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FONTI DEL DIRITTO MUSULMANO
→ rappresentazione delle fonti in un albero: è un’idea del giurista Muhammad al Safi il quale dice
“quest’albero ha 4 radici, ossia le fonti del diritto, che danno vita a un albero dal quale si dipanano
i rami del diritto ossia atti di culto e negozi giuridici; osservando come si erano regolati i giuristi
precedenti, le fonti dalle quali partire per capire cosa fare sono
1. il CORANO ossia il verbo divino, la parola di Dio altissimo: è redatto in arabo ma si può
tradurre in qualsiasi lingua; da tenere a mente che il corano tradotto non è parola di Dio
perché la traduzione dipende dalla sensibilità di chi traduce.
2. la SUNNA ossia l’insieme delle tradizioni del profeta Muhammad → il termine “sunna”
significa in generale tradizione; la sunna è composta di racconti, su singoli episodi della vita
del profeta. La Sunna è composta, nello specifico, da
• una catena dei trasmettitori → la ricostruiscono all’indietro in quanto, anni dopo la
morte del profeta, si erano diffuse tradizioni di tutti i tipi ma si doveva capire quali
fossero realmente autentiche.
‣ Quindi, ad oggi, si hanno una raccolta di tradizioni autentiche.
‣ Le tradizioni deboli, invece, NON possono fondare un ragionamento giuridico.
Come si fa, oggi, a capire se ad esempio è ammessa la procreazione mediamente assistita,
il trapianto di organi…? Si ricorre alla tradizione del profeta ossia la Sunna che, per
effetto del consenso o dell’analogia, entra nel diritto musulmano.
• il testo del racconto vero e proprio
3. igma
- CONSENSO dell’ al-umma (vocabolo che identifica la comunità musulmana): il
consenso della comunità islamica sui dogmi della fede fonda l’esistenza della religione
islamica. Il consenso che rileva è quello dei dotti di un singolo posto
- ACCORDO della dottrina su un dato punto → giustificato in base alla Sunna
4. l’ANALOGIA → applicata differentemente per sunniti e shiiti. Applicare al caso nuovo la
norma o la qualifica già previste per un caso analogo dal Corano.
FIQH: estrarre dalla fonti le norme relative alla qualificazione sciaraitica delle azioni del
musulmano tenuto all’adempimento dei suoi obblighi religiosi. Conoscenza della quintuplice
ripartizione delle azioni umane:
1. COMANDI
• Obbligatoria es. pregare, fare il ramadan 3
• Vietata es. bere alcolici, avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio → sono haram
2. CONSIGLI
• Consigliato es. indossare il velo, il matrimonio, mangiare carne halal
• Sconsigliato es. tatuaggi (il corpo non è nostro, tuttavia, nell’islam sono ammesse altre
modificazioni del corpo: ad esempio, l’amputazione di un arto, rifarsi il seno dopo un
cancro), ripudio (esiste come istituto ma il bravo credente non lo fa anche perché si scioglie
la famiglia)
3. LIBERTA’ → Libero o indifferente es. la tinta dei capelli
OSSERVAZIONE:
- Bere alcolici → sanzione corporale
- Mangiare carne di maiale o carne non halal → inesistenza di una sanzione
Criteri interpretativi sussidiari:
1. Criterio di EQUITA’ → ritenere buono ed equo
2. Criterio di UTILITA’ → applicazione della maslaha quale scopo generale del diritto
3. Presunzione per cui la norma giuridica conserva efficacia fino a prova contraria
4. Criterio della NECESSITA’
Divergenza tra i giuristi.
Caratteri del fiqh
1. Confessionalità
2. Personalità
3. Eticità
4. Extra-testualità
5. Imperatività
6. Immutabilità (parziale e teorica)
→ diritto dottrinale: scuole giuridiche
SCUOLE GIURIDICHE MUSULMANE
Il diritto musulmano ha dato luogo a scuole giuridiche islamiche che prendono il nome dal
caposcuola o da colui che ha dato fondamento alla scuola. Tutti, eccetto al-Shafi’i, non sono giuristi
in senso stretto ma tradizionalisti.
Scuole giuridiche SUNNITE 4
1. Abu Hanifa : Hanafiti → ragionamento personale del giurista e analogia
2. Malik ibn Anas: Malikiti → ammettono l’analogia MA la Sunna prevale sull’analogia
3. Al-Shafi’i: Shafi'iti → ammettono l’analogia ma esclusivamente su base testuale
4. Ibn Hanbal: Hanbaliti → NON ammettono l’ANALOGIA: sono la scuola più rigorosa e
tradizionalista
Scuole giuridiche SCIITE
1. Giafariti o duodecimani
2. Ismailiti o settimani
3. Zaiditi → seguono Zayd
• Corano
• Sunna (come trasmessa dalla famiglia del Profeta)
• Igma
• Analogia ✓
• Ragionamento
Materie della Sharia:
- Religione
- Statuto personale es. diritto di famiglia, successioni, matrimonio
- 8 reati: omicidio, lesioni personali, furto, uso di sostanze alcoliche, calunnia di rapporti
extraconiugali, rapporti sessuali extraconiugali, abbandono della religione islamica, brigantaggio
- Principi generali in materia dei contratti
Tutto il resto (diritto penitenziario, diritto del lavoro, diritto privato, procedure…) di fatto NON è
Sharia ed è stato rimesso per secoli al potere del sovrano.
