REQUISITI:
Perché un'impresa possa accedere a questa procedura, devono esserci entrambe queste condizioni:
Avere più di 200 dipendenti;
Essere in stato di insolvenza, con un'esposizione debitoria superiore a:
2/3 dell’attivo di bilancio, e
o 2/3 dei ricavi dell’ultimo esercizio.
o
FASI:
- Accertamento dello stato di insolvenza
Il tribunale, su richiesta dell’impresa o di altri soggetti legittimati, accerta e dichiara lo stato di
insolvenza dell'impresa.
- Nomina del Commissario Giudiziale
Il tribunale nomina un commissario giudiziale che:
Analizza la situazione economico-finanziaria dell'impresa;
Redige una relazione entro 30 giorni per valutare la possibilità di:
Risanare l’impresa;
o Cedere l’azienda o rami di essa.
o
In base alla relazione del commissario, il Ministero decide se avviare:
Programma di risanamento (entro 2 anni), se l’impresa è ancora recuperabile, oppure
Programma di cessione dei complessi aziendali (entro 1 anno), se l’attività non è
salvabile ma può essere trasferita a terzi.
- Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
Se il Ministero approva uno dei due programmi, l’impresa viene formalmente ammessa alla
procedura.
- Nomina del Commissario Straordinario e del Comitato di Sorveglianza
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA:
- Il commissario straordinario assume la gestione diretta dell’impresa;
- Ha autonomia decisionale per compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:
Può disporre atti di valore inferiore a 200.000 euro senza necessità di autorizzazione
o preventiva;
- Si procede con:
Verifica del passivo (accertamento dei crediti);
o Valutazione e liquidazione dell’attivo (valore e dismissione dei beni);
o
- Il commissario elabora un programma da sottoporre al MIMIT, con due possibili indirizzi:
Ristrutturazione economico-finanziaria (salvataggio dell’impresa);
o Cessione dei complessi aziendali (vendita parziale o totale dell’attività);
o
- È prevista la possibilità di estendere la procedura anche al gruppo di imprese (in caso di gruppo
societario in crisi).
Obiettivi della riforma PRODI BIS:
1. Maggiore rapidità nella gestione della procedura;
2. Maggiore tutela dei creditori (priorità di soddisfacimento dei loro diritti);
3. Vincoli più rigorosi per l’ammissione alla procedura (criteri oggettivi e stringenti);
4. Gestione più efficace e veloce da parte del commissario;
5. Possibilità di ammissione “condizionata”, basata su una prima istruttoria preliminare, che evita
l’ammissione diretta e consente una verifica iniziale.
Il programma di ristrutturazione autorizzato (silenzio assenso) dal Ministero dello Sviluppo Economico e
comunicato al Tribunale, deve indicare:
- attività da proseguire e dismettere
- previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’impresa (budget di periodo)
- eventuale copertura finanziaria necessaria
- modalità di cessione dei beni, offerte pervenute o (in caso di continuazione della gestione) previsioni
di ricapitalizzazione e di modifica degli assetti imprenditoriali
- previsione del soddisfacimento dei creditori, anche sulla base di piani convenzionali di modifica delle
scadenze.
LEGGE MARZANO (Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347)
Introdotta in risposta al crac Parmalat, con l’obiettivo di gestire grandi insolvenze sistemiche più rapidamente
e con maggiore controllo da parte delle istituzioni.
CARATTERISTICHE:
- Direzione politica: a differenza della legge Prodi bis (Legge 270/1999), qui l’ammissione alla
procedura avviene prima della dichiarazione di insolvenza → lo Stato prende il controllo fin da
subito.
- Si applica solo in casi eccezionali, dove la crisi dell’impresa può avere effetti sistemici
sull’economia.
REQUISITI:
- Debiti superiori a 300 milioni di euro (poi elevato a 1 miliardo di euro);
- Oltre 300 dipendenti, considerando anche le società del gruppo (soglia elevata a 1.000
dipendenti).
FASI:
- Ammissione immediata alla procedura da parte del Governo (MIMIT);
- Nomina del commissario straordinario e sospensione delle azioni esecutive individuali;
- Dichiarazione di insolvenza successiva, accertata dal tribunale;
- Presentazione di un programma di ristrutturazione entro 180 giorni;
- Possibilità di esercitare azioni revocatorie (per recuperare atti pregiudizievoli);
- Possibilità di proporre un concordato
Concordato con suddivisione in classi:
- I creditori vengono divisi in classi omogenee (per natura, grado, interessi);
- Ogni classe vota sulla proposta;
- La proposta è considerata approvata se ciascuna classe vota a favore con:
La maggioranza dei crediti rappresentati;
La maggioranza dei votanti per testa;
Silenzio = assenso, se non si esprime voto;
- Il tribunale può approvare il concordato anche se alcune classi dissentono, purché:
Le classi dissenzienti non vengano danneggiate rispetto all’alternativa;
Il piano sia equo e non discriminatorio.
DECRETO “SALVA ALITALIA” D.L 134/2008
Si tratta di una norma speciale nata per affrontare la crisi della compagnia di bandiera Alitalia, integrando e
modificando la Legge Marzano, che già era applicabile ai casi di insolvenza sistemica.
