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Tra tali forme annoveriamo: sciopero a singhiozzo, il quale alterna
momenti di attività lavorative a momenti di blocco dell’attività;
sciopero a scacchiera, nel quale non intervengono tutte le maestranze
di un'azienda, ma solo di uno o pochi reparti, i quali si trovano a
monte della produzione, bloccando di fatto l'attività di tutta l’azienda.
Queste due forme di sciopero, singhiozzo e scacchiera, sono volte ad
alterare i nessi funzionale che collegano i vari elementi
dell'organizzazione, in modo da produrre il massimo danno per la
controparte, con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.
E’ consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque
offerte, se ritiene e riesce a dimostrare che non siano proficuamente
utilizzabili.
Sciopero pignolo o sciopero bianco; nello sciopero pignolo i lavoratori
non entrano direttamente in sciopero, ma applicano i regolamenti
aziendali alla lettera, provocando in alcuni casi il blocco dell’attività.
1.3 I limiti dello sciopero
Il diritto di sciopero ha comunque dei limiti definiti come interni ed
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esterni. I limiti esterni sono insiti nel diritto di sciopero, infatti, lo
sciopero una volta diventato diritto subisce una limitazione perché si
deve contemperare con altri diritti di pari rango (diritti costituzionali),
con cui si deve creare un equilibrio.
I limiti interni non sono regolate da norme esterne ma da limitazioni
dall’interno inerenti le modalità dello sciopero.
La sentenza della Corte di cassazione n. 711/1980 introduce la
distinzione fra danno alla produzione e danno alla produttività. Il
danno alla produzione è insito nello sciopero mentre l’esercizio del
diritto di sciopero si deve fermare prima di provocare un danno
all’attività, tale da comprometterne la produttività.
Negli ultimi anni, in seguito alla digitalizzazione, al lavoro da remoto si
stanno formando nuove modalità di sciopero e spesso la domanda
principale è se queste nuove forme di sciopero possano essere
inquadrate nell’ombrello protettivo dell’art. 40 della Costituzione.
Vediamo in sintesi quali sono:
1. Net strike: nella quale i lavoratori decidono di organizzarsi per
attaccare il sito aziendale. In che modo viene praticato? Attraverso un
accordo sindacale, in maniera collettiva, i lavoratori accedono al sito
aziendale, mandandolo in blocco.
2. Twitter storm: è un attacco informatico per via social; i lavoratori
tempestano di messaggi l’account social dell’azienda, rivendicando i
loro diritti.
3. Off simultetion: i lavoratori in maniera collegiale disattivano il loro
collegamento online.
1.3 Le reazioni del datore di lavoro
Le reazioni del datore di lavoro allo sciopero possono essere la serrata
e il crumiraggio. La serrata non è riconosciuto come diritto ma solo
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come una libertà o facoltà dell’imprenditore di rifiutare la prestazione
del lavoratore. E’ uno strumento recessivo, poco utilizzato. anche
perché gli imprenditori hanno altri strumenti per far valere le proprie
ragioni. Il fatto che la serrata non sia un diritto espone l’imprenditore
all'inadempienza. Il lavoratore può rivendicare la propria retribuzione
anche per i giorni in cui il proprietario ha forzatamente chiuso
l'attività.
Altra cosa è la serrata di ritorsione, in cui l’imprenditore si trova
costretto da una azione di sciopero (esempio sciopero a scacchiera) a
valutare l’opportunità di rifiutare le prestazioni che le vengono
erogate perché le ritiene inutili.
Il crumiraggio, invece, termine che ha origini antiche come accezione
negativa, consente al datore di lavoro in occasione di uno sciopero di
reagire per fronteggiare il calo o l’interruzione della produzione,
utilizzando gli strumenti della gestione del lavoro di cui dispone per
sostituire i lavoratori scioperanti con altri lavoratori, già presenti
nell’organico dell’azienda. In questo caso, parliamo di crumiraggio
interno e si esclude che la sostituzione configuri condotta
antisindacale, vietata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970,
perché la giurisprudenza ritiene antisindacale l’opposizione al conflitto
ma non l’opposizione nel conflitto.
Lo statuto dei lavoratori, infatti, vieta di sostituire i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero con lavoratori assunti, sia con contratti
a termine sia con contratti di lavoro intermittente, sia di
somministrazione del lavoro.
Nei casi non vietati dalla legge occorre bilanciare il diritto di sciopero
con il diritto al lavoro del crumiro e la libertà di iniziativa economica.
La giurisprudenza vieta le assunzioni finalizzati a sostituire gli
scioperanti, ovvero il crumiraggio esterno; mentre ha ammesso la
sostituzione del personale scioperante con personale che era già
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stato somministrato all'azienda al momento della proclamazione dello
sciopero.
