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Nel tempo però queste procedure di comitato si sono via via proliferate e si sono
diversificate in maniera significativa, ma sono diventante sempre più incisive
soprattutto quando dovevano esprimere un parere vincolante nell’elaborazione di atti
di esecuzione, al punto che si mise in evidenza che da una funzione di mero controllo
che avrebbero dovuto assolvere i comitati, hanno invece acquisito una funzione quasi
cooperazione
di (qualcuno parlava di cooamministrazione) con la Commissione, cioè
questi comitati aiutavano la Commissione ad elaborare gli atti della funzione esecutiva
affinché questi fossero quanto più possibili efficaci.
La Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla regolarità degli atti adottati da
questa procedura un po’ particolare, ha chiarito la loro regolarità purché il Consiglio
non delegasse alla Commissione l’adozione di elementi essenziali. Ciò ha indotto gli
Stati, nella prima modifica del Trattato comunitario (atto unico), da un lato a
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formalizzare il potere della Commissione di esercitare funzioni delegate, dall’altro lato
ha cercato di ottenere una codificazione della Comitatologia. Questa codificazione non
è avvenuta con il Trattato ma con una decisione erga omnes ( le decisioni erga omnes
sono nate per cercare più o meno di integrare i trattati o come una sorta di sostituiti
degli accordi fra gli Stati) in materia di comitatologia del 1987.
La decisione erga omens era una norma che doveva andare a finire nel Trattato perché
è una norma di natura istituzionale in quanto crea degli organi, ma gli Stati per non
vincolarsi eccessivamente, nel trattato si sono limitati a dire che la Commissione
esercita anche le funzioni che vengono delegate dal Consiglio ed hanno demandato ad
un atto successivo la disciplina della comitatologia ed hanno trovato questa decisione
erga omnes come uno strumento che era già adatto perché senza avere applicabilità
vincolava tutti quanti gli Stati e quindi faceva sì che in qualche modo gli Stati
accettassero la legittimazione del ruolo dei comitati e del suo supporto all’esercizio
della funzione esecutiva della Commissione.
Le decisione erga onmes ribadiva ciò che aveva già detto la Corte di giustizia e cioè
che il Consiglio poteva delegare la Commissione il completamento o l’integrazione di
alcuni elementi NON essenziali della normativa di base, ma non poteva sforare quelli
che invece erano gli elementi essenziali in quanto questi ultimi dovevano essere
stabiliti sempre dal Consiglio.
Dopo aver posto questo limite che altro non era che una codificazione della
giurisprudenza della Corte di giustizia, questa decisione erga omnes andava a
descrivere le procedure di comitato, senza però porsi alcuna esigenza di carattere
organizzativo, per cui si limitava a rilevare le tipologie di comitato che si erano
sviluppate in ogni settore. Esse erano delle tipologie molto diversificate, tant’è che
all’epoca vi erano circa 87 comitati con delle regole diverse.
Come ben si può notare la decisione erga omens del 1987 non aveva risolto molti
problemi, né in termine di legittimazione dei comitati, né in termini di comprensione
del proprio ruolo e nemmeno in termini di felicitazione dell’adozione degli atti di
esecuzione.
Per di più, quando nel 1992 con il Trattato di Maastricht è stata introdotta la
“coodecisione” e nel 1997 con il Trattato di Amsterdam la procedura di coodecisione è
stata estesa, chiaramente, il Parlamento ha iniziato a rivendicare un controllo anche
sull’attività di esecuzione.
Tutto questo ha comportato che nel 1999 si è adottata una nuova decisione di
comitatologia che ha abrogato quella precedente del 1987. Questa nuova decisione
aveva dato un po’ di sistematizzazione perché prevedeva che le procedure di comitato
fossero soltanto tre, quindi indipendentemente da tutta la normativa di settore, le
tipologie di comitati dovevano lavorare con soli tre procedure:
1) Procedura consultiva: in tutte quelle materie in cui si prevedeva la procedura
di consultazione, la Commissione consultava il comitato per ottenere un parere
NoN vincolante, per cui la Commissione poteva comunque adottare l’atto di
esecuzione cui è stato delegato dal Consiglio;
2) Procedura di gestione: il comitato di gestione dava un parere vincolante alla
Commissione. In questi casi, se il Comitato esprimeva un parere negativo, la
questione poteva essere decisa dal Consiglio che poteva direttamente adottare
l’atto di esecuzione.
3) Procedura di regolazione: questa procedura dava un minimo spazio al
Parlamento, in quanto prevedeva che il Parlamento e il Consiglio potessero
3 controllare gli atti presentati dalla Commissione per verificare se questi ultimi
andavano ad incidere sulle competenze del legislatore.
Il Consiglio era coinvolto in questa procedura con due funzioni:
- Da un lato, una funzione di esecutore primario in cui generalmente delega alla
Commissione, ma se non è d’accordo con quest’ultima esercita il Consiglio
esercita lui stesso la funzione di atti di esecuzione, supportato dal Coreper.
- Dall’altro, il Consiglio insieme al Parlamento svolgeva un controllo di ‘legittimità’
cioè andava a verificare che la Commissione nell’esercizio della funzione
esecutiva delegata non andasse a sforare le competenze del Parlamento e del
Consiglio.