Il decreto si applica alle società operanti in settori di pubblici servizi essenziali, come:
Trasporto aereo,
Energia,
Telecomunicazioni,
Servizi postali, ecc.
MODIFICHE INTRODOTTE ALLA LEGGE MARZANO:
- Cessione immediata dei complessi aziendali
È possibile sin dall’inizio della procedura optare per la cessione dell’azienda o di suoi rami,
senza dover prima tentare la ristrutturazione.
Ciò consente di evitare il programma di liquidazione tradizionale.
- Alienazione a trattativa privata
I beni e i rami d’azienda possono essere venduti senza gara pubblica, cioè tramite trattativa
privata.
Per Alitalia, si ritenne che la pubblicità fosse superflua, poiché avrebbe rallentato la
procedura
- Deroga alle regole antitrust italiane
Le operazioni di concentrazione previste nel programma non necessitano del via libera
preventivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Questo per evitare blocchi o ritardi nelle cessioni cruciali.
- Trasferimento automatico delle licenze e autorizzazioni
Tutte le licenze operative, certificazioni e autorizzazioni (es. traffico aereo, rotte, safety) sono
trasferite automaticamente all’acquirente.
Ciò garantisce continuità operativa, fondamentale nei servizi pubblici.
LEZIONE 20
La valutazione delle aziende in crisi
I criteri di valutazione:
- criteri analitico-patrimoniali
- criteri sintetici reddituali o finanziari
- criteri misti patrimoniali-reddituali
- criteri comparativi o di mercato
- Nuove metodologie
Linee guida per la valutazione di aziende in crisi
Le situazioni di crisi richiedono particolari accortezze nello svolgimento dell’attività valutativa.
Utile riferimento è dato dalle “Linee guida per la valutazione di aziende in crisi”, predisposte dal CNDCEC.
Le Linee guida danno indicazioni su come:
1. Adottare corrette tecniche di valutazione;
2. Identificare le determinanti del valore;
3. Individuare e illustrare gli assunti valutativi;
4. Fornire il parere complessivo sul valore dell’oggetto valutato.
Le Linee guida, fornendo spunti procedurali concretamente applicabili contribuiscono a ridurre l’alea delle
stime, conseguenza dei problemi pratici di applicazione dei metodi valutativi e dell’incertezza connaturata
alle situazioni di stress aziendale.
Elementi trattati ed analizzati dalle linee guida per la valutazione
La crisi aziendale si manifesta inevitabilmente come squilibrio economico-patrimoniale e finanziario.
È essenziale condurre delle analisi sulle dinamiche dei flussi e sulle loro ripercussioni sulla struttura
finanziaria, in quanto:
- Un’analisi sull’andamento storico dei flussi permette di qualificare lo stato di crisi in cui versa
l’azienda;
- Un’analisi di carattere previsionale, sulla base delle azioni future finalizzate al risanamento, permette
di svolgere valutazioni preliminari in merito alla reversibilità o irreversibilità dello stato di crisi.
La comprensione del contesto valutativo è determinata dall’acquisizione della base informativa.
La valutazione dell’impresa in crisi può avvenire in diversi contesti, riassumibili come segue:
1. Tensione finanziaria (rischio d’insolvenza):
L’azienda oggetto di valutazione genera flussi di cassa prospettici negativi e rischia l’insolvenza. In
questa situazione è necessario reperire nuova finanza, prima di procedere al risanamento.
2. Disequilibrio economico e crisi reversibile;
L’azienda oggetto di analisi versa in un temporaneo stato di disequilibrio economico, che ci si
aspetta venga superato attraverso le iniziative di turnaround. Tuttavia, essa non corre immediato
rischio d’insolvenza.
3. Disequilibrio economico e crisi irreversibile (ipotesi liquidatoria);
L‘azienda oggetto di valutazione è incapace di generare flussi di cassa positivi, anche prospettici. La
liquidazione è inevitabile, ma parte dell’attività produttiva potrebbe essere preservata trasferendo
eventuali rami aziendali ancora profittevoli.
Il passaggio di un’azienda da un contesto all’altro può essere lento o repentino a seguito di un evento
significativo sulla dinamica dei flussi e sui conseguenti equilibri di bilancio.
La valutazione dell’azienda in tensione finanziaria:
Vi è rischio di insolvenza prospettica quando la carenza di liquidità aziendale nel breve periodo comporta
l’impossibilità di onorare le obbligazioni contratte e non più dilazionabili.
Si colloca in questo contesto anche:
- L’azienda che nel suo piano finanziario registra l’incapacità dei flussi di cassa dell’attività operativa di
far fronte ai margini delle altre aree (investimenti e finanziamenti);
- L’azienda in stato di sovraindebitamento
In questo particolare contesto, i dati storici possono essere ancora utilizzati come benchmark per definire
scenari prospettici di carattere economico-finanziario di breve periodo e per identificare plausibili risultati
medio-normali attesi.
Nel processo valutativo, il professionista deve tenere conto dei costi e dei tempi necessari
all’implementazione degli strumenti scelti per sanare lo squilibrio economico-patrimoniale e finanziario.
Nel caso in cui non sia disponibile
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