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Esempi: ambiente: vengono adottate entrambe le legislature che sono diverse in base all’atto

adottato; terrorismo: è il trattato stesso che indica la legislatura da adottare, altrimenti l’atto è

illegittimo; formazione professionale: esclude l’armonizzazione.

PESC -> (politica estera e di sicurezza comune): in alcuni casi il Consiglio si esprime all’unanimità

perché la politica estera e di sicurezza comune è quell’area di azione e di competenza dell’Ue in cui

prevalgono determinate dinamiche.

Causa Corte – Repubblica Slovacca e Ungheria

COMMISSIONE -> ha la funzione propositiva perché rappresenta un interesse generale dell’Ue

e quindi ha la capacità di elaborare normative complesse.

Spitzenkandidat (candidato di punta): il favorito del partito di maggioranza all’interno del

parlamento europeo viene scelto come presidente della Commissione*.

*questo sistema non è stato applicato nell’ultima commissione.

➢ Una delle caratteristiche principali della commissione è la sua indipendenza e ciò la pone in

una situazione favorevole per cercare di realizzare il compromesso sia all’interno del

consiglio, sia tra parlamento e consiglio (procedura legislativa ordinaria).

➢ QUASI MONOPOLIO: ci sono molti casi in cui la funzione di iniziativa non è monopolio

esclusivo della Commissione e quindi si identifica come “quasi monopolio”. Ci sono dei casi,

quindi, in cui non è la commissione a svolgere la funzione di iniziativa, ma può essere: lo

stato membro (nel caso PESC l’Alto rappresentante), ¼ degli stati membri e alcune

istituzioni.

Inizialmente la Commissione adottava un sistema a pilastri, istituito con il Trattato di Maastricht.

Il Trattato ha una struttura particolare formata da 3 pilastri:

- Pilastro 1: CEE

- Pilastro 2: cooperazione di tipo intergovernativo tra gli stati membri

- Pilatro 3: “giustizia e affari interni”

Il trattato di Lisbona ha, poi, eliminato la struttura a pilastri e “gli ha incorporati” dentro il TFUE.

La Commissione non agisce in completo isolamento, ma mediante degli “input”.

Il parlamento e la commissione possono presentare proposte alla commissione che può rifiutare,

ma dando una motivazione.

Elaborazione della proposta. Una volta stabilita la proposta, che ripeto, ciò non significa che la

commissione elabori in piena autonomia le sue proposte; la commissione avvia il processo di

programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per raggiungere accordi.

Programmazione pluriennale -> il presidente della Commissione si presenta davanti al parlamento

europeo con le sue linee guida programmate su ciò che la commissione intenderà fare nei prossimi

5 anni.

Programmazione annuale -> programma di lavoro (importanza del PE).

La programmazione è abbastanza complessa e per questo condiziona la Commissione, ma ciò

garantisce anche un processo più trasparente e democratico; allo stesso tempo però, la

commissione è condizionata dal parlamento, il quale indica le sue priorità.

Iniziativa dei cittadini -> art. 11 TUE. Entra in gioco la democrazia partecipativa, in quanto i

cittadini europei possono dare input alla commissione. Per permettere ciò, è costituito un

comitato organizzativo chiamato “comitato dei cittadini” composto da almeno 7 persone residenti

in 7 stati membri diversi. Essi devono presentare: titolo, oggetto, breve descrizione, individuare

una base giuridica, ecc.

La commissione ha l’obbligo di pronunciarsi entro 2 mesi dalla presentazione della proposta. La

commissione può rifiutare la registrazione davanti alla Corte (in quanto non rientra nelle

competenze conferite all’Ue), accettarla o accettare una registrazione parziale della proposta.

Entro 12 mesi vi è la raccolta firme gestita dagli stati membri (=almeno 1 milione di firme di

cittadini europei provenienti da ¼ degli stati membri).

Dopo la raccolta firme, la Commissione ha tempo 6 mesi per rispondere all’iniziativa valida.

Vi è, infine, un’audizione pubblica davanti al aprlamento europeo.

Per i cittadini, l’obiettivo è quello che la commissione presenti la proposta e che giustifichi la scelta

in caso di rifiuto.

STOP TTIP

Riassunto:il parlamento europeo ha “l’iniziativa dell’iniziativa” così come il consiglio, perché può

chiedere alla commissione di presentare delle proposte di atti derivati. La commissione non è

tenuta a seguirne le indicazioni del parlamento, ma è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto.

La commissione raccoglie una serie di sollecitazioni e consultazioni quando fa le proposte.

Procedura per l’adozione degli atti -> la commissione presenta una proposta al parlamento

europeo e al consiglio. (Prima lettura)

La Commissione presenta la sua proposta e può modificarla, ma può anche ritirarla. Il parlamento

e il consiglio non possono fare niente se non c’è la proposta della commissione (non possono

legiferare).

La Commissione riceve una serie di sollecitazioni da parte del parlamento e del consiglio europeo

(programmazione), dall’iniziativa dei cittadini, dalla valutazione delle conseguenze della proposta;

e ha la possibilità non solo di modificare la proposta, ma anche di ritirarla. È un ritiro che deve

essere controllato dalla Corte di Giustizia.

