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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

-PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ (art 28): i funzionari e i dipendenti dello Stato e gli enti

pubblici sono

direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti in

violazione di diritti.

Il responsabile è in tale contesto il soggetto che deve render conto dell’attività

dell’ufficio di cui è a capo. La legge sul procedimento amministrativo ha istituito la

figura del responsabile del procedimento, ma si ritiene non essere un’applicazione

dell’art 28 poiché risponde ad esigenze di trasparenza ed identificabilità di un

contraddittorio all’interno dell’amministrazione, nel segno del superamento del

principio dell’impersonalità dell’apparato amministrativo.

-PRINCIPIO DI LEGALITA’ assicura la sindacabilità dell’azione amministrativa e la

certezza del diritto. Esprime l’esigenza che l’amministrazione sia assoggettata alla

legge e può esser interpretato in vari modi:

a)come non contraddittorietà dell’atto amministrativo rispetto alla legge: gli atti

amministrativi non

possono contenere disposizioni in contrasto con la legge o il giudice li disapplicherà.

B)come conformità formale: ciò significa non solo che non deve contrastare con la

legge, ma che deve anche agire entro i limiti del potere attribuitogli dalla legge

stessa.

C) come conformità sostanziale: ciò significa che oltre a dover agire nei limiti legali

deve farlo anche in conformità alla disciplina sostanziale dettata dalla stessa, la quale

incide anche sulle modalità d’esercizio dell’azione. Uno dei fondamenti costituzionali di

questa accezione del principio è la riserva di legge (tuttavia c’è una differenza tra al

riserva e il principio di legalità, perché il 2’ guarda all’intera attività della p.a., anche a

quella non normativa, a differenza della 1’.

Inoltre, la legalità come conformità sostanziale pone il problema di contemperare 2

esigenze: da un lato quella di tutelare i privati (legalità garanzia), dall’altra quella di

lasciare adeguato spazio d’azione all’amministrazione, al fine di evitare che sia troppo

vincolata. E’ chiaro che la legge non può sempre prevedere tutto, quindi esiste uno

spazio di valutazione per l’amministrazione, il quale però deve sempre esser coniugato

con la legalità, nel senso che non è completamente vincolata ma al tempo stesso

l’attribuzione di poteri il cui esercizio incide sui privati deve sempre derivare dalla legge.

Tra l’altro, rileva anche che i parametri cui la legge deve far riferimento non sono solo

quelli legali, e ciò consente di capire come mai si parli di legalità, oltre che di

legittimità, con essa intendendosi proprio conformità dell’azione amministrativa e del

provvedimento a parametri diversi dalla legge (tutte le regole che disciplinano la

gestione degli interessi pubblici, anche regole non scritte).

D) come legalità indirizzo (agire secondo un vincolo di scopo): tale accezione è

quella più ampia e attenuata che, assieme alla non contraddittorietà, abbraccia

l’intera attività amministrativa imponendo che essa sia conforme alla volontà popolare

espressa dal Parlamento.

E) come legalità procedurale, intesa come garanzia del contraddittorio.

F)come raffrontabilità a parametri predefiniti.

G)LEGALITA’ COME TIPICITA’: la legalità si traduce anche in tipicità, nel senso che

l’amministrazione può

emanare solo i provvedimenti stabiliti tassativamente dalla legge.

Infine, dopo aver acquisito la capacità generale di diritto privato, l’amministrazione non

necessita dell’autorizzazione legislativa per agire, ma tuttavia la legge può sempre

intervenire per limitarla.

-PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: elaborato dalla Corte Costituzionale ma

avente la dignità di principio generale dell’ordinamento, esprime l’esigenza che in

caso di incisione sui diritti dei terzi sia consentito agli stessi di esporre le proprie

ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell’interesse

pubblico.

I CRITERI DI EFFICACIA, ECONOMICITA’, EFFICIENZA, IMPARZIALITA’, PUBBLICITA’

E TRASPARENZA LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E

ALL’ILLEGALITA’

L’art 1 L 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini stabiliti

dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e

trasparenza ecc..”

-IL CRITERIO DI EFFICIENZA attiene al rapporto tra il risultato dell’azione organizzativa

e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato. In pratica, quando

l’efficienza è rispettata, significa che la p.a. ha raggiunto i propri obiettivi grazie ad

una combinazione ottimale dei fattori produttivi.

-IL CRITERIO DI EFFICACIA è invece collegato al rapporto tra ciò che si è

effettivamente realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano

e un programma.

Efficienza ed efficacia quindi non coincidono: un’amministrazione che usa pochissimi

mezzi è efficiente ma

potrebbe non essere efficace perché non ha raggiunto gli obiettivi del piano o

programma.

