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L'edilità curule

L'edilità curule era la seconda magistratura ordinaria minore. Sorta con evidente analogia insine imperio,29relazione alla agoranomia greca, si trattava di una magistratura istituita nel 366a.C. e contrapposta all'edilità plebea, molto più antica di questa. Diversamente dagli edili plebei, gli edili curuli, come d'altronde si desume dal nome, erano di estrazione patrizia e sella curulis; potevano sedere sulla venivano eletti annualmente prima (dal 306 a.C.) dai comitia centuriata e successivamente dai comitia tributa (cura urbanis). Le competenze degli edili curuli riguardavano la polizia urbana (cura annonae), la disciplina dell'approvvigionamenti e dei mercati e la sorveglianza dei giochi ludorum, la quale si convertì nell'allestimento dei giochi stessi. La dittatura La dittatura era una magistratura straordinaria maggiore. Il detto magister populi, magister equitum, da cuidipendeva il comandante della cavalleria, veniva nominato in frangenti eccezionali, periodi di crisi o di pericolo, specialmente nelle esigenze direi gerundae causa seditionis sedandae causa. guerra – – o anche per Particolarità della dittatura concerne le modalità di nomina: diversamente dalle altre, la dictatordittatura non è una magistratura elettiva; il veniva scelto da uno dei due consoli, dictiomediante una specifica procedura ben regolata, detta . Tale decisione veniva presa da un solo console, residuo antico della tradizione secondo cui una decisione veniva presa da un solo individuo; tuttavia, prima di procedere alla nomina del dittatore, il console si confrontava con il dictioproprio collega. La si svolgeva in seguito all’autorizzazione da parte del Senato mediantesenatoconsulto auspicia. al console, che deteneva il fascio littorio, e solo dopo aver ottenuto gli nocte proxima) La nomina doveva essere svolta entro un periodo brevissimo (doveva avvenire di notte, in silenzio, rivolto verso oriente, ed esclusivamente in territorio romano, sebbene si ammise che questa poteva essere svolta in campo di battaglia attraverso un messaggero che recapitasse al console il decreto del Senato. In origine, la dittatura era magistratura esclusiva del patriziato, sebbene nel 356 a.C. venne consentito l'accesso anche ai plebei. Nella dittatura veniva meno la collegialità, in quanto l'imperium summum a lui attribuito veniva esercitato da un solo soggetto; veniva meno, inoltre, la distinzione tra imperium domi e imperium militiae in quanto erano sospese le varie forme di guarentigie dei cittadini che caratterizzavano l'imperium domi. Nei confronti del dittatore, infatti, non potevano essere esercitate né la provocatio ad populum né la intercessio né la tribunizia. Questo potere era compensato da un più rigoroso limite temporale; il dittatore, infatti, una volta portato a compimento dell'impresa per cui era stato nominato, doveva rinunciare alla carica entro sei mesi.cui era stato nominato, era invitato a dimettersi:ad ogni modo, il dittatore decadeva automaticamente dalla sua carica alla scadenza del sestomese o qualora scadesse la carica del console che lo avesse nominato.imperium summum,

Quanto alle sue attribuzioni, in forza dell' imperium poteva sospendere tutti gli altri magistrati forniti di imperium o conservarli nell'ufficio, ma subordinati a lui stesso; gli stessi consoli potevano agire solo con il consenso o sub auspiciis dictatoris.

Quanto ai simboli del dittatore, questo, in quanto cumulava i poteri di entrambi i consoli, era accompagnato da 24 littori, i quali conservavano le scuri nei fasci littori anche all'interno del pomerium. optima lege creati,

Accanto ai dittatori nominati per fronteggiare situazioni di emergenza o imminuto iure, pericoli di guerra, venivano nominati dittatori per il compimento di singoli atti, di carattere religioso o civile, in caso di impedimento dei consoli, o con specifica competenza di comitiorum habendorum.

causa comitiaun dittatore: (per convocare i per le elezioni) oppureclavi figendi causa clavus annalis,(per piantare il il chiodo annuale, nella parete del tempioludorum faciendorumdi Giove, utile ai fini del computo calendariale degli anni) o ancoracausa (per officiare i giochi pubblici).

Dalle magistrature elencate si distinguono le magistrature plebee, limitate esclusivamente aiplebei.

Il tribunatodella plebe Il tribunato della plebe è la magistratura plebea più antica, la cui genesi si ricollegherebbe,foedussecondo una prima tradizione, alla stipulazione di un con i Feziali. Tuttavia, altre sono leinformazioni circa la genesi di questa magistratura. Secondo alcune fonti, il tribunato della29 Corpo di magistrati, testimoniati per un grandissimo numero di città della Grecia antica e dell'Egitto dal sec. IV a. C. al III d. C., le cui attribuzioni riguardavano la polizia del mercato, in cui dovevano farregnare la decenza e l'ordine, e impedire le frodi,

Specialmente nelle piccole transazioni commerciali, 32 leges sacratae plebe si fonderebbe sulle ossia sul giuramento della plebe nella sua secessione foedus, sul Monte Bianco (494 a.C.). Con questa potesi, si contesterebbe la stipulazione del inquanto i patrizi non formando uno stato nello stato, non potevano stipulare trattati, tanto meno il popolo romano poteva con una parte di esso.