In altri casi, ha negato la sostituzione degli scioperanti con lavoratori
part time, impiegati al di fuori della collocazione oraria dedotta in
origine nel contratto. Nel crumiraggio interno, ritenuto legittimo, il
datore di lavoro può avvalersi dello scorrimento delle mansioni,
utilizzando lavoratori incaricati di sostituire gli scioperanti alle
mansioni di quest’ultimi, per scegliere dove subire lo sciopero.
La giurisprudenza non ammette però la modifica delle mansioni del
crumiro interno, se ciò comporta la violazione dell’art. 103 del Codice
Civile, oggi, riformulato in base all’art. 3 del Decreto legislativo n.
81/2015.
2. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
2.1 Come contemperare il diritto allo sciopero con
altri diritti costituzionali
Proprio per mancanza di una legge specifica sullo sciopero, è un tema
antico quello di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Abbiamo avuto un’esperienza sindacale negli anni ‘80, in
cui ci sono stati scioperi molto duri, in conseguenza delle crisi
economiche del decennio precedente. In pratica, finisce la stagione
delle tutele e inizia quello dei sacrifici del mondo nel lavoro; si
acuiscono le proteste ed alcuni scioperi colpiscono proprio i servizi
pubblici essenziali, perché più l’utente veniva “danneggiato”,
maggiore era il potere negoziale dell’organizzazione sindacale.
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Questi scioperi, così duri, sono stati fortemente criticati dall’opinione
pubblica e hanno spinto il legislatore a farsi carico di una legge, la
146 del 1990, poi revisionata dall’83 del 2000, le quali hanno
regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, superando di
fatto le procedure di autoregolamentazione dell'associazione di
categoria.
Queste leggi, ricordiamo, non sono di regolamento generale dello
sciopero, ma si applicano solo ed esclusivamente nei servizi pubblici
essenziali. Inoltre, non sono leggi che vanno a regolamentare il
possibile conflitto di interessi tra sindacato e datore di lavoro, ma
hanno lo scopo di contemperare, di bilanciare il diritto di sciopero con
gli altri diritti costituzionalmente garantiti, a disposizione dei cittadini.
Dunque, lo sciopero può avvenire ma non deve pregiudicare i diritti
della persona costituzionalmente garantiti, ovvero:
diritto alla vita
diritto alla salute
diritto alla sicurezza e alla libertà di circolazione
diritto all’assistenza e previdenza sociale
diritto all’istruzione
diritto alla libertà di comunicazione,
E’ fondamentale il contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri
diritti della persona, aventi rilevanza costituzionale, di cui gli utenti
sono titolari. 2.2 I servizi pubblici essenziali
Quando abbiamo un servizio erogato da un’azienda, come facciamo a
stabilire se è pubblico ed essenziale?
Pubblico vuol dire che non devono essere destinati al singolo ma alla
pubblica fruizione. Un servizio, anche se essere erogato anche da un
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ente privato, può essere pubblico ed essenziale.
Quali sono i servizi essenziali?
La legge 146/90 indica quali sono, non in maniera tassativa ma
esemplificativa, i servizi essenziali. In particolare, per quanto
concerne la tutela della salute, della libertà e della sicurezza,
dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.
Di conseguenza per tutelare questi diritti prima elencati, i servizi
pubblici essenziali sono stati individuati nella nella sanità; igiene
pubblica; protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
urbani e di quelli speciali; l'approvvigionamento di energia, risorse
naturali e beni di prima necessita; l’istruzione pubblica, con
particolare riferimento alle esigenza di assicurare la continuità dei
servizi negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
Infine, per quanto riguarda la libertà di comunicazione, le poste, le
telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.
La 146/90 afferma che, anche se quelle aziende erogano un servizio
pubblico ed essenziale, non significa che tutti i lavoratori devono
soggiacere alle regole della 146/90, perché quest'ultima va applicata
solo nelle prestazione individuate come indispensabile per l’utenza.
Dunque: vanno garantiti i diritti costituzionalmente garantirti, i servizi
ritenuti pubblici ed essenziali e all’interno di questi vanno individuati
quali sono quelli indispensabili, ad esempio, nel diritto alla salute, il
personale sanitario deve seguire regole rigidissime mentre il
personale amministrativo può essere regolamentato in maniera
diversa.
2.3 La procedimentalizzazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali 11
Come si contempera il diritto di sciopero con gli altri diritti
costituzionalmente garantiti?
Lo sciopero viene procedimentalizzato ovvero vi sono tutta una serie
di procedure indicate dalla legge per far si che sia legittimo. La legge
impone al sindacato l’obbligo di comunicare per iscritto, con un
preavviso di almeno dieci giorni, la durata, la modalità di attuazione
nonché le motivazioni dello sciopero. La comunicazione deve essere
data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia
all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare
l'ordinanza di precettazione, che ne cura la immediata trasmissione
alla commissione di garanzia scioperi. Le amministrazioni o imprese
che erogano il servizio devono, a loro volta, dare comunicazione agli
utenti in forme adeguate: almeno cinque giorni prima di inizio dello
sciopero, i tempi e i modi di erogazione dei servizi minimi essenziali,
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