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Tra tali forme annoveriamo: sciopero a singhiozzo, il quale alterna

momenti di attività lavorative a momenti di blocco dell’attività;

sciopero a scacchiera, nel quale non intervengono tutte le maestranze

di un'azienda, ma solo di uno o pochi reparti, i quali si trovano a

monte della produzione, bloccando di fatto l'attività di tutta l’azienda.

Queste due forme di sciopero, singhiozzo e scacchiera, sono volte ad

alterare i nessi funzionale che collegano i vari elementi

dell'organizzazione, in modo da produrre il massimo danno per la

controparte, con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.

E’ consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque

offerte, se ritiene e riesce a dimostrare che non siano proficuamente

utilizzabili.

Sciopero pignolo o sciopero bianco; nello sciopero pignolo i lavoratori

non entrano direttamente in sciopero, ma applicano i regolamenti

aziendali alla lettera, provocando in alcuni casi il blocco dell’attività.

1.3 I limiti dello sciopero

Il diritto di sciopero ha comunque dei limiti definiti come interni ed

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esterni. I limiti esterni sono insiti nel diritto di sciopero, infatti, lo

sciopero una volta diventato diritto subisce una limitazione perché si

deve contemperare con altri diritti di pari rango (diritti costituzionali),

con cui si deve creare un equilibrio.

I limiti interni non sono regolate da norme esterne ma da limitazioni

dall’interno inerenti le modalità dello sciopero.

La sentenza della Corte di cassazione n. 711/1980 introduce la

distinzione fra danno alla produzione e danno alla produttività. Il

danno alla produzione è insito nello sciopero mentre l’esercizio del

diritto di sciopero si deve fermare prima di provocare un danno

all’attività, tale da comprometterne la produttività.

Negli ultimi anni, in seguito alla digitalizzazione, al lavoro da remoto si

stanno formando nuove modalità di sciopero e spesso la domanda

principale è se queste nuove forme di sciopero possano essere

inquadrate nell’ombrello protettivo dell’art. 40 della Costituzione.

Vediamo in sintesi quali sono:

1. Net strike: nella quale i lavoratori decidono di organizzarsi per

attaccare il sito aziendale. In che modo viene praticato? Attraverso un

accordo sindacale, in maniera collettiva, i lavoratori accedono al sito

aziendale, mandandolo in blocco.

2. Twitter storm: è un attacco informatico per via social; i lavoratori

tempestano di messaggi l’account social dell’azienda, rivendicando i

loro diritti.

3. Off simultetion: i lavoratori in maniera collegiale disattivano il loro

collegamento online.

1.3 Le reazioni del datore di lavoro

Le reazioni del datore di lavoro allo sciopero possono essere la serrata

e il crumiraggio. La serrata non è riconosciuto come diritto ma solo

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come una libertà o facoltà dell’imprenditore di rifiutare la prestazione

del lavoratore. E’ uno strumento recessivo, poco utilizzato. anche

perché gli imprenditori hanno altri strumenti per far valere le proprie

ragioni. Il fatto che la serrata non sia un diritto espone l’imprenditore

all'inadempienza. Il lavoratore può rivendicare la propria retribuzione

anche per i giorni in cui il proprietario ha forzatamente chiuso

l'attività.

Altra cosa è la serrata di ritorsione, in cui l’imprenditore si trova

costretto da una azione di sciopero (esempio sciopero a scacchiera) a

valutare l’opportunità di rifiutare le prestazioni che le vengono

erogate perché le ritiene inutili.

Il crumiraggio, invece, termine che ha origini antiche come accezione

negativa, consente al datore di lavoro in occasione di uno sciopero di

reagire per fronteggiare il calo o l’interruzione della produzione,

utilizzando gli strumenti della gestione del lavoro di cui dispone per

sostituire i lavoratori scioperanti con altri lavoratori, già presenti

nell’organico dell’azienda. In questo caso, parliamo di crumiraggio

interno e si esclude che la sostituzione configuri condotta

antisindacale, vietata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970,

perché la giurisprudenza ritiene antisindacale l’opposizione al conflitto

ma non l’opposizione nel conflitto.

Lo statuto dei lavoratori, infatti, vieta di sostituire i lavoratori che

esercitano il diritto di sciopero con lavoratori assunti, sia con contratti

a termine sia con contratti di lavoro intermittente, sia di

somministrazione del lavoro.

Nei casi non vietati dalla legge occorre bilanciare il diritto di sciopero

con il diritto al lavoro del crumiro e la libertà di iniziativa economica.

La giurisprudenza vieta le assunzioni finalizzati a sostituire gli

scioperanti, ovvero il crumiraggio esterno; mentre ha ammesso la

sostituzione del personale scioperante con personale che era già

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stato somministrato all'azienda al momento della proclamazione dello

sciopero.

In altri casi, ha negato la sostituzione degli scioperanti con lavoratori

part time, impiegati al di fuori della collocazione oraria dedotta in

origine nel contratto. Nel crumiraggio interno, ritenuto legittimo, il

datore di lavoro può avvalersi dello scorrimento delle mansioni,

utilizzando lavoratori incaricati di sostituire gli scioperanti alle

mansioni di quest’ultimi, per scegliere dove subire lo sciopero.

