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TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI: L'ESPERIENZA DI NORIMBERGA E TOKYO
Tribunale di Norimberga - Istituito da Francia, Regno Unito, Usa e Russia con l'accordo di Londra del 1945 per processare i criminali nazisti.
Tribunale di Tokyo - Istituito da Australia, Canada, Cina, India, Francia, Regno Unito, Olanda, Nuova Zelanda, Filippine, Usa e Russia nel 1946, creato per processare i criminali giapponesi.
Critiche: espressione della "giustizia dei vincitori"; giustizia ex post facto; natura selettiva del giudizio.
Tribunale speciale per la ex Iugoslavia - tribunale istituito con Ris. 808 del 25 maggio 1993 per processare le persone accusate di crimini di guerra, contro l'umanità e genocidio commessi in Iugoslavia a partire dal 1991.
Tribunale speciale per il Ruanda - creato con Ris. 995 dell'8 novembre 1994 per giudicare i responsabili di crimini contro l'umanità e crimini di guerra nel conflitto interno del 1994.
Caratteristiche: organi
sussidiari del Consiglio di Sicurezza; priorità della giurisdizione rispetto alle Corti nazionali. La Corte Penale Internazionale Istituita con il Trattato di Roma, adottato il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, dopo la 60sima ratifica. A ottobre 2017, 123 Stati sono parti contraenti dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI). 34 Stati africani 18 Stati asiatici 18 Stati dell’Europa orientale 27 Stati dell’America Latina e dei Caraibi 25 Stati dell’Europa occidentale e del Nord America Non hanno, tra gli altri, aderito Usa, Russia, Israele e Cina Lo Statuto di Roma stabilisce la competenza, la giurisdizione, le regole di procedura e i meccanismi di cooperazione con gli Stati. Caratteristiche: • La Corte Penale Internazionale è una Corte a carattere permanente ed autonomo (non è un organo delle Nazioni Unite). • La sede è all’Aia (Paesi Bassi). • La Corte è finanziata con contributi degli Stati.Stati parte e con elargizioni volontarie di governi, organizzazioni internazionali, individui, società o altre entità. La Corte è composta da 18 giudici organizzati in 3 Divisioni, in base alle loro qualifiche ed esperienze. La durata del loro mandato è di 9 anni. A norma dell'art. 36, par. 3, lett. a dello Statuto, devono essere "persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective States for appointment to the highest judicial offices".
Divisioni: Divisione Preliminare - analizza le richieste a procedere del Procuratore. Divisione Giudicante (o di primo grado) - dove si svolge il dibattimento di primo grado. Divisione d'Appello - decide sui ricorsi in appello, e pronuncia le sentenze definitive.
La Corte ha un presidente, un procuratore e una cancelleria. Il procuratore può aprire un'inchiesta su crimini commessi in uno stato parte della Corte.
Penale Internazionale, e sottoporla alla Cortestessa. Il procuratore opera in maniera indipendente rispetto alla Corte e non ha nessun contatto coni giudici, per evitare eventuali contaminazioni nel giudizio.
Competenza della CPI
- Ratione temporis: solo i crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto
- Ratione loci: reati commessi sul territorio degli Stati contraenti (anche da cittadini di Statiterzi)
- Ratione personarum: crimini commessi da cittadini di Stati membri (anche nel territorio diuno Stato terzo)
Il Consiglio di Sicurezza con un'apposita risoluzione ai sensi del capitolo VII della CartaOnu può adire la Corte anche in relazione a presunti crimini che ritiene siano stati commessida cittadini di uno Stato Terzo e/o in territorio di uno Stato terzo. Es: Darfur (Sudan non èStato Parte dello Statuto CPI) Questo potere è stato esercitato solo due volte in Sudan e inLibia. (rientra nelle misure non implicanti l'uso della
- Ratione materiae: La CPI ha competenza a giudicare sui "più gravi crimini di portata internazionale", che costituiscono "motivo di allarme per l'intera Comunità internazionale" (artt. 1 e 5 Statuto CPI) e può processare individui (non Stati) responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, crimine di aggressione.
- Crimini di guerra (art.8)
- Crimini contro l'umanità (art. 7)
- Genocidio (art. 6): Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio adottata il 9 dicembre 1948 con la risoluzione 260 A (III). "Costituiscono genocidio uno dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:
- Uccidere membri del gruppo;
- Causare seri danni fisici o mentali a membri del gruppo;
- Influenzare deliberatamente le condizioni di vita del gruppo con lo scopo di
portare alla suadistruzione fisica totale o parziale;
Imporre misure tese a prevenire le nascite all'interno del gruppo;
Trasferire forzatamente bambini del gruppo in un altro gruppo.
