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La questione dell'effettività nell'esercizio della potestà d'imperio
CO.LTD l'ente nazionale del Sierra Leone per le telecomunicazioni aveva aperto un conto presso la banca inglese Barclays; quando il governo democratico del Sierra Leone fu spodestato da un colpo di Stato militare, la giunta militare chiese il trasferimento dei fondi e la banca rifiutò. Ci si chiedeva quindi se in base al principio di effettività questa richiesta potesse essere accolta, ma la Corte rispose che ci si doveva chiedere anche se il governo di quello Stato era il governo costituzionale dello Stato e a maggior ragione si dimostrò che la giunta militare non avesse il controllo su tutto lo stato ma solo sulla città presidiata, per questo la richiesta fu giudicata irrilevante. (Barclays Bank PLC - sentenza 13 marzo 1992 della High Court, Queen's Bench Division, Rep. di Somalia c. WoodHouse Drake ETAL).dellastatualità in relazione ad una situazione qualificabile in termini di "failed state", La Corte nella sua sentenza ha rilevato che il governo provvisorio non poteva essere qualificato come governo della Somalia non avendo il pieno controllo del paese, paragonandolo a un governo di insorti.
Casi di conflitto positivo in cui più governi pretendono di avere il controllo di un Paese:
- Sentenza 24 gennaio 1992 della United States Court of Appeals for the 2nd Circuit: caso delle 2 Cine (Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Taiwan) la sentenza affronta la questione della soggettività internazionale di Taiwan, una società statunitense aveva firmato accordi con la Repubblica di Cina (oggi odierna Repubblica di Taiwan) e poiché la situazione all'interno del paese variò di molto in ambito politico (separazione e creazione delle "2 Cine") La Corte fu chiamata a decidere se gli accordi presi con la Repubblica di Cina.
valessero anche nei confronti dell'attuale Repubblica popolare cinese. La Corte decise utilizzando il principio di effettività, difatti al tempo della firma del contratto Taiwan era rappresentante dello Stato cinese quindi il trattato doveva considerarsi valido a prescindere dai cambiamenti successivi nel paese. La soggettività degli altri soggetti di diritto internazionale al pari degli Stati, ma che non presentano i connotati propri della statualità: - questione relativa alla Santa sede: sentenza 17 luglio 1987 della Corte di Cassazione relativa a Maecinkus ET AL. Chiamata ad accertare la legittimità di un mandato di cattura nei confronti di alcuni dirigenti dello IOR (istituto opere di religione), la Corte di Cassazione italiana ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l'invalida ingerenza, riaffermando l'indiscutibile natura di soggetto di diritto internazionale della Santa sede e il conseguente riconoscimento.dell'immunità giurisdizionale agli enti centrali della Chiesa con specifico riferimento allo IOR.
sentenza 17 novembre 1989 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, relativa al capitolo della Basilica di S.Giovanni in Laterano vs Zammerini la sentenza relativa a una controversia di lavoro tra la basilica e un suo dipendente ribadisce il carattere di soggetto di diritto internazionale alla Santa Sede ma afferma anche che l'immunità giurisdizionale della Santa sede non può andare al di là di ciò che è riconosciuto agli Stati stranieri. Quindi afferma che deve negarsi l'immunità per controversie ausiliare come questa, dal momento che non incidono sull'organizzazione interna dell'istituzione o ente.
sentenza 21 maggio 2003 della Corte di Cassazione relativa a Tucci ET AL. (Radio vaticana) I Responsabili di Radio vaticana furono chiamati in giudizio con l'accusa di aver diffuso tramite gli impianti della
radio radiazionielettromagnetiche offendendo così i residenti nelle aree circostanti al suolo Vaticano. Il tribunale aveva dichiarato di non dover procedere per difetto di giurisdizione in quanto la Radio Vaticana era un ente centrale della Chiesa cattolica ed era quindi da evitare ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. La situazione era molto ostica perché erano da bilanciare da una parte l'immunità giurisdizionale della Chiesa (il divieto quindi di ingerenza) dall'altra l'interesse dello Stato italiano ad esplicare la propria potestà punitiva nel confronto di chi viola la legge penale. La Corte di Cassazione affermò che la Radio Vaticana non era un ente centrale e che l'immunità non poteva comportare una rinuncia all'esercizio della giurisdizione di uno stato sul proprio territorio.
questione relativa all'Ordine di Malta: sentenza 18 marzo 1992 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, caso Acismom vs Alba
La sentenza riconosce la soggettività internazionale dell'ordine di Malta ma afferma che le connesse immunità giurisdizionali non possono andare oltre quelle correntemente riconosciute agli Stati stranieri, negando quindi l'immunità in relazione alle controversie di lavoro nelle strutture che l'ordine gestisce in convenzione con lo stato italiano, sottostanti quindi al potere di quest'ultimo.
La sentenza del 24 gennaio 1953 del Tribunale cardinalizio della Santa Sede concernente l'Ordine di Malta si sofferma sulla natura giuridica del sovrano militare ordine di Malta (SMOM) affermando che le sue prerogative sovrane non possono considerarsi corrispondenti pienamente a quelle di uno stato, dovendo in realtà essere riconosciuto all'ordine piuttosto una sovranità di carattere funzionale.