• Il parlamento chiede alla Commissione di presentare adeguate proposte su determinate

questioni -> se la commissione non presenta la proposta, deve comunicare le motivazioni

al parlamento.

• Il consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere la stessa cosa del

parlamento -> se nla commissione non presenta la proposta, deve comunicarlo al consiglio

con le apposite motivazioni.

Commissione -> funzione di iniziativa dato il suo ruolo di rappresentanza di interessi generali

dell’Ue.

PLO (procedura legislativa ordinaria) -> parlamento europeo: espressione della volontà

popolare; consiglio: espressione della volontà degli stati (dimensione intergovernativa).

Si crea una tensione tra esigenze di rappresentanza del Parlamento, Consiglio e Commissione.

Deve esserci trasparenza e nella valutazione dell’atto vi sono diversi passaggi complessi. C’è una

complessità già nelle singole istituzioni che devono rapportarsi.

Il consiglio, quando adotta una atto con procedura legislativa, de3ve riunirsi in seduta pubblica.

 Difficoltà, complessità, tensioni.

Art.289 -> spiega cos’è la legislatura ordinaria e speciale.

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di

una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo e del consiglio su

proposta della Commissione.

2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione della direttiva/regolamento/decisione,

costituisce una procedura legislativa speciale.

3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.

4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa

di un gruppo di stati membri o del parlamento europeo.

Art. 294 -> passaggi.

Prima lettura:

Il parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmetta al -> Consiglio

Se il consiglio approva -> la l’atto in questione è adottato

Se il consiglio non approva -> esso adotta adotta la posizione in prima lettura e la trasmette al

parlamento europeo.

Ci sono, quindi, varie letture per arrivare ad un accordo tra legislatori, consiglio e parlamento

europeo. Una % molto alta viene adottata in prima lettura.

La proposta della commissione va sia al Parlamento europeo sia al consiglio, ma è il Parlamento

europeo che si pronuncia per primo e trasmette la sua lettura al consiglio che può approvare la

lettura del Parlamento.

Il parlamento europeo non va in plenaria. Quando parliamo di parlamento europeo è importante

ricordare che il lavoro viene fatto in Commissione e, poi, in plenaria.

Se il Parlamento non approva…la commissione è sempre coinvolta in questo processo perché può

modificare la sua proposta per permettere al consiglio di votare a maggioranza qualificata.

Per la 1° lettura non ci sono limiti di tempo, invece per la 2° e la 3° si.

- Il consiglio può adottare a maggioranza qualificata il testo adottato dal

Parlamento europeo senza modifiche.

- Se il Parlamento ha presentato emendamenti il consiglio approva gli

emendamenti a maggioranza qualificata se la commissione li ha inseriti nella sua

proposta modificata o all’unanimità se non è così.

- Se il consiglio NON è d’accordo con il parlamento europeo, allora dotta la SUA

posizione in prima lettura e la trasmette e motiva al PE.

PARLAMENTO EUROPEO: entro 3 mesi ->

a) Approva la posizione del consiglio o non si è pronunciato, l’atto in questione è

adottato.

b) Respinge la posizione a maggioranza dei membri che lo compongono, l’atto non

è adottato.

c) Propone emendamenti, il testo è comunicato al consiglio e alla commissione.

CONSIGLIO: al termine dei 3 mesi approva tutti gli emendamenti del consiglio in 1° lettura o non li

approva -> istituzione di un comitato di conciliazione (6 settimane + 2 per riunirlo).

Comitato di conciliazione: Commissione (o istituzione) che deve aiutare a conciliare le posizioni del

2° lettura

Consiglio e del parlamento <- Tutto ciò si esegue in

3° lettura -> Se non c’è un accordo , l’atto NON viene adottato; se vi è un accordo l’atto viene

approvato, ma vi è un ulteriore pòassaggio in quanto il comitato NON è un organo decisionale, ma

un organo di negoziazione.

Cosa favorisce l’adozione delol’atto in 1° lettura? -> TRILOGHI (o Trialoghi)

Il trilogo e un incontro tra rappresentanti della commissione, del consiglio e del Parlamento

europeo che negoziano per giungere ad un accordo sul contenuto di un atto che sarà poi

formalmente adottato dai due legislatori. Non sono previsti dai trattati.

I Triloghi riguardano 3 entità: - Commissione – Consiglio – Parlamento europeo, che si uniscono

per arrivare ad un accordo che sarà adottato dai legislatori.

Aspetti negativi: poca trasparenza

Aspetti positivi: efficienza.

I triloghi servono soprattutto all’efficienza del processo perché è più facile arrivare ad un accordo

se si negozia tra poche persone del consiglio.

PLS (procedura legislativa speciale) -> procedura legislativa ordinaria si caratterizza per la

parità del Consiglio e del Parlamento; procedura legislativa speciale prevede una p

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A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefanodenti06 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Martines Francesca.