La giurisprudenza non ammette però la modifica delle mansioni del

crumiro interno, se ciò comporta la violazione dell’art. 103 del Codice

Civile, oggi, riformulato in base all’art. 3 del Decreto legislativo n.

81/2015.

2. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

2.1 Come contemperare il diritto allo sciopero con

altri diritti costituzionali

Proprio per mancanza di una legge specifica sullo sciopero, è un tema

antico quello di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici

essenziali. Abbiamo avuto un’esperienza sindacale negli anni ‘80, in

cui ci sono stati scioperi molto duri, in conseguenza delle crisi

economiche del decennio precedente. In pratica, finisce la stagione

delle tutele e inizia quello dei sacrifici del mondo nel lavoro; si

acuiscono le proteste ed alcuni scioperi colpiscono proprio i servizi

pubblici essenziali, perché più l’utente veniva “danneggiato”,

maggiore era il potere negoziale dell’organizzazione sindacale.

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Questi scioperi, così duri, sono stati fortemente criticati dall’opinione

pubblica e hanno spinto il legislatore a farsi carico di una legge, la

146 del 1990, poi revisionata dall’83 del 2000, le quali hanno

regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, superando di

fatto le procedure di autoregolamentazione dell'associazione di

categoria.

Queste leggi, ricordiamo, non sono di regolamento generale dello

sciopero, ma si applicano solo ed esclusivamente nei servizi pubblici

essenziali. Inoltre, non sono leggi che vanno a regolamentare il

possibile conflitto di interessi tra sindacato e datore di lavoro, ma

hanno lo scopo di contemperare, di bilanciare il diritto di sciopero con

gli altri diritti costituzionalmente garantiti, a disposizione dei cittadini.

Dunque, lo sciopero può avvenire ma non deve pregiudicare i diritti

della persona costituzionalmente garantiti, ovvero:

diritto alla vita

diritto alla salute

diritto alla sicurezza e alla libertà di circolazione

diritto all’assistenza e previdenza sociale

diritto all’istruzione

diritto alla libertà di comunicazione,

E’ fondamentale il contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri

diritti della persona, aventi rilevanza costituzionale, di cui gli utenti

sono titolari. 2.2 I servizi pubblici essenziali

Quando abbiamo un servizio erogato da un’azienda, come facciamo a

stabilire se è pubblico ed essenziale?

Pubblico vuol dire che non devono essere destinati al singolo ma alla

pubblica fruizione. Un servizio, anche se essere erogato anche da un

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ente privato, può essere pubblico ed essenziale.

Quali sono i servizi essenziali?

La legge 146/90 indica quali sono, non in maniera tassativa ma

esemplificativa, i servizi essenziali. In particolare, per quanto

concerne la tutela della salute, della libertà e della sicurezza,

dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Di conseguenza per tutelare questi diritti prima elencati, i servizi

pubblici essenziali sono stati individuati nella nella sanità; igiene

pubblica; protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,

urbani e di quelli speciali; l'approvvigionamento di energia, risorse

naturali e beni di prima necessita; l’istruzione pubblica, con

particolare riferimento alle esigenza di assicurare la continuità dei

servizi negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari,

nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Infine, per quanto riguarda la libertà di comunicazione, le poste, le

telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

La 146/90 afferma che, anche se quelle aziende erogano un servizio

pubblico ed essenziale, non significa che tutti i lavoratori devono

soggiacere alle regole della 146/90, perché quest'ultima va applicata

solo nelle prestazione individuate come indispensabile per l’utenza.

Dunque: vanno garantiti i diritti costituzionalmente garantirti, i servizi

ritenuti pubblici ed essenziali e all’interno di questi vanno individuati

quali sono quelli indispensabili, ad esempio, nel diritto alla salute, il

personale sanitario deve seguire regole rigidissime mentre il

personale amministrativo può essere regolamentato in maniera

diversa.

2.3 La procedimentalizzazione dello sciopero nei servizi

pubblici essenziali 11

Come si contempera il diritto di sciopero con gli altri diritti

costituzionalmente garantiti?

Lo sciopero viene procedimentalizzato ovvero vi sono tutta una serie

di procedure indicate dalla legge per far si che sia legittimo. La legge

impone al sindacato l’obbligo di comunicare per iscritto, con un

preavviso di almeno dieci giorni, la durata, la modalità di attuazione

nonché le motivazioni dello sciopero. La comunicazione deve essere

data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia

all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare

l'ordinanza di precettazione, che ne cura la immediata trasmissione

alla commissione di garanzia scioperi. Le amministrazioni o imprese

che erogano il servizio devono, a loro volta, dare comunicazione agli

utenti in forme adeguate: almeno cinque giorni prima di inizio dello

sciopero, i tempi e i modi di erogazione dei servizi minimi essenziali,

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Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher v.bernabei1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lucchetti Valerio.