La Corte ha una giurisdizione complementare rispetto agli Stati parte, ciò significa che non interviene automaticamente ma solo laddove lo stato contraente non abbia intenzione o non sia ingrado di esercitare la sua giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di quel crimine.
LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
La disciplina internazionale dedicata alla tutela dei beni culturali è molto recente. I primi strumenti internazionali in materia sono stati adottati per contenere le violenze in situazioni di conflitto armato. Secondo Macchiavelli l'unico modo per sottomettere un popolo è distruggere i suoi monumenti, il suo senso di appartenenza.
1874: Conferenza di Bruxelles sui diritti e doveri dei belligeranti
Dichiarazione di Bruxelles, che
ha introdotto il divieto di distruzione di edifici e siti dedicati all'istruzione, alle arti e alla scienza. Mai entrata in vigore, ha ispirato la prassi successiva. Convenzioni de L'Aja del 1899 e del 1907 e i Regolamenti annessi, concernenti le leggi e gli usi della guerra per terra Art. 27: "Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare." Prima forma di tutela dei beni culturali negli attacchi armati. Aspetti critici: - Assenza di una definizione di "bene culturale" - Applicazione ai soli conflitti armati internazionali qualificabili tecnicamente come "guerre" - Impegno molto debole ("...per quanto possibile...") - Clausola siomnes perché l’accordo trovi applicazione è necessario che tutti gli Statibelligeranti l’abbiano ratificato; in caso contrario, esso non regola nemmeno i rapporti tra gliStati che l’hanno ratificato.
Dopo la II Guerra Mondiale, inizia ad affermarsi il principio secondo cui l’integrità del patrimonioartistico, storico e culturale di un popolo è un diritto fondamentale non solo dello Stato madell’intera umanità.
Il 4 novembre 1946 entra ufficialmente in vigore l’Atto Costitutivo dell’UNESCO (United NationsEducational, Scientific and Cultural Organization), l’Istituto specializzato delle Nazioni Unite chepromuove la cooperazione tra gli Stati membri in campo culturale, educativo e scientifico.
L’UNESCO
La struttura dell’UNESCO si articola in tre organi:
- Conferenza Generale (art. 4 Statuto): rappresenta l’organo assembleare dell’Organizzazione,determina le politiche e le principali
Le linee di lavoro dell'UNESCO sono gestite da tre organi principali:
- Assemblea generale (art. 7): organo principale dell'UNESCO, composto da tutti i membri. Approva il programma di lavoro dell'organizzazione, decide sull'adozione dei programmi adottati dal Consiglio Esecutivo, indice le conferenze internazionali, adotta raccomandazioni e progetti di convenzione.
- Consiglio Esecutivo (art. 5): organo a rappresentanza limitata, con compiti di esecuzione dei programmi approvati dalla C.G., predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute dell'organo assembleare, formulazione di raccomandazioni concernenti l'ammissione di nuovi membri, proposte di candidatura a Direttore Generale.
- Segretariato (art. 6): composto dal Direttore generale e il suo staff. È l'organo amministrativo e struttura permanente dell'Organizzazione.
La Convenzione per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954) rappresenta un momento di svolta nell'evoluzione della disciplina. È stata adottata per proteggere i beni culturali durante i conflitti armati.
accordo internazionale specificamente dedicato alla tutela dei beni culturali. Preambolo: "Le Alte Parti Contraenti […], convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale..." Primo accenno al patrimonio culturale come patrimonio mondiale. Nozione di beni culturali (art. 1): "sono considerati tali i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli come: - i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; - le località archeologiche; - i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; - le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; - nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi oDiriproduzione dei beni sopra definiti:
- Gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporrei beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);
- Centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali". (es: Città del Vaticano)
La Convenzione prevede due regimi di protezione dei beni culturali:
- Protezione generale (artt. 2-7), accordata a tutti i beni culturali indicati all'art. 1, per i quali, in caso di conflitto, l'individuazione attraverso il segno distintivo (scudo blu) è facoltativa.
- Protezione speciale (artt. 8-11), riservata solo a:
- Rifugi destinati ad ospitare in caso di conflitto beni culturali mobili;
- Centri monumentali ed altri beni immobili.
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