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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
-PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ (art 28): i funzionari e i dipendenti dello Stato e gli enti
pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti in
violazione di diritti.
Il responsabile è in tale contesto il soggetto che deve render conto dell’attività
dell’ufficio di cui è a capo. La legge sul procedimento amministrativo ha istituito la
figura del responsabile del procedimento, ma si ritiene non essere un’applicazione
dell’art 28 poiché risponde ad esigenze di trasparenza ed identificabilità di un
contraddittorio all’interno dell’amministrazione, nel segno del superamento del
principio dell’impersonalità dell’apparato amministrativo.
-PRINCIPIO DI LEGALITA’ assicura la sindacabilità dell’azione amministrativa e la
certezza del diritto. Esprime l’esigenza che l’amministrazione sia assoggettata alla
legge e può esser interpretato in vari modi:
a)come non contraddittorietà dell’atto amministrativo rispetto alla legge: gli atti
amministrativi non
possono contenere disposizioni in contrasto con la legge o il giudice li disapplicherà.
B)come conformità formale: ciò significa non solo che non deve contrastare con la
legge, ma che deve anche agire entro i limiti del potere attribuitogli dalla legge
stessa.
C) come conformità sostanziale: ciò significa che oltre a dover agire nei limiti legali
deve farlo anche in conformità alla disciplina sostanziale dettata dalla stessa, la quale
incide anche sulle modalità d’esercizio dell’azione. Uno dei fondamenti costituzionali di
questa accezione del principio è la riserva di legge (tuttavia c’è una differenza tra al
riserva e il principio di legalità, perché il 2’ guarda all’intera attività della p.a., anche a
quella non normativa, a differenza della 1’.
Inoltre, la legalità come conformità sostanziale pone il problema di contemperare 2
esigenze: da un lato quella di tutelare i privati (legalità garanzia), dall’altra quella di
lasciare adeguato spazio d’azione all’amministrazione, al fine di evitare che sia troppo
vincolata. E’ chiaro che la legge non può sempre prevedere tutto, quindi esiste uno
spazio di valutazione per l’amministrazione, il quale però deve sempre esser coniugato
con la legalità, nel senso che non è completamente vincolata ma al tempo stesso
l’attribuzione di poteri il cui esercizio incide sui privati deve sempre derivare dalla legge.
Tra l’altro, rileva anche che i parametri cui la legge deve far riferimento non sono solo
quelli legali, e ciò consente di capire come mai si parli di legalità, oltre che di
legittimità, con essa intendendosi proprio conformità dell’azione amministrativa e del
provvedimento a parametri diversi dalla legge (tutte le regole che disciplinano la
gestione degli interessi pubblici, anche regole non scritte).
D) come legalità indirizzo (agire secondo un vincolo di scopo): tale accezione è
quella più ampia e attenuata che, assieme alla non contraddittorietà, abbraccia
l’intera attività amministrativa imponendo che essa sia conforme alla volontà popolare
espressa dal Parlamento.
E) come legalità procedurale, intesa come garanzia del contraddittorio.
F)come raffrontabilità a parametri predefiniti.
G)LEGALITA’ COME TIPICITA’: la legalità si traduce anche in tipicità, nel senso che
l’amministrazione può
emanare solo i provvedimenti stabiliti tassativamente dalla legge.
Infine, dopo aver acquisito la capacità generale di diritto privato, l’amministrazione non
necessita dell’autorizzazione legislativa per agire, ma tuttavia la legge può sempre
intervenire per limitarla.
-PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: elaborato dalla Corte Costituzionale ma
avente la dignità di principio generale dell’ordinamento, esprime l’esigenza che in
caso di incisione sui diritti dei terzi sia consentito agli stessi di esporre le proprie
ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell’interesse
pubblico.
I CRITERI DI EFFICACIA, ECONOMICITA’, EFFICIENZA, IMPARZIALITA’, PUBBLICITA’
E TRASPARENZA LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E
ALL’ILLEGALITA’
L’art 1 L 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini stabiliti
dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza ecc..”
-IL CRITERIO DI EFFICIENZA attiene al rapporto tra il risultato dell’azione organizzativa
e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato. In pratica, quando
l’efficienza è rispettata, significa che la p.a. ha raggiunto i propri obiettivi grazie ad
una combinazione ottimale dei fattori produttivi.
-IL CRITERIO DI EFFICACIA è invece collegato al rapporto tra ciò che si è
effettivamente realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano
e un programma.
Efficienza ed efficacia quindi non coincidono: un’amministrazione che usa pochissimi
mezzi è efficiente ma
potrebbe non essere efficace perché non ha raggiunto gli obiettivi del piano o
programma.