Riassumendo, per secoli vi è stato un dualismo:
- da un lato, il diritto religioso, dottrinale, sviluppato dalle scuole giuridiche
- dall’altro lato, diritto statale
Così fino alla colonizzazione ottocentesca. Le potenze coloniali
- impongono il diritto penale nazionale
- impongono la codificazione civile e commerciale europea
- NON toccano direttamente lo statuto personale. 5
I colonizzatori traducono le opere di fiqh, siedono nei tribunali e si fanno assistere da esperti
locali; i giudici europei applicano, in terra coloniale, quello che secondo loro è il diritto musulmano
ossia il fiqh tradotto.
Le opere di fiqh NON rappresentano il diritto della prassi.
La prassi riflette sempre fattori locali e personali: le consuetudini di una famiglia o quartiere, le
tradizioni di una città o regione, le regole specifiche e la prassi di un giudice, un governatore, un
sultano.
Mufti (dotto autorizzato a emettere responsi in materia giuridica e telogica) media tra diritto come
teoria e diritto come prassi.
Con Ottomani diventa un funzionario, controllato e pagato dallo Stato.
Lo stato inizia, poi, a codificare con legge statale il diritto di famiglia; nel codificare lo statuto
personale il legislatore deve compiere delle scelte. La sharia che esce dal suo modello classico di
formazione e il contenuto di una legge che dice di essere conforme a sharia sono la stessa cosa?
- Se si guarda al contenuto della legge si
Meta XIX secolo → 3 fattori influenzano il destino della Sharia
1. SISTEMA EDUCATIVO SECOLARE → (inizialmente per classi militari, amministrative e
mercantili) riduzione numero studenti in sistema tradizionale e marginalizzazione del relativo
curriculum.
N.B. nel mondo sciita i giuristi hanno indipendenza finanziaria perciò le scuole sopravvivono
meglio
2. Nascono i moderni STATI-NAZIONE e con essi l’idea di CODICE e COSTITUZIONE → i
riformisti propongono
a) Flessibilità
b) Riduzione della “lealtà di scuola”
c) Adozione dell’eclettismo giuridico
4. OPPOSIZIONE POLITICA in chiave islamica → appello alla Sharia come ideale di
giustizia sociale
ACCULTURAZIONE GIURIDICA
1. Contatto con altre civiltà e altri diritti
2. Circolazione dei modelli giuridici
3. Ricezione modelli stranieri
XIX secolo: ricezione modello francese 6
MODERNIZZAZIONE
1. Statuto personale legato alla tradizione e religione
2. Diritto dei contratti più flessibile
IL VELO SUI DIRITTI DELLE DONNE NEI PAESI ISLAMICI
Da 6 mesi a questa parte, in Iran, è in atto una protesta contro una serie di disposizioni repressive
delle libertà individuali, specialmente delle donne.
Esistono tanti diversi tipi di velo: l’abbigliamento consigliato alle donne musulmane è modesto in
quanto sono previste degli abiti che tendono a mascherare la femminilità, parti del corpo che
possono attrarre sessualmente.
• Burka: un unico capo di abbigliamento che poggia sulla testa e scende fino ai piedi; nella tunica
ci sono delle fenditure per le mani e una retina sugli occhi
• Niqab: velo trasparente sugli occhi dato che questo tipo di velo lascia scoperti gli occhi
• Hijab: tipo di velo che copre esclusivamente la testa, la gola e il petto della donna
La modalità di utilizzo del velo risponde alle consuetudini locali e queste dipendono
dall’interpretazione che si da al concetto di modestia femminile.
Versetti del Corano che fanno riferimento al concetto di modestia femminile:
- utilizzo della parola hijab per indicare la cortina, la tenda
- idea di cominciare a RISPETTARE LA DONNA da parte dell’uomo, inizialmente la moglie e le
figlie del profeta e poi progressivamente tutte le donne
- CITAZIONE DI MARIA, madre di Gesù che per l’islam è un profeta, la quale è l’unica donna
citata dal Corano → devozione nei confronti di Maria. È colei che tende a proteggersi dalla gente
che vuol fare male a suo figlio indossando un velo
- “Le donne che hanno raggiunto la menopausa e non sperano più di sposarsi NON è peccato per
loro se depongono le loro vesti, senza però mostrare le loro parti belle. Se però si asterranno,
sarà meglio per loro, e Dio l’ascoltatore il saggio” → è una donna che non potendosi più
riprodurre cessa la sua FUNZIONE SOCIALE . La donna attraente si deve coprire mentre la
donna in menopausa, priva di attrazione, può anche non coprirsi tanto non attrae più nessuno. È
evidente una forma di discriminazione: la donna che attrae può creare dei problemi
- Versetto inerente l’ABBIGLIAMENTO DEI MASCHI: “di ai credenti che abbassino gli
sguardi e custodiscano le loro Verona; questo sarà, per loro, cosa più pura, che Dio ha
contentezza di quel ch’essi fanno” → le parti del corpo che hanno un significato sessuale devono
essere coperte.
- Versetto inerente l’ABBIGLIAMENTO DELLE DONNE: “e di alle credenti che abbassino gli
sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetti che di
fuori appare, e si coprano i seni d’un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai loro
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mariti o ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli, o ai figli dei loro mariti, o ai loro fratelli, o
ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle loro sorelle, o alle loro donne, o alle loro schiave, o ai loro
servi maschi privi di genitali, o ai fanciulli che non notano la nudità delle donne, e non battono
assieme i piedi si da mostrare le loro bellezze nascoste” → qui si ipotizza la modestia femminile
e maschile nel contatto con l’est