A questo riguardo, sulla soggettività internazionale dell'Organizzazione, rileva:
- parere 11 aprile 1949 della Corte
Internazionale di giustizia sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, caso Bernadotte. Bernadotte era un inviato delle Nazioni Unite, caduto vittima di un attentato durante missione di pace tra Israele e Palestina. Ci si interrogava sul fatto se l'organizzazione delle Nazioni Unite potesse presentare un reclamo internazionale verso l'Israele poiché normalmente questo potere spetta solo agli Stati. La Corte osservò quindi che l'organizzazione, sia dai poteri che le sono conferiti dalla carta delle Nazioni unite sia per raggiungere i propri scopi iscritti nella carta delle Nazioni unite, abbia bisogno di attribuirsi un'indispensabile personalità internazionale.
Il processo della personalità giuridica internazionale rileva parlando di Stato Ospite: cioè ospite della sede dell'organizzazione internazionale:
-il parere del 20 dicembre 1980 della Corte Internazionale di giustizia, sull'interpretazione
Dell'accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Egitto. Il parere si sofferma sulla soggettività internazionale dell'OMS e in particolare sulle prerogative che da tale soggettività internazionale discendono, con particolare riferimento al potere di scegliere la propria sede e la sua ubicazione. L'OMS si era accordata con l'Egitto per avere un ufficio ad Alessandria per poi vedersi rivolgere la richiesta di spostare la sede fuori dal proprio territorio. Il parere della Corte era che entrambi erano soggetti di diritto internazionale e quindi vincolati a tutti gli obblighi incombenti su di essi, per questo l'OMS doveva procedere al trasferimento ma dall'altra parte l'Egitto doveva notificarlo con ragionevole anticipo. In conclusione la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali le pone in una condizione di soggezione a tutti gli obblighi posti dalle norme del diritto.
internazionale. L'immunità giurisdizionale dell'organizzazione internazionale
Si fa riferimento ad un corollario che discende dal fatto che alle organizzazioni internazionali sia riconosciuta la soggettività. Si tratta di un divieto da parte di altri soggetti di diritto internazionale di ingerirsi nella sfera interna del soggetto di diritto internazionale.
A questo riguardo, rileva:
- sentenza 26 febbraio 1931 della Corte di Cassazione, Sezione Unite, sull'Istituto di agricoltura c. Profili un dipendente dell'istituto internazionale d'agricoltura dopo essere stato licenziato ha chiesto il pagamento dell'indennità; il tribunale aveva escluso la competenza del giudice del lavoro, entrambe le parti quindi proposero ricorso alla Cassazione: l'impiegato per far dichiarare la competenza del giudice del lavoro e l'istituto per far dichiarare il difetto di giurisdizione e quindi conseguente diritto a immunità dalla giurisdizione.
Cassazione identificò l'istituto come una forma evoluta di Unione internazionale amministrativa dotata di un proprio autonomo centro di imputazione di interessi e chiusa rispetto all'ingerenza degli Stati membri, quindi in conclusione riconobbe l'immunità dalla giurisdizione italiana. - sentenza 8 giugno 1994 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Nacci c. Centro Agronomico di Bari
La sentenza è in linea con quella precedente del 1931 per l'istituto di agricoltura e riconosce quindi la natura di organizzazioni internazionale intergovernativa affermandone quindi l'immunità dalla giurisdizione italiana per quanto riguarda l'organizzazione interna dei propri uffici. La sentenza affronta anche il problema dell'armonizzazione del rispetto della soggettività internazionale delle organizzazioni con il diritto alla tutela giurisdizionale, affermando che tale problema può essere superato con l'organizzazione che appresta
suoi proprimeccanismi di tutela dei diritti.
-sentenza 26 ottobre 1989 della House of Lords, sul Consiglio internazionale dello Stagno
La sentenza si sofferma sulla posizione degli Stati non membri di un'organizzazione internazionale nei confronti di quest'ultima, affermando che anche nel caso in cui uno Stato non membro ritenesse difettare nell'organizzazione i requisiti di un'autonoma soggettività internazionale, nondimeno sarebbe tenuto a riconoscerle il trattamento dovuto ad una persona giuridica straniera.
-sentenza 21 febbraio 1991 dell'House of Lords, sul Fondo Monetario Arabo
La sentenza si sofferma sulla posizione degli Stati non membri di un'organizzazione internazionale per quanto attiene al trattamento dovuto a quest'ultima, adottando una posizione simile a quella accolta nella sentenza del 1989 relativa al Consiglio internazionale dello stagno. Nell'occasione, la House of Lords afferma che, dato che il Fondo Monetario Arabo ha la
La personalità giuridica di diritto interno è una figura riconosciuta dal sistema giuridico di uno Stato. Essa attribuisce a un soggetto, che può essere una persona fisica o una persona giuridica, la capacità di essere titolare di diritti e doveri.
La personalità giuridica di diritto interno è regolata dalle leggi nazionali e può variare da uno Stato all'altro. Essa permette al soggetto di agire in giudizio, di stipulare contratti, di possedere beni e di essere responsabile delle proprie azioni.
La personalità giuridica di diritto interno può essere attribuita a enti pubblici, come lo Stato o gli enti locali, o a enti privati, come le società o le associazioni. Essa è un elemento fondamentale per l'organizzazione della vita sociale e economica di uno Stato.