Ad ogni modo, sia l’efficienza e l’efficacia, sia il buon andamento, sono valorizzati alla
equilibrio di bilancio:
luce del principio costituzionale di esso, imponendo di rispettare
l’equilibrio di bilancio, vincola le amministrazioni ad usare le risorse con efficacia al fine
di raggiungere gli obiettivi pubblici.
-I CRITERI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA sono molto simili. Il criterio che li
differenzia si rintraccia nella L 241/1990, da cui si ricava che la trasparenza è il
vincolo che impone alla p.a. di pubblicare i dati che detiene, la pubblicità è lo
sforzo della p.a. di comunicare ai cittadini dati, notizie e atti, quindi mentre
quest’ultima si riferisce a tutto lo spettro dell’attività e dell’organizzazione
amministrativa, la prima attiene ai soli dati espressamente indicati dal legislatore.
Hanno però in comune di contrapporsi entrambe alla segretezza e non conoscibilità
dell’attività amministrativa, che potrebbero celare favoritismi e illegittimità. Le
sanzioni per la mancata osservanza degli doveri di pubblicità sono: responsabilità
dirigenziale, per danno all’immagine. Costituiscono parametro per la valutazione della
performance e per l’attribuzione del trattamento economico accessorio.
Il criterio di trasparenza è connesso ai 2 istituti del diritto di accesso, della
motivazione, del responsabile del procedimento e degli uffici di relazione col pubblico.
Il suo scopo è quello di assicurare forme diffuse di controllo sociale sull’azione
normativa
amministrativa per incentivare la p.a. ad agire virtuosamente. In vista della
per la lotta all’illegalità e alla corruzione, si può dire che il suo scopo è oggi anche un
altro, cioè quello di contrastare l’illegalità e la corruzione, che spesso affondano le
proprie radici proprio nella cattiva amministrazione.
Il suo presupposto è la comprensibilità dei dati, e talvolta essa stessa costituisce il
presupposto dell’efficacia
di alcuni atti (es: atti che conferiscono incarichi a oggetti estranei alla p.a. devono esser
trasparenti).
La responsabilità dell’amministrazione nell’ordinamento italiano
La Costituzione contiene una norma generale in materia di responsabilità della
“I
pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. L’art.28 dispone infatti che:
funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed
agli enti pubblici”.
“atti compiuti…”
All’inciso è da attribuire ampio significato, comprendente anche
i provvedimenti amministrativi e le misure negoziali.
“in violazione di diritti”
Alla formula deve essere attribuita una valenza generale,
nel senso che siano inclusi anche gli interessi legittimi.
Vi è quindi responsabilità civile sia dell’impiegato, sia dell’amministrazione.
L’impiegato risponde soltanto per dolo o per colpa grave, mentre
l’amministrazione è responsabile anche per colpa lieve. Si tratta di due
responsabilità che possono farsi valere entrambe in via diretta.
Il privato danneggiato può chiamare in causa direttamente anche la sola pubblica
amministrazione, e si tratta infatti di una via che dà maggiori garanzie
patrimoniali. Eventualmente poi l’amministrazione può rivalersi, dinanzi alla corte
dei conti, nei confronti del dipendente o del funzionario qualora vi sia dolo o
colpa grave. Nell’ipotesi in cui il dipendente abbia agito per un fine privato ed
egoistico, estraneo all’amministrazione, vi è responsabilità del solo dipendente
perché manca l’imputabilità dell’atto alla struttura amministrativa.
Rilevante è la problematica dei limiti della responsabilità civile della pubblica
amministrazione quando il fatto che cagiona il danno è un provvedimento
amministrativo. In particolare ci si chiede se la violazione di interessi legittimi
può dar luogo a danno ingiusto con conseguente obbligo al risarcimento?
I principi ispiratori dell’attività amministrativa che, insieme alla legge
costituiscono una guida ed un orientamento per il raggiungimento del fine
pubblico determinato, sono rinvenibili all’interno dell’ordinamento europeo; di
disposizioni costituzionali e di fonti di rango ordinario.
Principi di origine comunitaria
I principi di derivazione europeistica dai quali è governata l’azione
amministrativa vengono richiamati nell’art.1, comma 1 della L. 241/1990, in
l’attività amministrativa persegui i fini determinati dalla legge
forza del quale
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e
di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi
dell’ordinamento comunitario.
Nello specifico essi sono:
1. Principio di precauzione, mediante il quale la P.A. può adottare
provvedimenti nei casi