario, introducendo la distinzione tra vigilanza macro-prudenziale e vigilanza micro-prudenziale e creando a tal fine due organi:
- ESRB o CERS (comitato europeo per il rischio sistemico). Ha competenze di vigilanza macroprudenziale relative all'intero sistema finanziario per limitare il rischio di crisi sistemiche.
I compiti principali dell'ESRB, privo di personalità giuridica e supportato dal punto di vista logistico
E operativo dalla BCE, sono lo sviluppo di analisi sul sistema finanziario e la segnalazione di aree di rischio e vulnerabilità del sistema finanziario europeo, c.d. risk warnings. La possibilità di introdurre delle politiche macroprudenziali rimane comunque prerogativa delle autorità nazionali competenti.
ESA o AES (european supervisory authorities o autorità europea di vigilanza). Per quanto riguarda la vigilanza micro-prudenziale, ci riferiamo alla stabilità del singolo intermediario. È compito delle ESA vigilare sui tre comparti del sistema finanziario: bancario, assicurativo e mobiliare. Distinguiamo quindi:
EBA o ABE (european banking authority o autorità bancaria europea);
ESMA o AESFEM (european securities markets authority o autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
EIOPA o AEAP (european insurance and occupational pensions authority o autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni).
aziendali e professionali).
Siatema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)
VIGILANZA VIGILANZAMACROPRUDENZIALE MICROPRUDENZIALE
European Systemic of European Systemic Financial Supervisors Risk Board (ESRB) (ESFS)
ESRB (European Systemic Risk Board) – Comitato Europeo per il Rischio Sistemico: il Comitato è stato istituito con regolamento UE 24 novembre 2010, n. 1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2019. L’ESRB dal 1° gennaio 2011 è responsabile della vigilanza macro-prudenziale nell’ambito dell’UE. Il presidente della BCE riveste la carica di presidente dell’ESRB. L’organo decisionale del Comitato è il General Board, composto dai rappresentanti di alto livello della BCE, delle banche centrali nazionali, delle autorità di regolamentazione e vigilanza nazionali ed europee e della Commissione europea. L’ESRB identifica i
rischi alla stabilità del sistema finanziario europeo e, ove necessario, emette segnalazioni e raccomanda l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Il Comitato verifica l'osservanza delle segnalazioni e delle raccomandazioni emanate: in caso di inazione, i destinatari delle raccomandazioni sono tenuti a fornire adeguate giustificazioni. Qualora la risposta sia ritenuta inadeguata, l'ESRB informa, sulla base di rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio europeo e l'autorità europea di vigilanza interessata. ESFS: European System of Financial Supervisors – Autorità Europea di Vigilanza Tabella 1 – le tre Autorità di supervisione microeconomia europee Settore bancario: EBA – European Banking Authority Settore mobiliare: ESMA – European Securities Markets Authority Settore assicurativo e dei fondi pensione: EIOPA – European Insurance and Occupational PensionsAuthority•coordinamento degli organi di vigilanza nazionali e dei c.d. Colleges ofSupervisors•scambio d'informazioni tra tali organi•raccolta d'informazioni e della costruzione e gestione di base dati comuni per lavalutazione dei rischi sul sistema finanziario•sviluppo di regole comuni degli organi di vigilanza attraverso la predisposizionedei c.d. rulebook(approfondimento):• EBA: European Banking Authority – Autorità Bancaria EuropeaL'Autorità Bancaria Europea (ABE) è un'autorità indipendente dell'Unione europea che opera perassicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settorebancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UEe garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. L'ABE fa partedel Sistema europeo divigilanza finanziaria (SEVIF), che è costituito da tre autorità di vigilanza: l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il sistema comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali. Pur essendo indipendente, l'ABE è responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. Il ruolo dell'ABE consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando una vigilanza e una regolamentazione appropriate, efficienti e armonizzate in Europa. Il compito principale dell'ABE è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del
Il corpus unico di norme del settore bancario è inteso a fornire un' unica serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l'UE che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L'autorità svolge un ruolo fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L'ABE ha altresì l'incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove distress su scala paneuropea. Tra gli altri compiti affidati all'ABE figurano il trattamento dei casi di applicazione insufficiente del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali, l'adozione di decisioni in situazioni d'emergenza, la mediazione al fine
di risolvere le controversie fra autorità competenti in situazioni transfrontaliere e la funzione di organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'ABE è rappresentata all'esterno dal Presidente, il cui ruolo è preparare i lavori e guidare le discussioni nel corso delle riunioni del Consiglio delle autorità di vigilanza. Un direttore esecutivo predispone le riunioni del consiglio d'amministrazione e garantisce lo svolgimento delle attività quotidiane dell'Autorità. I due organi direttivi dell'ABE sono: il Consiglio delle autorità di vigilanza, il principale organo decisionale dell'Autorità che assume tutte le decisioni politiche dell'ABE, ad esempio adottando progetti di norme tecniche, orientamenti, pareri e relazioni; il Consiglio di amministrazione, a cui è affidato il compito di assicurare che l'Autorità compia la sua missione edEsegua i compiti che le sono affidati. A tal fine, esso ha la facoltà di proporre, tra l'altro, il programma di lavoro annuale, il bilancio annuale, il piano in materia di politica del personale e la relazione annuale.
Nell'ambito del comitato congiunto, l'ABE opera in stretta collaborazione con le altre autorità europee di vigilanza in relazione alle questioni intersettoriali. Infine, per tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate dalle decisioni dell'ABE è stata istituita una commissione di ricorso.
Al fine di assicurare che l'ABE adempia i compiti e le funzioni che le sono conferiti in maniera efficace e trasparente, tutti i documenti elaborati dall'Autorità sono discussi in seno a gruppi di lavoro, su questioni tecniche e commissioni permanenti in cui le autorità nazionali possono fornire contributi. Inoltre, nell'esecuzione del suo mandato l'ABE collabora regolarmente con altri organismi e istituzioni.
amenti, linee guida, etc.) prima della loro adozione definitiva. Le consultazioni pubbliche sono un meccanismo di partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholder interessati, che consente di raccogliere contributi, osservazioni e suggerimenti per migliorare i documenti in questione. Durante le consultazioni pubbliche, i documenti sono resi disponibili sul sito web dell'ente responsabile, affinché chiunque possa prenderne visione e inviare i propri commenti entro un determinato periodo di tempo. Gli enti pubblici sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle consultazioni, al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di persone interessate. I commenti ricevuti durante le consultazioni pubbliche vengono presi in considerazione dall'ente responsabile nella fase di revisione e aggiornamento dei documenti. In alcuni casi, possono essere organizzati anche incontri o audizioni pubbliche per approfondire determinati temi o per discutere delle osservazioni ricevute. Le consultazioni pubbliche rappresentano quindi un importante strumento di partecipazione democratica e di trasparenza nell'elaborazione delle norme e dei documenti di regolamentazione. Consentono di coinvolgere attivamente i cittadini e gli stakeholder interessati, favorendo un confronto aperto e democratico e contribuendo a migliorare la qualità delle decisioni prese.