Ad ogni modo, sia l’efficienza e l’efficacia, sia il buon andamento, sono valorizzati alla

equilibrio di bilancio:

luce del principio costituzionale di esso, imponendo di rispettare

l’equilibrio di bilancio, vincola le amministrazioni ad usare le risorse con efficacia al fine

di raggiungere gli obiettivi pubblici.

-I CRITERI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA sono molto simili. Il criterio che li

differenzia si rintraccia nella L 241/1990, da cui si ricava che la trasparenza è il

vincolo che impone alla p.a. di pubblicare i dati che detiene, la pubblicità è lo

sforzo della p.a. di comunicare ai cittadini dati, notizie e atti, quindi mentre

quest’ultima si riferisce a tutto lo spettro dell’attività e dell’organizzazione

amministrativa, la prima attiene ai soli dati espressamente indicati dal legislatore.

Hanno però in comune di contrapporsi entrambe alla segretezza e non conoscibilità

dell’attività amministrativa, che potrebbero celare favoritismi e illegittimità. Le

sanzioni per la mancata osservanza degli doveri di pubblicità sono: responsabilità

dirigenziale, per danno all’immagine. Costituiscono parametro per la valutazione della

performance e per l’attribuzione del trattamento economico accessorio.

Il criterio di trasparenza è connesso ai 2 istituti del diritto di accesso, della

motivazione, del responsabile del procedimento e degli uffici di relazione col pubblico.

Il suo scopo è quello di assicurare forme diffuse di controllo sociale sull’azione

normativa

amministrativa per incentivare la p.a. ad agire virtuosamente. In vista della

per la lotta all’illegalità e alla corruzione, si può dire che il suo scopo è oggi anche un

altro, cioè quello di contrastare l’illegalità e la corruzione, che spesso affondano le

proprie radici proprio nella cattiva amministrazione.

Il suo presupposto è la comprensibilità dei dati, e talvolta essa stessa costituisce il

presupposto dell’efficacia

di alcuni atti (es: atti che conferiscono incarichi a oggetti estranei alla p.a. devono esser

trasparenti).

La responsabilità dell’amministrazione nell’ordinamento italiano

La Costituzione contiene una norma generale in materia di responsabilità della

“I

pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. L’art.28 dispone infatti che:

funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente

responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti

in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed

agli enti pubblici”.

“atti compiuti…”

All’inciso è da attribuire ampio significato, comprendente anche

i provvedimenti amministrativi e le misure negoziali.

“in violazione di diritti”

Alla formula deve essere attribuita una valenza generale,

nel senso che siano inclusi anche gli interessi legittimi.

Vi è quindi responsabilità civile sia dell’impiegato, sia dell’amministrazione.

L’impiegato risponde soltanto per dolo o per colpa grave, mentre

l’amministrazione è responsabile anche per colpa lieve. Si tratta di due

responsabilità che possono farsi valere entrambe in via diretta.

Il privato danneggiato può chiamare in causa direttamente anche la sola pubblica

amministrazione, e si tratta infatti di una via che dà maggiori garanzie

patrimoniali. Eventualmente poi l’amministrazione può rivalersi, dinanzi alla corte

dei conti, nei confronti del dipendente o del funzionario qualora vi sia dolo o

colpa grave. Nell’ipotesi in cui il dipendente abbia agito per un fine privato ed

egoistico, estraneo all’amministrazione, vi è responsabilità del solo dipendente

perché manca l’imputabilità dell’atto alla struttura amministrativa.

Rilevante è la problematica dei limiti della responsabilità civile della pubblica

amministrazione quando il fatto che cagiona il danno è un provvedimento

amministrativo. In particolare ci si chiede se la violazione di interessi legittimi

può dar luogo a danno ingiusto con conseguente obbligo al risarcimento?

I principi ispiratori dell’attività amministrativa che, insieme alla legge

costituiscono una guida ed un orientamento per il raggiungimento del fine

pubblico determinato, sono rinvenibili all’interno dell’ordinamento europeo; di

disposizioni costituzionali e di fonti di rango ordinario.

Principi di origine comunitaria

I principi di derivazione europeistica dai quali è governata l’azione

amministrativa vengono richiamati nell’art.1, comma 1 della L. 241/1990, in

l’attività amministrativa persegui i fini determinati dalla legge

forza del quale

ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e

di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre

disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi

dell’ordinamento comunitario.

Nello specifico essi sono:

1. Principio di precauzione, mediante il quale la P.A. può adottare

provvedimenti nei casi

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Publisher
A.A. 2023-2024
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ri.giuffre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Romeo Sergio.