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MODIFICAZIONI STATUARIE
Le modificazioni delle clausole contenute nello statuto e nell’atto costitutivo
rappresentano una modificazione dell’assetto di interessi concordato dai soci al
momento della costituzione e pertanto il legislatore ha previsto che tali decisioni
debbano essere assunte dall’assemblea in sede straordinaria (quindi con quorum
deliberativi più elevati).
La deliberazione di modifica dello statuto acquista efficacia dopo l’iscrizione nel
Registro (pubblicità costitutiva), che deve essere richiesta dal notaio verbalizzante
al momento del deposito, previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla
legge.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione entro 30 giorni agli amministratori, i quali, nei trenta giorni
successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
In alternativa gli amministratori possono ricorrere al tribunale, che, verificato
l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con proprio decreto.
Se gli amministratori non compiono uno di questi due atti, la delibera perde
definitivamente di efficacia.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese
il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
AUMENTO DEL CAPITALE
Le modifiche al capitale sociale comportano la variazione del capitale nominale
della società indicato nello statuto, che corrisponde all’insieme dei conferimenti
apportati dai soci.
Una delle principali finalità delle deliberazioni di modifica del capitale sociale è
l’adeguamento del capitale nominale all’effettiva consistenza patrimoniale della
società, ovvero il capitale reale.
L’aumento del capitale può essere di due tipologie: AGGIUNGERE IL PERCHE’
VENGONO EFFETTUATI
1) Aumento gratuito o nominale: l’incremento del capitale sociale viene
realizzato imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in
quanto disponibili.
L’assemblea può decidere di emettere nuove azioni, che devono avere le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute, o in
alternativa incrementare il valore nominale delle azioni già in circolazione.
2) Aumento a pagamento o reale: l’aumento di capitale viene realizzato a
fronte di nuovi conferimenti ed emettendo nuove azioni.
Aumento a pagamento
Può essere realizzato soltanto a condizione che siano stati effettuati
integralmente i versamenti delle azioni emesse in precedenza; il mancato
rispetto di tale obbligo comporta la responsabilità solidale degli amministratori per i
danni arrecati ai soci e ai terzi ma restano salvi gli obblighi assunti dai nuovi
sottoscrittori, i quali saranno comunque soggetti all’obbligo di versamento.
Le azioni di nuova emissione possono anche prevedere un sovrapprezzo rispetto al
loro valore nominale. Il sovrapprezzo viene di norma previsto in quelle ipotesi in cui
il valore nominale della partecipazione è molto inferiore al suo valore reale, ovvero il
valore della partecipazione calcolato rispetto all’effettiva consistenza patrimoniale
della società.
Nell’ipotesi di aumento a pagamento i soci potrebbero avere interesse a mantenere
inalterati i rapporti di forza esistenti tra le partecipazioni e a non consentire
l’ingresso di terzi all’interno della società.
Per tale motivo il legislatore ha previsto che i soci e i possessori di obbligazioni
convertibili siano titolari di un diritto di opzione sulle azioni e sulle obbligazioni
convertibili di nuova emissione in proporzione alla quota posseduta (al rapporto di
cambio per gli obbligazionisti).
Inoltre, ai soci che esercitano l’opzione è riconosciuto un diritto di prelazione
sulle azioni rimaste inoptate. Tuttavia, se le azioni sono quotate in mercati
regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono prima essere offerti su tali
mercati per almeno due sedute di negoziazione entro il mese successivo alla
scadenza del termine previsto per l’esercizio dell’opzione (salvo che siano già stati
venduti dai soci).
Diritto di opzione
Per quanto riguarda il diritto di opzione:
1) Secondo la giurisprudenza e la prassi notarile, si tratta di un diritto disponibile
e pertanto liberamente cedibile o rinunciabile, senza necessità di forme
particolari;
2) Per quanto riguarda la natura giuridica, secondo un orientamento si tratta di
un’applicazione dell’istituto generale dell’opzione previsto dal diritto comune
mentre secondo altro orientamento anche il diritto di opzione sarebbe da
considerare come una prelazione;
3) L’offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro e per l’esercizio
del diritto deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta;
Il diritto di opzione può essere limitato o escluso in alcune ipotesi:
a) Il diritto di opzione non spetta quando le azioni di nuova emissione debbano
essere liberate mediante conferimenti in natura;
b) Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, lo statuto può
altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, a
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da
una società di revisione legale.
c) Quando l'interesse della società lo esige (rapporto mezzo-fine con
l’esclusione dell’opzione), il diritto di opzione può essere escluso o limitato
con la deliberazione di aumento di capitale.
d) Può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se
queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
che la controllano o che sono da essa controllate.
In caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione per liberazione con
conferimenti in natura o per interesse della società, è richiesta una relazione
motivata degli amministratori che illustra le ragioni dell'esclusione o della
limitazione e i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione.
La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale
almeno 30 giorni prima dell'assemblea ed entro quindici giorni il collegio sindacale
deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata
dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della
società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non
abbia deliberato.
Il diritto di opzione non si considera escluso o limitato quando è mediato, ovvero
quando le azioni vengono sottoscritte da banche o altri intermediari finanziari
soggetti a vigilanza della CONSOB e questi ultimi si impegnano a offrirle in un
secondo momento agli azionisti con operazioni di qualsiasi tipo.
Diritto di prelazione
Per quanto riguarda la natura giuridica del diritto di prelazione:
1) Una parte della dottrina ritiene che il diritto di prelazione sia autonomo
rispetto a quello di opzione, per cui gli amministratori potrebbero prevedere
condizioni diverse da quelle previste per il diritto di opzione, ad esempio
stabilire un prezzo superiore e più vantaggioso per la società;
2) Secondo un altro orientamento, il diritto di prelazione è da considerarsi
un’estensione del diritto di opzione e pertanto può operare soltanto alle
stesse condizioni di quest’ultimo.
Sottoscrizione e versamento azioni nuova emissione
Di norma, l’aumento di capitale è inscindibile, nel senso che deve essere
integralmente sottoscritto affinché si possa effettuare.
Tuttavia, se l’aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine stabilito
nella deliberazione, il capitale può essere aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte, purché ciò venga espressamente previsto dalla
deliberazione.
I conferimenti relativi alle azioni di nuova emissione sono soggetti alle stesse norme
poste per i conferimenti in sede di costituzione (versamento di almeno il 25% del
valore nominale di ciascuna azione al momento della sottoscrizione, integrale
versamento dei conferimenti in natura, integrale versamento entro 90 giorni nel
caso di venir meno della pluralità dei soci, integrale versamento del sovrapprezzo).
Per quanto riguarda i conferimenti in natura, gli amministratori possono decidere se
sottoporre il conferimento alla disciplina dell’art. 2343 (con relazione di stima) o
2343-ter (senza relazione di stima, vedi parte conferimenti).
Nel secondo caso l’esecuzione del conferimento può essere differita; in particolare:
1) Se al conferimento è attribuito un valore pari o inferiore al fair value iscritto
nel bilancio dell’esercizio precedente, il conferimento può essere eseguito
entro il termine dell’esercizio in cui avviene l’aumento di capitale;
2) Se al bene o credito è attribuito un valore pari o inferiore a quello stabilito da
un perito indipendente, l’esecuzione del conferimento può avvenire entro 6
mesi dalla data della perizia.
Aumento delegato
L’aumento reale del capitale è di norma deliberato dall’assemblea straordinaria.
Tuttavia, lo statuto o una sua modificazione possono attribuire agli amministratori la
facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell'iscrizione della
società nel registro delle imprese o dall’apposita delibera di modificazione dello
statuto.
La deliberazione di aumento adottata dagli amministratori deve essere comunque
verbalizzata dal notaio e può escludere o limitare il diritto di opzione secondo la
stessa disciplina prevista per l’aumento “ordinario”.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Le operazioni di riduzione del capitale sociale si distinguono in 3 tipologie:
1) Riduzione reale del capitale, detta anche per esubero;
2) Riduzione nominale del capitale o per perdite;
3) Riduzione a seguito di recesso.
Riduzione reale
Questa forma di riduzione viene impiegata quando il capitale sociale è
sovrabbondante rispetto alle necessità della società e pertanto i soci decidono
volontariamente di eseguire una riduzione contestuale sia del capitale nominale che
de