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MODIFICAZIONI STATUARIE

Le modificazioni delle clausole contenute nello statuto e nell’atto costitutivo

rappresentano una modificazione dell’assetto di interessi concordato dai soci al

momento della costituzione e pertanto il legislatore ha previsto che tali decisioni

debbano essere assunte dall’assemblea in sede straordinaria (quindi con quorum

deliberativi più elevati).

La deliberazione di modifica dello statuto acquista efficacia dopo l’iscrizione nel

Registro (pubblicità costitutiva), che deve essere richiesta dal notaio verbalizzante

al momento del deposito, previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla

legge.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà

comunicazione entro 30 giorni agli amministratori, i quali, nei trenta giorni

successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In alternativa gli amministratori possono ricorrere al tribunale, che, verificato

l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,

ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con proprio decreto.

Se gli amministratori non compiono uno di questi due atti, la delibera perde

definitivamente di efficacia.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese

il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

AUMENTO DEL CAPITALE

Le modifiche al capitale sociale comportano la variazione del capitale nominale

della società indicato nello statuto, che corrisponde all’insieme dei conferimenti

apportati dai soci.

Una delle principali finalità delle deliberazioni di modifica del capitale sociale è

l’adeguamento del capitale nominale all’effettiva consistenza patrimoniale della

società, ovvero il capitale reale.

L’aumento del capitale può essere di due tipologie: AGGIUNGERE IL PERCHE’

VENGONO EFFETTUATI

1) Aumento gratuito o nominale: l’incremento del capitale sociale viene

realizzato imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in

quanto disponibili.

L’assemblea può decidere di emettere nuove azioni, che devono avere le

stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate

gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute, o in

alternativa incrementare il valore nominale delle azioni già in circolazione.

2) Aumento a pagamento o reale: l’aumento di capitale viene realizzato a

fronte di nuovi conferimenti ed emettendo nuove azioni.

Aumento a pagamento

Può essere realizzato soltanto a condizione che siano stati effettuati

integralmente i versamenti delle azioni emesse in precedenza; il mancato

rispetto di tale obbligo comporta la responsabilità solidale degli amministratori per i

danni arrecati ai soci e ai terzi ma restano salvi gli obblighi assunti dai nuovi

sottoscrittori, i quali saranno comunque soggetti all’obbligo di versamento.

Le azioni di nuova emissione possono anche prevedere un sovrapprezzo rispetto al

loro valore nominale. Il sovrapprezzo viene di norma previsto in quelle ipotesi in cui

il valore nominale della partecipazione è molto inferiore al suo valore reale, ovvero il

valore della partecipazione calcolato rispetto all’effettiva consistenza patrimoniale

della società.

Nell’ipotesi di aumento a pagamento i soci potrebbero avere interesse a mantenere

inalterati i rapporti di forza esistenti tra le partecipazioni e a non consentire

l’ingresso di terzi all’interno della società.

Per tale motivo il legislatore ha previsto che i soci e i possessori di obbligazioni

convertibili siano titolari di un diritto di opzione sulle azioni e sulle obbligazioni

convertibili di nuova emissione in proporzione alla quota posseduta (al rapporto di

cambio per gli obbligazionisti).

Inoltre, ai soci che esercitano l’opzione è riconosciuto un diritto di prelazione

sulle azioni rimaste inoptate. Tuttavia, se le azioni sono quotate in mercati

regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono prima essere offerti su tali

mercati per almeno due sedute di negoziazione entro il mese successivo alla

scadenza del termine previsto per l’esercizio dell’opzione (salvo che siano già stati

venduti dai soci).

Diritto di opzione

Per quanto riguarda il diritto di opzione:

1) Secondo la giurisprudenza e la prassi notarile, si tratta di un diritto disponibile

e pertanto liberamente cedibile o rinunciabile, senza necessità di forme

particolari;

2) Per quanto riguarda la natura giuridica, secondo un orientamento si tratta di

un’applicazione dell’istituto generale dell’opzione previsto dal diritto comune

mentre secondo altro orientamento anche il diritto di opzione sarebbe da

considerare come una prelazione;

3) L’offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro e per l’esercizio

del diritto deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla

pubblicazione dell’offerta;

Il diritto di opzione può essere limitato o escluso in alcune ipotesi:

a) Il diritto di opzione non spetta quando le azioni di nuova emissione debbano

essere liberate mediante conferimenti in natura;

b) Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, lo statuto può

altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, a

condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da

una società di revisione legale.

c) Quando l'interesse della società lo esige (rapporto mezzo-fine con

l’esclusione dell’opzione), il diritto di opzione può essere escluso o limitato

con la deliberazione di aumento di capitale.

d) Può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se

queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società

che la controllano o che sono da essa controllate.

In caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione per liberazione con

conferimenti in natura o per interesse della società, è richiesta una relazione

motivata degli amministratori che illustra le ragioni dell'esclusione o della

limitazione e i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione.

La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale

almeno 30 giorni prima dell'assemblea ed entro quindici giorni il collegio sindacale

deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione

giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata

dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della

società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non

abbia deliberato.

Il diritto di opzione non si considera escluso o limitato quando è mediato, ovvero

quando le azioni vengono sottoscritte da banche o altri intermediari finanziari

soggetti a vigilanza della CONSOB e questi ultimi si impegnano a offrirle in un

secondo momento agli azionisti con operazioni di qualsiasi tipo.

Diritto di prelazione

Per quanto riguarda la natura giuridica del diritto di prelazione:

1) Una parte della dottrina ritiene che il diritto di prelazione sia autonomo

rispetto a quello di opzione, per cui gli amministratori potrebbero prevedere

condizioni diverse da quelle previste per il diritto di opzione, ad esempio

stabilire un prezzo superiore e più vantaggioso per la società;

2) Secondo un altro orientamento, il diritto di prelazione è da considerarsi

un’estensione del diritto di opzione e pertanto può operare soltanto alle

stesse condizioni di quest’ultimo.

Sottoscrizione e versamento azioni nuova emissione

Di norma, l’aumento di capitale è inscindibile, nel senso che deve essere

integralmente sottoscritto affinché si possa effettuare.

Tuttavia, se l’aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine stabilito

nella deliberazione, il capitale può essere aumentato di un importo pari alle

sottoscrizioni raccolte, purché ciò venga espressamente previsto dalla

deliberazione.

I conferimenti relativi alle azioni di nuova emissione sono soggetti alle stesse norme

poste per i conferimenti in sede di costituzione (versamento di almeno il 25% del

valore nominale di ciascuna azione al momento della sottoscrizione, integrale

versamento dei conferimenti in natura, integrale versamento entro 90 giorni nel

caso di venir meno della pluralità dei soci, integrale versamento del sovrapprezzo).

Per quanto riguarda i conferimenti in natura, gli amministratori possono decidere se

sottoporre il conferimento alla disciplina dell’art. 2343 (con relazione di stima) o

2343-ter (senza relazione di stima, vedi parte conferimenti).

Nel secondo caso l’esecuzione del conferimento può essere differita; in particolare:

1) Se al conferimento è attribuito un valore pari o inferiore al fair value iscritto

nel bilancio dell’esercizio precedente, il conferimento può essere eseguito

entro il termine dell’esercizio in cui avviene l’aumento di capitale;

2) Se al bene o credito è attribuito un valore pari o inferiore a quello stabilito da

un perito indipendente, l’esecuzione del conferimento può avvenire entro 6

mesi dalla data della perizia.

Aumento delegato

L’aumento reale del capitale è di norma deliberato dall’assemblea straordinaria.

Tuttavia, lo statuto o una sua modificazione possono attribuire agli amministratori la

facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare

determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell'iscrizione della

società nel registro delle imprese o dall’apposita delibera di modificazione dello

statuto.

La deliberazione di aumento adottata dagli amministratori deve essere comunque

verbalizzata dal notaio e può escludere o limitare il diritto di opzione secondo la

stessa disciplina prevista per l’aumento “ordinario”.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Le operazioni di riduzione del capitale sociale si distinguono in 3 tipologie:

1) Riduzione reale del capitale, detta anche per esubero;

2) Riduzione nominale del capitale o per perdite;

3) Riduzione a seguito di recesso.

Riduzione reale

Questa forma di riduzione viene impiegata quando il capitale sociale è

sovrabbondante rispetto alle necessità della società e pertanto i soci decidono

volontariamente di eseguire una riduzione contestuale sia del capitale nominale che

de

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreabho99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Jorio Federico.