Secondo la tradizione, in epoca storica, a partire dal 457 a.C. i tribuni della plebe erano dieci. In origine, tuttavia, si pensava che questi fossero in origine due, i quali furono portati nel 471 a quattro e infine, nel 457 a dieci. Si tratta comunque di dati incerti. La nascita di tale magistratura, espressione del grado di organizzazione e della forza raggiunta dagli esponenti del ceto plebeo, fu motivata dalla necessità, profondamente avvertita dalla comunità, di istituire dei capi in grado di guidarla nella lotta di classe e di far sentire il loro peso all'interno dell'ordinamento.

romano.tribuni plebis comìtia tribùta,In origine, i tribuni della plebe furono eletti dai comizi tributi a partire dal 471 a.C., anno a cui si fa risalire l’istituzione di tale assemblea. In seguito, la competenza a provvedere alla loro elezione fu attribuita ai concilia plebis.I tribuni della plebe, privi di imperium, pertanto, furono un organo a carattere prettamente rivoluzionario; i loro poteri (di natura squisitamente difensiva), si estrinsecavano nell’auxìlium plèbis, ossia nella protezione della plebe e della sua organizzazione assembleare dagli arbitrii del patriziato.intercèssio tribunìciaStrumento ed espressione di detto potere divenne l’iùs intercèssio, ossia il potere di veto, opponibile contro qualsiasi atto degli organi cittadini.Tra i poteri attribuiti ai tribuni della plebe vanno annoverati anche:iùs agèndi cum plebe— il diritto di agire con la plebe, ossia il potere di convocare e presiedere concilia plebis;—iùs coercitiònis— il diritto di coercizione.sulenti. Questi collegi erano composti da ventisei membri e avevano principalmente compiti amministrativi e giudiziari. Alcuni esempi di collegi inferiori sono i vigintisexviri (ventisei giudici), i vigintiviri (ventisei uomini responsabili dell'amministrazione delle strade) e i decemviri (dieci uomini responsabili della redazione delle leggi). Inoltre, c'erano anche altre magistrature plebee come i questori plebei, che erano responsabili della gestione finanziaria della plebe, e i censori plebei, che avevano il compito di condurre il censimento della popolazione e di sorvegliare la condotta morale dei cittadini. In conclusione, le magistrature plebee erano un elemento importante del sistema politico romano e rappresentavano un modo per garantire la partecipazione e la rappresentanza della plebe all'interno del governo.

più tardi di tali sono itresviri capitales, quatuorviri praefecti Capuam Cumas, decemvirilitibus iudicandis tresvirii i e iaere argento auro flando feriundo. cursus honorum3.4.2 Progressiva determinazione delLo sviluppo dell’ordinamento repubblicano ha inquadrato i requisiti per l’accesso alle singolemagistrature e si stabiliscono anche delle regole nei rispettivi rapporti: divieto di cumulo, limiteall’iterazione e ordine fra le magistrature. L’iterazione senza intervallo fu considerata in anticoLegesun modo per eludere l’annalità. Secondo Livio, con plebiscito del 342 a.C. -Genuciae - fu vietato di gerire contemporaneamente due magistrature e dall’altro di ricoprirela stessa magistratura se non dopo dieci anni. Il primo divieto non comprendeva lemagistrature straordinarie o non permanenti; per quanto riguarda il secondo, che interessavain primo luogo il consolato, non è certo se fosse limitato ai magistrati ordinari curuli o

Si estendesse alle cariche plebee. Quanto ai magistrati inferiori, anche se non vietata legalmente, l'iterazione non doveva essere d'uso. Nel 265 a.C. venne vietata l'iterazione nella censura e nel 151 anche per il consolato, sebbene poi restaurata sotto Silla con intervallo decennale. Già nel III secolo si affermò il divieto di una successione nelle cariche annali delle magistrature patrizie senza intervallo, vietando a chi ricopriva una magistratura di brogliare per le elezioni ad un'altra magistratura nell'anno successivo. Lex Villia annalis, un ordine fu stabilito nel 180 a.C. con la quale stabilì che non si potesse coprire la pretura senza aver ricoperto la questura, e che non si potesse ricoprire il consolato senza aver ricoperto la pretura. Fra l'una e l'altra magistratura doveva intercorrere un periodo decem stipendi, di due anni; inoltre, per accedere a una magistratura era necessaria aver fatto ossia dieci anni di servizio.

Nell'esercito. Fra la questura e la pretura soleva inserirsi l'edilità curule o il tribunato della plebe; per la censura e la dittatura si era affermata la consuetudine che venissero rivestite da persone che avessero ricoperto il consolato.

La secolarizzazione delle magistrature e dei sacerdoti. In un certo punto, nella costituzione repubblicana, si ha una secolarizzazione della magistratura rex sacrorum, e di contro, il sacerdozio iniziò a costituire un ordine distinto, avente capo il la cui pontifex figura in realtà perse ogni importanza, venendo dunque i suoi poteri esercitati dal maximus. Questa secolarizzazione, tuttavia, non è da intendersi rigida: i magistrati, infatti, avevano gli auspicia. D'altro canto, il prestigio e l'autorità dei collegi sacerdotali dei pontefici e degli auguri praetexta, era da collegarsi agli organi di govern

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher roberta.laface di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Varvaro Mario.
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