Convenzione europea e Costituzione europea
La convenzione europea consapevole della grande confusione dei poteri e della
gerarchia delle fonti che c’era nell’ordinamento europeo voleva mettere un po’ di
ordine.
Nel 2004 allora si previde una formalizzazione tra atti delegati ed atti di esecuzione e
una formalizzazione della funzione esecutiva, in particolare, poiché il Trattato
costituzione avrebbe voluto cambiare i nomi degli atti di base (il trattato costituzione
prevedeva che l’attuale regolamento dovesse essere rinominata “legge europea” e
l’attuale direttiva “legge quadro europea”). Recuperare il termine di ‘regolamento’
nella funzione esecutiva (dove si parlava di regolamenti delegati e regolamenti di
esecuzione). Quindi, gli atti regolamentari o a portata regolamentare erano atti della
funzione esecutiva, perché gli atti di base non si chiamavano più così ma si
chiamavano “leggi”. Come è noto però il Trattato Costituzione non è riuscito ad
entrare in vigore in quanto non ha raggiunto il numero necessario di notifiche.
Ciò ha comportato però che nel periodo di riflessione che si aprì dopo il secondo
referendum negativa e in vista del terzo cioè agli inizi del 2006, le istituzioni
comunitarie iniziarono a svolgere tutta una serie di azioni necessarie a far vivere in
qualche modo le riforme istituzionali. Tra queste riforme istituzionali ci fu l’adozione
della terza decisione di comitatologia del 2006. Questa decisione andava di fatto ad
anticipare una modifica del trattato costituzione perché in pratica introduceva una
nuova procedura c.d. regolamentazione con controllo che era una procedura nella
quale riguardava specificamente i casi in cui la delega alla Commissione non si
limitava agli elementi di completamento e di attuazione nel concreto, ma riguardava
l’integrazione e la modifica di elementi non essenziali della normativa. Ciò significava,
dunque, creare una procedura per quelli che sarebbero dovuti essere – se fosse
entrato in vigore il Trattato costituzione- gli atti delegati (come detto, già previsti dal
trattato costituzione).
Quindi, in questo periodo e fino al Trattato di Lisbona, si hanno 4 procedure di
comitatologia:
1) Procedura consultiva in cui il parere del comitato di comitatologia non è
vincolante;
2) Procedura di gestione in cui il parere del comitato è vincolante ma interviene in
appello il Consiglio;
3) Procedura di regolazione in cui il parere del comitato è vincolante e a parte il
controllo del Consiglio ci può esserci anche un controllo del Consiglio e del
Parlamento sul rispetto delle norme della legislazione;
4) Procedura di regolazione con il controllo che rafforza anche il potere del
Parlamento, perché se nella procedura di regolazione il Parlamento si poteva
4 limitare a segnalare l’esistenza, in questa nuova procedura con controllo,
quando il Parlamento segnalava un atto di comitatologia che violava le
competenze del legislatore, quell’atto non poteva proprio essere adottato.
Quindi in questa quarta procedura il Parlamento gli veniva data la possibilità
parere vincolante purchè fosse d’accordo con la posizione del Parlamento
anche il Consiglio.
Finalmente il Trattato di Lisbona ha risolto tutto questo riprendendo quelle che erano le
disposizioni del Trattato costituzione. Il Trattato di Lisbona ha introdotto finalmente gli
atti della funzione esecutiva all’interno del Trattato, formalizzando così la gerarchia
delle fonti e una parte della separazione dei poteri.
La distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione:
- Atto delegati: vengono adottati dalla Commissione quando viene delegata dal
Consiglio e dal Parlamento a completare o integrare elementi non essenziali
della normativa.
La caratteristica degli atti delegati consiste nel fatto che la commissione non va
ad esercitare propriamente una funzione attuativa, ma va a condividere una
funzione “normativa” con il Consiglio e il Parlamento, un po’ come avviene con
la legge delega e i decreti delegati del nostro sistema italiano e proprio come
avviene nel nostro ordinamento gli atti delegati devono sottostare a tutte le
condizioni temporali, di oggetto, limiti posti dal Parlamento, il quale mantiene il
controllo sulla delega che può sostanziarsi anche in una revoca della delega. La
revoca della delega comporta che nel momento in cui la Commissione propone
un atto delegato e lo deve sottoporre al Parlamento ed al Consiglio; se questi
ultimi ritengono che quella proposta di atto abbia violato la delega possono
presentare delle obiezioni ed in questo caso l’atto non entrerà in vigore. Se
invece la Commissione adotta un atto che secondo il Parlamento ed il Consiglio
travalica i confini della delega allora possono revocare la delega.
La differenza tra obiezione e revoca è che nel caso dell’obiezione l’atto non
viene proprio adottato dalla Commissione, e quindi l’obiezione si limita solo a
quella proposta di atto; nel caso della revoca essa consiste nella eliminazione
del potere delegato, quindi la Commissione a partire da quel momento non
potrà più adottare atti delegati su quella funzione.
- Atti di esecuzione (art. 291): l’art. 291 afferma che spetta agli Stati adottar