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Sulla base del codice penale sardo, nell’Italia post-

¡ unitaria, “le intese degli operai allo scopo di

sospendere, ostacolare e far rincarare il lavoro

senza ragionevole causa” erano sanzionate come

reato

Dal Codice Zanardelli (1889), lo sciopero, se attuato

¡ senza violenza o minaccia, viene considerato una

libertà

Durante il periodo corporativo con Codice Rocco,

¡ lo sciopero è tor nato ad essere represso

penalmente

La Costituzione proclama lo sciopero come diritto

¡ nel suo art. 40.

Lo sciopero

Scansione storica:

¡ Sciopero-reato

¡ Sciopero-libertà (illecito sul piano civile, in quanto

¡ inadempimento del dovere contrattuale di lavorare)

Sciopero-diritto (non costituisce un inadempimento

¡ contrattuale, e quindi non è un illecito civile)

Art. 40 Costituzione

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle

¡ leggi che lo regolano”:

Diritto soggettivo pubblico di libertà: la legislazione

¡ penale non può reprimere lo sciopero

Diritto soggettivo del lavoratore subordinato nei

¡ confronti del datore di lavoro, consiste nel diritto di

astenersi dal lavoro per sciopero, l’esercizio non

comporta un inadempimento contrattuale. Lo

sciopero implica soltanto la perdita della

retribuzione

Titolarità del diritto di

sciopero

Tesi dottrinale maggioritaria: titolare del diritto di

¡ sciopero è ciascun singolo lavoratore

Tuttavia, il diritto può essere esercitato dal singolo

¡ soltanto assieme ad altri lavoratori, non è

ammissibile lo sciopero individuale

Per tanto, lo sciopero si configura come diritto

¡ individuale, ma ad esercizio collettivo

Finalità dello sciopero

Sciopero economico-politico

¡ Sciopero politico puro

¡ Sciopero economico-professionale

¡

Forme anomale di sciopero

Considerate dalla giurisprudenza negli anni 50 e 60,

¡ come scioperi illegittimi perché provocavano un

danno ulteriore e più grave di quello per natura

inerente allo sciopero (Teoria del danno ingiusto)

Dottrina contraria alla giurisprudenza

¡ Posteriormente sentenza Cassazione 711/1980: il

¡ diritto di sciopero deve essere esercitato in modo

da non “pregiudicare, in una determinata ed

effettiva situazione economica generale o

particolare, irreparabilmente (non la produzione,

ma) la produttività dell’azienda, cioè la possibilità

per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua

iniziativa economica” (Teoria del danno alla

capacità produttiva)

Effettività del diritto di

sciopero

Carattere antisindacale di condotte datoriali

¡ rivolte a disincentivare la partecipazione ad uno

sciopero o persino a punirla (art. 28 St. lav.)

Lo sciopero sciopero nei

servizi pubblici essenziali

Legge 12 giugno 1990, n. 146

¡ I l d i r i t t o d i s c i o p e r o , n e l l ’ a m b i t o d e l l e

¡ amministrazioni o delle impresa erogatrici di

servizi pubblici essenziali, deve esercitarsi nel

rispetto del “contenuto essenziale” di determinati

diritti della persona, tutelati costituzionalmente

Diritti da salvaguardare: vita, salute, libertà e

¡ sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e

previdenza sociale, istruzione e libertà di

comunicazione.

Lo sciopero sciopero nei

servizi pubblici essenziali

Bilanciamento fra diritto di sciopero e altri diritti

¡ della persona

Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di

¡ misure rivolte a consentire l’erogazione delle

“prestazioni indispensabili” a garantire l’effettiva

tutela del “contenuto essenziale” dei diritti in

discorso

Lo sciopero sciopero nei

servizi pubblici essenziali

Prima di proclamare lo sciopero, le parti

¡ debbono attivare le procedure di

raffreddamento e di conciliazione, finalizzate ad

una risoluzione pacifica del conflitto e previste

dai contratti collettivi

Dopo, in caso negativo, proclamazione dello

¡ sciopero: comunicare per scritto (preavviso di 10

giorni)

Durata,

¡ Modalità di attuazione

¡ Motivazione

¡

Lo sciopero sciopero nei

servizi pubblici essenziali

Rarefazione soggettiva: un sindacato che

¡ proclama uno sciopero in un determinato servizio

non può, in quel medesimo servizio, proclamare

un secondo sciopero, se non dopo che sia

trascorso un lasso di tempo dalla effettuazione

del precedente sciopero

Rarefazione oggettiva: gli scioperi proclamati in

¡ un servizio debbono essere distanziati da un lasso

di tempo, indipendentemente dal soggetto

proclamante

Lo sciopero sciopero nei

servizi pubblici essenziali

Spetta ai contratti collettivi, “disporre l’astensione

¡ dallo sciopero di quote strettamente necessarie

di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in

tal caso, le modalità per l’individuazione dei

lavoratori interessati, ovvero … forme di

erogazione periodica dei servizi”, nonché

indicare gli intervalli minimi necessari per

rispettare la regola delle rarefazione

Una volta valutati idonei i contratti collettivi in

¡ questione dalla Commissione di garanzia hanno

efficacia erga omnes

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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